Registro Decisioni: 126/2009
Registro Ricorsi: 1809/2008
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Primo Referendario
Massimo Santini Referendario est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1809/2008 presentato dal sig. Donato Blasi, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Pellegrini presso il cui studio in Lecce alla via Garibaldi n. 43 è elettivamente domiciliato;
contro
il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Martina Franca sulla istanza presentata dal ricorrente in data 30 giugno 2008, avente ad oggetto la riqualificazione di un lotto di terreno;
per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di fornire riscontro all’istanza del ricorrente mediante un provvedimento espresso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2009 il relatore Massimo Santini, referendario, udito altresì l’Avv. Manelli, in sostituzione dell’Av. Pellegrini, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente riferisce di essere promissario acquirente di un lotto di terreno sito in Martina Franca, composto di due particelle complessivamente tipizzate in parte edilizia economica e popolare (E2), in parte (minore) verde pubblico e sedime stradale.
Dopo avere presentato istanza di permesso di costruire in ordine alle aree già considerate come edificabili, l’interessato chiedeva in data 30 giugno 2008 di tipizzare l’area, attualmente classificata a “strada” dal vigente PRG (secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente), come zona edificabile oppure da destinare a parcheggio e verde pubblico.
E ciò in quanto il tracciato originario da destinare a strada pubblica sarebbe stato nel tempo modificato spostandolo più ad ovest, lasciando inutilizzata la porzione rientrante nel lotto in esame e originariamente destinata a “strada di PRG”: a giudizio del ricorrente la distanza tra aree edificabili e strada pubblica (realizzata) sarebbe tale da poter così ritenere come “relitto stradale” la porzione suddetta, proprio in quanto non sfruttata.
A fronte dell’inerzia del comune l’interessato proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, tenuto peraltro conto che i vincoli preordinati all’espropriazione delle aree destinate a strada sarebbero nel frattempo scaduti, privando così di destinazione specifica l’area in questione (definibile in altre parola come “zona bianca”).
In vista della Camera di Consiglio il Comune di Martina Franca ha depositato direttamente presso la segreteria di questo TAR alcune note (4 e 5 dicembre 2008) con le quali, nel richiedere l’adempimento di alcuni incombenti istruttori (indicazione distanze prescritte dai parametri urbanistici, consistenza reale della zona E2, titolo di legittimazione), ha fatto presente che la proposta di variante urbanistica sarà sottoposta, una volta integrata la necessaria documentazione, al vaglio dei competenti organi comunali.
Alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2009 parte ricorrente, nel corso della discussione, ha giudicato non satisfattiva questa risposta, così insistendo per l’accoglimento del ricorso. La causa veniva dunque trattenuta in decisione.
Tutto ciò precisato, la giurisprudenza è assolutamente pacifica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1696) nel ritenere che la formazione del silenzio-rifiuto non comporta la perdita della potestà di decidere dell’Amministrazione.
Al riguardo, il ricorso contro l’inerzia dell’Amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel caso in cui un provvedimento esplicito venga adottato successivamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1993, n. 1342; sez. VI, 3 dicembre 2003, n. 7969; TAR Lazio, sez. I, 4 aprile 2006, n. 2379).
Il Collegio ritiene tuttavia che, pur tenendo conto dei limiti derivanti dalla peculiarità del rito speciale del silenzio, nonché della circostanza che si tratta pur sempre di fattispecie concernente attività ampiamente discrezionale della p.a. (quale è pacificamente l’attività di pianificazione urbanistica), la posizione tutelabile degli odierni ricorrenti, nel caso in esame, anche a volerla delimitare alla sola manifestazione della volontà dell’amministrazione in ordine alla attivazione del procedimento di approvazione della variante di piano, non abbia ricevuto adeguato soddisfacimento mediante le riportate note dell’ufficio tecnico del Comune.
È infatti evidente come la risposta dell’amministrazione assuma valore non solo meramente istruttorio (dunque in sé insufficiente a vagliare la posizione del ricorrente) ma anche non del tutto pertinente, considerato da un lato che alcuni dati dovrebbero rientrare nella disponibilità del comune, mentre altri (in particolare la verifica circa la legittimazione a disporre dell’area) sarebbero da riservare ad ulteriori fasi del procedimento concessorio (l’art. 20 fa infatti riferimento al permesso di costruire).
Ne deriva l’obbligo del Comune di provvedere, nel termine di 45 gg. dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, sulla istanza di riqualificazione formulata dal privato, tenuto conto dell’attuale assetto dell’area interessata sotto il profilo della sua destinazione urbanistica, del regime dominicale (privato oppure pubblico mediante esproprio), del tipo di utilizzo dopo la realizzazione della strada denominata “Via Chionna” e, infine, della natura del vincolo eventualmente imposto e della relativa permanenza o meno del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1809/2008, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Martina Franca di concludere con un provvedimento espresso, nel termine di giorni 45 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alle diffida notificatagli dal ricorrente in data 30 giugno 2008.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 500, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così definitivamente deciso in Lecce, alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2009.
Aldo Ravalli – Presidente
Massimo Santini – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it