Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 729/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere – relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 463/2007, proposto da Grinzato Orietta, Testolina Elia, Testolina Luciano, Zambonin Renata, Bertipaglia Agostino, Pienotti Cleonice, Fasolo Francesca, Colpi Atonia e Zambonin Fortunato, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Pierfrancesco Zen, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale amministrativo, come da procura a. l. a margine del ricorso,

CONTRO

Il Comune di Polverara (PD), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dal Prà, con domicilio presso la segreteria del TAR, ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26.06.24 n. 1054, come da delibera della G.M. n. 17 del 10.03.2007 e prcura a.l. a margine della memoria di costituzione,

e nei confronti

– della Regione Veneto, in persona del presidente della G.R. in carica, non costituitasi in giudizio,

– della Provincia di Padova, in persona del presidente della g.p. pro-tempore, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

a) della delibera del consiglio comunale di Polverara n. 41 del 21.07.2006, recante approvazione della variante parziale al PRG per realizzazione di una bretella di collegamento tra le S.P. n. 35 e n. 30 e costruzione di una pista ciclabile, ed esame delle osservazioni, con gli atti presupposti e connessi, tra i quali:

b) nota della Regione prot. n. 665306/57.09 del 20.11.2006;

c) delibera consiliare n. 23 del 22.04.2006 recante adozione della variante parziale menzionata;

d) delibera consiliare n. 54 del 22.07.2006, recante approvazione del progetto definitivo della bretella;

e) delibera consiliare n. 68 del 29.11.2006, recante convalida della delibera n. 23 del 22.04.2006,

e sui motivi aggiunti:

A) proposti per l’annullamento delle delibere della G.M. n. 50 del 4.09.2007, e consiliare n. 14 del 23.03.2007, recanti, rispettivamente, approvazione del progetto definitivo e approvazione del bilancio di previsione 2007, nella parte relativa all’approvazione del programma triennale lavori pubblici 2007/2009, e della G.M. n. 31 del 24.05.2007, recante approvazione schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Padova,

B) per l’annullamento delle delibere della G.M. n. 38 e n. 39 del 20.05.2008 recanti approvazione, rispettivamente, del progetto esecutivo e del richiamato schema di protocollo di intesa.

Visto il ricorso introduttivo, notificato il 2 marzo 2007 e depositato presso la Segreteria il 15/03/2007, con i relativi allegati;

visti i due atti di motivi aggiunti, depositati, rispettivamente, il 21.12.2007 e il 27.09.2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Polverara, depositato il 31.03.2007;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 marzo 2009 – relatore il Consigliere Italo Franco – gli avv. Stragliotto, in sostituzione di Zen, per la parte ricorrente e Dal Prà per la P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti proprietari di terreni attraversati dal relativo tracciato, con il ricorso introduttivo contestano la determinazione comunale di realizzare una bretella di collegamento tra le strade provinciali n. 30 e n. 35. In particolare, essi impugnano la delibera consiliare n. 23 del 23.04.2006, di adozione di variante parziale al PRG e di approvazione del progetto preliminare, dove si prevede di realizzare di tale opera, dell’importo complessivo pari a € 3.000.000 (finanziati con un contributo della Provincia di € 2.100.000, e 900.000 a carico del comune), in un’area di pregio naturalistico a destinazione agricola (E3), dove –si dice- non sussistono problemi di traffico.

Le osservazioni dei soggetti espropriandi e di alcuni dei consiglieri di minoranza venivano esaminate e respinte con la delibera consiliare n. 41 del 21.07.2006, con la quale si approvava la variante suddetta (nella discussione veniva segnalato, con riguardo alla precedente delibera n. 23/2006, il non allontanamento all’atto della discussione, di alcuni consiglieri proprietari di porzioni di terreni interessati). Seguivano la delibera 54 del 22.07.2006, di approvazione del progetto definitivo, e n. 68 del 29.11.2007, di convalida della precedente delibera n. 23/2006.

A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione degli art. 50 e 120 l.r. n. 61/85, degli art. 19 del d.p.r. n. 327/2001e 24 l.r. n. 27/2003, nonché della circolare recata dalla DGR n. 4647 del 9.12.98, sostenendosi che illegittimamente il Comune ha seguito la procedura accelerata ex art. 50, poiché l’opera, con riferimento della circolare invocata (dove si fissa l’importo massimo di £. 5 miliardi), non può considerarsi di modesta entità, con la conseguenza che competente ad approvare la stessa era la Regione, e che immotivatamente l’ha ritenuta tale la regione nella nota di risposta al comune, anche con riguardo all’interferenza con strade di livello superiore;

2) eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, e di presupposti, e sviamento, sostenendosi che nella delibera n. 23/2006 non si cita mai l’art. 50 sulla procedura semplificata, donde lo sviamento circa la scelta della procedura, e che censurabile appare anche la menzionata nota della Regione;

3) violazione dell’art. 50 cit. ed eccesso di potere sotto il profilo della falsità ed erroneità dei presupposti, sostenendosi che illegittima è la delibera consiliare n. 68/2006, di convalida della precedente delibera n. 23/2006, poiché si è inteso procedere alla votazione nonostante la segnalazione che i consiglieri interessati si erano allontanati solo al momento del voto (su parere della difesa civica della Provincia, dimessa dai consiglieri di minoranza), di tal che la stessa non poteva essere convalidata, donde l’illegittimità della nota regionale richiamata anche perché poggia su una variante invalida e non sanata;

4) violazione dell’art. 128 d.lgs. n. 163/2006 per omessa approvazione della progettazione preliminare prima della redazione degli elenchi annuali delle opere pubbliche del 2005 e 2006, e mancata previsione dell’opera nell’elenco dei l.p. del 2007, conseguente illegittimità del finanziamento e mancanza di copertura finanziaria dell’opera, con violazione degli art. 27 e 35 d.lgs. n. 77/95 e degli art. 150, 151 e 191 d.lgs. n. 267/2000, assoluta genericità e incertezza delle previsioni di risorse finanziarie;

5) violazione delle norme tecniche del PTCP (dove si consente di realizzare nuovi tracciati solo per documentata necessità, e con minimo impiego di fondi), eccesso di potere per irragionevolezza grave e manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà (essendo il tracciato molto invasivo per le proprietà che attraversa, e perché scartati percorsi alternativi più ragionevoli senza motivare).

Con un primo atto di motivi aggiunti i medesimi ricorrenti impugnavano, altresì, le delibere consiliari n. 50 del 4.09.2007, di approvazione del progetto definitivo, e n. 14 del 23.03.2007 -di approvazione del bilancio di previsione 2007, bilancio pluriennale 2007/2009, limitatamente all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale l. p. del 2007- e la delibera della G.M. n. 31 del 24.05.2007, recante schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Padova.

Con il primo mezzo si deduce illegittimità derivata, reiterandosi le censure già svolte con i cinque motivi del ricorso introduttivo.

Con il sesto si lamenta palese contraddittorietà e illogicità e violazione dell’art. 128.8 d.lgs. n. 163/2006, assumendo che è stato approvato una seconda volta il progetto, con richiamo di diversi capitoli finanziari, e che, dall’auspicato riconoscimento delle illegittimità sopra rilevate, deriverà la non conformità dell’opera asl P.R.G.

Con il settimo motivo si lamenta incompetenza della G.M. quanto alla delibera n. 31/2007, spettando al consiglio l’approvazione di convenzioni tra comuni e con la provincia.

Seguivano le delibere della G.M. n. 38 e n. 39 del 20.05.2008, rispettivamente, di approvazione del progetto esecutivo e dello schema del protocollo di intesa con la Provincia.

Contro tali determinazioni i ricorrenti hanno proposto ulteriori motivi aggiunti, deducendo –oltre a illegittimità derivata, con reiterazione dei precedenti motivi- le seguenti censure:

8) violazione dell’art. 93 d.lgs. n. 163/2006 e difformità tra i progetti definitivo ed esecutivo, sul rilievo che la soppressione, in un tratto del tracciato, delle già previste due contro-strade laterali (già da essi richiesta con le osservazioni respinte, ed ora ritenute superflue), con riduzione del costo dell’opera ad € 2.650.000, configura una modifica sostanziale al progetto, venendo meno, così, la conformità del progetto esecutivo a quello definitivo;

9) contraddittorietà e illogicità, mancanza di copertura finanziaria dell’opera, con violazione degli art. 27 e 35 d.lgs. n. 77/95 e degli art. 150,151 e 191 d.lgs. n. 267/2000, sull’assunto che vi è incertezza circa le fonti di finanziamento dell’opera, con riguardo alla riduzione del costo dell’opera e del contributo a carico della Provincia, una parte del quale dovrà essere ad essa restituito, nonché con riferimento all’entità degli indennizzi di esproprio;

10) violazione delle garanzie partecipative dei proprietari espropriandi per mancanza di contraddittorio e violazione degli art. 16-17 dpr n. 327/2001, sull’assunto che la rilevante modifica di cui si è detto e la sua localizzazione in dettaglio dovevano dar luogo ad una comunicazione di avvio del procedimento, con instaurazione del contraddittorio al riguardo.

Resiste l’amministrazione instando per il rigetto del gravame ed eccependo, anche con successiva memoria, che: in parte sono state accolte le osservazioni della Grinzato, con spostamento del tracciato più ad O.; le censure di illogicità quanto al tracciato attengono al merito; le perplessità dei consiglieri di minoranza sono state confutate dalla Regione, la quale ha condiviso la scelta della procedura semplificata; l’opera è di modesta entità, dovendosi attualizzare l’importo di £. 5 miliardi; non c’è interferenza con strade non locali; legittima è la convalida, che ha effetto ex tunc; il PTCP è stato adottato successivamente; non è necessaria la pena coincidenza tra i progetti definitivo ed esecutivo, né occorre comunicare l’avvio del procedimento per ogni modifica; ecc.

Replica alle eccezioni avversarie parte ricorrente con sua memoria conclusionale.

All’udienza del 5 marzo 2009 i difensori comparsi hanno svolto la discussione, ribadendo le rispettive tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1- In via preliminare va dato atto della rinuncia al ricorso da parte di uno dei ricorrenti – Fasolo Francesca -, che ha ritualmente depositato l’atto di rinuncia, notificato alle altre parti il 24.04.2007.

2.1- Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva che la strenua azione degli odierni ricorrenti mira ad impedire la realizzazione della menzionata bretella di collegamento tra due strade provinciali del circondario con due ordini di censure, le une di carattere formale – strumentale le altre a contenuto sostanziale (inerenti, cioè, alla contestazione sia della scelta di costruire una simile arteria –di cui non vi sarebbe necessità- sia al tracciato della stessa).

2.2- Nel primo gruppo di censure vanno incluse quella con la quale si contesta al comune di avere seguito la procedura semplificata, quella volta ad ottenere il risultato mediante declaratoria di illegittimità delle delibere concernenti l’approvazione del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) attraverso l’annullamento della delibera consiliare n. 68 del 29.11.2006, di convalida della precedente delibera dello stesso consiglio comunale n. 23 del 22.04.2006, recante approvazione del progetto preliminare, e quelle (insite nella prima) concernenti le doglianze mosse in relazione alla modestia, o meno, dell’opera.

3.1- In relazione alla prima delle censure su menzionate, osserva il Collegio che non appare, nell’assieme, censurabile la decisione di avvalersi della procedura semplificata di cui all’art. 50 della l.r. n. 61/85 (implicante che tanto l’adozione quanto l’approvazione della variante allo strumento urbanistico, nel caso di specie, unitamente all’approvazione dei progetti di vario livello ai sensi della disciplina della progettazione delle opere pubbliche recata, ora, dall’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, rimanga nell’ambito comunale, senza coinvolgere la Regione).

In effetti, il comune si era rivolto alla regione per chiedere lumi circa la correttezza, o meno, della scelta di approvazione con procedura semplificata ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettera f), riguardante le opere pubbliche di modesta entità alla luce dei criteri indicati nell’art. 120, comma 1, lettera d) della stessa l.r. e fissati nella DGR menzionata dai ricorrenti. La Regione -come riportato nella narrativa in fatto che precede- aveva confortato la scelta della procedura semplificata, affermando, con l’impugnata nota del 20.11.2006, che si tratta di opera pubblica di modesta entità.

I ricorrenti censurano, con la scelta del Comune, detta valutazione della Regione utilizzando due argomenti. Dell’uno –concernente il costo della bretella in contestazione, che supera il limite della “modesta entità” fissato nella DGR citata (£. 5 miliardi)- si dirà tra breve.

Per quanto riguarda l’altro, consistente nel preteso contrasto con il PTCP, si può affermare che, essendo la bretella destinata a collegare due strade provinciali, non si può dire che ciò concretizzi un’interferenza con la viabilità di livello superiore (criterio fissato nella circolare regionale n. 1 del 14.01.99 e con la relativa DGR n. 4647 del 9.12.98), altrimenti se ne dovrebbe dedurre che la realizzazione di un collegamento fra tali tipi di strade comporterebbe di per sé solo un simile livello di classificazione, laddove la classificazione delle strade in una delle categorie previste dalla legge discende da vari fattori. Del resto, non si può non rilevare (quanto alla menzionata interferenza) che si tratta di criteri –contemplati non in fonti normative, ma in delibere e circolari che costituiscono “fonti” amministrative- che non fissano vincoli rigidi all’azione delle amministrazioni locali interessate, ma vanno intesi cum grano salis poiché alquanto relativi e implicanti naturaliter una certa flessibilità applicativa (e tanto vale anche in relazione al criterio della “modesta entità” che, per quanto previsto dall’art. 50 l.r. n. 61/85 citato, va comunque interpretato).

3.2- Per quanto concerne il limite di importo fissato dalla regione in via amministrativa in relazione al criterio di legge della “modesta entità” dell’opera al fine di giustificare la scelta di seguire la procedura semplifica, ritiene il Collegio di potere convenire con quanto eccepito dalla difesa avversaria in relazione all’opportunità (se non alla necessità) di aggiornare un dato quantitativo monetario fissato vari anni or sono, in epoca, peraltro, anteriore all’adozione dell’euro quale moneta comune a tutti gli Stati membri dell’UE facenti parti della c.d. “Eurozona”. Ora, se si tiene conto anche del fatto che l’importo risultante dalla modifica apportata al progetto mediante soppressione, in un tratto del tracciato, di due controstrade laterali (di cui al secondo atto di motivi aggiunti) si è ridotto da 3 milioni a 2.650.000 euro, non pare davvero irragionevole considerare la bretella in discussione di modesto ammontare: in definitiva, non solo rileva l’importo in sé, ma anche il fatto che, in ogni caso, verrebbe superato di poco il vecchio limite (che la Regione farebbe, comunque, bene ad aggiornare con altra fonte di rango amministrativo).

Tanto può valere anche in relazione alla lamentata carenza di motivazione della risposta della Regione, la quale si è limitata a sottolineare la ricorrenza di un elemento rimesso alla sua valutazione che di per sé solo -senza che occorra esplicitare argomentazioni al riguardo- sufficit per legittimare la procedura semplificata.

Sotto altro profilo, e ponendosi da un punto di vista maggiormente attenti alle esigenze reali concrete sottostanti alle scelte operate dalla P.A. al fine di realizzare l’interesse pubblico specifico affidato alle propria cure, può dirsi che non rileva che non sia stato espressamente richiamato, negli atti deliberativi del comune, l’art. 50 citato, maggiore importanza esplicando al riguardo il fatto di avere ottenuto l’avallo della Regione alla procedura semplificata (non irragionevole, per quanto si è concisamente osservato in proposito).

3.3- Di scarso vigore si manifestano, infine, i rilievi mossi con il quarto mezzo di gravame circa l’avvenuto inserimento dell’opera in discussione nel piano triennale dei lavori pubblici senza la previa applicazione del progetto preliminare. Al riguardo si osserva, brevemente, che, sempre rimanendo in una prospettiva maggiormente attenta alle esigenze sottostanti alle scelte della P.A., non si può fare a meno di rilevare che, nel corso del procedimento, è stato approvato detto progetto preliminare (con la prima delle delibere consiliari impugnate), seguita dall’approvazione anche dei due successivi livelli di progettazione. La bretella è stata, inoltre, inserita nel piano triennale dei lavori e in quello annuale relativo al 2007, come si evince dalla stessa formulazione delle censure.

Quanto alla delibera di convalida della precedente delibera n. 23/2006 perché i consiglieri interessati (in quanto proprietari di alcune porzioni dei terreni interessati) si erano allontanati al momento della votazione ma non della discussione, deve ritenersi che la convalida successivamente disposta con altra delibera posa ritenersi avere efficacia sanante del vizio, con efficacia ex tunc, come rettamente eccepito ex adverso.

Infine, non può seriamente sostenersi che vi sia incertezza sulle risorse finanziare volte a sostenere l’onere della realizzazione dell’opera: le fonti sono indicate chiaramente fin dalla prima delle determinazioni impugnate, con specificazione dell’entità del finanziamento facente capo alla Provincia, e del residuo onere a carico del comune, come si evince dalla narrativa in fatto che precede (donde si evince pure la successiva riduzione del costo della bretella e, di conseguenza, degli oneri ripartiti tra le due amministrazioni citate, come si è riportato nella medesima narrativa).

Per le ragioni fin qui esposte si manifestano prive di pregio tutte le censure mosse con il ricorso introduttivo.

4- Nemmeno le censure mosse con il primo dei motivi aggiunti reggono a un serio vaglio di fondatezza: non l’illegittimità derivata, per quanto detto sopra; non quelle svolte con il sesto motivo. Ed invero, non pare seriamente sostenibile che vi sia difformità rispetto allo strumento urbanistico –ai sensi dell’art. 128.8 del “codice dei contratti pubblici”-, nel momento stesso in cui con gli atti deliberativi impugnati si va ad approvare apposita variante al PRG del Comune. A tutto voler concedere, tanto potrebbe sostenersi soltanto in ipotesi di accertamento dei vizi lamentati in sede di impugnazione: ma tanto non può dirsi, a causa del riconoscimento di infondatezza di dette censure (di cui si è detto qui sopra).

Né appare sostenibile la tesi che l’approvazione del protocollo di intesa con la Provincia sia di competenza del consiglio comunale invece che della G.M. Il protocollo di intesa non pare, invero, assimilabile a una convenzione e agli altri strumenti similari per i quali l’art. 42, lettera c) del TUEL prevede la competenza del consiglio, trattandosi essenzialmente di accordi tra enti pubblici territoriali volti all’approntamento e gestione di servizi pubblici in comune.

5- Nemmeno può ritenersi fondato il secondo atto di motivi aggiunti. Non può, invero, ritenersi, come sostenuto dalla parte ricorrente, che i due progetti (definitivo ed esecutivo) debbano necessariamente coincidere in tutti i dettagli, dovendosi secondo il senso comune oltre che giuridico tollerarsi eventuali modifiche apportate al secondo rispetto al primo, allorché queste non lo stravolgano o ne mettano in discussione l’impostazione di fondo. Nel caso di specie tanto non appare sostenibile, essendosi soltanto eliminate le menzionate contro-strade laterali in un tratto del percorso, fermo restando il progetto nelle rimanenti parti. Tanto vale anche ed escludere la sussistenza dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento in relazione alle menzionate modifiche.

Quanto all’asserita genericità e incertezza del finanziamento, se ne è già detto, escludendo che possa parlarsi, nella fattispecie, di incertezza in tal senso, chiare essendo fin dall’origine le fonti del finanziamento.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso (con i successivi motivi aggiunti) si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa: 1) da atto alla rinuncia al ricorso di Fasolo Francesca; 2) lo rigetta nel merito.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 5 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 463/2007

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 728/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 669/2009 proposto da FRISELLI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv.to Attilio De Martin, con domicilio presso la segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

il Comune di Vicenza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

l’Azienda Municipale Conservazione patrimonio e Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale della Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

la Commissione di cui all’Articolo 6 della L.R.V. n. 10/1996, presso l’A.T.E.R. di Vicenza, in person adel legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento E.R.P. 30.1.2008 N. 6 P.G.N. 5957 di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. di Vicenza.

Visto il ricorso, notificato il 6.3.2009 e depositato presso la Segreteria il 10.3.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza, depositato il 16.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Marco Morgantini – l’avv. G. De Martin per il ricorrente e l’avv. Tirapelle per il Comune di Vicenza;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO

Con il provvedimento impugnato è stata pronunciata, nei confronti del ricorrente, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Vicenza in via Vico n° 87.

La motivazione fa riferimento all’art. 27 lettera a) della legge regionale n° 10 del 1996 che prevede che viene dichiarata la decadenza dell’assegnazione nel caso in cui l’assegnatario abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d’uso.

L’alloggio in questione era stato assegnato in locazione al ricorrente con riferimento al nucleo familiare composto, oltre che dal ricorrente, dai due figli.

L’Amministrazione ha invece accertato che, presso l’alloggio di cui sopra, convive la signora Florio Gianna, madre dei figli del ricorrente.

Dalla data del 2 aprile 2008 la signora Florio Gianna risiede anagraficamente presso l’alloggio di via Vico n° 87.

Il ricorrente aveva presentato un’istanza di ospitalità temporanea in favore della convivente, su cui l’Amministrazione non si è pronunciata e non ha presentato un’istanza di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, in relazione al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si tratterebbe infatti di un evento relativo alla gestione del rapporto individuale d’utenza nell’ambito della prestazione e della gestione del servizio alla casa, comprendente la disciplina degli alloggi in locazione ed in proprietà.

La materia dell’assegnazione dell’alloggio pubblico rientra più precisamente nella nozione di “concessione di beni pubblici” di cui all’art. 5 della legge n° 1034 del 1971.

Per tale fattispecie gli artt. 5 e 7 della legge n° 1034 del 1971 prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria resta salva per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

L’art. 5 della legge n° 1034 del 1971 prevede espressamente che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende al rapporto.

La presente controversia attiene appunto al rapporto derivante dal provvedimento di assegnazione e non attiene a corrispettivi e dunque è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (per una soluzione conforme Cass. Sez Un. n° 20597 del 30 luglio 2008).

Il collegio sottolinea che si tratta di vicenda del rapporto che attiene strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che, in relazione allo stato di bisogno, hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici.

Non si tratta invece di controversia relativa ad aspetti patrimoniali nel rapporto tra concedente ed assegnatario.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, violazione ed erronea applicazione dell’art. 27 comma 1 lettera a) della legge regionale n° 10 del 1996, assenza dei presupposti applicativi, difetto di motivazione.

Egli lamenta inoltre l’inapplicabilità e comunque l’illeggittimità dell’art. 11 lettera a) delle disposizioni attuative per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario di Vicenza n° 158 del 19 ottobre 1998 secondo cui per aver ceduto o sublocato l’alloggio si intende l’aver ospitato stabilmente, senza la prescritta autorizzazione, persone estranee al nucleo familiare assegnatario.

Egli lamenta altresì insufficiente istruttoria e difetto di motivazione, sviamento.

Le doglianze sono infondate.

Il collegio ritiene che, ai fini della pronuncia di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio, l’avere ospitato stabilmente senza la prescritta autorizzazione, persone estranee al nucleo familiare assegnatario, configuri un’ipotesi di cessione parziale dell’alloggio.

Risulta incontestato che, a decorrere dal 2 aprile 2008, la signora Florio Gianna risiede nell’alloggio assegnato al ricorrente.

La residenza è incompatibile con la nozione di ospitalità temporanea che era stata richiesta dal ricorrente.

La residenza nello stesso alloggio di persona terza rispetto all’assegnatario dovrebbe conseguire all’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario che deve essere specificamente richiesto e concesso, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n° 10 del 1996, affichè sia valutata la permanenza dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio.

Ora se l’assegnatario non chiede l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell’alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un’ipotesi di cessione parziale dell’alloggio, non consentita.

Infatti il nuovo inquilino fruisce pro quota dell’alloggio. Certo tale fruizione parziale dell’alloggio si verifica anche nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare.

La differenza è che nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare la cessione pro quota dell’alloggio è lecita e rientra nella fattispecie di ampliamento del nucleo familiare, mentre nel caso di ampliamento non autorizzato del nucleo familiare si verifica un’ipotesi di cessione pro quota dell’alloggio, illecita e valutata, ai fini della decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, dall’art. 27 comma 1 lettera a) della legge regionale n° 10 del 1996.

Il provvedimento impugnato è congruamente motivato.

L’accertamento della residenza anagrafica della signora Florio Gianna nell’alloggio assegnato al ricorrente costituisce preupposto da solo sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.

L’Amministrazione ha tenuto adeguatamente conto delle memorie prodotte dal ricorrente nel corso del procedimento.

L’Amministrazione ha tenuto adeguatamente conto della vicenda nel suo complesso.

Non sussiste l’incompetenza dell’organo amministrativo deliberante, trattandosi di atto riservato alla competenza dei dirigenti dall’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, che supera la previsione della competenza sindacale prevista dall’art. 27 della legge regionale n° 10 del 1996, così come espressamente previsto dal quinto comma dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g.669/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 727/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 635/2009 proposto da MICHELE FASANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele e Pasquale Virgilio, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

CONTRO

il Comune di Verona in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

la Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 30 posti di agente di polizia locale, categoria C (dei quali 9 riservati alle categorie previste dall’art. 18 comma 6 del D. Lgs. 215/2001), bandito dal Comune di Verona con determinazione del dirigente CDR personale rep. n. 7623 del 20.12.2007, dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Verona, in persona del Presidente pro tempore, la Questura di Verona in persona del Questore pro tempore, e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;

e nei confronti

di Modugno Nicola, Gazzi Marco, Bellomi Maurizio Elia, Rosi Elia e Caniglia Giuseppina, non costituiti in giudizio;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del giudizio di non idoneità al servizio di agente di polizia municipale del Comune di Verona per

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 726/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 570/2009 proposto da SOFIA ANNAMARIA e SOFIA VITTORIA, rappresentate e difese dagli avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia, Leonardo Bartoli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

il Comune di S.Bonifacio in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Biondaro, Alessandra Rigobello e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo 3080/L;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 18.12.2008 n. 37694/38386 di decadenza permesso di costruire.

Visto il ricorso, notificato il 23.2.2009 e depositato presso la Segreteria il 25.2.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Bonifacio, depositato il 13.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Bartoli per le ricorrenti e l’avv. Biondaro per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO

Con il provvedimento impugnato è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n° 2001/9622/V02, rilasciato in data 8 marzo 2007, per il mancato e concreto inizio dei lavori.

Il permesso di costruire ha ad oggetto opere di ristrutturazione edilizia per trasformare l’immobile di proprietà delle ricorrenti da laboratorio artigianale (attività di restauro antiquario) in attività commerciale (al piano terra) e direzionale (agli altri due piani).

In data 6 marzo 2008 prot. n° 6684 era stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori.

Con il provvedimento impugnato si richiama la dichiarazione del Direttore dei Lavori, pervenuta in data 18 novembre 2008 prot. n° 34903, secondo cui i lavori sono iniziati in data 6 marzo 2008 e sono consistiti nell’esecuzione di lavori interni quali rimozione dei pavimenti, rimozione dell’impianto elettrico e forza motrice e rimozione degli infissi interni.

Il provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze:

* all’esterno dell’edificio era stato allestito il cantiere con esposizione del cartello che indicava la data d’inizio lavori nel 14 ottobre 2008;
* la mera rimozione dei pavimenti, degli elementi elettrici e degli infissi interni, quand’anche oggettivamente dimostrabile, non si configura come concreta volontà di iniziare i lavori.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Infatti il permesso di costruire decade qualora, entro l’anno dal rilascio del titolo, i lavori non abbiano avuto un inizio significativo.

A fronte della dichiarazione del Direttore dei Lavori, pervenuta in data 18 novembre 2008 prot. n° 34903, l’Amministrazione aveva l’onere di effettuare un accertamento dei luoghi per verificare, anche ex post, sulla base delle conoscenze della tecnica, se i lavori interni di cui alla sopra indicata nota siano stati effettivamente eseguiti entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire e se si sia trattato in concreto di lavori che, in relazione al complesso dei lavori permessi, possano costituirne un inizio significativo.

La semplice indicazione della data del 14 ottobre 2008 apposta sul cartello di cantiere non esclude che i lavori abbiano avuto un anteriore inizio, tenuto conto che in data 6 marzo 2008 prot. n° 6684 era stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori.

Dalla presente sentenza deriva l’obbligo dell’Amministrazione di accertare l’effettiva consistenza degli eventuali lavori posti in essere entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, al fine di valutarne l’inizio significativo.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 570/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it