Concessione (d. amm.) (Grant)

Provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario ampliandone così la sfera giuridica. Le (—) si distinguono tradizionalmente in traslative e costitutive.
Le prime possono essere:
— traslative di poteri o facoltà su beni pubblici [cd. (—) reali]. Tipiche figure sono le (—) di acque, di suolo pubblico, di beni del demanio etc. Le facoltà giuridiche da esse derivanti si atteggiano come diritti affievoliti [Interesse (legittimo)] nei confronti della P.A. e diritti assoluti nei confronti dei terzi;
— traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A., con cui il concessionario acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.;
— traslative di pubblici servizi.
Le (—) costitutive possono essere: costitutive di diritti subiettivi, le quali fanno sorgere ex novo diritti per il destinatario; costitutive di diritti all’esercizio di professioni, per cui sia limitato dalla legge il numero degli esercenti (es.: apertura di fornace); e costitutive di status (es.: concessione della cittadinanza).
(—) contratto
Si parla, in dottrina, di (—) in tutti i casi in cui il rapporto che nasce dalla concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra la P.A. concedente e il concessionario: in tal caso, mentre l’atto unilaterale e discrezionale della P.A. si configura quale unico titolo del rapporto, la disciplina, invece, di tale rapporto trova il suo fatto costitutivo in un’attività di tipo negoziale. In pratica, come affermato dalla Cassazione, nelle (—), all’atto unilaterale ed autorizzativo della P.A. con cui essa accerta la rispondenza della (—) al pubblico interesse, si accompagna un negozio al quale partecipa il concessionario e con il quale viene data concreta attuazione all’atto deliberativo mediante la fissazione dei rispettivi diritti ed obblighi e di ogni altra modalità circa l’uso del bene e lo svolgimento del servizio (Cass. 21-7-1967, n. 1894).
(—) di beni
È quella (—) che conferisce al privato speciali diritti di natura reale o personale su un determinato bene sottratto alla disponibilità privata.
(—) di costruzione di opere pubbliche
Tale fattispecie ha come finalità la realizzazione di opere di pubblico interesse e può atteggiarsi come (—) di mera costruzione o di costruzione e gestione. In quest’ultima si rinvengono gli aspetti tipici dello strumento concessorio, con la particolarità dell’accentuata emersione del carattere pubblicistico-funzionale, derivante dal fatto che la (—), pur riguardando un bene, è finalizzata alla gestione di un servizio pubblico che non può essere gestito senza che al concessionario vengano trasferiti poteri pubblicistici. Tale strumento consente alla P.A. di conseguire la realizzazione dell’opera senza accollarsi le relative spese, cui provvede il concessionario compensandole con i futuri proventi della gestione.
Nella (—) di sola costruzione, invece, la P.A. conferisce a terzi il solo incarico di eseguire l’opera pubblica, addossandosi le spese necessarie e il compenso al terzo.
La (—) di costruzione è ormai assorbita nell’appalto di lavori pubblici [Appalto (pubblico)].
(—) di pubblici servizi
È una (—) traslativa e costituisce uno dei mezzi con cui è spesso attribuito a privati l’esercizio di pubbliche funzioni. Tra le più importanti figure di (—) di pubblici servizi rientrano quelle relative all’esercizio di ferrovie e tranvie. Presupposti di esse sono: l’esistenza di un pubblico servizio e che l’attività sia esercitata in regime di monopolio.
(—) edilizia [Permesso (per costruire)]

Concertazione sociale (d. lav.) (Social Dialogue)

Metodo di relazioni industriali caratterizzato dal confronto e dall’accordo, in via negoziale, delle parti sociali su tematiche di particolare valenza.
Garantisce il sostegno delle parti sindacali a politiche di governo particolarmente rigorose. Causa ed effetto della (—) è, da un lato, la partecipazione del Governo, in veste di terza parte, alla contrattazione collettiva e l’attrazione in ambito sindacale di questioni che eccedono il più tradizionale oggetto delle vertenze economico-contrattuali, come la politica economica, fiscale ed occupazionale.
Il coinvolgimento delle parti sociali ha consentito al Governo il raggiungimento di importanti obiettivi (come il risanamento dei conti pubblici e l’ingresso dell’Italia nell’euro), da un lato, e, dall’altro, i sindacati hanno partecipato alla predisposizione di alcune significative riforme in campo sociale. Ma la (—), priva di regole codificate ed attuata come prassi condivisa e ricercata da tutti i suoi attori, è entrata in una fase di crisi per la necessità, da parte dei passati Governi di centro-destra, di approvare riforme in campo sociale su cui si era formata una forte opposizione dal lato di sindacati e dalla volontà di dare vita ad una nuova metodologia nei rapporti fra istituzioni e parti sociali, ispirata al modello comunitario del dialogo sociale. Tale passaggio è stato ben evidente in occasione della riforma del mercato del lavoro, attuata con la L. 30/2003 e il D.Lgs. 276/2003, preceduta da un forte scontro tra Governo e parti sociali sui contenuti della futura riforma e dalla rottura della stessa unità sindacale (il Patto per l’Italia, che esprimeva sostanzialmente l’accordo sugli aspetti portanti della riforma, era stato siglato il 5-7-2002 dalle sole C.I.S.L. e U.I.L., senza la C.G.I.L.).
Una nuova fase di (—) sembra però aperta con l’insediamento della compagine governativa di centrosinistra che, sin all’indomani delle elezioni politiche dell’aprile 2006, ha attuato un significativo coinvolgimento delle tre principali confederazioni sindacali nella predisposizione dei suoi atti legislativi (come manovra finanziaria e DPEF).

Concepturus (d. civ.)

Il termine latino indica il nascituro non ancora concepito. Il legislatore stabilisce che il (—) possa essere destinatario di disposizioni testamentarie e di donazioni (artt. 462, 784 c.c.).
L’unica condizione posta è che si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo del testamento o della donazione.
Si ritiene che né il (—), né il nascituro concepito abbiano capacità giuridica.