Società (d. comm.) (Company)

Si tratta di un’organizzazione collettiva fatta da persone di un’ impresa con uno scopo produttivo e mediante l’esercizio in comune di un’attività economica.
Tutti gli associati partecipano al rischio della gestione dell’impresa.
Diversi sono i tipi di società:
1)le società di persone. Esse sono caratterizzate da una mera soggettività, dotate di una autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto il patrimonio dei soci concorre a soddisfare i creditori sociali.
Esempi di società di persone sono: la società semplice, quella in nome collettivo e quella in accomandita semplice;
2) le società di capitali. Esse sono caratterizzate dall’assunzione di una personalità giuridica al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, un’autonomia patrimoniale perfetta, pertanto i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto per quello che riguarda la quota conferita.
La società di comodo è costituita per ottenere un vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti al patrimonio societario, in modo da sottrarli al fisco o ai creditori individuali.
L’art. 2248 c.c. vieta la costituzione di tali tipi di società.
La società di fatto si verifica quando un insieme di persone si mette in accordo per conferire beni e servizi per l’esercizio in comune di una attività economica, in modo da dividerne gli utili..
La società di professionisti è formata da professionisti per esercitare congiuntamente una certa professione ed in modo da dividersi gli oneri ed utili oltre che i rischi.
Il D.Lgs. 2-2-2001, n. 96 ha regolamentato l’istituto della società tra avvocati.
La società di revisione è un tipo di società quotata in borsa; la L. 216/1974 ha scisso le funzioni di controllo, esercitate dal collegio sindacale, da quelle di riscontro contabile, che dipendono dalla società di revisione.
I soci della stessa fanno i revisori contabili iscritti al relativo registro.
Questa società controlla la regolare tenuta della contabilità; l’esattezza del bilancio e del conto economico; la congruità del prezzo di emissione di nuove azioni; il rapporto di cambio tra le partecipazioni di società che intendono attuare una fusione o una scissione; la distribuzione di acconti sui dividendi.
Tali società iscritte nell’albo speciale, sono sottoposte alla vigilanza della CONSOB con poteri ispettivi, informativi e provvedimenti ingiuntivi.
La società finanziaria è una società per azioni con capitale sociale costituito attraverso l’emissione di proprie azioni ed obbligazioni, o mediante operazioni finanziarie.
La società in nome collettivo è caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci, versi i terzi per le obbligazioni sociali con l’intero loro patrimonio personale.
La società irregolare esiste nonostante l’irregolarità di non essere iscritta nel registro delle imprese; infatti tale atto ha funzione solo dichiarativa.
Nel caso delle società di capitali irregolare, la mancata iscrizione nel registro delle imprese comporta la inesistenza della società.
La società occulta è formata da un insieme di soci che affidano i rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni) a uno solo di essi.
La società per azioni è una società di capitali, che si costituisce nelle imprese di grandi dimensioni che richiedono l’apporto di ingenti capitali e l’assunzione di notevoli rischi.
IN tal caso per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
La società semplice può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche non commerciali è rappresenta la forma più elementare di società.
La società unipersonale (D.Lgs. 3-3-1998, n. 88 ) permette ad un singolo soggetto di esercitare individualmente un’attività d’impresa e di ottenere dei benefici di responsabilità limitata.

Soccombenza (principio della) (d. proc. civ.) (Loses (principle of))

È il principio secondo il quale, le spese del processo sono a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa.
L’art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice condannila parte soccombente al rimborso delle spese, con la chiusura del processo.
Il principio comunque non viene applicato in maniera rigorosa: il giudice, infatti, può evitare la ripetizione delle spese se le ritiene eccessive o superflue o può condannare una parte al rimborso delle spese, se ha violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.
Il giudice può compensare parzialmente o interamente le spese tra le parti, anche quando sussistano giusti motivi indicati nella motivazione.
La soccombenza può essere derogata o attenuata, o resa più rigorosa (risarcimento dei danni).

Sistemi (Systems)

Si tratta di un complesso di regole e di procedure che influenzano il modo con cui gli elettori esprimono il loro voto nonché il procedimento con cui questi vengono tradotti in seggi.
I sistemi si distinguono in:
1) sistemi a maggioranza assoluta ( richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi per l’attribuzione del seggio);
2) sistemi a maggioranza relativa ( operano in collegi uninominali e richiedono la maggioranza relativa per l’assegnazione del seggio). Tale sistema è in vigore in Gran Bretagna per l’elezione della Camera dei Comuni (sistema del first past the post) ed è stato usato in Italia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato tra il 1993 ed il 2005;
3) sistemi proporzionali (in questo modo si assicura a ciascun partito un numero di seggi proporzionale alla propria forza politica).
I sistemi processuali penali (d. proc. pen.) sono quelli che ispirano il processo penale.
I sistemi sono di tre tipi: accusatorio, inquisitorio e misto.
Nel rito accusatorio il processo viene rappresentato come un triangolo con un vertice rappresentato dal giudice e ai due lati accusa e difesa. Esse hanno uguali diritti.
Il processo è svolto pubblicamente davanti al giudice, spettatore ed arbitro imparziale, che vigila sul rispetto delle regole processuali. Il giudice decide in base alle prove che gli vengono fornite dalle parti (juxta alligata et probata partium).
L’accusa fornisce prove a carico dopo aver raccolto nella fase pre-processuale gli elementi e le fonti, stante la presunzione di innocenza dell’imputato (art. 27 Cost.).
L’accusato ha il diritto di sindacare le prove di accusa, al momento del dibattimento, mediante il cd. controinterrogatorio e può produrre prove a discarico.
Nel sistema inquisitorio puro il processo è scritto e segreto, il giudice ha una figura dominante che valuta, acquisisce e ricerca le prove, pertanto mancano pubblicità ed oralità.
In questo caso non vi è parità tra accusa e difesa.
Il sistema misto è invece caratterizzato dall’insieme dei caratteri del sistema accusatorio od inquisitorio.
Si verifica mediante una fase di istruzione pre-dibattimentale ispirata al sistema inquisitorio e una fase di giudizio ispirata ai principi accusatori.

Sistema tributario (d. trib.) (Tax System)

Insieme di norme che regolano l’attività dello Stato per quanto riguarda le imposte e in base alle quali i cittadini partecipano alle spese pubbliche.
Una prima riforma tributaria si ebbe con la L. 25/1951 (cd. legge Vanoni) che fissò i criteri fondamentali della:
1) progressività ;
2) coordinazione tra finanza locale e statale, in modo da evitare conflitti e doppie imposizioni;
3) chiarezza del tributo, con l’eliminazione di addizionali e duplicazioni, in modo da permettere a ciascun contribuente di calcolare rapidamente l’ammontare del proprio onere fiscale.
La L. 825/1971 permise al Parlamento di fissare i punti essenziali ed i metodi di attuazione della riforma tributaria, delegando al governo di emanare una serie di disposizioni per la realizzazione della stessa.
Nel 1997 il primo Governo Prodi ha riformato nuovamente il sistema tributario.
I punti più importanti sono stati:
1)il federalismo fiscale, cioè il decentramento del sistema in favore delle Regioni con l’IRAP;
2) il riordino della tassazione, con semplificazione degli adempimenti contabili e formali;
3) la rivalutazione del sistema sanzionatorio amministrativo e della riscossione.
IL successivo governo di centro-destra ha riformato il sistema fiscale con la L. 280/2003.
Essa comprende le linee guida del futuro meccanismo impositivo, semplice negli adempimenti e nelle procedure, con una ridotta pressione fiscale.
Una riforma è stata avviata nel 2001, con la scomparsa dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ha previsto una riscrittura delle detrazioni e deduzioni di imposta e delle aliquote IRPEF.