Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 1183/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore

Italo Franco Consigliere

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 732/2009 proposto dalla S.R.L. GRUPPO BONAZZA e dall’IMPRESA EDILE BONAZZA CAV. GABRIELE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Michele Pedoja, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 464;

contro

il Comune di Zero Branco, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 5.2.2009 n. 1832 di demolizione opere abusive e ripristino dei luoghi.

Visto il ricorso notificato il 18.3.2009 e depositato presso la segreteria il 19.3.2009, con i relativi allegati;

Visto il decreto Presidenziale 19.3.2009 n. 319 con cui è stata respinta l’istanza cautelare provvisoria presentata dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla camera di consiglio dell’1 aprile 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. to Pedoja per i ricorrenti;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che nessuno dei cinque motivi dedotti si manifesta fondato.

Non il primo, in quanto, essendo quello edilizio un illecito amministrativo permanente, non occorre alcuna valutazione dell’interesse al ripristino della legalità a seguito del decorso del tempo.

Non il secondo, in quanto l’atto impugnato non ha ignorato l’istanza di permesso di costruzione del 5.9.2008 ma la ha implicitamente e previamente respinta e, inoltre, non ha violato l’art. 92 L.R. 61/85, non potendosi qualificare sanzione ai sensi della predetta norma.

Non il terzo, in quanto gli atti precedenti a quello impugnato e in specie il provvedimento di sospensione dei lavori sono equipollenti a un avviso di inizio di procedimento.

Non, infine, i motivi quarto e quinto, in quanto l’istruttoria esperita, con particolare riferimento alle foto aeree esibite, è adeguata a provare l’esecuzione delle opere dopo il 1967 e, quindi, la loro abusività.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto.

Non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’1 aprile 2009.

Il Presidente Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 732/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 551/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 2009/95, proposto da De Marchi Napoleone e De Marchi Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Steccanella e Giorgio Pinello, con domicilio presso il secondo in Venezia, S. Polo, n. 3080/L, come da procura a.l. a margine del ricorso,

contro

– Il Comune di Istrana, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Barel, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Minelli in Venezia, Campo S. Angelo, n. 3830, come da delibera della G.M. n. 246 del 23.06.95 di autorizzazione a stare in giudizio e procura a.l. a margine dell’atto di costituzione;

– il Ministero dei beni culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ria ex lege,

per l’annullamento

1) del provvedimento prot. n. 3462 del 4.04.95, recante diniego di concessione in sanatoria di fabbricato costruito a ridosso di immobile tutelato, su conforme parere della soprintendenza per i BAA di Venezia;

2) dell’ordinanza in data 20.04.95 con la quale il sindaco di Istrana ordina la demolizione entro 90 giorni;

3) per quanto occorra, del parere della Soprintendenza per i BAA di Venezia, nella parte in cui afferma che il fabbricato, a ridosso di Villa Lattes, soggetta alla L. n. 1089/39, non è compatibile con la tutela cui è sottopost detto immobile;

4) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente..

Visto il ricorso, notificato il 13.06.95, e depositato presso la segreteria il 23.06.1995, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Istrana, e dell’amministrazione dei BAC depositati, rispettivamente, il 5.07.95 e il 3.07.95;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Zancan, in sostituzione dell’avv. Pinello, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Gasparini per il Ministero dei BAC, nessuno comparso per il Comune.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO

I signori De Marchi, in relazione all’ampliamento, realizzato intorno agli anni ’80, di un corpo edilizio (tettoia o “barco”) nel proprio fondo agricolo posto a confine con la settecentesca Villa Lattes a Istrana, in aderenza ad una barchessa della villa (manufatto che essi dicono esistere fin dagli inizi del ‘900, il 30.04.86 chiedevano la concessione edilizia in sanatoria al comune. Il complesso, comprensivo di altri annessi, di mq. 187 circa, costituisce pertinenza dell’abitazione dei ricorrenti.

Il comune respingeva la richiesta di sanatoria con provvedimento in data 4.04.95 poiché la Soprintendenza ai BAC, nel parere all’uopo richiesto, aveva ritenuto tali manufatti incompatibili con la tutela dell’immobile citato. Seguiva, poi, l’ordinanza sindacale in data 20.04.95, di demolizione dei manufatti abusivi.

Contro tali determinazioni insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo, i seguenti motivi:

1) quanto al diniego di sanatoria: a) violazione e falsa applicazione degli art. 31-33 della l. n. 47/85, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e omessa motivazione, sul rilievo che, risalendo il manufatto ad epoca anteriore alla l. n. 1150/42 (come attesta la perizia), non andava applicata la l. n. 47/85, e che il medesimo manufatto rientra nella proprietà del ricorrente e non ricade sull’edificio tutelato, né su fasce di rispetto del vincolo;

b) violazione e falsa applicazione degli art. 31-33 citati, sull’assunto che non è ammessa una valutazione discrezionale quale è quella di non compatibilità;

c) falsa applicazione dell’art. 33 cit., ed eccesso di potere per omessa istruttoria, sull’assunto che il manufatto è anteriore al vincolo, donde l’inapplicabilità dell’art. 33;

d) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irragionevolezza, sul rilievo che non sono stati considerati partitamente i distinti manufatti abusivi;

e) illegittimità derivata dall’illegittimità del parere della Soprintendenza;

2) (relativamente all’ordinanza di demolizione): a) illegittimità derivata rispetto al diniego;

b) violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, sull’assunto che non è stato comunicato l’avvio del procedimento, obbligo operante anche in caso di procedimento a valutazione vincolata;

3) (quanto al parere della soprintendenza): a) violazione dell’art. 32 della L. n. 47/85, sull’assunto che, non esistendo fasce di rispetto relativamente all’immobile tutelato, non occorreva acquisire il parere dell’amministrazione preposta al vincolo;

b) eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sul rilievo che la Soprintendenza avrebbe dovuto esplicare le ragioni dell asserita non compatibilità.

Si è costituito il Comune, eccependo che, pur in mancanza di vincolo diretto o indiretto, ha ritenuto opportuno acquisire il parere della soprintendenza, poiché l’art. 40 delle NTA ivi prevede “zona a parco privato”, ove sono ammessi solo il restauro conservativo e che, pur essendo facoltativo il parere, una volta richiestolo, il comune ne è rimasto vincolato.

Resiste anche l’amministrazione dei BAC, eccependo che il fabbricato in questione non è anteriore al vincolo, non figurando nella mappa catastale allegata alla pratica di imposizione del vincolo, e che lo stesso è stato eretto in tempi recenti, come dimostrano i materiali usati.

Replica con memoria conclusionale parte ricorrente, ribadendo le tesi e le argomentazioni sostenute.

All’udienza i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.

D I R I T T O

1- La controversia all’esame, per quanto alimentata da numerosi mezzi di impugnazione, si riduce a pochi nodi fondamentali, che si manifestano decisivi ai fini della definizione della medesima.

In primo luogo, la risoluzione dipenderà dalla questione dell’anteriorità, o meno, rispetto all’epoca di imposizione del vincolo sulla villa settecentesca tutelata ai sensi della legge n. 1089/39, dei manufatti che si assumono abusivi. In secondo luogo, occorrerà decidere se, pur essendo situati i medesimi corpi edilizi, a rigor di termini, fuori dalla superficie sulla quale sorge la villa, e pur in mancanza di una fascia di rispetto (del vincolo), possa ritenersi legittima la richiesta di parere all’organo preposto alla tutela dell’immobile in aderenza al quale è stato realizzato l’interevento edilizio in contestazione. Infine (in collegamento con il quesito che precede, occorrerà stabilire se esistesse, nel caso di specie (e in ipotesi similari), un potere discrezionale di verificare la compatibilità o meno dell’intervento abusivo con il complesso immobiliare tutelato (e farne dipendere la definizione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria).

2- Quanto al primo quesito, Si osserva che, a detta dei ricorrenti esisteva fin dai primi anni del ‘900 un “barco” (tettoia), poi adibito a magazzino e ricovero di attrezzi agricoli. Nella perizia prodotta a corredo della richiesta di sanatoria (doc. 9 di parte ricorrente) si conclude, in considerazione delle caratteristiche costruttive e dei materiali, che il manufatto “risale nella sua edificazione ad un periodo che si aggira tra il 1920 e il 1930”. La dichiarazione di importante interesse della villa settecentesca in questione –ai sensi della l. 20.06.1909 n. 364, con la conseguente sottoposizione alla relativa tutela- avveniva per la prima volta con decreto del Ministero della pubblica istruzione datato 25 aprile 1933. L’amministrazione dei BAC ha anche eccepito, nelle sue difese, che, in base all’analisi dei materiali adoperati, si può dire che l’insieme dei corpi edilizi in questione risalgono ad epoca recente e che, se un corpo edilizio esisteva prima lo stesso non è oggi riconoscibile, trasformato come è dagli interventi edilizi recenti.

Orbene, avuto anche riguardo al periodo di tempo occorso per la conclusione del procedimento di sottoposizione a tutela, ma sopratutto alla vaghezza delle espressioni usate dal perito in ordine alla collocazione temporale del fabbricato (sopra testualmente riportate), il Collegio ritiene che non possa considerarsi provato da parte dei ricorrenti l’anteriorità del manufatto rispetto alla sottoposizione a tutela della villa.. Cadono, di conseguenza, le censure incentrate sulla asserita anteriorità del manufatto abusivo rispetto all’imposizione del vincolo.

3- Per quanto concerne il secondo quesito, preliminarmente si osserva che, sul piano sostanziale, appare ictu oculi la non compatibilità di manufatti del genere di quelli realizzati a fianco di uno dei corpi edilizi facenti parte del complesso tutelato (barchessa), dal momento che, con tutta evidenza, una simile visuale manifesta di per sé sola la sminuizione della tutela approntata nei riguardi della ville settecentesca in questione.

Ora, pur trattandosi di manufatti che, a stretto di rigore, non insistono sul sedime del complesso immobiliare tutelato, ma al confine con il medesimo, deve ritenersi legittima la richiesta di parere all’amministrazione preposta alla tutela della villa, considerando, da un lato, che una questione di compatibilità si poneva, per così dire, ictu oculi da un punto di vista sostanziale (come appena rilevato), dall’altro che il pregresso P.d.F. destinava a “zona a parco privato e di interesse storico- artistico”, tanto che l’art. 40 delle N.d.A. vi consente solo interventi di restauro e risanamento conservativo, senza aumenti di volumetria, anche al fine di armonizzare l’area contigua al complesso tutelato alla situazione scaturente dall’imposizione del vincolo.

4- Quanto al terzo quesito (strettamente collegato a quello appena esaminato), sembra evidente che, con specifico riguardo al caso di specie, il Comune correttamente ha ritenuto opportuno acquisire, prima di rilasciare la concessione edilizia in sanatoria, l’avviso della soprintendenza, avuto riguardo anche alla destinazione di zona delle aree dove insiste la proprietà dei ricorrenti (che esso comune si è sforzato di armonizzare con la tutela della villa), di cui si detto poco sopra.

Si intende che, una volta deciso (legittimamente, ad avviso del Collegio) di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela, l’amministrazione comunale si era in buona misura autovincolata, di modo che la sua decisione circa la domanda di sanatoria era in buona misura obbligata (sempre che, nel parere fornito dalla soprintendenza non si ravvisassero evidenti profili di illegittimità o di irragionevolezza, il che non è, come si è detto più addietro).

Dalle considerazioni fin qui svolte discende la conclusione che appaiono legittimi tanto il provvedimento di diniego di sanatoria, quanto il parere della Soprintendenza sulla quale esso diniego è basato. Quanto all’ordinanza di demolizione, la sua legittimità discende per ìconsequentiam dalla appena accertata legittimità degli atti presupposti. Si manifestano, dunque, infondate tutte le censure proposte. Conclusivamente, per le ragioni su esposte, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 19 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g 2009/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 550/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario

Brunella Bruno Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi:

1) n.13 del 1996 proposto da Zanella Guido , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori, in Mestre, via Cavallotti, n.22;

CONTRO

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Gidoni, M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede minicipale ;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

* del provvedimento del Comune di Venezia – Assessorato all’Edilizia Privata – del 30.10. 1995, prot. n. 95/11895/504, con il quale si ordina la demolizione di opere asseritamente abusive;
* del rapporto dell’Ufficio Vigili Urbani del 27.09.1995;
* del parere della Commissione Edilizia del 26.10.1995;
* di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, procedimentale e/o finale;

2) n. 15 del 1996 proposto da Zanella Guido, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori, in Mestre, via Cavallotti, n.22;

CONTRO

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Gidoni, M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale ;

per l’annullamento

* del provvedimento del Comune di Venezia – Ufficio Tecnico Edilizia Privata- del 19.10.1995, prot. n. 95/3833, prot. gen. 95/40909, afferente domanda di concessione in sanatoria ;
* del rapporto dei Vigili Urbani del 27.09.1995;
* di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, procedimentale e/o finale;

Visti i ricorsi notificati il 29.12.1995 e depositati presso la Segreteria il 3 gennaio 1996 , con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositati il 19/01/1996;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2009, relatore il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 13/1996 il Signor. Zanella Guido, proprietario di un’area sita in Cà Savio (VE), agisce in giudizio avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive consistenti nella installazione di un manufatto ad uso W.C., nella recinzione di un terreno di circa 6000 mq, nella messa in opere di un cancello scorrevole, impugnando:

* il provvedimento del Comune di Venezia – Assessorato all’Edilizia Privata – del 30.10. 1995, prot. n. 95/11895/504 con cui viene disposta la demolizione;
* il rapporto dei Vigili Urbani del 27.09.1995 ed il parere della Commissione Edilizia del 26.10.1995, atti non conosciuti e per i quali il ricorrente formula riserva di proposizione dei motivi aggiunti.

Avverso l’ordinanza di demolizione vengono proposti una serie di motivi di ricorso afferenti alla violazione dei principi del giusto procedimento sub specie mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale ed alla incompetenza del Direttore di settore ad adottare il provvedimento impugnato in base alla normativa all’epoca vigente.

Vengono, inoltre, addotti i seguenti ulteriori motivi di ricorso:

* Violazione dell’art. 841 c.c.. Violazione dell’art. 7 del D.L. 23.01.1982 n.9. Violazione dell’art. 76 della LR n.61 del 1985. Violazione dell’art. 4 del D.L. n.398 del 1993 convertito in L. 493 del 1993 come modificato dal D.L. 498 del 1995. Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 91, 92 e 94 della LR 61 del 1985. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990.
* Violazione ed erronea interpretazione sotto altro profilo dell’art. 92 della L.R. n. 61 del 1995. Violazione dell’art. 841 c.c.. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti. Per sviamento. Per illogicità e contraddittorietà. Per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 185/2006 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza di demolizione.

Il 19/01/2009 è stata depositata la rinuncia al mandato degli Avv.ti del Comune di Venezia in ragione dell’istituzione, con la L.R. n.11 del 1999 del Comune di Cavallino-Treporti il quale, ai sensi dell’art 3 della suddetta legge, subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune originario.

Con istanza del 22 gennaio 2009, depositata il 23/01/09, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte del provvedimento impugnato con cui è stata ordinata la demolizione del manufatto ad uso WC, a motivo dell’avvenuta rimozione dello stesso ad opera del ricorrente.

Con il ricorso n.15/1996, il Signor Zanella ha impugnato anche il provvedimento del Comune di Venezia – Ufficio tecnico edilizia privata – prot. n. 95/3833 prot. gen. n. 95/40909 del 19.10.1995, avente ad oggetto la domanda di concessione in sanatoria con la quale si comunicava alla precedente proprietaria dell’area (Ditta Riguto Franca) che “visto il rapporto dei vigili urbani in data 27.09.1995, dal quale si evince che lo stato dei luoghi non corrisponde a quanto oggetto della domanda presentata in data 17.03.1995 pari protocollo, (….) l’istanza in oggetto viene archiviata”.

In relazione al suddetto provvedimento vengono formulati diversi motivi di ricorso attinenti, essenzialmente, alla violazione dei principi sul giusto procedimento, all’eccesso di potere per carenza di motivazione e falsità dei presupposti, alla violazione della procedura con riferimento, tra l’altro, alla asserita mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia (ovvero Commissione di Salvaguardia) nell’ambito del procedimento avente ad oggetto la concessione in sanatoria richiesta in data 17.03.1995.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Il 19/01/09 è stata depositata, anche in relazione a questo ricorso, la rinuncia al mandato degli Avv.ti del Comune di Venezia in ragione dell’istituzione del Comune di Cavallino-Treporti e del subentro di quest’ultimo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune originario.

All’udienza del 19.02.2009 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi per deciderli con un’unica sentenza, attesa l’evidente connessione soggettiva e, parzialmente, anche oggettiva.

2. Sempre in via preliminare, va osservato che i difensori del Comune di Venezia hanno dichiarato di rinunciare al mandato, poiché, con l.r.11/99 è stato istituito il Comune di Cavallino-Treporti il quale, giusta art.3 l.r. cit., subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di origine e, per l’effetto, anche nella presente vertenza, la quale involge questioni relative ad immobili siti nel territorio del Comune di nuova istituzione.

2.1 Ad avviso del Collegio ciò non comporta, peraltro, l’interruzione del giudizio, poiché l’art. 24, I comma, della l. 6 dicembre 1971 n.1034, il quale ne disciplina l’applicazione al processo amministrativo, si riferisce esclusivamente alle parti private e non a quelle pubbliche, per cui la fattispecie della successione tra enti pubblici risulta tuttora disciplinata dall’art. 92 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, in forza del quale la morte o il cambiamento di stato di una delle parti non sospende il processo amministrativo.

2.3 D’altro canto, la rinuncia al mandato non determina per tale l’interruzione, né produce comunque effetti nei confronti dell’altra parte sino alla sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.).

3. In ordine all’istanza avanzata della difesa del ricorrente in relazione al ricorso n.13/1996 volta ad ottenere la dichiarazione della parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all’ordine di demolizione del manufatto ad uso WC, a motivo dell’avventa rimozione di tale manufatto ad opera dello stesso ricorrente, il Collegio ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

3.1 La suddetta richiesta non si presta ad essere esaudita, giacché, ai termini dell’art. 23 della Legge 6 dicembre 1971 n.1032, la cessazione della materia del contendere implica l’eliminazione ex tunc dell’atto impugnato “in modo conforme all’istanza del ricorrente” con conseguenziale caducazione di tutti gli effetti medio tempore prodottisi e con il pieno ed integrale soddisfacimento delle pretese attoree. Sebbene con l’ordinanza 185/1996 questo Tribunale abbia accolto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha ordinato la demolizione delle opere asseritamente abusive, l’avvenuta rimozione del manufatto in argomento ad opera del ricorrente non appare, alla luce della sopracitata disposizione, idonea a comportare cessazione della materia del contendere. Ne deriva che questo giudicante non può ritenere sussistenti gli estremi di tale figura processuale, potendo soltanto inferire dall’istanza formulata in merito dal ricorrente la volontà di rinunciare parzialmente alla prosecuzione del presente giudizio e di manifestare, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame in parte de qua.

Pertanto, il ricorso n. 13/1996 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla parte relativa al manufatto di mt. 1,55 X 1,95 X 2,50 di altezza ad uso W.C., costituente uno degli oggetti dell’ordinanza di demolizione impugnata.

4. Il Collegio rileva, ancora, la necessità, ai fini del decidere, di acquisire agli atti ulteriore documentazione e, segnatamente:

* il rapporto dei Vigili Urbani del 27.09.1995 dal quale si evincerebbe la non corrispondenza dello stato dei luoghi con quanto oggetto della domanda di concessione in sanatoria presentata il 17.03.1995 dall’allora proprietaria dell’area , Sig.ra Rigutto Franca;
* il parere della Commissione edilizia del 26.10.1995;
* una relazione dettagliata, comprensiva di ogni dato e/o elemento utile e/o necessario, in ordine ai procedimenti che si sono conclusi, rispettivamente, con l’archiviazione della domanda di concessione in sanatoria e con l’adozione dell’ordinanza di demolizione.

In considerazione del subentro del Comune di Cavallino-Treporti al Comune di Venezia in forza della l.r. 11/99, il Collegio, pur rilevando e ribadendo quanto sopra esposto al punto 2, reputa opportuna, allo scopo di favorire una celere acquisizione della documentazione necessaria per l’eventualità in cui sia già avvenuta la trasmissione dei fascicoli dal Comune di Venezia al Comune di Cavallino-Treporti, la comunicazione della presente decisione anche a quest’ultimo, per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, disposta la riunione dei ricorsi di cui in premessa:

* dichiara parzialmente improcedibile il ricorso 13/1996 per sopravvenuta carenza di interesse, nei termini di cui in motivazione;
* ordina al Comune di Venezia di produrre la documentazione di cui alla parte motiva, in triplice copia, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente;
* dispone la comunicazione della presente decisione anche al Comune di Cavallino-Treporti ai fini di cui in motivazione.

Rinvia ogni ulteriore statuizione, inclusa quella relativa alle spese, all’udienza pubblica del 9 luglio 2009..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 13/96 e 15/96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 460/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 277/2009 proposto dalla S.R.L. ELBER, in proprio e quale mandataria di Beatrix S.r.l. e Segesta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Maria Grasselli, Alberto Bertoi e Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Marco 4255;

CONTRO

il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 10.11.2008 n. 262243 di diniego richiesta di esonero dal pagamento del contributo di costruzione e restituzione della prima rata versata nonchè di svincolo delle fideiussioni prestate a garanzia delle ulteriori rate, con riferimento al permesso di costruire n. 06.03/008333 anno 2007 Rep. n. 916 rilasciato in data 11.9.2008 avente ad oggetto la realizzazione di una R.S.A., del permesso di costruire n. 06.03/008333 nella parte in cui determina il contributo e della nota 11.9.2008 n. 207411, nonchè per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 14.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 28.1.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, depositato il 16.2.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Bertoi per la parte ricorrente e l’avv. Michelon per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Con riferimento all’impugnazione del permesso di costruire n° 6.03/8333 anno 2007 Rep. N° 916 rilasciato dal Comune di Verona in data 11 settembre 2008 il ricorso è irricevibile per tardività.

Infatti la ricorrente ha sottoscritto istanza di restituzione degli oneri concessori di cui al sopra indicato permesso di costruire, in data 27 ottobre 2008, dimostrando che a tale data era maturata la piena conoscenza del permesso di costruire.

Il ricorso è stato notificato oltre il sessantesimo giorno.

Le censure rivolte avverso il provvedimento di diniego del rimborso degli oneri versati e di svincolo delle fideiussioni prestate sono inammissibili, perché riguardano oneri il cui pagamento era previsto nel sopra indicato permesso di costruire che, per tale aspetto, non è stato tempestivamente impugnato.

Per tale parte il ricorso è dunque infondato.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della società ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione..

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 277/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it