È costituito da quella parte del popolo che raggruppa tutti i cittadini titolari dell’elettorato attivo (art. 48 Cost.).
L’elettorato costituisce l’esercizio di una pubblica potestà attribuita non al singolo elettore, ma all’insieme di tutti gli elettori, allorché vengono simultaneamente convocati alle urne.
L’appartenenza al (—) è documentata e realizzata attraverso l’iscrizione nelle liste elettorali in base al sistema delle liste elettorali permanenti ed uniche (cioè utilizzabili sia per le elezioni politiche, sia per le amministrative e i referendum). Tale iscrizione avviene d’ufficio nelle liste elettorali del Comune in cui il cittadino che ne ha titolo sia residente anagrafico.
In particolare:
— l’elettorato attivo (che è la capacità di votare) costituisce per il cittadino un diritto pubblico soggettivo; è inquadrabile fra i diritti politici, cioè fra i diritti che hanno per contenuto l’esercizio di una pubblica funzione;
— l’elettorato passivo (che consiste nella capacità di essere eletto) è una facoltà riconosciuta a chi è eleggibile ed abbia i requisiti per essere elettore (di massima, l’elettorato attivo coincide con l’elettorato passivo).
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Corpo del reato (d. proc. pen.) (Body of the crime)
Sono le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché quelle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253 c.p.p.) Esso è assoggettabile a confisca.
Ad esempio, nel reato di lesioni personali il coltello, la pistola o altro oggetto utilizzato per apportare le lesioni è (—), così come la refurtiva nel reato di furto.
Copyright (d. comp.)
Termine di derivazione britannica che indica la titolarità del diritto di riproduzione economica di un’opera letteraria, teatrale, cinematografica etc. La protezione tutela esclusivamente la copia materiale, consentendo la riproduzione delle idee.
L’intera materia è regolata dalla Convenzione universale per la protezione del diritto d’autore firmata a Ginevra nel 1952, che garantisce un trattamento uniforme in tutti i paesi firmatari [anche Autore (Diritto di)].
Copia autentica (d. civ.; d. amm.) (Copy authentic)
In base a quanto dispone l’art. 18 del D.P.R. 445/2000, Testo unico in materia di documentazione amministrativa, è la copia di un atto ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o del documento; esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale, scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale incaricato.