È l’azione di ripetizione dell’indebito, ossia quella specie dell’azione di restituzione intesa ad ottenere la restituzione in natura di quanto è stato dato o la corresponsione dell’equivalente (artt. 2033 ss. c.c.).
Per il valido esperimento della (—) è necessaria l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge a seconda che si tratti di indebito oggettivo o soggettivo.
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Condicio juris (condizione legale) (d. civ.)
È una condizione sospensiva o risolutiva imposta non dalla volontà delle parti, ma dalla legge. Essa al contrario della condicio facti non è un elemento accidentale, ma un vero e proprio requisito legale di efficacia o di validità del negozio.
Per la dottrina prevalente, anche la (—) ha efficacia retroattiva ed è in generale soggetta alle norme disposte per la condizione volontaria, in quanto compatibili.
Esempi di (—) sono la celebrazione del matrimonio che opera come condizione di efficacia della donazione obnuziale, nonché delle convenzioni matrimoniali, ovvero l’evento morte da cui dipende l’efficacia delle disposizioni testamentarie.
Condicio juris (condizione legale) (d. civ.)
È una condizione sospensiva o risolutiva imposta non dalla volontà delle parti, ma dalla legge. Essa al contrario della condicio facti non è un elemento accidentale, ma un vero e proprio requisito legale di efficacia o di validità del negozio.
Per la dottrina prevalente, anche la (—) ha efficacia retroattiva ed è in generale soggetta alle norme disposte per la condizione volontaria, in quanto compatibili.
Esempi di (—) sono la celebrazione del matrimonio che opera come condizione di efficacia della donazione obnuziale, nonché delle convenzioni matrimoniali, ovvero l’evento morte da cui dipende l’efficacia delle disposizioni testamentarie.
Concussione (d. pen.) (Extortion)
Commette il reato in esame il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, danaro o altra utilità (art. 317 c.p.).
Scopo dell’incriminazione è duplice: da un lato, tutelare l’interesse della P.A. alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e dall’altro, evitare che gli estranei subiscano sopraffazioni o danni per gli abusi di potere dei funzionari stessi (si tratta, dunque, di un reato plurioffensivo).
Pena: Reclusione da 4 a 12 anni. Reato con circostanza attenuante: reclusione per un tempo inferiore a 3 anni.