Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce 1230/1994

Registro Decisioni: 97/2009

Registro Ricorsi: 1230/1994

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 1230/94 presentato da :

RICCHIUTI GIUSEPPE, titolare della emittente radiofonica Radio Taranto Esplosiva, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Lanucara ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Cavour, 8 presso lo studio dell’avv. Ennio Cramis ;

contro

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso la quale è domiciliato ex lege ;

e, nei confronti di

RADIO TARANTO ESPLOSIVA s.n.c., di Ricchiuti Giuseppe e & in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Brunetti ed elettivamente domiciliata in Lecce, via Oberdan, 37 ( studio Avv. Flavio Cimmino) ;

per l’annullamento, previa sospensione

-del provvedimento di non accoglimento della domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale emanato in data 22 febbraio 1994, prot.n.907051, notificato il 16 marzo 1994, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali ancorchè non conosciuti purchè lesivi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

Visto l’atto di intervento spiegato dalla Radio Taranto Esplosiva s.n.c.;

Vite le memorie prodotte dalle parti;

Designato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il relatore dr. Carlo Dibello e udito l’ avvocato Leonardo Lanucara per il ricorrente , nonché l’avvocato dello Stato Gustapane ;

FATTO

Il Ministro delle Poste e telecomunicazioni ha decretato , con il provvedimento impugnato, di non accogliere la domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale formulata da Ricchiuti Giuseppe, nella qualità di titolare della emittente Radio Taranto Esplosiva.

Il provvedimento è stato assunto essenzialmente in quanto “ non risulta inoltrata a questo Ministero la documentazione attestante i requisiti previsti dall’art 4, comma 2 del citato decreto legge 27.8.1993, n.323, convertito dalla legge 27.10.1993,n.422, entro i termini stabiliti dal medesimo art 4, comma 3”

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale articolando le seguenti censure:

I- violazione dell’art 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241;

II- violazione art 10 legge 4 gennaio 1968 n.15;

III- violazione e falsa applicazione dell’art 4, comma 1,2 3 d.l.27.8.1993, n.323, convertito in Legge 27.10.1993 n.422;

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che ha chiesto il rigetto del ricorso .

Ha spiegato intervento ad adiuvandam la s.n.c. Radio Taranto Esplosiva, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza camerale del 4 maggio 1994 il Collegio ha concesso la tutela cautelare invocata dal ricorrente .

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2009

DIRITTO

Il ricorso è infondato .

Motivo centrale di doglianza del ricorrente è quello della mancata applicazione, da parte dell’amministrazione resistente , della previsione normativa di cui all’art 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Si è già ricordato che il provvedimento ministeriale sfavorevole è stato assunto a causa della mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art 4, comma 2 del d.l.27 agosto 1993, 323, convertito in legge 422/1993, entro il termine stabilito dallo stesso art 4, comma 3 .

I requisiti in questione risultano comprovati attraverso la produzione del certificato di cittadinanza, del certificato del casellario giudiziale, e del cd certificato antimafia.

Secondo la prospettazione difensiva, si tratterebbe di requisiti che l’amministrazione aveva l’obbligo di accertare d’ufficio, in base alla norma sopra citata, essendo in possesso di tutti i dati idonei a determinare la natura giuridica del richiedente, in quanto la prova degli stessi non può essere ottenuta che a mezzo di certificazioni da rilasciarsi da pubbliche amministrazioni.

La tesi non può essere condivisa.

Il Collegio non ignora la ratio dell’art 18 ,comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241.

La norma si inserisce nel solco della cd semplificazione procedimentale perché , in un’ottica di leale collaborazione tra amministrazione procedente e privato richiedente, alleggerisce l’onere probatorio di quest’ultimo sotto il profilo della documentazione del possesso di determinati requisiti in modo da accelerare la tempistica procedimentale .

Il presupposto applicativo della norma in rilievo è che si verta in tema di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione procedente o altra amministrazione sono tenute a certificare( vedi art 18, comma 3 legge 241/90)

Tuttavia, la portata del principio deve essere correttamente intesa .

Invero, la regola dell’accertamento d’ufficio da parte del responsabile del procedimento di documenti che comprovano il possesso di determinati requisiti non può estendersi fino al punto di tradursi in una area di esenzione da obblighi di produzione documentale in capo al privato.

Ciò vale particolarmente nella fase di avvio di un procedimento inteso a soddisfare un interesse pretensivo, consentendo al privato richiedente l’accesso ad un determinato bene della vita.

Il principio dell’avvio del procedimento a domanda della parte privata racchiude sul piano logico, prima ancora che sul versante giuridico l’obbligo, per il privato medesimo, di corroborare la domanda rivolta alla amministrazione con documenti comprovanti il possesso di requisiti “minimi” di accesso al provvedimento favorevole.

Del resto, giova pure sottolineare che proprio la logica della semplificazione procedimentale impone al privato un sacrificio minimo che lo obbliga a fornire elementi indispensabili di valutazione della fondatezza della pretesa sostanziale rivolta alla P.a. ,non oltre il limite della eccessiva onerosità di un determinato adempimento .

Si può dunque ritenere che la prova della cittadinanza, della insussistenza di pregiudizi penali così come della mancanza di circostanze impeditive ai fini della normativa antimafia deve essere allegata dal privato richiedente senza il ricorso alla procedura dell’accertamento d’ufficio, trattandosi di una griglia di requisiti minimi richiesti dalla normativa di settore per il conseguimento di un provvedimento favorevole di concessione.

Pure errata è la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente circa la natura ordinatoria del termine previsto dalla legge per l’inoltro della documentazione di cui si parla.

L’art. 4 , comma 3 del d.l.27 agosto 1993 n. 323 stabilisce inequivocabilmente che “ la documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.”

La natura perentoria del termine ivi previsto appare in linea con la previsione di un termine parimenti perentorio entro il quale il Ministro rilascia il provvedimento di concessione per la radiodiffusione all’interessato.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto .

Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce seconda sezione

Registro Dec.: 108/09

Registro Generale: 1519/2008

nelle persone dei Signori:

LUIGI COSTANTINI Presidente

ENRICO D’ARPE Cons.

PATRIZIA MORO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2009

Visto il ricorso 1519/2008 proposto da:

SOCIETA’ OSMAIRM SRL

rappresentata e difesa da:

QUINTO PIETRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO
contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

rappresentato e difeso da:

CORRENTE GIOVANNA

con domicilio eletto in LECCE

VICO STORTO CARITA’ VECCHIA, 3

presso MONTINARO DANIELE

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

* della nota del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 di Taranto prot. n. 4353/P in data 30/7/2008, comunicata in data 1/8/2008, con la quale è stato previsto che il tetto di spesa massimo attribuito alla Società ricorrente per l’anno 2008 venga “depotenziato della somma di Euro 443.647,19, a seguito di formalizzazione di proprio contratto d’acquisto di prestazioni di riabilitazione domiciliare, stipulato dall’A.S.L. di Brindisi, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 3/8/2007…..”; per l’annullamento di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ed ove occorra della nota dell’AUSL TA prot. 2028/P in data 31/3/2008”

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

Udito, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009, il relatore Primo Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti Marasco in sostituzione dell’avv.Quinto per la ricorrente, Corrente per l’Azienda Sanitaria resistente.

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art.19 L.R. 9/8/2006 n. 26 e dell’art. 19 L.R. 3/8/2007 n. 25- Eccesso di potere per erronea presupposizione e per irrazionalità manifesta– Errata applicazione del D.I.E.F. Regionale per l’anno 2008 e dell’art. 5 della L.R. 19/2/2008 n.1

Considerato che con atto depositato in data 23 gennaio 2009 la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo le Aziende Sanitarie resistenti revocato i provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti.

Ritenuto che la circostanza suindicata comporti la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritenuti sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

Dichiara improcedibile il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009

Dott. Luigi Costantini – Presidente

Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore

Pubblicata il 29 gennaio 2009

N.R.G. «RegGen»

Cassazione Sezione Tributaria Sentenza n. 17526/2007 Tassa rifiuti, tarsu, tia, tariffa, tassa, fisco, tributario (2009-04-06)

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 30 luglio 1999, la sig.ra M.G., comproprietaria di un complesso residenziale in Mestre, composto da 35 unità immobiliari in locazione a terzi, impugnò la fattura emessa a suo carico dalla S.p.a. A., relativa al pagamento della tariffa di igiene ambientale (Tia) per la raccolta dei rifiuti nell’anno 1999, deducendo che: l’atto era nullo per difetti di forma; la pretesa era illegittima nei suoi confronti, essendo tenuti al pagamento gli inquilini del condominio – agevolmente individuabili attraverso la registrazione dei contratti di locazione -; l’unità immobiliare interessata non era stata indicata così da consentire la verifica della superficie effettivamente assoggettabile alla Tia. 1.1. La Commissiona tributaria provinciale di Venezia, con sentenza n. 155 del 2000, superata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla S.p.a. A., accoglieva il ricorso, sotto il profilo che, in difetto di prova del contrario, l’obbligo del pagamento non potesse gravare su un soggetto che non occupava direttamente gli immobili.

1.2. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, superata ancora la questione di giurisdizione, accoglieva l’appello della società, avendo ritenuto la proprietaria degli appartamenti soggetta alla tassa in quanto i locali, arredati e locati per brevi periodi, andavano assimilati, quanto all’obbligo fiscale per la raccolta dei rifiuti, all’albergo o alla pensione.

2. Per la cassazione ha proposto ricorso, notificato il 3 giugno 2003, la sig.ra M.G., con tre motivi illustrati da memoria.

2.1. L’intimata, cui era subentrata, a seguito di estinzione per fusione, la S.p.a. V., si è costituita con procura speciale notarile.

2.2. La Sezione tributaria, con ordinanza resa alla udienza dell’8 novembre 2004, ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso, e, questa eseguita, la V. S.p.a. si è costituita con rituale controricorso, formulando altresì ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

2.3. La ricorrente principale ha resistito con controricorso.

2.4. All’esito della successiva udienza, la stessa Sezione, con ordinanza n. 13082 del 15 aprile-17 giugno 2005, riuniti i ricorsi, dopo aver respinto l’istanza della contribuente, di revoca della precedente ordinanza, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, in relazione alla questione di giurisdizione, sollevata col ricorso incidentale.

2.5. Le parti hanno depositato memorie ulteriori.

2.6. Con sentenza n. 4895 del giorno 8 marzo 2006 le Sezioni Unite di questa Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, dichiaravano manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata contro l’art. 2 , comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, cosi come integrato dalla L. n. 248/2005 , nella parte in cui riconduce alla giurisdizione tributaria

Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n.7666/2009 Circolazione stradale, contravvenzioni, multe, notifiche, azienda, auto, assicurativo (2009-04-06)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Fatto e diritto

Il Giudice di Pace di Milazzo, con sentenza del 19 settembre 2005, accoglieva l’opposizione proposta da […] avverso il Ministero delle Infrastrutture – Capitaneria di Porto di Milazzo, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione di pagamento n.922/04, relativa al parcheggio di un veicolo in zona vietata del porto. Respinti gli altri motivi, il Giudice di Pace rilevava che la nullità derivava dall’aver ingiunto il pagamento