Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 53/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 117 del 2008 proposto da S.I.E.I. S.r.l., in proprio e quale Capogruppo del R.T.I. costituendo con GRIMEL S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Cacciavillani, Giacomo Quarneti e Mario Maccaferri con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Trento, via Grazioli, 27

CONTRO

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della PAT in Trento, Piazza Dante, n. 15

per l’annullamento

dell’atto del Dirigente del Servizio appalti, contratti e gestioni generali prot. n. 2660/35/07 del 29 aprile 2008, con il quale egli ha comunicato alla ricorrente di aver considerato irricevibile il plico recante l’offerta da questa presentata alla gara d’appalto per i lavori di costruzione della variante al s.s. n. 45 bis tra i Comuni di Arco e Riva del Garda, lotto A3 impianti tecnologici

nonché

per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla denunciata illegittimità.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte e le note d’udienza;

Vista la propria ordinanza 22.5.2008, n. 57, con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 29.7.2008, n. 4259 con cui, in riforma della pronuncia di questo Tribunale, l’istanza cautelare è stata accolta;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La ricorrente espone in fatto di aver predisposto un’offerta per partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di costruzione della variante alla s.s. n. 45 bis tra i Comuni di Arco e Riva del Garda, lotto A3 impianti tecnologici, indetta dalla Provincia autonoma di Trento (di seguito P.A.T.).

Essa si è avvalsa, per la presentazione dell’offerta, del servizio di posta celere, consegnando presso i relativi uffici in data 3.4.2008 il proprio plico. Il corriere SDA di posta celere ha provveduto ad inoltrarlo all’Ufficio appalti in data 4.4.2008. Il termine per la presentazione delle offerte scadeva tre giorni dopo, il 7.4.2008.

La ricorrente rappresenta, tuttavia, che in data 14.4.2008 il plico le veniva restituito dal servizio posta celere, privo dei sigilli di ceralacca, chiuso con graffette e che la busta interna recante l’offerta economica era anch’essa aperta. Un biglietto recava la dicitura “restituita perché rifiutata”.

Alla richiesta di chiarimenti rivolta dalla ricorrente all’Ufficio Appalti della P.A.T. veniva risposto, con la lettera impugnata, che la segretaria addetta alla ricezione dei plichi si sarebbe accorta, dopo aver apposto il timbro di ricevimento, che il plico dell’istante non era sigillato, ma chiuso con semplici graffette. Essa, perciò, richiamava il corriere e, con l’avallo del Dirigente provinciale, glielo restituiva, spiegandogli che il disciplinare di gara prescrive che il plico dev’essere “chiuso, controfirmato ed adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garantirne l’integrità”, il che non ricorreva nella specie, non essendo lo stesso integro, potendo essere stato aperto e non provenire dal mittente originario.

Da ciò il presente ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 2 della direttiva CE 2004/18 e dell’art. 2 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, in quanto l’esclusione dell’offerta sarebbe dovuta essere disposta dal presidente della gara, cui spettava la verifica dell’integrità dei plichi, e non da una segretaria addetta alla ricezione. Sarebbe stato, così, violato il principio di pubblicità e trasparenza delle sedute per l’accertamento della regolarità dei plichi.

E’ stata, inoltre, accessoriamente avanzata istanza di condanna al risarcimento del danno, con riserva di successiva quantificazione.

L’Amministrazione provinciale intimata si è costituita in giudizio, eccependo che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il presidente della gara non avrebbe potuto agire diversamente dall’impiegata. Nel merito, la P.A.T. ha controdedotto puntualmente, concludendo per la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare, incidentalmente presentata dalla parte ricorrente, è stata respinta da questo Tribunale con la motivazione che “all’accoglimento dell’istanza cautelare osta la carenza del requisito del fumus boni iuris, che sembra escluso allo stato, dalla natura esclusivamente formale della censura dedotta dalla ricorrente e dalla vincolatezza dell’attività amministrativa rilevante nella fattispecie, con la conseguente applicabilità al caso dall’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990”

La relativa ordinanza è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato, con la seguente motivazione: “l’appello cautelare appare fondato con riguardo alla mancata garanzia della pubblicità della seduta per l’accertamento della regolarità dei plichi contenenti l’offerta”.

Ciò premesso, e passando alle considerazioni del Collegio, va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

Invero, la ricorrente mira ad ottenere la ripetizione del procedimento di gara e tale interesse strumentale non può a priori escludersi, nella prospettiva da cui essa muove, secondo cui la mancata ricezione dell’offerta integrerebbe un vizio iniziale della procedura sotto il profilo dell’incompetenza dell’ufficio addetto al ricevimento dei plichi recanti le offerte di partecipazione all’indetta gara.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

Preliminarmente, il Collegio rileva che l’azione introdotta col presente ricorso non ha carattere impugnatorio, in quanto l’atto dirigenziale avverso il quale si appunta il ricorso non ha natura provvedimentale e lesiva, in quanto fornisce solo chiarimenti sull’avvenuto rifiuto di ricezione dell’offerta della ricorrente. L’azione giudiziale, in realtà, è rivolta a sindacare tale rifiuto e, cioè, il comportamento materiale lesivo (situato comunque all’interno di un procedimento autoritativo) a seguito del quale l’offerta di partecipazione alla gara è stata restituita al mittente.

L’azione in questa sede proposta ha dunque ad oggetto l’accertamento di un rapporto tra privato ed Amministrazione, in una materia in cui la giurisdizione del giudice amministrativo è esclusiva, ex art. 6, comma 1 della L. 21.7.2000, n. 205.

Ciò premesso, va anzitutto considerata la incontroversa circostanza che il plico era pervenuto all’Ufficio della P.A.T., incaricato della ricezione, tre giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L’impiegata addetta dell’Ufficio aveva, quindi, dopo aver constatato l’irregolare confezione del menzionato plico, la seguente alternativa:

1) accettare il plico ed inoltrarlo al presidente della gara, essendo però scontato che l’offerta sarebbe stata successivamente esclusa, in quanto il plico era confezionato in grossolana difformità rispetto alle prescrizioni poste a pena di esclusione dalla lex specialis, a garanzia dell’integrità, della segretezza e della genuinità del suo contenuto;

2) restituire immediatamente il plico al corriere incaricato della consegna, spiegandone le ragioni, affinché ne venisse avvertita la ditta interessata che avrebbe potuto, essendo ancora pendente il termine per la presentazione dell’offerta, ripresentarla immediatamente dopo, previa verifica del suo contenuto, in un plico integro ed idoneamente confezionato.

L’impiegata, con l’avallo del Dirigente, ha optato per questa seconda soluzione, che appare al Collegio indubbiamente più rispondente ai principi di correttezza e di leale collaborazione che debbono costantemente informare l’azione amministrativa nei rapporti con i privati, oltre che a quello di economicità dei mezzi utilizzati.

Tale intendimento dell’Ufficio della P.A.T. non è andato, tuttavia, a buon fine, il che peraltro non può che essere addebitato alla deducente in virtù del generalissimo principio di autoresponsabilità, su di essa ricadendo la conseguenza dell’avvenuto superamento del termine sia che ciò sia dipeso dal fatto di non essere stata prontamente avvertita dal corriere sia che abbia in ogni caso fidato sull’impugnativa successivamente proposta.

L’affidamento al servizio postale della consegna del plico in luogo della consegna diretta brevi manu comporta, infatti, l’assunzione del rischio che la stessa non avvenga in modo corretto (salvo poi agire nei confronti del responsabile del disservizio per far valere l’eventuale danno occorso).

Reputa quindi il Collegio che, nella particolare circostanza di cui si discute, l’Ufficio provinciale addetto alla ricezione dei plichi avesse il potere – dovere, che è stato nell’occasione esercitato, di non accettare la consegna di quello trasmesso dall’istante sia in dipendenza del fatto che l’offerta era stata aperta in itinere e successivamente malamente richiusa sia soprattutto nell’interesse dell’impresa al potenziale, rinnovato invio dell’offerta; che in definitiva il comportamento materiale assunto non sia illegittimo neppure sotto il profilo della dedotta incompetenza, essendo compito della stazione appaltante controllare che, all’atto della ricezione delle offerte, i relativi plichi siano conformi alle prescrizioni del bando e che siano dunque trasmessi per la relativa apertura alla Commissione aggiudicatrice, cui competono compiti di valutazione delle offerte e non già quelli del controllo esterno degli stessi plichi.

Il Collegio osserva in ogni caso che, anche nella residuale ipotesi che, con negligente disattenzione per l’interesse dell’offerente, l’offerta siffattamente presentata fosse stata inoltrata alla Commissione sic et simpliciter non si sarebbe sottratta all’identica sorte della sua scontata reiezione alla luce della natura strettamente vincolata del relativo riscontro, che sarebbe stato senza alcun dubbio pronunciato, dovendosi obiettivamente escludere ogni diversa statuizione.

Ciò consegue, infatti, in dipendenza dell’applicabilità del comma 2, prima parte, dell’art. 21octies della L. 7.8.1990, n. 241, a tenore del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
La circostanza, poi, che nella specie non sia impugnato un provvedimento ma contestato in giudizio un comportamento materiale non fa venir meno l’applicabilità della norma, identica essendo la ratio perseguita di conservazione dell’atto o comportamento, corretto nella sostanza, ma se del caso carente sotto il profilo formale o procedimentale.

Ne consegue che, anche a ritenere sussistente il lamentato vizio procedimentale, pur se inteso come violazione delle norme sulla competenza (che comunque sono norme sul procedimento), esso non potrebbe condurre all’accoglimento del ricorso.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Concorrono peraltro giuste ragioni (attesa la novità della questione) per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 117/2008, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere relatore

dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 18 febbraio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 53/2009 Reg. Sent.

N. 117/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 42/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 142 del 2008 proposto da EURO&PROMOS GROUP Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Gabrielli, Massimiliano Bellavista e Andrea Valorzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Calepina 65,

CONTRO

l’AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Larentis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Grazioli 106

per l’annullamento

del bando di gara 23.1.2008 per l’affidamento del servizio di pulizie dei locali di proprietà della stazione appaltante, del relativo capitolato speciale d’appalto e di ogni altro atto presupposto e antecedente, esecutivo, consequenziale e comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società concessionaria intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Considerato:

a) che con atto depositato in data 23.12.2008 i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato che la loro assistita non ha più interesse alla decisione del ricorso ed hanno chiesto, conseguentemente, che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

b) che tale dichiarazione dimostra da sola, inequivocabilmente, che nelle more del giudizio è cessato l’interesse della ricorrente a coltivare il ricorso ed è sufficiente, per il principio della domanda, a far venir meno il dovere del Collegio di pronunciarsi nel merito;

c) che la resistente Autostrada del Brennero S.p.A. ha prestato adesione alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio avanzta dalla ricorrente, come da sottoscrizione in calce all’atto sopra citato;

P. Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo -Presidente

dott. Lorenzo Stevanato -Consigliere, estensore

dott. Alma Chiettini -Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 29 gennaio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 42/2009 Reg. Sent.

N. 142/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 41/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 48 del 2008 proposto da CONFTRASPORTO (Confederazione del Trasporto, della Spedizione e della Logistica), FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani) e UNITRA, soc. coop. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Calleri, Natale Callipari, Francesca Fiorini e Francesco Valsecchi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Lino Rosa in Trento, via Brigata Acqui 9

CONTRO

l’AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Guccione con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ex art. 35 r.d. 1054/24;

l’ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è per legge domiciliata;

il Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è per legge domiciliata;

il Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è per legge domiciliata

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 50/07 del 30.5.2007, adottata dal Presidente dell’Autostrada del Brennero S.p.A., recante il divieto di sorpasso ai mezzi pesanti in alcuni tratti autostradali.

Visto il ricorso con i relativi allegati, inizialmente proposto davanti al T.a.r. del Lazio e successivamente riassunto, a seguito di regolamento di competenza, davanti a questo Tribunale;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società concessionaria intimata,

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANAS e dei Ministeri intimati;

Viste le memorie prodotte;

Vista l’ordinanza del T.a.r. del Lazio 27.9.2007, n. 4441 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A sostegno del ricorso in epigrafe vengono dedotte le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285, non essendo stata previamente effettuata la comunicazione all’ente concedente, senza che l’omissione fosse giustificata dall’urgenza di provvedere: il divieto di sorpasso dei mezzi pesanti non sarebbe una misura straordinaria né temporanea, ma costituirebbe il consolidamento di una prassi in vigore dal 1999.

2) violazione del’art. 5 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo stati indicati gli elementi istruttori a supporto del provvedimento adottata e non essendo possibile verificare e ricostruire il relativo iter logico;

3) eccesso di potere sotto vari profili, non essendo stato osservato l’accordo – quadro del 2003 fra le parti interessate, in particolare per la durata indefinita nel tempo del divieto; sarebbe stata omessa l’acquisizione all’istruttoria di dati rilevanti; sarebbe stato violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;

4) violazione degli artt. 28, 29 e 30 del Trattato CE, in quanto l’impugnato provvedimento avrebbe l’effetto di limitare gli scambi intracomunitari.

La società concessionaria intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e la sua l’inammissibilità, allegando: a) l’omessa impugnazione delle presupposte ordinanze n. 21 e n. 12 del 1999; b) il difetto di legittimazione attiva; c) la mancata contestazione di una parte essenziale della motivazione.

Nel merito ha controdedotto diffusamente, concludendo per la reiezione del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio anche l’ANAS ed i Ministeri intimati delle Infrastrutture e dei Trasporti, contestando la fondatezza della prodotta impugnativa.

Alla pubblica udienza del 15.1.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con l’impugnata ordinanza è stato introdotto “A partire dalle ore 06.00 del giorno 15 giugno 2007 il divieto di sorpasso dalle ore 6.00 alle ore 22.00 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose e per i treni costituiti da autoveicoli trainanti caravan o rimorchi … sul tratto autostradale compreso tra Ala – Avio ed il Raccordo con la A1, da progr. km. 179 a progr.km. 314, in entrambi i sensi di marcia, fatte salve eventuali manovre di superamento di automezzi scortati, veicoli o trasporti eccezionali, mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico e comunque veicoli già soggetti a limitazioni di velocità particolari, nonché, veicoli in avaria”.

E’ stato, altresì, stabilito “il divieto di sorpasso dalle ore 6.00 alle ore 22.00 del giorno 15 giugno 2007 per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose sul tratto autostradale compreso tra Bolzano sud ed Ala-Avio da progr. km. 85 a progr. km. 179 in entrambi i sensi di marcia, fatte salve le eventuali manovre di superamento di succitate”, nonché “il divieto di sorpasso per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate ed ai treni costituiti da autoveicoli trainanti caravan o rimorchi come definiti dall’art. 56 del C.d.S., nel tratto autostradale tra Brennero e Bolzano sud, da progr.km 0 a progr.km 85, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 del giorno 15 giugno 2007, in entrambi i sensi di marcia, fatte salve le eventuali manovre di superamento di cui sopra”.

Pregiudizialmente all’esame del ricorso nel merito, vanno decise le eccezioni in rito opposte dalla difesa della Società Autostrada del Brennero.

L’eccezione di irricevibilità del ricorso perché asseritamente tardivo è infondata, non essendo stata fornita dalla parte resistente in giudizio la piena prova che la conoscenza dell’ordinanza impugnata sia avvenuta antecedentemente al decorso dei sessanta giorni che hanno preceduto la proposizione del ricorso.

Sono infondate anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Circa l’eccepito difetto di legittimazione, osserva il Collegio che le associazioni di categoria agiscono in giudizio per la tutela degli interessi collettivi degli associati, e perciò esse possono adire il giudice amministrativo per l’annullamento di provvedimenti che ledono tali interessi, come ricorre nella fattispecie, ove attraverso la prodotta impugnativa di una misura pertinente il traffico sull’autostrada del Brennero, ritenuta pregiudizievole per il suo agevole scorrimento da parte degli autocarri ivi indicati, s’intende tutelare l’intera categoria rappresentata.

Circa l’omessa impugnazione delle previe ordinanze del 1999, va in contrario rilevato che l’ordinanza impugnata col presente ricorso è lesiva ex se, essendo stati introdotti elementi di novità rispetto alle precedenti ordinanze e non si configura, quindi, come meramente confermativa; in disparte resta in ogni caso il fatto che, alla luce dell’istruttoria svolta, la natura propriamente provvedimentale della suddetta ordinanza pare non seriamente contestabile.

Infine, circa la mancata impugnazione di una parte della motivazione, ove fa riferimento alle esigenze di tutela ambientale, l’omissione non fa venir meno l’interesse all’impugnativa poiché detto capo di motivazione non è sufficiente a sorreggere autonomamente il provvedimento.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

Va premesso che il potere esercitato nella fattispecie dalla società concessionaria è disciplinato dall’art. 6, comma 4, del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) nei termini seguenti:“L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:…

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”…

Il comma 6 dello stesso art. 6, a sua volta, stabilisce che “Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi”.

Ciò premesso, col primo motivo di ricorso si sostiene che sarebbe stata omessa la comunicazione prescritta dal citato comma 6, non ostandovi l’urgenza di provvedere.

In realtà, la società resistente ha dimostrato, producendola in giudizio, che tale comunicazione preventiva è stata effettivamente eseguita in data 24.5.2007 (doc. n. 12), per cui la relativa censura si rivela infondata in fatto.

Nell’ordine logico, sono stati poi dedotti (col secondo motivo) i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria.

Nemmeno tali censure sono fondate.

Invero, l’ordinanza impugnata – contrariamente a quanto assumono le istanti associazioni – appare obiettivamente assai ampiamente motivata.

Essa, infatti, muove dalla riconosciuta utilità che hanno svolto le precedenti ordinanze del 1999 (n. 18 di data 7 agosto 1999, n. 19 di data 12 agosto 1999 e n. 21 di data 4 ottobre 1999) per “ovviare a situazioni di pericolo determinate dalle frequenti manovre di sorpasso tra mezzi pesanti che comportano l’impegno della corsia di sorpasso per lunghi tratti a causa della minima differenza di velocità tra i mezzi in questione, con penalizzanti conseguenze anche sulla capacità di assorbimento del traffico dell’arteria, dove il traffico leggero è sottoposto a continue variazioni di velocità”.

Con quei provvedimenti era stato imposto il divieto di sorpasso per i veicoli adibiti a trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate nel tratto autostradale tra il passo del Brennero e Ala – Avio per entrambi i sensi di marcia.

La motivazione considera, poi, che tali provvedimenti “hanno portato in generale notevoli benefici per la sicurezza della circolazione (diminuzione degli incidenti con conseguenze gravi); per la fluidità della stessa (aumentata capacità di gestione del traffico senza formazione di code); per il rispetto dell’ambiente (minori accelerazioni e frenate); per la maggior sicurezza percepita dagli utenti”.

L’ordinanza, in punto di istruttoria, fa successivamente riferimento alla circostanza che “i dati raccolti insieme con la Polizia Stradale e da questa certificati dimostrano una accentuata differenza in tutti gli indicatori della incidentalità tra il tratto ove sono in vigore i divieti di sorpasso rispetto al tratto ove questi non sono vigenti, a favore del primo”.

Sul piano istruttorio l’ordinanza dà atto che “l’analisi dei tempi di percorrenza dei tratti autostradali ove sono in vigore i divieti di sorpasso ha dimostrato che, a fronte di un flusso veicolare più ordinato e di una maggiore fluidità della circolazione, non vi è alcuna penalizzazione temporale per i veicoli per i quali non è consentito il sorpasso. Infatti i tempi di percorrenza medi per chilometro per i veicoli pesanti a 5 o più assi, dotati di apparato Telepass, sono sostanzialmente uguali sia nelle ore e nel tratto ove è in vigore il divieto di sorpasso che nelle ore e nel tratto ove non vi è divieto.”

Detti puntuali rilievi, che trovano supporto nei dati di fatto cui fanno riferimento, acclarano dunque non solo l’adeguatezza della motivazione addotta, ma consentono di disattendere l’associato rilievo di un’insufficiente istruttoria, che all’opposto è stata puntualmente eseguita con modalità appropriate al fine da perseguire e con articolazione esauriente rispetto a ciascuna questione da sottoporre a meditata verifica.

Alcuna contestazione, del resto, viene mossa dalla parte istante quanti ai fatti ed ai dati esposti, il che manifesta che l’onere di dimostrare l’assunto consistente ed effettivo pregiudizio, derivante dal divieto di sorpasso, a fronte del risultato degli accertamenti svolti dalla Società Autostrada del Brennero, non è stato assolto in giudizio; è, in particolare, rimasto incontroverso in atti il fatto che i tempi di percorrenza dei visto tratto autostradale da parte dei mezzi pesanti non sono sostanzialmente variati rispetto al periodo in cui il suddetto divieto non era in vigore.

Col terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’accordo – quadro del 2003 tra le parti interessate, in particolare per la durata indefinita nel tempo del divieto. E’ stata, inoltre, censurata l’omessa l’acquisizione all’istruttoria di dati rilevanti e la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Procedendo dall’analisi di quest’ultimo vizio, il Collegio osserva che la società concessionaria ha correttamente applicato il principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa e, cioè, il criterio del minor sacrificio possibile. Secondo la ben nota scansione trifasica, la misura prescelta dev’essere necessaria, astrattamente idonea a perseguire lo scopo ed, infine, strettamente proporzionale in modo tale che il provvedimento emanato non superi la soglia del soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito, obbligatoria restando l’opzione per la misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dello scopo.

Nella specie, è avviso del Collegio che tale parametro non sia stato violato e che l’imposizione del divieto di sorpasso ai mezzi pesanti fosse in effetti la misura più mite e nel contempo pienamente idonea a contenere gli incidenti stradali ed a garantire una maggiore protezione dell’ambiente; per converso il pregiudizio da essa recato ai tempi del servizio di autotrasporto è in ogni caso assai modesto se confrontato con i vantaggi prodotti in termini di sicurezza del traffico, ivi compresa la riduzione degli incidenti, nonché di tutela ambientale.

Circa la denunciata violazione dell’accordo – quadro del 2003, dal documento n. 6 prodotto in giudizio dalla società resistente si evince che esso reca criteri di massima (come le caratteristiche fisiche del tracciato, le condizioni climatiche e gli elevati volumi di traffico) relativi alla sperimentazione dei divieti di sorpasso in autostrada, che peraltro non risultano affatto disattesi nel caso all’esame. Inoltre, va rilevato che l’ordinanza impugnata è comunque successiva alla fase sperimentale, già esplorata dalla società concessionaria, e la sua durata a tempo indeterminato si giustifica proprio perché la precedente sperimentazione ha fornito concludenti indicazioni sull’utilità della misura adottata. A tal riguardo si può aggiungere che le diverse scelte adottate da altre concessionarie (come quella, citata dalle ricorrenti, di Autovie Venete per la tratta di imbocco della tangenziale di Mestre dell’A4 – A27) riguardano situazioni obiettivamente diverse sicchè il dedotto vizio appare del tutto inconfigurabile. In particolare, è completamente diversa e non affrontabile con quella dedotta in giudizio la situazione della tangenziale di Mestre, dove l’incolonnamento ininterrotto dei camion sulla corsia di destra rende oltremodo difficoltosa l’immissione dei veicoli dagli innesti stradali, rendendo ben comprensibile che non sia applicato il divieto di sorpasso ai mezzi pesanti per non congestionare ulteriormente tale corsia.

Circa l’asserita omissione di dati rilevanti, si è già visto sopra che l’istruttoria svolta è stata esauriente e che gli elementi che la sorreggono sono sufficienti ed appropriati, per cui anche le censure dedotte col terzo motivo di ricorso vanno disattese.

Infine, è manifestamente infondata la censura di violazione del Trattato CE, nel rilievo che l’impugnato provvedimento avrebbe l’effetto di limitare gli scambi intracomunitari.

Invero, l’istruttoria esperita ha acclarato che i tempi di percorrenza dei mezzi pesanti non sono significativamente aumentati per effetto del divieto di sorpasso già precedentemente introdotto, evento peraltro, la cui ricorrenza nella specie non rappresenterebbe un ostacolo agli scambi commerciali transfrontalieri, che potrebbero all’opposto giovarsi, tramite il più ordinato flusso veicolare, di una concorrente maggiore sicurezza di scorrimento: resta in ogni caso da sottolineare che i valori tutelati sul territorio nazionale in termine di risparmio di vite umane sono obiettivamente poziori rispetto alle pur legittime esigenze del trasporto delle merci su gomma, sottostando alla sicurezza stradale ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (cfr., ad es.: Corte giustizia CE, 05 giugno 2008 , n. 170).

Conclusivamente, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese e gli onorari del giudizio, che liquida – tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta – nei termini seguenti:

a) alla Società Autostrada del Brennero, complessivi € 12.000,00 (di cui € 10.000,00 per onorari ed € 2.000,00 per diritti), oltre ad I.V.A. e CPNA ed al 12,5% sull’importo degli onorari, a titolo di spese generali;

b) all’ANAS ed ai Ministeri resistenti, complessivi € 6.000,00 (di cui € 5.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per diritti), oltre al 12,5% sull’importo degli onorari, a titolo di spese generali.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo Presidente

dott. Lorenzo Stevanato Consigliere, estensore

dott. Alma Chiettini Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 29 gennaio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 41/2009 Reg. Sent.

N. 48/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 73/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, n. 43 del 2008 proposto da SEVERN TRENT ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Bezzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Michele Pizzini in Trento, Via F.lli Perini n. 173

CONTRO

TRENTINO SERVIZI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Tita con domicilio eletto nel suo studio in Trento, Via Lunelli 48

e nei confronti di

EUROTEC WTT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Giordano ed Emiliano Bandarin Troi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Viola in Trento, Viale S. Francesco d’Assisi, 10

per l’annullamento

* del verbale di gara n. 3, prot. n. 33046, del 30 novembre 2007, con il quale la Commissione di gara ha definito la graduatoria finale delle offerte di cui alla procedura negoziata indetta per l’affidamento della fornitura di due impianti per l’abbattimento del parametro arsenico mediante infiltrazioni a letti adsorbenti a base di idrossido di ferro, nella parte in cui assegna la prima posizione alla controinteressata;
* del verbale di gara n. 2, prot. n. 32760 del 27 novembre 2007, nella parte in cui la Commissione di gara ha ammesso l’offerta tecnica della controinteressata;
* di tutti gli atti presupposti, concomitanti e conseguenti, compresa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia o automatica caducazione del contratto eventualmente stipulato nelle more della notifica del presente ricorso, o successivamente a tale notifica;
* (con i motivi aggiunti) del provvedimento del 17.12.2007 di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla controinteressata;

e per la condanna al risarcimento del danno nel caso di annullamento degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti successivamente proposti dalla ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società intimata e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 28.2.2008 n. 27/08, con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Visto il decreto presidenziale 8.10.2008, n. 30 ed il relativo adempimento istruttorio;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Trentino Servizi S.p.A., con bando del 18.5.2006, per l’aggiudicazione della fornitura in opera di due impianti per l’abbattimento, nell’acquedotto di Trento, del parametro dell’arsenico mediante “filtrazione a letti adsorbenti a base di idrossido di ferro granulato” (così è testualmente definito l’oggetto della fornitura).

All’esito del procedimento concorsuale, svolto col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di procedura negoziata, la controinteressata risultava la miglior offerente con un punteggio di 85,50, mentre la ricorrente si classificava seconda in graduatoria, col punteggio di 74,98.

Da ciò il presente ricorso, con cui si deducono i seguenti motivi:

– violazione di legge (art. 68 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e della lex specialis) nel rilievo che il prodotto offerto dalla controinteressata non sarebbe costituito quale suo imprescindibile cmponente da idrossido di ferro granulato, né agirebbe mediante adsorbimento, bensì mediante scambio ionico. La controinteressata non avrebbe in ogni caso dimostrato l’equivalenza del prodotto offerto ex art. 68 del D.lgs. 163/06 che, quindi, sarebbe stato illegittimamente accettato dalla stazione appaltante, pur trattandosi di “aliud pro alio”. Tutto ciò emergerebbe dalla perizia tecnica di parte prodotta in giudizio dalla ricorrente.

Con motivi aggiunti, successivamente proposti, l’impugnazione è stata estesa all’aggiudicazione definitiva del 17.12.2007, il cui avviso è stato pubblicato sulla GUCE il 7.2.2008. Contro tale atto è stata dedotta illegittimità derivata.

La società di servizi intimata, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento del 17.12.2007 di aggiudicazione definitiva, che sarebbe stato conosciuto dalla ricorrente in data 18.12.2007. Nel merito ha puntualmente contestato la fondatezza del ricorso.

Si è costituita in giudizio pure la controinteressata, la quale ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del prodotto ricorso per l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, nel merito, ha concluso per la sua reiezione.

L’istanza cautelare è stata respinta da questo Tribunale con l’ordinanza citata in epigrafe, nel rilievo che “il ricorso non appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto del carattere indicativo delle specifiche tecniche (vd. Punto 4.1) e dell’equivalenza del prodotto filtrante, ammessa dal punto 9.2.2. delle specifiche tecniche, non necessariamente riferita alla composizione chimica ma alla funzionalità del prodotto”.

Ciò premesso, e venendo all’esame dell’eccezione pregiudiziale opposta dalle parti resistenti in giudizio, il Collegio ritiene che l’anzidetto provvedimento di aggiudicazione definitiva sia già stato impugnato con l’atto introduttivo, pur senza l’indicazione dei suoi precisi estremi, essendo inequivoco tale intendimento, nel contesto del ricorso.

In ogni caso, il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato impugnato tempestivamente rispetto alla pubblicazione del relativo avviso nella GUCE, mentre non è stata fornita la prova che la ricorrente avesse già ricevuto, in precedenza, la comunicazione inviatale il 18.12.2007 dalla Trentino Servizi.

La relativa eccezione di inammissibilità del ricorso va quindi disattesa.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

Anzitutto, non corrisponde al vero che il prodotto offerto dalla controinteressata (ArsenX np) sia privo di ossido di ferro. Infatti, dall’analisi di laboratorio – rapporto di prova prodotto in occasione della camera di consiglio del 28.2.2008 dalla controinteressata risulta la presenza di 85,69 gFe/l.

Inoltre, dalla scheda tecnica despositata sempre dalla controinteressata (doc. n. 4) si evince che il prodotto offerto (Arsenx np è prodotto dalla ditta “Purolite”) per l’abbattimento dell’arsenico nell’acqua potabile è costituito da una resina a matrice stirenica, sulla quale sono fissati degli idrossidi di ferro, e che la maggior capacità di assorbimento dell’arsenico, rispetto ad altri analoghi prodotti, è data dalla grande porosità del materiale. Il vantaggio principale di tale prodotto, rispetto ad altri simili – prosegue la scheda tecnica – è costituito dalla possibilità di rigenerazione ripetuta nel tempo della resina che si traduce, quindi, in un’evidente economicità del sistema.

Ancora, dal sito internet “http//:www.solmetex.com/3_ arsenic/arsenxnpfaq” emerge che “ArsenXnp is a new “hybrid” technology as it combines several accepted principles from established water treatment methods.

1. ArsenXnp uses hydrous iron oxide chemistry – the advantages of iron chemistry as a cost effective means of reducing arsenic levels are well known.

2. ArsenXnp impregnates that iron chemistry into an ion exchange resin – the use of ion exchange resins is familiar and their durability is well known.

3. The hydrous iron oxide chemistry is in the form of nanoparticles – smaller particles provide more surface area for binding arsenic.

In summary: The high surface area iron nanoparticles provide great capacity, a strong affinity and rapid absorption kinetics for arsenic. The impregnation of the iron oxide nanoparticles into a polymer substrate provides excellent durability. This creates a product that is not only easy to use, but is also regenerable. ArsenXnp can be reused many times, significantly reducing the cost of treatment.”

Il che in sintesi significa palesemente che si tratta di un polimero, a base di sfere con idrossido di ferro, in forma di nano – particelle: materiale avanzato ibrido che combina la chimica di assorbimento dell’arsenico con la resistenza della resina polimerica a scambio ionico.

Non è quindi nemmeno vero – come sostenuto dalla ricorrente – che tale prodotto agisca esclusivamente mediante scambio ionico. Risulta, invece, che esso combina entrambi tali processi: l’adsorbimento (adsorbtion) con lo scambio ionico (ion exchange).

In ogni caso, ciò che appare più rilevante è il fatto che nel paragrafo 4.1 delle “Specifiche tecniche” della fornitura, al primo capoverso, si afferma che “Le seguenti prescrizioni e le descrizioni relative alla fornitura hanno carattere indicativo e non limitativo, nel senso che l’appaltatore dovrà fornire, nell’ambito dei limiti di fornitura, un impianto completo in ogni sua parte, in modo da ottenere un complesso che, inserito nel contesto impiantistico, sia perfettamente funzionante … e rispondente alla tecnica più avanzata …”.

Il paragrafo 9.2 “Descrizione delle apparecchiature” elenca i principali componenti della fornitura predicandone il “carattere di indicazione” ed al punto 9.2.2 “Materiale filtrante” recita: “Letti filtranti costituiti da strati di supporto e da idrossido di ferro granulare di tipo GEH-Wasserchemie o Bayer-Bayoxite E33 o equivalente”.

In altri termini, appare evidente che l’equivalenza del prodotto filtrante, ammessa dal punto 9.2.2 delle Specifiche tecniche, è riferita – alla luce del carattere indicativo di tali descrizioni, espressamente affermato al punto 4.1 delle “Specifiche tecniche” – alla funzionalità del prodotto.

In ultima analisi, quindi, stante il carattere meramente indicativo e non tassativo della descrizione dell’oggetto della fornitura, che punta più sull’efficienza e sull’avanzamento della tecnica impiegata, il prodotto offerto dalla ricorrente era legittimamente accettabile e non si risolve in un inammissibile aliud pro alio, come dedotto dalla ricorrente.

Per le considerazioni che precedono, gli atti impugnati resistono alle censure dedotte dalla ricorrente ed il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate, attesa la particolarità degli aspetti tecnici emergenti nella controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 43/2008, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009 , con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere relatore

dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 73/2009 Reg. Sent.

N. 43/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it