Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 469/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 6/2009 proposto da VI. ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Angelo Bazzea con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il Comune di Arzignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Trivellato, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

e nei confronti di

Agenzia Casaclima, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

del “Regolamento per l’edilizia sostenibile e il risparmio energetico” del Comune di Arzignano, approvato con delibera n. 15 del 21.8.2008, pubblicata all’Albo Pretorio a partire dal 2 aprile 2008, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

visto il ricorso, notificato il 15 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 5 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Bazzea per la parte ricorrente e l’avv. Trivellato per l’amministrazione resistente;

considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

rilevato che la società ricorrente aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il “Regolamento per l’edilizia sostenibile e il risparmio energetico” del Comune di Arzignano, approvato con la delibera consiliare n. 15 del 21.8.2008;

rilevato che, a seguito della opposizione del Comune resistente, il predetto ricorso è stato trasposto davanti a questo Tribunale;

rilevato che con delibera del Consiglio comunale n. 92 del 18.12.2008 il Regolamento impugnato è stato modificato ed è stato espressamente previsto il riconoscimento, ai fini dell’attestazione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e dell’accesso ai conseguenti incentivi economici, di metodi equivalenti a quello “Casaclima”, purché ovviamente possiedano determinati requisiti fissati dall’Amministrazione idonei ad assicurare pari affidabilità ed efficienza;

ritenuto, pertanto, che tale modifica ha determinato il venir meno dell’interesse della società ricorrente al presente ricorso, come dichiarato anche dall’avvocato della stessa nel corso dell’udienza camerale;

ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ed esime, altresì, il Collegio dall’esaminare l’eccezione preliminare di rito relativa alla tempestività della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, sollevata dall’amministrazione resistente;

ritenuto, infine, che appaiono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione del fatto che la sopravvenuta carenza di interesse è stata determinata dalla modifica del Regolamento impugnato da parte dell’Amministrazione comunale;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 .

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 6/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 468/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1/2009 proposto da BENZAHRA ABDELGANI, rappresentato e difeso dall’avv.to Giampaolo Cazzola con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Verrilli in Venezia – Mestre, Corte Castello, 4;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Verona il 28.9.2007 e notificato il 16.10.2008.

Visto il ricorso, notificato il 10 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 2 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 14 gennaio 2009 (relatore il Referendario M. Perrelli), l’avv. Treglia in sostituzione dell’avv. Cazzola per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Brunetti per la P.A. resistente;

considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Questore di Verona ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza il 10.11.2005, presentata dal ricorrente.

A fondamento del diniego di rinnovo il Questore ha posto la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Verona il 28.2.2006, divenuta irrevocabile il 26.10.2006, a due anni e cinque mesi di reclusione ed euro 12.500,00 di multa per il reato inerente le sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p..

Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato sotto un duplice profilo: 1) per violazione di legge ed eccesso di potere in ordine all’automatismo tra sentenza di condanna e diniego del permesso di soggiorno giacché l’amministrazione procedente si sarebbe limitata a prendere atto della sentenza emessa dal giudice penale per violazione della normativa sugli stupefacenti, senza considerare gli ulteriori elementi nuovi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998; 2) per eccesso di potere poiché la Questura avrebbe tratto il giudizio di pericolosità sociale del Benzahra Abdelghani esclusivamente dalla sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo, a prescindere da ogni ulteriore accertamento oggettivo, da ogni considerazione in ordine all’attualità della pericolosità del ricorrente e da ogni valutazione circa la sua personalità.

L’Amministrazione dell’Interno, ritualmente costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con riguardo ad entrambi i motivi di censura che possono essere trattati congiuntamente merita di essere evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, le condanne previste nell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 costituiscono motivo di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, con la conseguenza che l’Amministrazione legittimamente si può limitare a richiamare tali tipi di condanne per negare il richiesto rinnovo, essendo stata già operata una scelta in tal senso da parte del legislatore (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 1803/2008; n. 114/2008). Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando vengono a mancare i requisiti per l’ingresso e per il soggiorno: l’articolo 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che possa essere ammesso lo straniero che risulti condannato per alcuni reati tra cui quelli inerenti…la libertà sessuale o lo spaccio di stupefacenti …”.

Ne discende che l’aver commesso uno dei fatti – reato espressamente elencati dal citato art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 ha una valenza immediatamente ostativa in ordine alla positiva valutazione della permanenza sul territorio italiano e, quindi, può legittimamente fondare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Peraltro, nonostante il carattere assorbente delle richiamate argomentazioni, merita di essere evidenziato come nel caso di specie risultino infondate anche le censure relative alla mancanza di un giudizio di pericolosità attuale e concreta del ricorrente, nonché all’omessa considerazione del suo inserimento sociale.

Del resto dalla mera lettura del provvedimento gravato emerge che l’Amministrazione procedente ha tenuto conto di tutte le circostanze dedotte dal ricorrente in sede di memoria difensiva, depositata a seguito dell’avviso di avvio del procedimento, e che ha ritenuto le stesse non idonee a far venire meno il giudizio di pericolosità sociale desunto dal delitto commesso dal sig. Benzahra Abdelghani che, pur potendo legittimamente permanere sul territorio nazionale e pur munito di una regolare attività lavorativa, ha posto in essere condotte illecite e denotanti un notevole allarme sociale.

Sulla scorta delle predette argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Appaiono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione del comportamento processuale delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 14 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 1/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 488/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

Stefano Mielli Primo Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 456/2009, proposto da Fidelio Leopoldo, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Trovato ed Elena Fabbris, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Vigonza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giangiuseppe Baj, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuele Gullo in Venezia, S. Croce 358/C;

per l’annullamento della determinazione prot. n. 31622 del 21.11.2008, notificata in data 1 dicembre, con la quale l’Amministrazione Comunale ha ordinato al ricorrente di “provvedere previo il rilascio da parte del Dipartimento di Prevenzione U.l.s.s. n. 15 dell’idonea autorizzazione, entro 60 giorni dalla notifica della presente, alla bonifica mediante rimozione e smaltimento delle lastre di cemento amianto danneggiate, ovvero ad ogni altro intervento previsto dal D.M. 06.09.1994, situate all’interno della proprietà mediante affidamento dei lavori ad impresa abilitata e di presentare all’ufficio Ambiente del Comune i formulari attestanti il corretto smaltimento delle medesime lastre;

visto il ricorso, notificato il 2 febbraio 2009 e depositato presso la Segreteria il 10 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigonza;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Trovato per la parte ricorrente e l’avv. Baj per il Comune di Vigonza;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

considerato che la determinazione impugnata è stata revocata in via di autotutela;

che da ciò discende la cessazione della materia del contendere, ma che, nonostante ciò, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 456/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 327/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2643/08, proposto da ACEGAS A.P.S. S.P.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dal Prà, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino di Padova Due, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Rottin, Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l’annullamento

previa emissione di provvedimenti cautelari, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Bacino Padova Due n. 147 in data 13 ottobre, con la quale è stata approvata la tariffa di smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2009;

Visto il ricorso, notificato il 12 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 24 dicembre 2008, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Bacino di Padova 2;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 28 gennaio 2009 (relatore il primo referendario Stefano Mielli), l’avv.Toso in sostituzione di Dal Prà per la parte ricorrente e l’avv. Quarneti in sostituzione di Cacciavillani per il consorzio;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

che la ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha mantenuto in 116,91 euro per tonnellata la tariffa per il 2009, a fronte della proposta formulata dalla ricorrente di 134,53 euro per tonnellata;

che l’Amministrazione resistente ha adottato un nuovo provvedimento di rideterminazione della tariffa per il 2009, revocando il procedente oggetto del presente giudizio, per un importo di 126,91 euro per tonnellata;

che la ricorrente, con memoria del 26 gennaio 2009, ha dichiarato che la nuova determinazione, quantunque non nella misura originariamente richiesta, è satisfattiva della pretesa sostanziale azionata e non ha più interesse alla definizione nel merito del ricorso;

che deve pertanto essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

che il nuovo provvedimento consegue ad una rinnovata istruttoria che le proposte censure denunciavano incompleta e alla quale è stato dato seguito in ragione di un’integrazione documentale effettuata dalla ricorrente;

che pertanto sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 28 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 2643/2008

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it