Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere
Marco Morgantini Primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 726/2009 proposto dall’AZIENDA AGRICOLA PAOLO ZILIOTTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Neri, con domicilio presso la segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
l’AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tito Munari e Francesco Zanlucchi, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/B;
l’AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura – Struttura periferica di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
di Saggiorato Pietro, non costituito in giudizio;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della nota dell’AVEPA, Struttura periferica di Venezia 9.1.2009 n. 4900 con il quale è stato comunicato che la domanda presentata in data 11.7.2008 n. 516997 tesa ad ottenere i benefici previsti dalla normativa in oggetto, pur essendo stata dichiarata ammissibile, non ha assunto una posizione utile nella graduatoria regionale e pertanto non è finanziabile e del decreto 11.11.2008 n. 32 nella parte in cui è stata approvata la graduatoria per la Misura 311 az. 2 B che attribuisce alla ditta Ziliotto 40 punti anzichè 49 e si è stabilito che sono finanziabili le domande inserite in graduatoria ricomprese tra la ditta Azienda dai Caroni di Carron Renzo e la ditta Saggiorato Pietro.
Visto il ricorso, notificato il 17.3.2009 e depositato presso la Segreteria il 18.3.2009, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA, depositato il 30.3.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio dell’1 aprile 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Neri per la parte ricorrente e l’avv. Munari per l’AVEPA;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
Il collegio ritiene che non sia sufficiente la motivazione dei provvedimenti impugnati.
Non è specificato l’importo della spesa ammessa a contributo ai sensi dell’allegato D alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 199 del 12 febbraio 2008.
Se la spesa ammesa, come indicato nel controricorso dell’Amministrazione, ammonta a Euro 456.480,55, non si comprende:
a) perché non sono stati riconosciuti 4 punti relativi a “Progetti che prevedono l’acquisto di impianti ed attrezzature che privilegino il risparmio energetico per un importo pari o superiore al 10 per cento della spesa ammessa”.
Sotto tale profilo il preventivo di spesa presentato dalla ricorrente ha ad oggetto interventi per una spesa pari a Euro 51.822,83, dunque superiore al 10 per cento della spesa ammessa.
L’Amministrazione non ha spiegato perché ha preso in considerazione solo la somma di Euro 10.555,20 in relazione alla somma delle seguenti voci:
* caldaia a condensazione per impianto centralizzato Euro 4.593,60;
* sistema solare per l’impianto di riscaldamento Euro 5.961,60;
b) perché non sono stati riconosciuti 5 punti relativi a “Progetti che prevedono la realizzazione di interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap” per un importo pari o superiore al 10 per cento della spesa ammessa.
L’Amministrazione ha omesso di motivare in ordine al mancato raggiungimento dell’importo del 10 per cento della spesa ammessa.
Sotto tale profilo il preventivo di spesa presentato per la realizzazione di interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche ha ad oggetto una somma di Euro 45.792,. dunque superiore al 10 per cento della spesa ammessa.
L’Amministrazione ha omesso di motivare sulla circostanza secondo cui le spese dettagliate, a seguito di richiesta di chiarimenti in data 2 ottobre 2008 prot. n° 591841, non sarebbero quelle originariamente previste dal computo metrico preventivo allegato alla domanda.
L’Amministrazione non ha tenuto conto che l’integrazione di dettaglio, presentata dalla ricorrente, si riferisce alle seguenti voci:
* realizzazione di vano ascensore in c. a.;
* realizzazione di stallo parcheggio per disabile e percorso di collegamento all’ingresso principale al fabbricato;
* realizzazione rampa di collegamento corridoi camere.
Tali voci erano comprese nel preventivo di spesa originario.
Il collegio osserva che l’Amministrazione ha tentato di integrare in giudizio la motivazione dei provvedimenti impugnati.
Tuttavia l’integrazione in giudizio della motivazione in giudizio non è consentita sia perché il buon andamento dell’azione amministrativa impone che le ragioni del provvedimento siano individuate preventivamente dall’Amministrazione sia perché il Giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, ma controllarne l’operato (così Consiglio di Stato VI n° 2555 del 29 maggio 2008).
Non può essere accolta l’eccezione formulata dall’Amministrazione, relativa alla tardività dell’integrazione della domanda di contributo effettuata dalla ricorrente, a seguito della richiesta di chiarimenti in data 2.10.2008 prot. n. 581841.
Infatti tale tardività non è stata considerata con i provvedimenti impugnati.
Quindi il ricorso è fondato.
Ottemperando alla presente sentenza l’Amministrazione procederà a riesaminare la domanda presentata dalla ricorrente.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’1 aprile 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 726/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it