Parte di territorio in cui un ufficio amministrativo o un ente ha sede ed esercita i suoi poteri.
Una delle questioni più dibattute in diritto amministrativo è quella relativa alla dimensione ideale della (—) in cui gli organi periferici delle amministrazioni statali sono chiamati ad operare. Tradizionalmente, infatti, la dimensione tipo degli ambiti territoriali di competenza era quella provinciale, ritenuta sufficientemente ampia da non frammentare eccessivamente la distribuzione degli organi statali e sufficientemente ridotta da non costringere i cittadini a spostamenti defatiganti e dai costi proibitivi. A seguito dell’istituzione delle Regioni, si cominciarono a creare organi con ambiti di competenza regionale, ad esempio il Commissario del Governo. Peraltro, la dimensione regionale ha notevolmente acquistato terreno, ponendosi stabilmente accanto a quella provinciale. Anche la legge 15-3-1997, n. 59 (cd. Bassanini sul decentramento), pur manifestando un certo favor verso la dimensione regionale, invita il legislatore delegato a mantenere la dimensione provinciale degli organi a contatto diretto con i cittadini.
(—) comunale
Le (—) sono ripartizioni del territorio comunale definibili come articolazioni interne del Comune aventi una propria individualità per le caratteristiche topografiche, sociali ed economiche che le distinguono. Esse non sono dotate di personalità giuridica, non sono enti territoriali né organi del Comune.
L’art. 17 del D.Lgs. 267/2000 prevede l’obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e la facoltà, per i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti, di deliberare il decentramento in (—) quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, cui possono essere affidate anche funzioni delegate. Organizzazione e funzioni della (—) sono disciplinate dallo Statuto [Statuto (comunale e provinciale)] e da apposito regolamento.
Nei Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti lo Statuto può prevedere addirittura particolari e più penetranti forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.
(—) elettorale
Ripartizione del territorio nazionale nella quale viene effettuata il calcolo per l’assegnazione dei seggi con la formula proporzionale [Sistemi (elettorali)].
Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è suddiviso in 27 (—).
A seguito della riforma legislativa, attuata con L. 270/2005, che ha abolito i collegi uninominali, l’attribuzione dei seggi si realizza su base proporzionale, in ragione delle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni su scala nazionale.
Per l’elezione del Senato della Repubblica le (—) coincidono, per espressa previsione costituzionale (art. 57), con il territorio della Regione, per cui le (—) sono 20.
Nell’ambito di ciascuna (—) l’attribuzione dei seggi si realizza su base proporzionale, in ragione delle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni su scala regionale.
(—) estero
Si tratta di una circoscrizione elettorale nella quale sono eletti un certo numero di deputati e senatori da parte dei cittadini italiani residenti all’estero. Dopo un luogo iter parlamentare è stata istituita nel 2001 (L. Cost. 1/2001 e L. 459/2001).
I punti salienti di questa disciplina sono:
— i cittadini italiani residenti all’estero possono scegliere di votare in Italia, per la circoscrizione elettorale in cui sono iscritti, oppure di partecipare all’elezione dei rappresentanti della (—) attraverso il voto per corrispondenza, da inviare alla rappresentanza consolare dello Stato in cui risiedono;
— la (—) è suddivisa in quattro ripartizioni, vale a dire: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna ripartizione è eletto un deputato o un senatore, mentre i restanti rappresentanti sono eletti in base alla popolazione residente;
— la candidatura alla (—) è consentita soltanto agli elettori residenti e votanti nella relativa ripartizione. Al contrario gli elettori residenti all’estero non possono candidarsi in una circoscrizione del territorio nazionale (a meno che non abbiano optato per l’esercizio del diritto di voto in Italia);
— i cittadini italiani residenti all’estero possono anche partecipare alla fase di raccolta delle firme per l’indizione di un referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e costituzionale (art. 138 Cost.).
Alla (—) sono riservati 18 seggi (12 deputati e 6 senatori).
(—) giudiziaria
Indica la sfera di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari.
Si parla di circondario per indicare la (—) propria delle Preture e dei Tribunali; di distretto per indicare la (—) propria delle Corti d’Appello.
La L. 30/1989 ha innovato relativamente alla (—) delle Preture, abolendo il mandamento, che fino a tale data rappresentava la (—) della Pretura, ed introducendo la figura della Pretura circondariale, da cui dipendono, per determinate funzioni, le altre Preture del circondario, definite sezioni staccate.
Per i cambiamenti disposti a seguito della soppressione delle Preture [Circondario].
(—) provinciale
Si tratta di forme di decentramento che possono essere attuate dalle Province al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze della popolazione.
L’art. 133 Cost. disciplina il mutamento della (—), che deve essere stabilito con legge della Repubblica, in considerazione del fatto che il territorio è elemento costitutivo della Provincia.
Autore: Admin
Circonvenzione di persone incapaci (d. pen.) (Circumvention people incapable)
Ai sensi dell’art. 643 c.p., commette tale delitto chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
Scopo della norma è quello di proteggere, da ogni forma di sfruttamento subdolo, la persona in stato di minorità mentale.
Pena: Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 206 a euro 2.065
Circondario (District)
Articolazione territoriale della Provincia che essa può stabilire in base all’ampiezza e alle caratteristiche del territorio, alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi.
Lo Statuto della Provincia può demandare ad apposito regolamento l’istituzione dell’assemblea dei Sindaci del (—), con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e il Presidente del (—), indicato a maggioranza assoluta dell’assemblea dei Sindaci e componente del Consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti al (—), con funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.
(—) nel diritto processuale (d. proc. gen.)
È l’ambito territoriale che delimita la competenza del Tribunale.
In passato, entro ogni (—) si avevano più mandamenti di Pretura. La L. 1-2-1989, n. 30 ha istituito le Preture circondariali, dislocate nei Comuni in cui hanno sede i Tribunali, trasformando le preture mandamentali in sezioni distaccate delle Preture circondariali (es.: Pretura circondariale di Napoli – Sezione distaccata di Barra) [Circoscrizione (giudiziaria)].
Con la soppressione delle Preture disposta dal D.Lgs. 19-2-1998, n. 51 sarà il Tribunale ad essere organizzato in sezioni distaccate, nelle quali si potranno trattare, però, solo le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica (ed escluse le controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che saranno trattate esclusivamente nella sede principale del Tribunale).
Circolazione (Circulation)
Diritto fondamentale ed inviolabile dell’uomo garantito dall’art. 16 Cost., che si estrinseca in tre facoltà:
— libertà di circolazione sul territorio dello Stato;
— libertà di fissare ovunque la propria residenza;
— facoltà di uscire temporaneamente, o definitivamente, dallo Stato e di rientrarvi.
La Costituzione rende possibili limitazioni alla (—) solo se previste espressamente dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, precisando che non è consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.
Nell’applicazione di tale articolo vengono in rilievo:
— il foglio di via obbligatorio;
— la libertà di espatrio.
(—) di veicoli [danni cagionati dalla] (d. civ.)
La materia dei danni derivanti dalla (—) è assoggettata ad una disciplina differenziata rispetto a quella ordinaria in tema di responsabilità extracontrattuale ed è regolata dall’art. 2054 c.c., applicabile, tuttavia, alle sole ipotesi di (—) senza guida di rotaie.
Il primo principio affermato è quello secondo cui il conducente del veicolo si presume responsabile del danno cagionato a terzi, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (in pratica, nella maggior parte dei casi la prova liberatoria verrà data dimostrando che causa esclusiva dell’incidente è stato il comportamento dello stesso danneggiato).
In secondo luogo, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a provocare il danno.
È stabilita, inoltre, la responsabilità, di natura oggettiva, del proprietario del veicolo, che risponde in solido col conducente dei danni da questi arrecati, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. A tal fine non sarà sufficiente dimostrare che non si sapeva o non si voleva che il veicolo venisse usato, ma occorrerà provare di aver preso tutte le precauzioni necessarie e obiettivamente idonee ad impedire ad altri d’impossessarsi del veicolo.
Infine, il codice precisa che il proprietario è altresì responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione.
(—) stradale [reati in materia di] (d. amm.; d. pen.)
La disciplina della sicurezza della circolazione stradale è affidata, oltre che a disposizioni più risalenti, al nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 285/1992. Moltissime fattispecie di reato sono state depenalizzate ad opera del D.Lgs. 507/1999 [Guida (senza patente)]. Il legislatore ha posto attenzione a non lasciare sforniti di tutela i beni oggetto di possibile aggressione attraverso la previsione di sanzioni accessorie che affiancandosi alle sanzioni pecuniarie principali ne rafforzano l’efficacia dissuasiva.
Tra le ipotesi che costituiscono ancora reato rientrano la guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti e l’omissione di soccorso