Semipresidenzialismo (d. cost.)

In questa particolare forma di governo si ha l’elezione diretta del Capo dello Stato e il Governo, gode della fiducia del Parlamento.
In esso sono presenti un Presidente della Repubblica e un Primo ministro, con maggiore forza politica a seconda che la maggioranza parlamentare sia a favore dell’uno o dell’altro. Il governo presente in Francia, nella V repubblica ne è un esempio.
Per la prima volta, negli anni ’70, lo studioso francese Maurice Duverger inserì la Francia all’interno di un gruppo eterogeneo di Paesi (Finlandia, Austria, Islanda e Portogallo), che avevano le caratteristiche dette del semipresidenzialismo.

Semilibertà (d. penit.) (Semi)

Si tratta di una misura alternativa alla detenzione.
I condannati all’arresto di qualunque entità o alla reclusione non superiore a sei mesi possono inizialmente trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Inoltre se il condannato ha scontato almeno metà della pena della reclusione può avere il beneficio della semilibertà a discrezione del giudice.
La semilibertà può essere concessa dal Tribunale di sorveglianza e viene revocata se il condannato si dimostra inidoneo al trattamento, cioè è assente dall’istituto per più di dodici ore o non vi rientri.
Alcuni tipi di condanne non prevedono secondo la L. 356/92, la concessione delle misure alternative alla detenzione:
1)associazione di stampo mafioso o finalizzata allo spaccio di stupefacenti;
2) sequestro di persona con finalità di rapina o di estorsione etc.
Se poi il condannato collabori con la giustizia e non è collegato alla criminalità organizzata, si può concedere la semilibertà.

Semidetenzione (d. penit.)

Dopo la L. 689/81 il legislatore ha permesso al giudice la possibilità, se si verificavano alcune particolari condizioni, di sostituire la pena detentiva breve con una pena diversa.
In tal modo si potevano usare la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria corrispondente al tipo di pena detentiva da sostituire (rispettivamente due anni, un anno, sei mesi).
Secondo l’art. 55 L. 689/81, la semidetenzione prevede:
1) l’obbligo di passare almeno dieci ore al giorno in uno degli appositi istituti di assegnazione dei detenuti in regime di semilibertà;
2) il divieto conservare armi, munizioni ed esplosivi, anche dopo autorizzazione di polizia;
3) il fatto che venga sospesa la patente di guida;
4) il ritiro del passaporto, o la sospensione di ogni documento equipollente che permetta l’espatrio;
5) l’obbligo a conservare e presentare l’ordinanza di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione quando gli viene richiesta.