Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 6/2009 proposto da VI. ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Angelo Bazzea con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
Il Comune di Arzignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Trivellato, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
e nei confronti di
Agenzia Casaclima, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
del “Regolamento per l’edilizia sostenibile e il risparmio energetico” del Comune di Arzignano, approvato con delibera n. 15 del 21.8.2008, pubblicata all’Albo Pretorio a partire dal 2 aprile 2008, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
visto il ricorso, notificato il 15 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 5 gennaio 2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Bazzea per la parte ricorrente e l’avv. Trivellato per l’amministrazione resistente;
considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
rilevato che la società ricorrente aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il “Regolamento per l’edilizia sostenibile e il risparmio energetico” del Comune di Arzignano, approvato con la delibera consiliare n. 15 del 21.8.2008;
rilevato che, a seguito della opposizione del Comune resistente, il predetto ricorso è stato trasposto davanti a questo Tribunale;
rilevato che con delibera del Consiglio comunale n. 92 del 18.12.2008 il Regolamento impugnato è stato modificato ed è stato espressamente previsto il riconoscimento, ai fini dell’attestazione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e dell’accesso ai conseguenti incentivi economici, di metodi equivalenti a quello “Casaclima”, purché ovviamente possiedano determinati requisiti fissati dall’Amministrazione idonei ad assicurare pari affidabilità ed efficienza;
ritenuto, pertanto, che tale modifica ha determinato il venir meno dell’interesse della società ricorrente al presente ricorso, come dichiarato anche dall’avvocato della stessa nel corso dell’udienza camerale;
ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ed esime, altresì, il Collegio dall’esaminare l’eccezione preliminare di rito relativa alla tempestività della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, sollevata dall’amministrazione resistente;
ritenuto, infine, che appaiono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione del fatto che la sopravvenuta carenza di interesse è stata determinata dalla modifica del Regolamento impugnato da parte dell’Amministrazione comunale;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 .
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 6/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it