Cooperativa (d. comm.)

Società predisposta per l’esercizio collettivo, a scopo mutualistico, di imprese commerciali e non commerciali al fine di fornire ai propri soci beni, occasioni di lavoro o prestazioni di servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Il capitale sociale è variabile e diviso fra i soci in quote o azioni. Le quote o azioni non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e possono essere cedute solo con l’autorizzazione degli amministratori. Dal punto di vista della responsabilità dei soci, si distinguono le seguenti tipologie di (—): con responsabilità limitata (i soci rispondono solo nei limiti della loro quota); con responsabilità sussidiaria limitata (i soci, in caso di fallimento, sono responsabili sussidiariamente anche con il loro patrimonio, ma solo per un quota multipla della propria); con responsabilità illimitata (i soci, in caso di fallimento, sono responsabili illimitatamente, e in via sussidiaria, per le obbligazioni sociali).
Il D.Lgs. 6/2003, recante riforma delle società di capitali e delle cooperative, in vigore dall’1-1-2004, ha introdotto diverse novità nella disciplina della (—). La più significativa modifica apportata dalla riforma riguarda la distinzione tra (—) a mutualità prevalente e quelle non a mutualità prevalente, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali per queste ultime. I caratteri della (—) a mutualità prevalente sono chiaramente individuati dai nuovi artt. 2512-2515 c.c. (prevalenza dell’attività svolta a favore dei soci; prevalenza del lavoro dei soci; prevalenza degli apporti dei soci). Ogni riferimento alla distinzione tra responsabilità limitata e responsabilità illimitata scompare: delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il capitale sociale è sempre variabile ed è rappresentato da quote o azioni; la variabilità del capitale viene indicata come requisito esplicito della (—), insieme allo scopo mutualistico, nel nuovo art. 2511 c.c. Anche nella nuova disciplina (art. 2530) è necessaria l’autorizzazione degli amministratori per la cessione di azioni o quote.

Convivenza (Co)

Obbligo derivante dal matrimonio che consiste nel risiedere stabilmente nel luogo di residenza della famiglia [Matrimonio].
La (—) può essere intesa anche come situazione di fatto rilevante per il diritto [Convivenza (more uxorio)], dando luogo alla famiglia di fatto [Famiglia].
(—) more uxorio (d. civ.)
S’intende la condizione di due persone, normalmente di sesso diverso, che vivono insieme seguendo modelli comportamentali simili a quelli del rapporto matrimoniale senza alcun vincolo coniugale e senza alcuna legalizzazione del loro rapporto. Se la convivenza è stabile, si crea la cd. famiglia di fatto.
A tale situazione interpersonale la legge non riconosce alcun effetto giuridico se non in presenza di figli. I figli nati da genitori conviventi devono da essi essere espressamente riconosciuti [Riconoscimento (del figlio naturale)].
Tra i conviventi vige, dunque, il regime di separazione dei beni e non si instaurano né rapporti di successione (se non con testamento), né pensionistici o previdenziali.

Conversione (Conversion)

Procedimento con cui le Camere si assumono la responsabilità politica degli atti di decretazione d’urgenza di iniziativa governativa che, prima della conversione, posseggono solo efficacia provvisoria.
La Costituzione, a garanzia del corretto uso della funzione legislativa, in particolare, stabilisce che:
— il Governo è tenuto a presentare il decreto-legge nello stesso giorno in cui è emanato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.), alle Camere per la (—) (art. 77, co. 2 Cost.);
— le Camere, anche se sciolte sono tenute a riunirsi entro 5 giorni per la (—) (art. 77, co. 2) da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti.
In sede di (—) è possibile che la legge del Parlamento apporti modifiche, talvolta rilevanti, al testo originario del decreto legge.
Gli emendamenti apportati in sede di (—) producono i loro effetti a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.
La mancata (—) fa perdere al decreto-legge efficacia sin dal momento della sua emanazione (ex tunc). Pertanto, il decreto privo della (—) si considera come mai emanato: sono fatte salve solo le possibilità di regolare e sanare per legge eventuali rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito.

Convenzione (Convention)

Accordo promosso dal Consiglio d’Europa e stipulato nel 1950, il quale ha dato vita ad un vasto sistema di protezione dei diritti dell’uomo; è stata successivamente integrata da 11 protocolli aggiuntivi o modificativi.
La (—) è divisa in due parti: nella prima parte (artt. 1-18) sono enunciati i diritti fondamentali che ogni Stato contraente si impegna ad assicurare a tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione: diritto alla vita, libertà di pensiero, di religione, di riunione ed associazione per citare i più importanti.
Il secondo gruppo di norme è, invece, di carattere procedurale in quanto prevedeva originariamente l’istituzione di due organi, la Commissione e la Corte europea dei diritti umani, e la predisposizione di meccanismi di controllo.
(—) matrimoniale (d. civ.)
Le convenzioni matrimoniali sono quegli atti negoziali, a struttura generalmente bilaterale, diretti ad escludere (con la scelta del regime di separazione), modificare (mediante comunione convenzionale) o integrare il regime di comunione legale fra coniugi. Il legislatore, relativamente ad esse, detta, agli artt. 162 ss. c.c., norme specifiche in tema di forma, pubblicità, modifica, simulazione, capacità.
(—) tra enti locali (d. amm.)
Le (—) tra enti locali sono accordi organizzativi con cui gli enti locali fanno fronte ad esigenze di collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi e attività senza dar vita ad una nuova struttura organizzativa come nel consorzio amministrativo.
L’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 distingue nell’ambito delle (—) due tipologie, a seconda del carattere facoltativo o obbligatorio dell’accordo raggiunto dagli enti.