Commissione Tributaria Regionale di Napoli sez. 18, Sentenza n. 117 /2009 Avviso di mora, notifica mancata, cartella di pagamento, legittimazione passiva, concessionario (2009-06-26)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI

SEZIONE 18

riunita con l’intervento dei Signori –

FORLIVESI LUIGI

Relatore

GALLO MAURIZIO

Presidente

SAPIGNOLI FRANCESCO

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull’appello n° 6040/08 depositato il 30/07/2008

avverso la sentenza n° 276/28/2008

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI

contro – CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

difeso da –

BILLI AVV. GIUSEPPE

VIA A. DE GASPERI, 6980026 CASORIA

proposto dal ricorrente –

XXXXXXXXXXX

difeso da –

XXXXXXXXXXX

terzi chiamati in causa –

CONC. EQUITALIA POLIS S.P.A. VIA BRACCO, 20 80133 NAPOLI NA

Atti impugnati –

AVVISO DI MORA n° XXXXXXXXX

Ud. 24-02-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La XXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre avverso l’avviso di mora n. XXXXXXXXXXX, notificato in data XXXXXXXXXXX, recante la richiesta di pagamento di Diritti Camerali per l’anno d’imposta 1995, eccependone la illegittimità ed infondatezza; e agisce contro la Camera di Commercio di Napoli, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato. La CCIIA non risulta costituita.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE rigetta il ricorso. Rileva che agli atti nel fascicolo non risulta ricevuta dell’avvenuta consegna del ricorso al Concessionario della Riscossione, nei cui confronti doveva esser fatta valere la mancanza di notifica della cartella, sulla quale l’avviso di mora pone il suo presupposto.

I motivi di doglianza andavano proposti al Concessionario della Riscossione, che, invece, non risulta chiamato in causa; pertanto deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Avverso la sentenza propone APPELLO la XXXXXXXXXXX, in persona dell’Amministratore Unico, XXXXXXXXXXX, contro la Camera di Commercio di Napoli, ribadendo quanto già esposto in prima istanza, vale a dire, 1), che non è stata mai notificata la cartella esattoriale; 2) che la notifica dell’avviso di mora è avvenuta oltre tutti i termini di prescrizione.

L’appellante, pertanto, chiede l’annullamento della iscrizione a ruolo, previa sospensione della riscossione dell’avviso di mora, in attesa della sentenza della CTR di Napoli.

Con note di costituzione in giudizio, la S.r.l. XXXXXXXXXXX, in qualità di procuratore speciale della C.C.I.I.A. di Napoli, controdeduce all’appello sostenendone la inammissibilità per la ragione che lo stesso sia stato proposto solo avverso l’ente impositore, senza chiamare in causa il Concessionario che, nella fattispecie, deve essere parte del processo per gli atti viziati da errori a lui direttamente imputabili.

Il Concessionario, infatti, nel caso in esame, risulta privo di legittimazione passiva, essendo l’oggetto dell’atto impugnato inerente a questioni legate al rapporto d’imposta, per cui il contraddittorio va instaurato con l’ente impositore. L’esonero dal versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è fissato dalla legge al verificarsi di precise condizioni che non ricorrono nella fattispecie, per cui appare del tutto legittima la emissione del ruolo con conseguente irrogazione della sanzione.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

LA COMMISSIONE REGIONALE, riunita in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, ritiene l’appello infondato e, per gli effetti, non meritevole di accoglimento.

In via preliminare osserva, infatti, che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3242 del 14/02/2007, nel caso di emissione dell’avviso di mora non preceduto dalla notifica dell’atto impositivo, il ricorso proposto solo contro l’Ente Camerale deve dichiararsi inammissibile, richiedendo la procedura dettata dall’art. 14 del D.Lgs 31/12792, N. 546, che anche il Concessionario debba essere parte del processo per gli atti viziati da errori a lui direttamente imputabili e, risultando contestata nel caso in esame la mancata notifica della cartella di pagamento, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario, in relazione all’atto di riscossione emesso dallo stesso.

Tanto premesso, la sussistenza dell’obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio emerge evidenziando, per contrasto, il verificarsi a carico delle imprese di condizioni tassative per le quali è previsto l’esonero dal pagamento, precisamente – 1), l’adozione di provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; 2), la cessazione dell’attività, sempre che la relativa domanda sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione; 3), l’approvazione del bilancio finale di liquidazione delle società e degli altri soggetti collettivi, sempre che la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla approvazione del bilancio finale.

Non ricorrendo alcuna delle citate condizioni in capo alla Società Cooperativa Under 25, risulta legittima la emissione del ruolo per il 1995, con relativa sanzione. Sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e compensa le spese.

NAPOLI, 24.02.2009

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria il 20/05/2009

Tribunale di Napoli – X sezione civile Bollette, spese, pagamento, consumerismo, non debenza, appello (2009-06-26)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile – in persona del dott. Michele OLIVA in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 25822 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

ENEL distribuzione S.p.a. con sede in Roma via Ombrone n. 2, in persona del procuratore Rag. Mario Franco Fadda, giusta procura speciale per notaio Matilde Atlante di Roma del 30 giugno 2004 rep. 11016, elettivamente domiciliata presso ********* Appellante

E

********** rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Napolitano giusta procura a margine dell’atto di citazione del giudizio di primo grado presso il cui domicilio in via De Gasperi, n. 45, Napoli, elettivamente domicilia Appellata

Conclusioni per l’appellante: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di ********** condannandola alla refusione delle competenze ed onorari del grado e condannando il percipiente alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Conclusioni per l’appellata: rigettare l’appello perchè infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con atto di citazione del 24/05/2005 la sig.ra *********** conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli l’Enel distribuzione in persona del legale rapp.te p.t. chiedendo la restituzione delle spese di pagamento delle fatture per contratto di somministrazione di energia elettrica con il n. cliente ************, per 17 bollette per un importo di € 11,59, chiedendo fra l’altro la maggiorazione degli interessi legali e la condanna al risarcimento dei danni con attribuzione delle spese e competenze di giudizio, adducendo che la società convenuta non aveva indicato un punto di pagamento gratuito. Il giudice di pace di Napoli con sentenza depositata in data 30 dicembre 2005 accoglieva la domanda condannando l’Enel distribuzione al pagamento della somma di € 11,59 con interesse legali anno per anno su ogni bolletta pagata per le spese postali per le somme così rivalutate, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento ed al pagamento delle spese di giudizio. Proponeva appello l’Enel distribuzione con atto notificato il 31 luglio 2006 chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza per i seguenti motivi: 1) la sentenza sarebbe viziata in modo evidente dal momento che non sono state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che sorreggerebbero la condanna di essa società al pagamento delle spese; 2) l’Autorità per l’energia Elettrica e il gas è stata istituita con legge n. 481 del 14 novembre 1995 con finalità di promuovere la concorrenza e l’efficienza e di garantire livelli qualitativi nell’erogazione del servizio; la detta autorità con deliberazione del 28 dicembre 1999 n. 200 adottava la Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica prevedendo, per quanto riguarda il pagamento delle bollette, che la società deve offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; nel corso degli anni la società appellante dava corso alle indicazioni formulate nella delibera n. 200/1999; successivamente, a seguito di richiesta di essa concludente, veniva emessa la delibera n. 72/2004 a chiarimento della delibera del 1999; faceva presente la società appellante che nel corso del tempo venivano stipulate delle convenzioni con istituti di credito al fine di consentire il pagamento delle bollette presso uno sportello bancario senza alcun onere per il cliente e senza la necessità di apertura di conto corrente o di altro rapporto con la banca medesima, che altra modalità di pagamento era costituita dal servizio “CONTOWATT” che consente di effettuare il pagamento delle bollette tramite addebito sul conto corrente bancario, o dal servizio “bolletta da pagare on line” o dal servizio di pagamento mediante addebito su carta di credito. Fa ancora presente l’ENEL appellante che con la delibera n. 72/2004 l’A.E.E.G. la diffidava ad adempiere entro 120 gg. alla delibera onde garantire una modalità gratuita di pagamento su tutto il territorio nazionale. L’Enel impugnava innanzi al TAR di Milano la delibera. Nel frattempo essa appellante dava seguito alla delibera stipulando nuove convenzioni con le banche al fine di garantire in tutte le principali città italiane la possibilità di pagare le bollette senza oneri. Nella provincia di Napoli essa società appellante ha sottoscritto due convenzioni bancarie per il pagamento, senza commissioni, delle fatture. Si costituiva la ********* il cui procuratore chiedeva il rigetto dell’appello. Precisate le conclusioni, la causa, all’udienza del 18 settembre 2007, passava in decisione con discussione orale.

Motivi della decisione

L’appello proposto dalla S.p.a. E.N.E.L. Distribuzione in persona del suo legale rapp.te avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli depositata in data 30 dicembre 2005, con atto notificato il 03.07.2006 non è fondato e deve essere, pertanto, respinto. In ordine al primo motivo di gravame riguardante la circostanza che la sentenza di primo grado non sarebbe motivata in ordine alla condanna di essa società al pagamento delle 17 fatture, osserva questo giudice che tale motivo di impugnazione non ha giuridico fondamento in quanto il giudice di primo grado, seppure succintamente, ha indicato le ragioni della condanna in quanto ha richiamato la legge n. 281/1998 e la delibera n. 72/2004. In ordine al secondo motivo di gravame riguardante la circostanza che essa società appellante non avrebbe ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas laddove l’Enel aveva messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese, osserva questo giudice che anche questo motivo di gravame non ha giuridico fondamento. Come ha scritto il giudice di pace di Teano nella sentenza depositata in data 24 ottobre 2006, l’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas istituita con legge n. 481/1995 ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (vedi art. 1 legge citata). Inoltre l’art. 12 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso della prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio ed i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione, tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37: tale comma così recita: il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazione dell’Autorità di cui all’art. 12 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas emanò la delibera n. 200/1999 (vedi G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 supp. or. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera all’art. 6 capoverso n. 6.4 imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette. D’altra parte il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione; Allo stato, pertanto, unica modalità gratuita è quella del pagamento presso gli sportelli delle banche convenzionate, che non richiedono commissioni né impongono di trattenere rapporti con la banca. L’Autorità con lettera del 29.10.2004 scriveva che l’ENEL distribuzione s.p.a. assicura una coperta territoriale stabile con 136 punti di riscossione gratuita della bolletta attivi diffusi sul territorio con una capillarità maggiore rispetto a quella gratuita ai clienti alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 200/1999. Tale adempimento, però, decorre dal 2004, mentre le fatture della ********* si riferiscono al 2000. L’ENEL distribuzione, quindi, è rimasta inadempiente al contratto di somministrazione stipulato con la *********. D’altra parte l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia. Che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza Cassazione n. 19531 del 29.09.2004 secondo la quale il termine legge secondo l’opinione prevalente in dottrina deve intendersi, tecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisce il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio. D’altra parte originariamente l’art. 1339 c.c. prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata con conseguente condanna dell’Enel distribuzione s.p.a. in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile in persona del giudice unico dott. Michele OLIVA definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Enel distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 5484 del 30 dicembre 2005 con atto notificato il 03 luglio 2006 così provvede: 1) rigetta l’appello; 2) condanna l’Enel distribuzione s.p.a. in in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 50,00 per spese, euro 200,00 per diritti ed euro 1000,00 per onorari oltre spese IVA e CPA nelle misure legali. Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2007.

Depositata in cancelleria il 02/11/2007

Il giudice unico

Dott. M. Oliva

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) 10 giugno 2009 Indennizzo Diretto, assicurativo, civile, risarcimento danni, onere della prova (2009-06-28)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.3848/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Pasquale, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); ATTORE

(…) Rosario, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); ATTORE

– elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Fabio(…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione;

E

(…) Francesco, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); CONVENUTO-CONTUMACE

NONCHÉ

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Giampaolo (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori: dichiarare l’esclusiva responsabilità di (…) Francesco in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 991,36, quale differenza tra l’importo della perizia tecnica e quello inviato dalla Società (Zeta) e trattenuto in acconto, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Pasquale e (…) Rosario, con atti di citazione ritualmente notificati il 5-21/4/08 a (…) Francesco ed alla S.p.A. (ZETA), convenivano innanzi a questo Giudice i predetti soggetti affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità del convenuto (…) Francesco nella produzione del sinistro avvenuto il 27/12/07 in Quarto (NA) alla Via Campana, in occasione del quale l’auto Ford Fiesta tg.(…) di sua proprietà, veniva investita dall’auto Hyundai Getz tg.(…) di proprietà del convenuto ed assicurata con la Spa (Ipslon) – fosse dichiarata l’esclusiva responsabilità di (…) Francesco e condannata la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premettevano:

– che in dipendenza dell’investimento subito, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 2.091,36, come da relazione tecnica prodotta;

– che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, ritualmente invitata a risarcire i danni, ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.13415555778-9 ricevuta l’1/2/08 (inviata anche per conoscenza alla Spa (Ipslon) con racc.ta a.r. n.13415555777-8 ricevuta il 31/1/08), in data 28/3/08 inviava la somma di € 1.100,00 che, veniva trattenuta in acconto del maggior danno.

Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (…) Francesco, si costituiva la Spa Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’improponibilità della domanda e, nel merito la contestava sia nell’an che nel quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 18/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (…) Francesco regolarmente citato e non costituitosi e dichiarata la sua carenza di

Cassazione Civile II sentenza 9900/09 del 27.04.09 Cartella esattoriale, circolazione stradale, contravvenzioni, notifiche, opposizione, termini (2009-07-02)

FATTO E DIRITTO

C. A. impugna la sentenza n. .. del 2005 del giudice di pace di Roma con la quale veniva respinto il suo ricorso presentato avverso la cartella esattoriale n. .. con la quale la concessionaria …) s.p.a. le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 886,55.

L’odierna ricorrente deduceva, a motivo dell’opposizione, che non vi era stata alcuna notifica del verbale di infrazione al codice della strada posto a fondamento della cartella e, comunque, che doveva ritenersi ormai prescritto il diritto dell’Amministrazione, posto che erano trascorsi oltre cinque anni dal fatto, senza atti interruttivi intermedi.

Il giudice di pace, pur riconoscendo che dalla cartella esattoriale non risultava alcuna notifica del verbale ad essa sotteso, dichiarava inammissibile l’opposizione per essere stata questa proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi della legge 689 del 1981, compensando tra le parti le spese.

La ricorrente articola un unico motivo di ricorso, col quale deduce la tempestività della sua opposizione per essere la cartella esattoriale il primo atto col quale era venuta a conoscenza della violazione contestata con conseguente effetto recuperatorio della tutela e applicabilità del termine di 60 giorni per l’impugnazione. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto il giudice di pace, pur dando atto che il titolo posto a base alla cartella era un verbale, opponibile ex art. 204 bis C.d.S., con termine di 60 giorni, incoerentemente ritiene che l’opposizione alla cartella dovesse essere proposta entro il termine di giorni 30, che è invece applicabile nei casi in cui vi sia stata l’emissione di ordinanza ingiunzione (L. n. 689 del 1981, art. 22, e art. 205 C.d.S.).

Così motivando il Giudice di Pace non ha fatto buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte, che ha più volte avuto occasione di chiarire che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada (Cass. 2007 n. 3547).

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e, residuando altri profili dell’opposizione non esaminati, la causa va rimessa ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Roma, che deciderà anche sulle spese.