Servizi (Services)

Si tratta di attività finanziarie realizzate da operatori abilitati, e comprendono le attività d’intermediazione mobiliare di cui alla L. 1/91.
La Lgs. 58/98 disciplina la materia dei servizi.
I servizi riguardano strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato etc.
Si esplicano:
1) nella negoziazione degli strumenti finanziari per conto proprio;
2) nella gestione individuale del portafoglio d’investimento realizzata per conto terzi;
3) nella negoziazione per conto di terzi;
4) nel collocamento senza assunzione di garanzia o allo scoperto;
5) nella ricezione, trasmissione degli ordini relativi a negoziazioni di strumenti finanziari e mediazione.
Solo le S.I.M., le imprese d’investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche possono svolgere questa professione.
Alcuni servizi possono essere realizzati anche da altri intermediari come: le società di gestione del risparmio, gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U. bancario e le società fiduciarie.
I servizi di sicurezza sono organismi responsabili della difesa dello Stato e delle sue istituzioni contro attacchi eversivi, esterni o interni.
Le loro azioni sono spesso svincolate dall’osservare le leggi comuni.
Per evitare abusi e pericolose deviazioni dei servizi dai loro compiti istituzionali, il legislatore ha creato una legge apposita cioè la L. 801/1977.
In tal modo sono stati istituiti due distinti servizi: il SISMI e il SISDE; il primo con compiti di informazione e tutela delle istituzioni contro ogni forma di eversione, il secondo con funzioni informative e di difesa della sicurezza militare, dell’indipendenza e dell’integrità dello Stato.
Il presidente del Consiglio dei Ministri è responsabile politicamente dell’attività di tali strutture.
I servizi pubblici essenziali sono prestazioni erogate alla collettività da soggetti pubblici (Stato, Comuni, Province, altri enti etc.) o privati.
Le legge può trasferire allo Stato o enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti determinati servizi. (art 43 della Costituzione)
Un provvedimento di collettivizzazione attuato è quello della L. 1643/1962 che ha trasferito in proprietà dell’ENEL (prima ente strumentale dello Stato) le aziende operanti nel settore dell’energia elettrica.
Alcuni servizi vengono considerati speciali in quanto garantiscono i diritti alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale,all’istruzione ed alla libertà di comunicazione (poste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica). pertanto vengono regolamentati in maniera particolare per l’esercizio del diritto di sciopero( la L. 146/1990).
La L. 83/2000 amplia il campo di applicazione della L. 146/1990 a quasi tutti i liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.
I servizi pubblici locali sono le attività che permettono la produzione di beni, la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.
L’art. 113 D.Lgs. 267/2000 regolamenta le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Servitù prediale (d. civ.)

Si tratta di un diritto reale di godimento cioè un peso imposto su di un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) appartenente ad un diverso proprietario.
Le servitù prediali hanno questi caratteri:
1) la predialità, è posta a vantaggio del fondo (praedium) e non del proprietario, infatti egli riceve il vantaggio della servitù attraverso il suo bene;
2) l’ambulatorità attiva e passiva, cioè la servitù si trasferiscono insieme al trasferimento del fondo dominante o servente cui accedono;
3) la servitù prediale riguarda fondi appartenenti a diversi proprietari;
4) in base al principio della servitù il proprietario del fondo servente non può avere un atteggiamento del tipo facere, ma solo non facere o pati;
5) la vicinanza tra i fondi non in senso assoluto, ma solo relativo, non è una condizione necessaria della servitù;
6) l’indivisibilità: infatti la servitù riguarda tutto il fondo e non una sua parte (art. 1071 c.c.).
Le servitù prediali si realizzano:
1) per contratto, tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente.
2) tramite un testamento;
3) per mezzo dell’usucapione;
4) in quanto destinato dal padre di famiglia.
Le servitù prediali finiscono per:
a) confusione, cioè riunione nella stessa persona della proprietà del fondo dominante e del fondo servente;
b) il non uso dopo ventanni;
c) scadenza del termine previsto nel titolo;
d) abbandono del fondo servente a favore del titolare del fondo dominante (art. 1070 c.c.).

Esse si distinguono in servitù appartenenti, non appartenenti e affermative.
Le ultime poi possono essere: continue e discontinue.
Inoltre vi sono le servitù negative, volontarie e coattive.

Serrata (d. pen.)

Con la serrata il datore di lavoro chiude totalmente o parzialmente i luoghi in cui normalmente si svolge l’attività lavorativa rendendo impossibile lo svolgimento della prestazione da parte dei propri dipendenti.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29/1960, ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di serrata con scopi contrattuali di cui all’art. 502 c.p.
La serrata è invece illegale se ha fini diversi da quelli contrattuali (Corte Cost. n. 141/1967 e 53/1986).

Sequestro (Attachment)

Si tratta di un contratto che permette ad un terzo detto sequestratario di custodire una o più cose quando due o più persone hanno una controversia.
Alla fine di questa controversia circa la proprietà o il possesso, viene restituita la cosa a colui che risulterà vincitore.
Nel processo civile il sequestro rappresenta un mezzo di difesa preventiva, garantendo la conservazione e la non disponibilità di alcuni beni o cose per il tempo utile alla soluzione della controversia.
Il sequestro può essere di diversi tipi:
1) giudiziario (art 670 c.p.c) che garantisce un diritto su un oggetto di controversia;
2)conservativo (art. 671c.p.c) che garantisce il credito e la realizzazione se vi è timore di perderlo;
Nel processo penale (d. proc. pen.) il sequestro è l’imposizione di un vincolo di non disponibilità delle cose. Esso viene realizzato a vari fini:
a) assicurare le fonti della prova (sequestro probatorio);
b) evitare che manchino o si perdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili dovute al reato (sequestro conservativo);
c) interrompere l’iter criminoso o impedire la realizzazione di altri reati (sequestro preventivo).
Il sequestro di persona a scopo di estorsione (d. pen.) viene commesso quando viene sequestrata una persona con lo scopo di perseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, per la liberazione (art 630c.p.c.).
Il reato fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio.
Si verifica il delitto anche semplicemente con il sequestro, senza che sia necessario il conseguimento dell’ingiusto profitto.
Il legislatore cerca di favorire la dissociazione dei sequestratori attraverso delle speciali attenuanti.
Dissociarsi significa separare la propria responsabilità da quella di altri, schierandosi apertamente contro gli altri responsabili del fatto.
Questo può anche avvenire evitando che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o
aiutado in maniera positiva la polizia e magistratura nella raccolta di prove che portino all’individuazione o alla cattura dei correi.
La pena prevista è la reclusione da 25 a 30 anni; di 30 anni se dal fatto ne deriva la morte non voluta del sequestrato; dell’ergastolo se la morte è procurata.
Se esistono delle attenuanti le pene vengono ridotte.
Il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (d. pen.) avviene se viene sequestrata una persona allo scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 289bis c.p.).
Il reato fa parte della categoria dei delitti contro la personalità dello Stato.
Se viene privata la libertà della vittima, ed in tal modo si vuole attuare il proprio metodo di lotta politica, minando la fiducia nell’ordinamento costituito ed indebolendo l’ordinamento dello Stato si commette tale reato.
In tal caso il dolo consiste nella coscienza e volontà del sequestro per tali fini.
Il delitto può essere aggravato nello stesso modo che per il sequestro di persona a scopo di estorsione.
La pena prevista è la reclusione da 25 a 30 anni; se poi dal fatto deriva la morte della vittima, si ha la reclusione fino a 30 anni; se infine la morte è procurata dal sequestratore, la pena è dell’ergastolo. Anche in questo caso è prevista l’attenuante della dissociazione.