L’art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza dell’espressione e della comunicazione del pensiero, sancendo l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
A garanzia di questa libertà la Costituzione ha previsto la riserva di giurisdizione, in quanto la sua limitazione può avvenire solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
Il codice penale appronta una dettagliata tutela (artt. 616-619 c.p.), volta a garantire la libertà di (—).
Violazione, sottrazione e soppressione di (—) (d. pen.)
Commette tale delitto chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta; chi distrugge o sopprime, in tutto o in parte, corrispondenza a lui non diretta e infine chi, dopo aver compiuto uno dei fatti su indicati, senza giusta causa rivela in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza (artt. 616 ss. c.p.).
Tale delitto rientra tra quelli contro l’inviolabilità dei segreti, in particolare di quello contenuto nella corrispondenza intendendosi per tale ogni forma di comunicazione di idee, di sentimenti, di propositi o di notizie contenuta in lettere, messaggi telegrafici, telefonici o telematici svolgentesi tra due persone determinate in modo diverso dalla conversazione in presenza.
Pena: per le prime tre ipotesi reclusione fino ad 1 anno e nella multa da euro 30 a euro 516; per la quarta reclusione fino a tre anni.
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Correzione delle sentenze (d. proc. civ.; d. proc. pen.) (Correction of judgments)
Procedimento diretto a correggere le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili inficiate da un errore o da una omissione di carattere materiale, cioè un semplice difetto nella loro formulazione, dovuto ad una disattenzione o ad una svista o ad un errore di calcolo nell’operazione di redazione dell’atto. Il giudice competente è lo stesso che ha emesso il provvedimento inficiato. Si distingue, quindi, dall’impugnazione con la quale si tocca la sostanza della decisione.
Corporativismo (d. cost.) (Corporatism)
Modello di organizzazione sociale dello Stato che prevede, attraverso la costituzione di corporazioni, la rimozione della conflittualità sociale, della concorrenza tra le imprese e la soppressione delle diverse manifestazioni politiche.
La più compiuta realizzazione giuridico-economica del modello corporativistico fu introdotta in Italia in epoca fascista con l’emanazione della Carta del lavoro nel 1926.
L’ordinamento corporativo fascista, in realtà mai realmente operante, fu soppresso nel 1944.
Corporate governance (d. comm.)
Complesso di norme che regolano la gestione delle società quotate e i rapporti di queste col mercato borsistico.
Un adeguato e organico sistema di (—) può rappresentare un ottimo volano per lo sviluppo del mercato finanziario. Favorisce, infatti, l’investimento in capitale di rischio, nella misura in cui riesce a tutelare i risparmiatori, e agevola l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali.