Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

composto dai Magistrati:

Italo Riggio Presidente

Maria Luisa De Leoni Consigliere

Giulia Ferrari Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1801/09, proposto dall’Orlandina Basket s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Natale Bonfiglio e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Pellegrino Matteucci n. 44 presso lo studio dell’avv. Milena Cipollone,

contro

la Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, è elettivamente domiciliata,

della Lega Società di pallacanestro di Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

della COM.TE.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio, nonché

nei confronti

della Mens Sana Basket s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Montepaschi Siena, non costituita in giudizio,

della Pallacanestro Virtus Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Lottomatica Roma, non costituita in giudizio,

della S.S. Felice Scandone Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Air Avellino, non costituita in giudizio,

della S.S.Sutor Montegranaro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Premiata Montegranaro, non costituita in giudizio,

della Pallacanestro Olimpia Milano Società sportiva a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Armani Jeans, non costituita in giudizio,

della Pallacanestro Cantù s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come NGC Cantù, non costituita in giudizio,

della Fortitudo Pallacanestro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Gmac Bologna, non costituita in giudizio,

della U.S. Victoria Libertas Pallacanestro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Scavolini Spar Pesaro, non costituita in giudizio,

della Pallacanestro Treviso s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Benetton Treviso, non costituita in giudizio,

della Teramo Basket s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Bancatercas Teramo, non costituita in giudizio,

della Pallacanestro Biella s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Angelico Biella, non costituita in giudizio,

della Nuova AMG Sebastiani Basket s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Solsonica Rieti, non costituita in giudizio,

della Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come La Fortezza Bologna, non costituita in giudizio,

della Pallacanestro Amatori Udine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Snaidero Udine, non costituita in giudizio,

della Basket Club Ferrara s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Carife Ferrara, non costituita in giudizio, e

della Basket Juvecaserta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Eldo Caserta, non costituita in giudizio,

per l’annullamento

del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti inoltrata, in data 19 dicembre 2008, alla Federazione Italiana Pallacanestro e da questa ricevuta il successivo 23 dicembre.

Visti l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P. e la relativa memoria;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 9 aprile 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2009 e depositato il successivo 5 marzo 2009 l’Orlandina Basket s.r.l. impugna il silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti inoltrata, in data 19 dicembre 2008, alla Federazione Italiana Pallacanestro e da questa ricevuta il successivo 23 dicembre.

Espone, in fatto, di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio avverso la revoca dell’ammissione al campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009, disposta dalla Federazione Italiana di Pallacanestro, in data 20 settembre 2008, per asseriti mancati pagamenti di contributi previdenziali.

Detto provvedimento è stato impugnato dapprima dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport e poi, stante l’esito negativo del lodo, dinanzi al T.A.R. Lazio che, con ordinanza n. 4878 del 2008, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato.

Con telegramma del 22 ottobre 2008 la ricorrente ha quindi comunicato alla F.I.P. il proprio recesso dall’affiliazione alla Federazione.

Con successivo atto stragiudiziale del 19 dicembre 2008 ha chiesto alla Federazione il rilascio di documenti utili per la proposizione di motivi aggiunti al ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Lazio e per le azioni penali e risarcitorie scaturenti dall’effettivo accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio.

In particolare, ha chiesto l’ostensione:

a) dei documenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), h), h), i), j) e k) della delibera del Consiglio Federale del F.I.P. n. 290 del 2008, recante la “normativa ai fini dell’ammissione delle società regolamentate dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 e s.m. al campionato 2008 – 2009”;

b) dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267 del 2007, recante la “normativa ai fini dell’ammissione delle società regolamentate dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 e s.m. al campionato 2007 – 2008”;

c) della documentazione con la quale la Lega di Pallacanestro serie A ha comunicato alla F.I.P. l’elenco delle società che hanno o non hanno rispettato le condizioni di ammissione o permanenza nella lega stessa ai sensi del relativo regolamento, incluso quello esecutivo;

d) delle note – parere, dei verbali dell’istruttoria e delle note, rispettivamente, adottati e/o stilati e/o comunicati dalla Commissione Tecnica della F.I.P. ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Federale n. 290/2008 e della L. n. 91 del 1981, anche ai fini dell’individuazione dell’equilibrio economico finanziario di ciascuna società ammessa al campionato professionistico;

e) delle delibere adottate dalla F.I.P., con le quali sono state iscritte al campionato di serie A 2008 – 2009 le sedici società che attualmente vi militano.

Sulla predetta istanza, ricevuta dalla Federazione in data 23 dicembre 2008, si è formato il silenzio diniego.

2. Avverso il diniego tacito di rilascio dei documenti richiesti la ricorrente è insorta deducendo:

Violazione ed erronea applicazione artt. 25 L. n. 241 del 1990 e 1 e 2 del relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 12 aprile 2006. E’ illegittimo il diniego tacito di ostensione dei documenti richiesti con l’istanza del 19 dicembre 2008, sussistendo tutti i requisiti e i presupposti per il rilascio della documentazione. Questa è infatti detenuta dalla Federazione. Gli atti relativi alle due annualità sono stati richiesti per incrociare i dati esposti dai dichiaranti e gli accertamenti e/o provvedimenti, rispettivamente effettuati e/o adottati dalla F.I.P., dalla Lega delle società di pallacanestro di serie A e dalla COM.TE.C.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della COM.TE.C. e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

4. La Lega Società di pallacanestro di Serie A non si è costituita in giudizio.

5. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. non si è costituito in giudizio.

6. Il COM.TE.C. non si è costituita in giudizio.

7. La Mens Sana Basket s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Montepaschi Siena, non si è costituita in giudizio.

8. La Pallacanestro Virtus Roma s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Lottomatica Roma, non si è costituita in giudizio.

9. La S.S. Felice Scandone Avellino, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Air Avellino, non si è costituita in giudizio.

10. La S.S.Sutor Montegranaro s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Premiata Montegranaro, non si è costituita in giudizio.

11. La Pallacanestro Olimpia Milano Società sportiva a responsabilità limitata, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Armani Jeans, non si è costituita in giudizio.

12. La Pallacanestro Cantù s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come NGC Cantù, non si è costituita in giudizio.

13. La Fortitudo Pallacanestro s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Gmac Bologna, non si è costituita in giudizio.

14. La U.S. Victoria Libertas Pallacanestro s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Scavolini Spar Pesaro, non si è costituita in giudizio.

15. La Pallacanestro Treviso s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Benetton Treviso, non si è costituita in giudizio.

16. La Teramo Basket s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Bancatercas Teramo, non si è costituita in giudizio.

17. La Pallacanestro Biella s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Angelico Biella, non si è costituita in giudizio.

18. La Nuova AMG Sebastiani Basket s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Solsonica Rieti, non si è costituita in giudizio.

19. La Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come La Fortezza Bologna, non si è costituita in giudizio.

20. La Pallacanestro Amatori Udine s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Snaidero Udine, non si è costituita in giudizio.

21. La Basket Club Ferrara s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Carife Ferrara, non si è costituita in giudizio.

22. La Basket Juvecaserta s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Eldo Caserta, non si è costituita in giudizio.

23. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere accolta l’eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della Commissione tecnica di controllo federale (COM.TE.C.). Ed invero, la COM.TE.C. è un organismo tecnico deputato al controllo della solidarietà finanziaria delle società professionistiche che aspirano all’ammissione ai campionati professionistici. Essa è quindi priva di autonoma soggettività giuridica e, come tale, non poteva essere evocata in giudizio.

2. Passando al merito, il ricorso è infondato.

L’esclusione della ricorrente dal campionato professionistico di serie A di pallacanestro 2008 – 2009 è stata disposta dal Consiglio federale della F.I.P. in ragione del notevole debito contributivo da detta società accumulato nel periodo ottobre 2001 – maggio 2008 nei confronti dell’E.N.P.A.L.S. e risultante da due cartelle esattoriali per un importo pari ad € 616.517,33 ed € 283.239,43 nonché da due comunicazioni dell’Istituto di previdenza del 5 e 6 agosto 2008. Appare dunque evidente che, con riferimento alla materia del contendere, la ricorrente avrebbe titolo ad accedere alla documentazione esistente ed idonea a comprovare l’inesistenza del suddetto debito, ma non a quella comprovante eventuali trattamenti di favore che la Federazione Italiana Pallacanestro potrebbe aver riservato a tutte le altre società ammesse al campionato per l’ipotesi che anch’esse versassero nell’identica posizione debitoria, atteso che l’accesso disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 non è finalizzato a consentire all’istante una generalizzata indagine esplorativa sulle eventuali ed ipotetiche irregolarità che potrebbero emergere dall’esame dell’attività svolta dall’Amministrazione, ma postula da parte dell’istante non solo la precisa indicazione del vizio riscontrabile nei documenti chiesti in visione, bensì anche la rilevanza che tale acquisizione assume rispetto alla difesa delle proprie ragioni, non essendo consentito un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, seppure limitato ad un determinato settore.

Tale situazione non ricorre nel caso in esame, atteso che eventuali irregolarità commesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro a vantaggio di alcune o di tutte le società ammesse al campionato di serie A non legittimerebbero la ricorrente a chiedere di fruire di identico trattamento, essendo irragionevole ritenere che il vizio riscontrato a suo carico possa considerarsi sanato per effetto di eventuali, identici vizi in cui potrebbero essere insorte le altre partecipanti e che sarebbero stati, intenzionalmente o non, ignorati dalla Federazione.

3. Aggiungasi che alcuni dei tanti documenti richiesti – e cioè proprio quelli che nella prospettazione attorea servirebbero più degli altri a dimostrare che anche altre squadre di pallacanestro, pur versando in identica situazione debitorea, sono state ammesse al campionato di serie A – sono pubblici, con la conseguenza che per gli stessi non è necessario esercitare il diritto di accesso.

4. Il ricorso deve dunque essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2009.

Italo Riggio Presidente

Giulia Ferrari Consigliere – Estensore

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 59/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 136 del 2008 proposto da GEOLOGIA APPLICATA, in proprio e quale Capogruppo del R.T.I. costituendo con GEOLOGIA E AMBIENTE, entrambe associazioni fra professionisti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Tita con domicilio eletto nel suo studio in Trento, Via Lunelli, 48

CONTRO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Maria Bonazza con domicilio eletto nel suo studio in Trento, p.zza Mosna, 8

e nei confronti

dell’Impresa S.G.S. SOCIETA’ GEO SERVIZI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

per l’annullamento

– del verbale di gara n. 9/2008 del 27.3.2008, con il quale è stata disposta l’esclusione dell’A.T.I. Geologia Applicata – Geologia e Ambiente dalla gara indetta da Autostrada del Brennero S.p.A. per l’affidamento in appalto del “servizio triennale per l’esecuzione di relazioni geologico – geoteniche” – dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore dell’Impresa S.G.S. Società Geo Servizi S.r.l.;

– della nota prot. n. 7945 del 2.4.2008, con la quale l’Autostrada del Brennero S.p.A. ha comunicato formalmente all’A.T.I. Geologia Applicata – Geologia e Ambiente la sua esclusione dalla procedura di gara;

– eventualmente, del bando di gara

nonché

per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo operato amministrativo, in forma specifica o per equivalente.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Autostrada del Brennero;

Viste le memorie prodotte;

Vista la propria ordinanza 5.6.2008, n. 59, con cui è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 26.8.2008, n. 4501/08 con cui, in riforma della pronuncia di questo Tribunale, l’istanza cautelare è stata respinta;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1 – La ricorrente espone di aver presentato un’offerta per partecipare alla gara d’appalto del servizio triennale per l’esecuzione di relazioni geologico – geoteniche, indetta dalla società Autostrada del Brennero, ma di essere stata esclusa per non aver specificato le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori riuniti, ex art. 37, comma 4, del D.lgs. 12.4.2006, n. 163.

Essa sostiene di aver interesse all’annullamento dell’esclusione, avendo presentato l’offerta più bassa (salvo verifica di congruità) come emergerebbe dalle operazioni di gara, essendo state aperte anche le buste delle partecipanti ammesse con riserva e successivamente escluse.

Da ciò trae origine il presente ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 163/2006 ed eccesso di potere sotto vari profili. Si denuncia, in particolare, che trattandosi di A.T.I. orizzontale, in cui tutti gli operatori raggruppati sono responsabili in solido per l’intera prestazione, non si applicherebbe la citata norma del codice dei contratti che prescrive l’obbligo di specificazione dei servizi da eseguire da parte di ciascuno degli operatori raggruppati, senza peraltro che nemmeno la lex specialis lo prescrivesse.

Inoltre, si rileva che ciascuna delle due associazioni di professionisti, temporaneamente riunitisi ai fini della partecipazione alla gara, sarebbe composta dagli stessi quattro professionisti, operanti peraltro in due studi diversi, rispettivamente a Bolzano ed a Mezzocorona (il che spiegherebbe la ragione, di ordine logistico, del rappruppamento). Farebbe perciò, difetto in concreto l’esigenza sottesa alla norma applicata.

E’ stata, inoltre, contestualmente avanzata istanza di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, con riserva di specificazione in corso di causa.

L’intimata società Autostrada del Brennero si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e concludendo per la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare, incidentalmente presentata dalla parte ricorrente, è stata accolta da questo Tribunale con la motivazione, riferita alla previsione sull’esito del ricorso, che “il ricorso è assistito da consistenti elementi di fumus boni juris in quanto – a prescindere dalla questione dell’applicabilità dell’art. 37, co. 4, d.lgs. 163/06 ai raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo “orizzontale” (secondo la definizione recata dallo stesso art. 37 citato), nella particolare fattispecie i concorrenti temporaneamente raggruppati sono due associazioni costituite, entrambe, dai medesimi quattro professionisti, ragion per cui la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai (due) singoli raggruppamenti si appalesa del tutto pleonastica”

La relativa ordinanza è stata, tuttavia, riformata dal Consiglio di Stato, con la seguente motivazione: “ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello non paiono infondati, prevedendo la normativa generale l’obbligo di specificare le parti del servizio che sono eseguite dai singoli associati”.

2 – Ciò premesso va anzitutto premesso che la disposizione di legge rilevante nella fattispecie, ed applicabile anche se non richiamata dalla lex specialis, in quanto norma imperativa che si integra direttamente nel bando (cfr. Cons. St., VI, 13.6.2008, n. 2969) è l’art. 37, comma 4, del codice dei contatti approvato con D.lgs. 12.4.2006, n. 163. Esso recita: “Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.

Tale disposizione è sostanzialmente ripetitiva di quanto già previsto dall’art. 11 del D.lgs. 17.3.1995, n. 157.

Bisogna però considerare che il comma 2 dell’art. 37 del codice dei contratti opera la seguente, rilevante distinzione: “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”.

Con l’espressione “associazione orizzontale” si intende, dunque, quella in cui ciascuna delle imprese riunite è responsabile nei confronti dell’Amministrazione committente dell’intera prestazione; in tal caso, la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno.

Quanto alla vista disposizione il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale che la interpreta nel senso che l’obbligo di specificazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, sia riferibile soltanto ai raggruppamenti verticali.

Infatti, pur se la citata prescrizione del comma 4 non distingue espressamente tra l’uno e l’altro tipo di associazione temporanea, tuttavia essa assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale, perché nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, non essendovi lo scorporo delle singole parti della prestazione da eseguire, resta privo di ogni giuridico significato l’obbligo di indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, essendo tutte responsabili in solido dell’intero (cfr., nello stesso senso: Cons. St., V, 26.11.2008, n. 5849; id., 24.4.2002 , n. 2208; id., sez. VI, 4.1.2002, n. 35).
Né può essere condiviso in proposito il rilievo opposto dalla difesa di Autobrennero, con cui ha posto in luce l’esigenza di verifica della corrispondenza fra i requisiti di capacità e le quote di servizio da eseguirsi, al fine di evitare la costituzione di associazioni di comodo, ove si consideri che tale positivo risultato è garantito dall’abilitazione professionale prescritta per ciascuna componente del raggruppamento e per l’intero appalto.

Neppure vale l’ulteriore argomento, con cui si è affermato che la stessa norma sarebbe intesa a scoraggiare la formazione di accordi fittizi, poiché nel caso all’esame le due associazioni, pur costituite dagli stessi professionisti, hanno solo sede operativa in località diverse, circostanza quest’ultima che integra la ragione fondante del loro raggruppamento.

Altrettanto fondato è, a parere del Collegio l’altro profilo di censura, secondo cui nella fattispecie mancherebbe, in concreto, l’esigenza sottesa alla norma applicata.

In effetti, appare ictu oculi evidente l’inesistenza di ogni ragione di conoscere quali parti del servizio saranno svolte dall’una piuttosto che dall’altra associazione, posto che le indagini geologiche e geotecniche saranno svolte sempre e comunque dagli stessi quattro professionisti. Non è, infatti, controversa tra le parti in causa la mancata specificazione del riparto di quote di servizio tra ciascuno dei quattro geologi associati, ma soltanto quella tra le due associazioni, formate dagli stessi professionisti: il che avrebbe assolto alla luce meridiana un ruolo meramente formale, assente restando la garanzia apprestata a favore della stazione appaltante dal richiamato art. 37 del D.lgs. 163/2006

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va accolto, essendo fondata la pretesa volta ad accertare la regolarità dell’offerta presentata dal ricorrente R.T.I. e, per l’effetto, VA annullato l’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara.

3 – Resta quindi da decidere sulla concorrente domanda di condanna dell’appaltante al risarcimento del danno, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Ebbene, a tal riguardo occorre precisare che l’azione volta a conseguire la reintegrazione in forma specifica non appare inquadrabile nella tutela aquiliana prevista dall’articolo 7, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205 e conseguentemente nel quadro dell’art. 2058, comma 1 e 2 del cod. civ. La relativa domanda trova, infatti, il proprio fondamento nelle norme del D.lgs. 63/2006 invocate a suo sostegno e dunque, come ricorre nella specie, nell’accertata insussistenza della causa di esclusione del ricorrente raggruppamento e nell’obbligo della resistente di provvedere conseguentemente, ammettendo al prosieguo del procedimento concorsuale la relativa offerta, escluso restando ogni rilievo del dolo o della colpa, quale qualificazione dell’assunto illecito.

La riedizione della gara precede, infatti, logicamente quella relativa all’applicazione dell’articolo 2043 cod. civ., che si renderà se del caso inevitabile nella sola ipotesi in cui l’adempimento dell’anzidetto obbligo resti inevaso.

Dall’accertamento della fondatezza della pretesa della società ricorrente ad essere ammessa alla gara discende dunque l’obbligo in capo a Autobrennero di riaprire il relativo procedimento, mentre allo stato non è possibile prevederne con sicurezza l’esito, anche se la ricorrente sostiene di aver presentato l’offerta più bassa, essendo pur sempre soggetta a verifica di congruità.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno per equivalente essa è stata formulata in termini generici e, mentre è allo stato inammissibile, resta comunque subordinata a quanto statuirà la stazione appaltante in sede di adempimento della presente pronuncia.

Nell’ipotesi, non riferita però dai difensori delle parti, che il procedimento si sia nel frattempo concluso e che il contratto sia già stato stipulato con l’aggiudicataria, il risarcimento in forma specifica non sarà più possibile, mentre quello per equivalente resterà condizionato alla verifica se la ricorrente aveva titolo o meno di conseguire l’aggiudicazione, che integra nel caso di specie il “bene della vita” vittoriosamente rivendicato nel presente giudizio.

Conclusivamente, la pretesa sottesa alla prodotta impugnazione va accolta nei termini che precedono, mentre quella di risarcimento del danno per equivalente va dichiarata allo stato degli atti inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Per l’effetto, la Società Autostrada del Brennero S.p.A. è condannata a corrispondere alla ricorrente le spese e gli onorari del giudizio che – tenuto conto del valore della causa e dell’impegno defensionale profuso – sono liquidati nella misura complessiva di € 8.000,00, di cui € 7.000,00 per onorari di avvocato ed € 1000,00 per diritti, oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) ed al rimborso forfettario sulle spese generali, pari al 12,50% dell’importo degli onorari, all’ I.V.A. ed al C.N.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 136/2008, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese del giudizio a carico della Società Autostrada del Brennero.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Società Autostrada del Brennero.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo -Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere relatore

dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 25 febbraio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 59/2009 Reg. Sent.

N. 136/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 64/2009

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, n. 59 del 2008 proposto da PALLAORO LUCIANA, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Luongo e Alessio Eccher ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via S.Croce, 10

CONTRO

il COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi in Via Paradisi, 15/5;

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa degli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica e Alessio Falferi ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato Monica Manica in Trento, piazza Dante, 15;

il SERVIZIO ESPROPRIAZIONI DELLA P.A.T., in persona del Dirigente in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

a) della delibera della Giunta Comunale di S. Orsola Terme, di cui al verbale n. 1 di data 10.1.2008, pubblicata all’Albo comunale dal giorno 11.1.2008 e divenuta esecutiva a far data dal 22.1.2008;

b) della nota sindacale n. 1305 dd. 3.3.2008;

c) della determinazione del dirigente del Servizio Espropriazioni della P.A.T. 3.6.2008 n. 441 di definizione della procedura ex art. 31 L.P. 6/1993, con l’esproprio a favore del Comune di S. Orsola Terme di mq. 12 della p.ed. 286 e di mq. 18 della p.f. 17/2 di proprietà della ricorrente;

d) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti successivamente proposti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale e dell’Amministrazione provinciale intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza istruttoria 23.5.2008 n. 36/2008 e visto il relativo adempimento;

Vista la propria ordinanza 11.9.2008 n. 89/08 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il presidente f.f. Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è comproprietaria di un compendio immobiliare (dove insiste un edificio alberghiero) ubicato in Comune di S. Orsola Terme.

Con i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe, è stato disposto l’esproprio, ex art. 31 L.p. n. 6/1993, a favore del Comune di S. Orsola Terme, di una porzione frazionale della proprietà della ricorrente, che sarebbe ormai destinata ed utilizzata come muro di sostegno della strada pubblica, da lungo tempo.

A sostegno del ricorso contro tali determinazioni la ricorrente ha dedotto, anche con motivi aggiunti, l’incompetenza della Giunta comunale e del Sindaco, nonché la violazione dell’art. 31 L.p. 6/1993 ed eccesso di potere sotto vari profili, in particolare per erroneità dell’istruttoria e difetto di presupposto, nel rilievo che il muro di cui si controverte, realizzato dal dante causa sig. Beniamino Fontanari, è adiacente ad altro muro e solo quest’ultimo funge da sostegno della strada. Si sostiene, inoltre, che l’ente competente ad attivare la procedura era la Provincia autonoma, trattandosi di strada provinciale.

E’ stata altresì eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 L.p. 6/1993, per contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost. e con l’art. 1 del protocollo addizionale CEDU.

Le amministrazioni comunale e provinciale intimate, costituitesi in giudizio, hanno diffusamente controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

I difensori del Comune hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al comproprietario sig. Fontanari, asseritamente controinteressato.

Il Tribunale, con l’ordinanza citata in epigrafe, ha disposto l’acquisizione al giudizio di una verificazione, al fine di chiarire se la p.ed. 286 e la p.f. 17/2, interessate dalla controversa procedura espropriativa, rispettivamente per mq. 12 e mq. 18, siano effettivamente destinate, da oltre un ventennio, a viabilità pubblica o al servizio dell’opera pubblica (strada comunale). In particolare, si doveva accertare se il controverso muro esistente su tali particelle sia funzionale al sostegno della strada sovrastante e svolga, quindi, la relativa funzione di pubblica utilità, da oltre un ventennio.

La verificazione è stata espletata, in contraddittorio, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comprensorio Alta Valsugana ed all’odierna pubblica udienza – sulle conclusioni delle parti – la causa è stata trattenuta per la decisione.

Venendo alle considerazioni del Collegio, va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al comproprietario sig. Fontanari, come controinteressato.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe, tutt’al più, assumere la veste di cointeressato, ma non di controinteressato all’annullamento dei provvedimenti ablativi impugnati.

Nel merito, occorre premettere che l’art. 31 della legge provinciale n. 6/1993 stabilisce che a favore di enti pubblici, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, è autorizzata l’emanazione del decreto di esproprio o di asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero private, a prescindere dalla procedura prevista dalla legge e dal pagamento della indennità.
La norma, in rubrica intitolata “regolazione tavolare di vecchie pendenze”, richiede (comma 2 del medesimo articolo) che dette opere esistano da più di venti anni. Quest’ultima è appunto la situazione di cui si controverte, trattandosi di un breve tratto di muro, eretto sulla proprietà della ricorrente, che sostiene la sovrastante strada, nel tratto comunale della viabilità provinciale n. 8.

Con i primi due motivi, è stata dedotta l’incompetenza, rispettivamente, della Giunta comunale nell’attivazione del procedimento, conclusosi col decreto provinciale di speciale esproprio, e del Sindaco che ha risposto al reclamo dell’interessata.

Le censure non sono fondate.

La Giunta comunale era residualmente competente, non versandosi in alcuno dei casi in cui è tassativamente prevista la competenza del Consiglio: in particolare, non si tratta di un acquisto immobiliare, ma dell’avvio di un procedimento speciale di esproprio relativamente al quale il provvedimento produttivo di effetti (se si vuol definirlo “acquisto”) è attribuito ad altro ente, e precisamente alla Provincia autonoma.

Il Sindaco, a sua volta, ha risposto al reclamo atipico della ricorrente quale autorità che rappresenta il Comune, a titolo meramente informativo. Non si tratta, quindi, di un atto provvedimentale e la sua impugnazione (come la relativa censura) si rivela quindi inammissibile.

Nel merito, la ricorrente contesta i presupposti di fatto posti alla base dell’atto impugnato, con le argomentazioni sopra riportate. I presupposti di fatto richiesti erano l’esistenza dell’opera da più di venti anni e la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni.
Ebbene, all’esito dell’approfondita ed esauriente verificazione, come emerge dalla pertinente relazione corredata dai relativi allegati cartografici e fotografici, è risultato che il muro in controversia è stato realizzato da oltre un ventennio e che esso è funzionale al sostegno della strada esistente, il che dimostra la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 31 L.p. 6/93.

Dall’eseguita verificazione risulta perciò, incontestabilmente, l’avvenuta esecuzione ultraventennale dell’opera, a sua volta presupposto per l’emanazione del provvedimento di esproprio impugnato.

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, risultanti dalla relazione del perito verificatore, sui quali non si ravvedono i difetti di istruttoria lamentati dalla ricorrente, le relative censure dedotte vanno tutte disattese.

Circa la censura di incompetenza del Comune, nel rilievo che si tratta di strada provinciale, i difensori dell’amministrazione comunale obiettano, non smentiti dalla ricorrente, che il tratto stradale di cui si controverte è intavolato alla p.f. 2637 (come risulta dall’estratto di mappa prodotto in giudizio), a nome del Comune. Anche questa censura va dunque disattesa.

Resta, infine, da esaminare l’eccezione di incostituzionalità della norma di legge provinciale applicata.

Secondo la ricorrente il legislatore provinciale, con l’art. 31 della legge n. 6 del 1993, sotto il nome di “regolazione tavolare di vecchie pendenze” ha introdotto una particolare fattispecie espropriativa, senza il pagamento di alcuna imdennità, che si risolverebbe, in realtà, in una “occupazione usurpativa

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 57/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 234 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto dal CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DEL LOVERNATICO S.C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, via Paradisi, 15/5

CONTRO

il COMUNE di SPORMINORE, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio D’Amato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Franco Busana in Trento, via Suffragio, 122

e nei confronti di

FRANZOI WEGHER ALESSANDRO e FRANZOI WEGHER GIANPIETRO, rappresentati e difesi dall’avv. Flavio Maria Bonazza con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, p.zza Mosna, 8

per l’annullamento

della concessione ad edificare n. 270 dd. 10.2.06 e delle successive varianti n. 278 del 14.7.06 e n. 290 del 1.6.2007, rilasciate dal Comune di Sporminore ai sigg.ri Franzoi Wegher per la costruzione di garages e la ristrutturazione di un deposito di attrezzi agricoli sulla p. ed. 345 e sulla p.f. 1046/2, in c.c. Sporminore.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;

Viste le memorie prodotte;

Vista la propria ordinanza 27.3.2008 n. 21, con cui è stata disposta una verificazione e visto il relativo adempimento;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A sostegno del ricorso contro la concessione edilizia e le successive varianti, rilasciate dal Comune di Sporminore ai sigg.ri Alessandro e Giampietro Franzoi Wegher per la costruzione di garages e la ristrutturazione di un deposito di attrezzi agricoli, su un’area a confine con la proprietà consortile, il Consorzio ricorrente ha dedotto:

1) violazione del P.R.G. ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto sarebbero state violate le norme sulle distanze che la costruzione avrebbe dovuto rispettare dal confine con la proprietà consortile come emergerebbe dalle perizie tecniche prodotte in giudizio;

2) violazione della L.p. 11.11.2005. n. 16 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’ampliamento autorizzato rivelerebbe una destinazione diversa da quella indicata nel progetto, e precisamente due appartamenti e non semplici locali di servizio;

3) eccesso di potere sotto vari profili, poichè il “baito” preesistente (sostituito dalla nuova costruzione) sarebbe stato falsamente rappresentato in una posizione che rispetterebbe la distanza dal confine.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati, è stata censurata la variante edilizia che consentirebbe la demolizione e l’arretramento del muro posto sulla proprietà del ricorrente.

Il Comune intimato, costituito in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione processuale del Consorzio e, nel merito, ha controdedotto ampiamente, in particolare osservando che non incomberebbe all’Amministrazione la difficoltosa ricognizione del confine e che la concessione sarebbe stata rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi.

Anche i controinteressati si sono costituiti in giudizio, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso. Essi, a loro volta, hanno prodotto perizie tecniche di segno contrario alla pretesa del ricorrente.

Questo Tribunale, in presenza di opposte perizie, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire al giudizio una verificazione (ex art. 44 del T.U. 26.6.1924, n. 1054 ed art. 26 del R.D. 17.8.1907, n. 642) per chiarire quale sia l’esatta posizione del confine e se il progetto approvato dall’Amministrazione comunale abbia o meno rispettato la distanza dal confine stesso, che la controversa costruzione avrebbe dovuto osservare, in base alla normativa urbanistica vigente.

Della verificazione è stato incaricato il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comprensorio della Valle di Non, il quale ha proceduto all’incombente in contraddittorio ed ha depositato in data 20.9.2008 la propria relazione in ordine alle operazioni tecniche esperite.

Nell’ultima memoria presentata i controinteressati hanno chiesto che il giudizio sia sospeso in attesa dell’esito del processo, recentemente da essi introdotto davanti al Tribunale civile di Trento con azione di regolamento dei confini (citazione notificata il 7.1.2009).

Alla pubblica udienza del 29.1.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va pregiudizialmente esaminata la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell’esito (in quanto allegatamente pregiudiziale) dell’azione di regolamento di confini introdotta dai controinteressati davanti al Tribunale civile di Trento, con atto di citazione notificato immediatamente prima dell’odierna udienza pubblica.

Il Collegio, tuttavia, non ritiene di assecondare tale richiesta, poiché il giudice amministrativo, ex art. 8, comma 1 della L. 6.12.1971, n. 1034, ha il potere di pronunciarsi incidentalmente su questioni pregiudiziali attinenti a diritti (esclusi restando soltanto l’incidente di falso e le questioni sullo stato e la capacità delle persone), senza necessità di sospendere il giudizio in corso, anche nel caso in cui penda innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria altra controversia sui diritti in questione. Il che peraltro non pare ricorrere nel caso di specie, ove non consta essere stata avanzata alcuna azione di natura petitoria e dunque pienamente ricognitiva dell’esistente proprietà.

Inoltre, tale accertamento incidentale è ormai agevole alla luce delle risultanze dell’espletata verificazione, per cui non ricorrono nemmeno ragioni di mera opportunità che giustifichino il prolungamento dei tempi del giudizio in violazione del principio recato dall’art. 111 Cost.

Disattesa la suesposta domanda va ora definita l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del Consorzio ricorrente, opposta dal difensore del Comune.

Anche questa eccezione va peraltro respinta, essendo stata prodotta in giudizio la copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 21.11.2006, che ha deliberato l’impugnazione del controverso progetto edilizio approvato dall’Amministrazione comunale.

Nel merito, la questione principale dedotta in giudizio riguarda la contestata distanza dal confine, che non consterebbe essere stato rispettato nel progetto di costruzione, approvato dall’Amministrazione comunale con l’impugnata concessione edilizia e con le relative varianti.

Dalla verificazione disposta da questo Tribunale, espletata in contraddittorio, emerge che le parti avevano concordato nel 2002 una posizione di confine che non trova però riscontro né in atti formali, né in cippi previamente concordati, che siano stati collocati sul terreno, atteso che quelli esistenti in cemento sono stati ivi “posti unilateralmente”, come dichiara il verificatore.

In mancanza di punti fissi da cui partire quest’ultimo ha perciò proceduto ad autonomi rilievi, procedendo dalle cartografie di parte ed integrandole con sofisticate strumentazioni ed osservazioni cartografiche e sul campo e giungendo alla conclusione che l’esatta posizione del confine diverge da quella assunta nel progetto approvato dal Comune.

Su tale fondamento risulta, infatti, che la concessione edilizia non rispetta la prescritta distanza minima di 5 metri dal confine (vd. tav. B5 allegata alla relazione tecnica di verificazione, da cui emerge che un angolo dell’edificio è a mt. 1,69 dal confine ed un altro angolo ne dista mt. 3,83).

Tale conclusione è poi confermata dalla planimetria allegata ad un fax (prodotto in giudizio) che fu inviato nel 2002 dal tecnico del Consorzio alla ditta incaricata dei lavori di realizzazione del piazzale sul terreno del Consorzio stesso, al fine del rispetto dei confini allora concordati. Da tale planimetria emerge che la linea dei cippi di confine allora concordati tra le parti corrisponde sostanzialmente alla linea di confine accertata dal verificatore.

Il Collegio – vista la suddetta relazione tecnica – non ritiene che le operazioni tecniche svolte dal verificatore meritino le critiche, di metodo e di merito, rivolte ad esse dal difensore e dal consulente dei controinteressati e, quindi, non asseconda la richiesta di integrazione o rinnovazione dell’incombente.

In particolare, sembra, infatti, corretto l’impiego dei dati catastali, valorizzati ex art. 950 cod. civ. in mancanza di altre più probanti indicazioni (derivanti da oggettivi elementi, forniti dai titoli) non rese né dall’Amministrazione comunale né dalle parti.

Si rivelano conseguentemente fondati e vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, nonché i motivi aggiunti, tutti basati sulla denunciata violazione della distanza dal confine.

E’ invece da disattendere il secondo motivo, con cui è stato denunciato che l’ampliamento autorizzato rivelerebbe una destinazione d’uso diversa da quella indicata nel progetto, pertinenziale all’attività alberghiera svolta dai controinteressati (si tratterebbe, secondo il ricorrente, di due appartamenti e non di locali di servizio).

Invero, la censura si basa su mere ipotesi riferite alla presenza di caratteristiche architettoniche ed estetiche (ma non funzionali), che sarebbero superflue nel caso di destinazione a locali di servizio. Ma ciò non è sufficiente a far ritenere illegittimo l’atto di approvazione di tale progetto, fermo restando che – come ha correttamente obiettato il difensore del Comune – se la destinazione d’uso dovesse venire in seguito mutata, l’Amministrazione sarà obbligata ad intervenire per reprimere il relativo abuso.

Conclusivamente, per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe.

Condanna l’Amministrazione comunale resistente ed i controinteressati, in solido ed in parti uguali, a corrispondere al Consorzio ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta, in complessivi € 7.500,00 (di cui € 6000,00 per onorari, € 1000,00 per diritti ed € 500,00 per le spese afferenti al versamento del contributo unificato), oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari, a titolo di spese generali.

Condanna inoltre le parti soccombenti, in solido ed in parti uguali, a corrispondere al geom. Roberto Callovini la somma di € 1.148,16 a titolo di prestazione professionale per la svolta verificazione, secondo la parcella presentata che espone importi congrui.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo Presidente

dott. Lorenzo Stevanato Consigliere, estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 19 febbraio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 57/2009 Reg. Sent.

N. 234/2006 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it