Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 724/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore

Italo Franco Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 617/2009 proposto da FAVARATO LUIGI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Bressan e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

il Comune di Quinto di Treviso in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Guido Sartorato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorosudro 3593;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 22.12.2008 n. 19325 di decadenza del permesso di costruire n. 05/183 del 19.7.2007.

Visto il ricorso, notificato il 18.2.2009 e depositato presso la Segreteria il 3.3.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quinto di Treviso, depositato il 12.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. Magaldi, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per il ricorrente e l’avv. Francescutti, in sostituzione dell’avv. Sartorato, per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato che

Il ricorso avverso l’impugnato provvedimento di decadenza di una concessione edilizia per la realizzazione di un annesso rustico in quanto il ricorrente non ha iniziato i lavori entro un anno dalla concessione è infondato nei tre motivi dedotti.

Non sussiste infatti l’obbligo dell’avviso di inizio di procedimento di decadenza allorchè sia stato proprio l’interessato a comunicare l’inizio della attività (denuncia del 2.12.2008) e, comunque, allorchè il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso secondo quanto dimostrato dall’Amministrazione ex art. 21 octies L. 241/90.

Nel caso di specie è provato, anche con documentazione fotografica, che prima della scadenza del predetto anno, il ricorrente aveva realizzato solo la recinzione del cantiere e la pulizia dei luoghi, interventi insufficienti a riscontrare l’inizio dei lavori e ad evitare la decadenza.

Quanto sopra vale a confutare anche la seconda censura, attinente appunto all’intervento realizzato (v. T.A.R. Veneto, II, 4.12.2006 n. 3965; 24.1.2008 n. 174).

Parimenti deve ritenersi infondato il motivo di contradditorietà. Il fatto di comminare una sanzione per

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 723/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore

Italo Franco Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 648/2009 proposto da LUISE MIRCO, rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Ferrari, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Via Aleardi 78;

CONTRO

il Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 18.12.2008 n. 2008/535919 di demolizione opere edili e del provvedimento 11.2.2008 n. 2008/62955 di diniego condono edilizio, nonchè per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 27.2.2009 e depositato presso la Segreteria il 5.3.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 13.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. Ferrari per il ricorrente e l’avv. Ballarin per il Comune di Venezia;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Il ricorso si manifesta infondato nei tre motivi proposti.

Non occorre il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 nel caso di istanza di riesame di situazioni sulle quali l’Amministrazione si è già determinata.

Le opere abusive de quibus sono state ultimate nel 1976, in area incompatibile per destinazione a viabilità pubblica, giardini e parchi pubblici.

Successivamente sono stati compiuti altri interventi abusivi.

Detti interventi sono avvenuti mediante la realizzazione di opere e non semplicemente con mutamenti di destinazione d’uso funzionali.

Infine si sottolinea come l’Amministrazione, per reprimere un abuso edilizio, non debba fornire motivazioni ulteriori alla sua abusività.

Il ricorso deve essere, in definitiva, respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Il Presidente Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 648/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 1187/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 726/2009 proposto dall’AZIENDA AGRICOLA PAOLO ZILIOTTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Neri, con domicilio presso la segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tito Munari e Francesco Zanlucchi, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/B;

l’AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura – Struttura periferica di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

di Saggiorato Pietro, non costituito in giudizio;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della nota dell’AVEPA, Struttura periferica di Venezia 9.1.2009 n. 4900 con il quale è stato comunicato che la domanda presentata in data 11.7.2008 n. 516997 tesa ad ottenere i benefici previsti dalla normativa in oggetto, pur essendo stata dichiarata ammissibile, non ha assunto una posizione utile nella graduatoria regionale e pertanto non è finanziabile e del decreto 11.11.2008 n. 32 nella parte in cui è stata approvata la graduatoria per la Misura 311 az. 2 B che attribuisce alla ditta Ziliotto 40 punti anzichè 49 e si è stabilito che sono finanziabili le domande inserite in graduatoria ricomprese tra la ditta Azienda dai Caroni di Carron Renzo e la ditta Saggiorato Pietro.

Visto il ricorso, notificato il 17.3.2009 e depositato presso la Segreteria il 18.3.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA, depositato il 30.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio dell’1 aprile 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Neri per la parte ricorrente e l’avv. Munari per l’AVEPA;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Il collegio ritiene che non sia sufficiente la motivazione dei provvedimenti impugnati.

Non è specificato l’importo della spesa ammessa a contributo ai sensi dell’allegato D alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 199 del 12 febbraio 2008.

Se la spesa ammesa, come indicato nel controricorso dell’Amministrazione, ammonta a Euro 456.480,55, non si comprende:

a) perché non sono stati riconosciuti 4 punti relativi a “Progetti che prevedono l’acquisto di impianti ed attrezzature che privilegino il risparmio energetico per un importo pari o superiore al 10 per cento della spesa ammessa”.

Sotto tale profilo il preventivo di spesa presentato dalla ricorrente ha ad oggetto interventi per una spesa pari a Euro 51.822,83, dunque superiore al 10 per cento della spesa ammessa.

L’Amministrazione non ha spiegato perché ha preso in considerazione solo la somma di Euro 10.555,20 in relazione alla somma delle seguenti voci:

* caldaia a condensazione per impianto centralizzato Euro 4.593,60;
* sistema solare per l’impianto di riscaldamento Euro 5.961,60;

b) perché non sono stati riconosciuti 5 punti relativi a “Progetti che prevedono la realizzazione di interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap” per un importo pari o superiore al 10 per cento della spesa ammessa.

L’Amministrazione ha omesso di motivare in ordine al mancato raggiungimento dell’importo del 10 per cento della spesa ammessa.

Sotto tale profilo il preventivo di spesa presentato per la realizzazione di interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche ha ad oggetto una somma di Euro 45.792,. dunque superiore al 10 per cento della spesa ammessa.

L’Amministrazione ha omesso di motivare sulla circostanza secondo cui le spese dettagliate, a seguito di richiesta di chiarimenti in data 2 ottobre 2008 prot. n° 591841, non sarebbero quelle originariamente previste dal computo metrico preventivo allegato alla domanda.

L’Amministrazione non ha tenuto conto che l’integrazione di dettaglio, presentata dalla ricorrente, si riferisce alle seguenti voci:

* realizzazione di vano ascensore in c. a.;
* realizzazione di stallo parcheggio per disabile e percorso di collegamento all’ingresso principale al fabbricato;
* realizzazione rampa di collegamento corridoi camere.

Tali voci erano comprese nel preventivo di spesa originario.

Il collegio osserva che l’Amministrazione ha tentato di integrare in giudizio la motivazione dei provvedimenti impugnati.

Tuttavia l’integrazione in giudizio della motivazione in giudizio non è consentita sia perché il buon andamento dell’azione amministrativa impone che le ragioni del provvedimento siano individuate preventivamente dall’Amministrazione sia perché il Giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, ma controllarne l’operato (così Consiglio di Stato VI n° 2555 del 29 maggio 2008).

Non può essere accolta l’eccezione formulata dall’Amministrazione, relativa alla tardività dell’integrazione della domanda di contributo effettuata dalla ricorrente, a seguito della richiesta di chiarimenti in data 2.10.2008 prot. n. 581841.

Infatti tale tardività non è stata considerata con i provvedimenti impugnati.

Quindi il ricorso è fondato.

Ottemperando alla presente sentenza l’Amministrazione procederà a riesaminare la domanda presentata dalla ricorrente.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’1 aprile 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 726/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 1186/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 719/2009 proposto dalla S.R.L. RUBENSLUCIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Barone, Aniello Sorrentino, Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, la Soprintendenza per i Beni Architettonici del Veneto Orientale, in persona del Soprintendente pro tempore e la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto 29.12.2008 n. 16792 con cui è stata negata l’ammissibilità a contributo, ai sensi degli artt. 35 e 37 D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, di taluni lavori di restauro del Complesso Monumentale di Villa Gritti – Marchini con Barchessa previsti nel progetto approvato dal Soprintendente per i Beni Architettonici del Veneto Orientale con autorizzazione del 28.3.2008 n. 7251 e pareri favorevoli alla concessione del contributo dell’1 aprile 2008 n. 7508 e n. 7511.

Visto il ricorso, notificato il 3.3.2009 e depositato presso la Segreteria il 17.3.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato il 23.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio dell’1 aprile 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Avino, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Muscarello per il Ministero intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Con il provvedimento impugnato l’intervento relativo al complesso monumentale di Villa Gritti – Marchini è stato ammesso a contributo in conto interessi, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 42 del 2004, per un importo di Euro 4. 699.871,84.

La ricorrente aveva presentato richiesta di contributo per un importo di Euro 5.912.268,83, di cui Euro 163.119,94 per oneri per la sicurezza.

Con nota in data 1 aprile 2008 prot. n° 7511 il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Veneto Orientale ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo per un importo di Euro 5.749.148,89.

La motivazione del provvedimento impugnato è insufficiente. Infatti tale motivazione fa riferimento alla circostanza che sono stati esclusi gli importi relativi alle voci che non sono strettamente attinenti con il restauro e con la conservazione dei beni oggetto dei lavori.

L’Amministrazione non ha spiegato perché si tratta di interventi non strettamente attinenti con il restauro e la conservazione dei beni oggetto dei lavori.

Tale spiegazione si rendeva necessaria anche in relazione al parere del Soprintendente che si è espresso invece a favore dell’ammissibilità a contributo dei lavori per un importo di Euro 5.749.148,89.

L’eccezione di tardività, formulata dall’Amministrazione, con riferimento all’esclusione dell’ammissibilità a contributo delle voci relative agli oneri per la sicurezza è infondata.

Infatti il parere della Soprintendenza, che si è pronunciata su tale esclusione, non assume carattere provvedimentale.

Quindi il ricorso è fondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’1 aprile 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 719/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it