Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce 1809/2008

Registro Decisioni: 126/2009

Registro Ricorsi: 1809/2008

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Primo Referendario

Massimo Santini Referendario est.

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1809/2008 presentato dal sig. Donato Blasi, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Pellegrini presso il cui studio in Lecce alla via Garibaldi n. 43 è elettivamente domiciliato;

contro

il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Martina Franca sulla istanza presentata dal ricorrente in data 30 giugno 2008, avente ad oggetto la riqualificazione di un lotto di terreno;

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di fornire riscontro all’istanza del ricorrente mediante un provvedimento espresso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2009 il relatore Massimo Santini, referendario, udito altresì l’Avv. Manelli, in sostituzione dell’Av. Pellegrini, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente riferisce di essere promissario acquirente di un lotto di terreno sito in Martina Franca, composto di due particelle complessivamente tipizzate in parte edilizia economica e popolare (E2), in parte (minore) verde pubblico e sedime stradale.

Dopo avere presentato istanza di permesso di costruire in ordine alle aree già considerate come edificabili, l’interessato chiedeva in data 30 giugno 2008 di tipizzare l’area, attualmente classificata a “strada” dal vigente PRG (secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente), come zona edificabile oppure da destinare a parcheggio e verde pubblico.

E ciò in quanto il tracciato originario da destinare a strada pubblica sarebbe stato nel tempo modificato spostandolo più ad ovest, lasciando inutilizzata la porzione rientrante nel lotto in esame e originariamente destinata a “strada di PRG”: a giudizio del ricorrente la distanza tra aree edificabili e strada pubblica (realizzata) sarebbe tale da poter così ritenere come “relitto stradale” la porzione suddetta, proprio in quanto non sfruttata.

A fronte dell’inerzia del comune l’interessato proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, tenuto peraltro conto che i vincoli preordinati all’espropriazione delle aree destinate a strada sarebbero nel frattempo scaduti, privando così di destinazione specifica l’area in questione (definibile in altre parola come “zona bianca”).

In vista della Camera di Consiglio il Comune di Martina Franca ha depositato direttamente presso la segreteria di questo TAR alcune note (4 e 5 dicembre 2008) con le quali, nel richiedere l’adempimento di alcuni incombenti istruttori (indicazione distanze prescritte dai parametri urbanistici, consistenza reale della zona E2, titolo di legittimazione), ha fatto presente che la proposta di variante urbanistica sarà sottoposta, una volta integrata la necessaria documentazione, al vaglio dei competenti organi comunali.

Alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2009 parte ricorrente, nel corso della discussione, ha giudicato non satisfattiva questa risposta, così insistendo per l’accoglimento del ricorso. La causa veniva dunque trattenuta in decisione.

Tutto ciò precisato, la giurisprudenza è assolutamente pacifica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1696) nel ritenere che la formazione del silenzio-rifiuto non comporta la perdita della potestà di decidere dell’Amministrazione.

Al riguardo, il ricorso contro l’inerzia dell’Amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel caso in cui un provvedimento esplicito venga adottato successivamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1993, n. 1342; sez. VI, 3 dicembre 2003, n. 7969; TAR Lazio, sez. I, 4 aprile 2006, n. 2379).

Il Collegio ritiene tuttavia che, pur tenendo conto dei limiti derivanti dalla peculiarità del rito speciale del silenzio, nonché della circostanza che si tratta pur sempre di fattispecie concernente attività ampiamente discrezionale della p.a. (quale è pacificamente l’attività di pianificazione urbanistica), la posizione tutelabile degli odierni ricorrenti, nel caso in esame, anche a volerla delimitare alla sola manifestazione della volontà dell’amministrazione in ordine alla attivazione del procedimento di approvazione della variante di piano, non abbia ricevuto adeguato soddisfacimento mediante le riportate note dell’ufficio tecnico del Comune.

È infatti evidente come la risposta dell’amministrazione assuma valore non solo meramente istruttorio (dunque in sé insufficiente a vagliare la posizione del ricorrente) ma anche non del tutto pertinente, considerato da un lato che alcuni dati dovrebbero rientrare nella disponibilità del comune, mentre altri (in particolare la verifica circa la legittimazione a disporre dell’area) sarebbero da riservare ad ulteriori fasi del procedimento concessorio (l’art. 20 fa infatti riferimento al permesso di costruire).

Ne deriva l’obbligo del Comune di provvedere, nel termine di 45 gg. dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, sulla istanza di riqualificazione formulata dal privato, tenuto conto dell’attuale assetto dell’area interessata sotto il profilo della sua destinazione urbanistica, del regime dominicale (privato oppure pubblico mediante esproprio), del tipo di utilizzo dopo la realizzazione della strada denominata “Via Chionna” e, infine, della natura del vincolo eventualmente imposto e della relativa permanenza o meno del medesimo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1809/2008, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Martina Franca di concludere con un provvedimento espresso, nel termine di giorni 45 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alle diffida notificatagli dal ricorrente in data 30 giugno 2008.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 500, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così definitivamente deciso in Lecce, alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2009.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce Registro Sentenze: 96/2009

Registro Sentenze: 96/2009

Registro Generale: 1960/2008

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

LUIGI VIOLA Consigliere, relatore

CARLO DIBELLO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2009

Visto il ricorso 1960/2008 proposto da:

SIRIO SRL

rappresentata e difesa da:

SCHITO SERGIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F CAVALLOTTI,19

presso

SCHITO SERGIO
contro

COMUNE DI OTRANTO, non costituito;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Otranto n. 124 adottata il 30/9/2008, pubblicata in pari data, con la quale è stata regolamentata la circolazione veicolare nel centro abitato, segnatamente in via P. Colonna, via Mariano, via Maggiulli, via Nettario di Casole, via S. Stefano, via Vecchia Alimini, viale Europa, via Mediterraneo, via Guglielmotto d’Otranto, via Madonna del Passo, via Minerva, via Pioppi, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Udito il relatore Cons. LUIGI VIOLA e udito altresì per la parte ricorrente l’Avv. Schito;

Sentita la parte ricorrente in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma abbreviata ai sensi dell’art. 9 della l. 205 del 2000;
FATTO E DIRITTO

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009, il patrocinio di parte ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di Otranto adottato una diversa regolamentazione del traffico che supera gli aspetti problematici dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Otranto 30 settembre 2008 n. 124, impugnata dalla SIRIO s.r.l., perché ritenuta idonea a determinare uno <> al supermercato sito tra via Nettario di Casole e via Santo Stefano.

Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, dichiara (Ricorso numero 1960/2008) la cessazione della materia del tendere sul ricorso.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

LECCE , li 28 Gennaio 2009

Aldo RAVALLI – Presidente

Luigi VIOLA – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

N.R.G. 1960/2008

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce 442/2007

Registro Decisioni: 100/2009

Registro Ricorsi: 442/2007

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 442/2007 presentato da :

DONNO ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato Piergiorgio Provenzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecce, Piazza L. Ariosto, 30 ;

contro

COMUNE DI ARNESANO, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore , in Lecce, via Oronzo Quarta, 16;

e, nei confronti di

UNIONE DI COMUNI “UNION 3”, non costituita ;

RUSSO GIUSEPPE , non costituito ;

per l’annullamento, previa sospensione

-della deliberazione del Consiglio Comunale di Arnesano in data 23.2.2007, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Arnesano in data 12/03/2007, con la quale il predetto Consiglio Comunale deliberava di procedere alla surroga della ricorrente nella sua qualità di consigliere dell’Unione dei Comuni “ UNION 3” e procedeva alla elezione del signor Giuseppe Russo quale espressione della maggioranza nel Consiglio della detta Unione dei comuni , nonché di ogni altro eventuale atto, allo stato non conosciuto, presupposto o conseguente, e comunque ad esso connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arnesano;

Vite le memorie prodotte dalle parti;

Designato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il relatore dr. Carlo Dibello e udito l’ avvocato Pier Luigi Provenzano per la ricorrente , nonché l’avvocato Romeo Russo in sostituzione dell’avv. Luigi Russo per il comune di Arnesano;

FATTO

Il Consiglio Comunale di Arnesano ha aderito all’Unione di Comuni denominata “Union 3” ed ha proceduto, in pari data, alla nomina della ricorrente , unitamente ad altri due eletti, tra i propri rappresentanti all’interno del Consiglio dell’Unione.

Con la delibera impugnata, lo stesso Consiglio Comunale, poiché la ricorrente aveva votato a favore della mozione di sfiducia sollevata nei riguardi del Sindaco di Arnesano , ha ritenuto di dover provvedere alla surroga della medesima e alla elezione, in sua vece, di tale Russo Giuseppe quale membro del Consiglio dell’unione .

La motivazione del provvedimento di surroga si basa essenzialmente sul fatto che la ricorrente è persona “ non più facente parte della maggioranza consiliare “ .

La Donno si duole della delibera per i seguenti motivi:

I-INCOMPETENZA

II-ILLOGICITA’-IRRAZIONALITA’-VIOLAZIONE DI LEGGE-DI NORME STATUTARIE E DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO

Si è costituito in giudizio il Comune di Arnesano che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto

All’udienza camerale del 18 aprile 2007 il Collegio ha concesso la tutela cautelare invocata dalla ricorrente .

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2009

DIRITTO

Il ricorso è fondato alla luce delle seguenti considerazioni .

La questione di maggiore rilievo che il Collegio è chiamato a risolvere consiste nel chiedersi se il Consiglio Comunale , una volta prestata adesione ad una unione di comuni , ed eletta la terna di propri rappresentanti per dar vita all’organo assembleare del nuovo ente locale , possa poi legittimamente esercitare un potere di surroga di quella elezione per effetto della rescissione del rapporto di fiducia con uno degli eletti .

La risposta è negativa.

Milita in favore della tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, prima di tutto , l’autonomia istituzionale della Unione di Comuni.

Si tratta di un ente locale del tutto peculiare che , come prevede l’art 32 del d.lgs 267/2000, è costituito da due o più comuni di norma contermini, la cui finalità è quella di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza .

Indici normativi di autonomia dell’unione di comuni sono senz’altro rappresentati dalla potestà regolamentare e dalla sussistenza di propri organi ( vedi art 32 T.U.E.L.)di governo.

Elemento di distinzione dell’unione di comuni risiede certamente nel fatto che l’ente in questione si avvale degli apporti dei comuni partecipanti, il che sembra legittimare la tesi della autonomia attenuata dell’ente.

Siffatti apporti però si manifestano solo nella fase genetica, ossia nel momento di costituzione degli organi di governo del nuovo ente che, una volta insediatisi assicurano il funzionamento della unione comunale vivendo di vita propria.

In coerenza con tale ordine di argomentazioni , i comuni che hanno aderito al nuovo soggetto politico sono chiamati a “conferirgli” proprio personale al fine di comporre l’assemblea dell’Unione, mantenendo inalterato il collegamento territoriale con la comunità ( meglio sarebbe dire con le comunità locali) di riferimento.

Detto conferimento avviene attraverso l’elezione dei membri del consiglio dell’unione, che mira a garantire il principio della pari dignità degli enti comunali che ad essa partecipano , assicurando anche un corretto equilibrio tra forze di maggioranza e opposizione .

E’ questo il senso della previsione di cui all’art.9 dello Statuto dell’Unione , il quale stabilisce che “ il Consiglio dell’Unione è composto da un numero di 20 consiglieri , di cui fanno parte di diritto i cinque sindaci. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all’Unione elegge, con votazione separata, scrutinio segreto e voto limitato a uno, al proprio interno tre consiglieri , di cui due espressi dalla maggioranza e uno espresso dalla minoranza.”

Una volta esaurita la fase genetica, gli organi di governo della unione , ivi compreso il consiglio ,esercitano le proprie funzioni con pienezza di poteri e autonomia di scelte rispetto ai singoli comuni partecipanti, senza potersi legittimare alcuna inframmettenza da parte degli organi assembleari di questi ultimi .

In altri termini, gli organi di governo dell’unione di comuni sono dotati di potestà organizzativa e deliberativa autonoma in ossequio al principio , di rilevanza costituzionale, del riconoscimento e della garanzia delle autonomie locali( art 5 Cost) , anche quando esse si manifestano sotto forma di esercizio congiunto di funzioni.

In questo quadro di riferimento, ai consigli comunali dei comuni che partecipano al nuovo ente locale non residua più alcuna potestà di autodeterminazione circa le vicende che coinvolgono la vita dell’unione .

Né può rilevare, come pretenderebbe la difesa dell’ente civico, la presunta necessità di ripristinare l’equilibrio tra forze di maggioranza e di opposizione per sollevare dalla carica di consigliere della medesima unione la ricorrente, rea di avere votato, secondo il consiglio comunale di appartenenza, la mozione di sfiducia nei riguardi del proprio sindaco.

Osserva il Collegio che, in realtà, pur essendo vero, come già rilevato, che ogni consiglio comunale elegge al proprio interno tre consiglieri, di cui due espressi dalla maggioranza, e uno espresso dalla minoranza, è altrettanto vero che la clausola di salvaguardia dei rapporti tra maggioranza e opposizione esaurisce la sua valenza, ancora una volta, nel momento di nascita dell’organo assembleare .

Invero, il principio di fluidità delle relazioni politiche , operante anche all’interno dell’ente locale neo nato-determina la possibile alterazione dei rapporti di forza tra detentori della maggioranza e coloro che militano tra i banchi dell’ opposizione, fino al limite del sovvertimento delle proporzioni iniziali.

Pertanto, il mutato orientamento politico di un soggetto eletto dal proprio consiglio comunale quale membro del consiglio dell’unione di comuni non può essere legittimamente sanzionato con un provvedimento di surroga dettato dalla necessità di ripristinare una corretta proporzione tra maggioranza e minoranza all’interno dell’organo assembleare .

Un provvedimento di questa natura, per la sua portata fortemente limitativa della capacità giuridica del soggetto inciso deve formare oggetto di specifica previsione normativa e non può essere adottato estendendo al caso concreto la disciplina di casi simili o materie analoghe .

Infatti, l’art 12 dello statuto dell’unione tipizza , tra le vicende modificative della carica di consigliere , l’ipotesi della decadenza dalla carica, quella del volontario abbandono delle funzioni, e quella della cessazione dalle funzioni di consigliere del comune di appartenenza .

Il catalogo delle vicende modificative della carica di consigliere dell’unione non contempla affatto la fattispecie del mutato orientamento politico da parte dell’eletto, benché quest’ultimo sia o sia stato espressione delle forze politiche dalle quali intende allontanarsi .

Giova peraltro evidenziare che, secondo la previsione contenuta nell’art 11 dello Statuto dell’Unione, “ i consiglieri rappresentano tutte le comunità dell’unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”

La norma statutaria , nel riprodurre la disposizione sul divieto di mandato imperativo valevole per i parlamentari nazionali legittima , anche in sede di enti locali , la prassi della sottrazione dell’eletto alle direttive di partito fino al limite del mutamento di schieramento politico di appartenenza.

Essa va interpretata quale norma che osta alla irrogazione di sanzioni derivanti dalla appartenenza a schieramento politico diverso da quello inizialmente prescelto dall’eletto .

E’ pertanto illegittima la delibera con la quale , il consiglio comunale di un comune che ha aderito ad una unione di comuni contermini ed ha eletto al proprio interno tre consiglieri destinati a diventare membri dell’assemblea dell’unione, proceda poi alla surroga di uno di essi sulla base della necessità di ripristinare l’originale rapporto di forze tra schieramenti politici antagonisti messo in crisi dalla adesione della ricorrente alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con consequenziale annullamento della impugnata delibera .

Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce 499/1995

Registro Decisioni: 98/2009

Registro Ricorsi: 499/1995

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 499/1995 presentato da :

S.r.l. CANTIERI BALSAMO , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Bolognese , ed elettivamente domiciliata in Lecce, viale De Pietro, 11 presso lo studio del difensore;

contro

COMUNE DI BRINDISI , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Sandro Stefanelli ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Augusto Imperatore, 16 presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino ;

per l’annullamento

-del provvedimento contenuto nella nota 23.11.1994 prot.9233 sottoscritta dal Dirigente ff della Ripartizione Urbanistica , nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi ;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Designato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il relatore dr. Carlo Dibello e udito l’ avvocato Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Antonio Bolognese per la società ricorrente , nonché l’avvocato Sandro Stefanelli per il Comune di Brindisi ;

FATTO

La società Cantieri Balsamo è stata autorizzata ad occupare una consistente area demaniale marittima all’interno del porto medio di Brindisi- segnatamente in località “Bocche di Puglia “- e uno specchio acqueo annesso allo scopo di avviare la realizzazione di un cantiere navale , in virtù di un atto di sottomissione siglato in data 9.12.1992 con l’autorità marittima competente .

Dopo la realizzazione di moli, banchine, escavazioni ecc, la ricorrente ha inoltrato alla amministrazione comunale brindisina domanda di concessione edilizia a titolo gratuito , per la edificazione del capannone e delle altre opere a terra.

Il dirigente ff dell’ufficio tecnico ripartizione urbanistica e assetto del territorio del comune di Brindisi , con propria nota del 23.11.1994, ha però disatteso tale qualificazione dell’atto di assenso edilizio per carenza del requisito oggettivo imposto dall’art 9, lettera F della legge 10/77.

Avverso la nota in questione è insorta la società che ha enucleato le seguenti censure:

I- violazione e falsa applicazione della legge;

II- eccesso di potere per motivazione carente, ingiustizia manifesta , sviamento di potere ;

Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi che ha chiesto il rigetto del ricorso .

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2009

DIRITTO

Il ricorso è infondato .

L’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n.10 introduce, com’è noto, uno speciale regime di gratuità della concessione edilizia individuando le fattispecie esentate dal pagamento del contributo di cui al precedente art. 3 della stessa legge.

Ipotesi applicativa particolare è quella prevista dalla lettera f , a mente della quale “ il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto per gli impianti, le attrezzature , le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione , eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;.”

Il Collegio, chiamato a risolvere la questione della riconducibilità degli interventi edilizi progettati dalla società ricorrente nel catalogo delle opere esenti da contributo di costruzione ritiene insussistenti i presupposti applicativi della norma sopra citata.

Nella fattispecie concreta , infatti, le opere edilizie strumentali al concreto funzionamento del cantiere navale non possono considerarsi opere pubbliche o di interesse generale.

Osta ad una qualificazione siffatta non tanto il generico riferimento al soddisfacimento del mero interesse imprenditoriale perseguito dalla società ricorrente, di per sé non sufficiente, almeno in astratto , ad escludere la gratuità della concessione .

Ciò che conta è la potenziale attitudine dell’opera da realizzare al soddisfacimento degli interessi ascrivibili ad una intera collettività organizzata.

Detta potenziale attitudine si rinviene allorquando l’opera stessa è destinata per la sua vocazione alla pubblica e generalizzata fruizione .

Quando invece , come nella specie accade, l’opera assolve la sua funzione nel migliorare il servizio a favore di una categoria di utenti determinati è del tutto carente il requisito oggettivo previsto dalla norma che si pretende di applicare al caso concreto.

Né sussiste il requisito soggettivo contemplato dalla disposizione in argomento, è cioè l’essere l’opera realizzata dagli enti istituzionalmente competenti .

Invero, nel caso sottoposto al vaglio del Collegio , la società ricorrente assume semplice veste di titolare di concessione demaniale marittima autorizzata alla occupazione del demanio in forza dell’atto di sottomissione del 9 dicembre 1992.

Ne deriva che non ricade nell’esenzione prevista dall’art 9 lettera f l’opera finalizzata all’esercizio della attività cantieristica costruita da privati per l’esercizio della propria attività d’impresa, e ciò indipendentemente dalla rilevanza sociale della attività stessa( vedi C.d.s. sez IV, 10 maggio 2005, n.2226)

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto .

Le spese di lite possono essere interamente compensate .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it