Nell’ambito della cessione del credito, si ha (—) quando il creditore cedente garantisce al cessionario solo l’esistenza del credito ceduto (cd. nomen verum) e non anche che il debitore sia solvibile (cd. nomen bonum) (art. 1267 c.c.). Il cessionario si intende quindi soddisfatto nel momento in cui avviene la cessione. È questo l’effetto tipico della cessione del credito.
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Cessio bonorum (cessione dei beni) (d. civ.) (Stops bonorum (sale of assets))
Espressione latina con cui si indicava la possibilità riconosciuta al debitore di liberarsi dell’obbligazione abbandonando il suo patrimonio ai creditori.
L’istituto corrisponde a quello disciplinato dagli artt. 1977-1986 c.c. [Cessione (dei beni ai creditori)].
Cessazione della materia del contendere (d. proc. civ.) (Cessation of the subject of the dispute)
Si ha (—) quando, nel corso di un procedimento contenzioso giurisdizionale, interviene un atto o un fatto che comporta il venir meno della ragion d’essere del processo, per motivi oggettivi (ad esempio, la morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale) o soggettivi (ad esempio, la rinuncia all’azione da parte dell’attore) (artt. 181, 306, 309 c.p.c.).
La sentenza che dichiara la (—) costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e contiene, normalmente, anche la pronuncia sulle spese del giudizio.
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione della (—) ha natura processuale, ed ha pertanto la precedenza rispetto alle altre questioni di natura sostanziale.
La (—) per morte della parte si verifica soltanto quando la morte comporta il venir meno della ragion d’essere del processo (come nel caso, sopra richiamato, della morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale). Negli altri casi, la morte della parte comporta la successione nel processo.
Certificazione (Certification)
Attestazione che veniva rilasciata dalla Prefettura, relativa alla sussistenza o meno di provvedimenti definitivi applicativi di una misura di prevenzione nei confronti di chi intendeva conseguire un provvedimento ampliativo o stipulare un contratto di appalto (o affine) con la P.A.
Gli scarsi risultati conseguiti nell’applicazione di tale normativa e l’eccessiva burocratizzazione che ha causato, ha indotto il legislatore a riordinare più volte la materia (L. 47/94, D.Lgs. 490/94, L. 135/97) finché, con decreto del Presidente della Repubblica 3-6-1998, n. 252 si è proceduto a semplificare notevolmente gli adempimenti per le comunicazioni e le informazioni antimafia.