Convalida (Validation)

È il negozio mediante il quale la parte legittimata a proporre azione di annullamento elimina i vizi del negozio annullabile (art. 1444 c.c.).
È espressione del principio di conservazione del contratto, poiché consente la sanatoria di un negozio invalido.
È negozio unilaterale ed accessorio, in quanto presuppone un altro negozio cui è unito da un rapporto di dipendenza o accessorietà.
Essa può essere:
— espressa, quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con un’apposita dichiarazione;
— tacita, quando la parte dà esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1444, co. 2 c.c.).
(—) dell’arresto o del fermo (d. proc. pen.)
[Arresto e fermo].
(—) di licenza o di sfratto (d. proc. civ.)
È un procedimento speciale diretto ad ottenere dal giudice la emanazione di un provvedimento (ordinanza), che convalidi la licenza ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per mancato pagamento del canone pattuito. Possono valersi di questa procedura soltanto il locatore o il concedente in caso di locazione, affitto a coltivatore diretto, mezzadria, colonia parziaria. Soggetto passivo della procedura sarà, nel primo caso, il conduttore; nel secondo caso, l’affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o il colono.
La legge prevede tre ipotesi:
— licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;
— sfratto, che si intima dopo la scadenza del contratto;
— sfratto per morosità, che si intima per mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite.
— In tutti e tre i casi la procedura inizia con una intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar libero l’immobile, con contestuale citazione del conduttore per la convalida.
All’udienza possono verificarsi le seguenti ipotesi:
— se il locatore non compare cessano gli effetti processuali dell’intimazione;
— se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce alla citazione, l’apposizione su di essa della formula esecutiva.
In tal caso la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’opposizione. Tale disposizione va integrata (in caso di licenza o sfratto per finita locazione) con l’art. 56 della legge sull’equo canone, che impone al giudice di fissare, nel provvedimento di rilascio, anche la data di esecuzione dello stesso;
— se l’intimato compare, può fare opposizione all’intimazione e con ciò il giudizio si trasforma in un normale procedimento di cognizione.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, la competenza in materia di (—) spetta al Tribunale in composizione monocratica; il rito applicato sarà quello del lavoro (art. 447bis c.p.c. introdotto dalla riforma del ’90).

Convalescenza dell’atto (d. amm.) (Convalesence of)

È la situazione in cui si trovano gli atti amministrativi illegittimi e quindi annullabili, in seguito all’intervento di atti di secondo grado (che intervengano cioè su precedenti provvedimenti) diretti a conservare gli effetti fino a quel momento prodotti attraverso l’eliminazione dei vizi dei primi.
I provvedimenti che eliminano i vizi di legittimità degli atti amministrativi trovano il loro fondamento nel potere di autotutela amministrativa della P.A., e sono: la convalida, la ratifica, la sanatoria.
La convalida è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità.
Il provvedimento di convalida deve contenere:
— l’indicazione dell’atto che si intende convalidare;
— l’individuazione del vizio da cui è affetto;
— la volontà di rimuovere il vizio invalidante (cd. animus convalidandi).
Opera ex nunc, ma poiché si collega ad un atto precedentemente emanato conservandone gli effetti anche nel tempo intermedio, di fatto opera ex tunc, cioè retroattivamente.
La ratifica è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell’autorità astrattamente competente, la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo.
Si differenzia dalla convalida solo per:
— l’autorità che pone in essere l’atto (che non è la stessa autorità emanante);
— per il vizio sanabile (che è solo di incompetenza relativa).
La sanatoria si ha quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell’emanazione dell’atto amministrativo, viene emesso successivamente in modo da perfezionare ex post il procedimento di formazione dell’atto illegittimo.
Opera generalmente ex tunc; ma nei casi in cui incida sfavorevolmente nel campo dei diritti soggettivi, opera ex nunc.

Contumacia (In absentia)

È la situazione giuridica di una parte che, dopo avere proposto la domanda ovvero dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio [Costituzione (delle parti)]. Diversa è l’ipotesi in cui la parte, dopo essersi costituita, resti assente nel corso del giudizio non presentandosi in udienza.
Il processo contumaciale è regolato da norme particolari volte all’esigenza di mantenere la posizione di eguaglianza delle parti e caratterizzate da una attuazione soltanto formale del contraddittorio.
(—) nel processo penale (d. proc. pen.)
La (—) in procedura penale indica la situazione giuridica dell’imputato che non compare all’udienza.
Sul punto, occorre chiarire che l’imputato ha il diritto, ma non l’obbligo di comparire in dibattimento, salva l’ipotesi eccezionale della necessità della sua presenza per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.
Il diritto ad essere presente comporta che il dibattimento debba essere rinviato se è provato o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, attuata mediante citazione a giudizio, ovvero quando risulta o appare probabile che la mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento.
Diversamente, il dibattimento prosegue regolarmente il suo corso nel caso di (—), cioè nel caso di mancata comparizione volontaria.
Infatti, la mancata comparizione all’udienza dell’imputato, libero o detenuto, in caso di regolarità della sua vocatio in ius, rappresenta il frutto di una sua libera e lecita scelta; ma questa non può bloccare l’iter del processo. Si procede allora in (—) dell’imputato, che conserva sempre la facoltà di comparire in udienza per rendere dichiarazioni spontanee o anche assoggettarsi ad esame, se lo stato del dibattimento consente ancora tali atti; comunque, comparendo, viene meno la (—) e ciò facilita l’attività di notifica della decisione e della motivazione di essa (art. 420quater c.p.p.). Ed infatti, la sopravvenuta comparsa del giudicabile, lo rende presente a tali atti e questi non abbisognano di apposita notifica.
Diversa dalla (—) è la assenza dell’imputato, che si verifica quando questi, pur essendo comparso, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi (art. 420quinquies c.p.p.).
Le esigenze del contraddittorio, sia nella fattispecie della (—) che in quella dell’assenza, sono assicurate dal difensore dell’imputato che in tali casi assume la rappresentanza del proprio assistito.
Infine, non esplica alcuna rilevanza il volontario allontanamento dall’udienza dell’imputato che in essa sia comparso, giacché egli viene considerato come presente (art. 420quinquies c.p.p.).