Cariche elettive (Elected Officers)

La Costituzione stabilisce che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza etc., possono accedere, se in possesso dei requisiti legali, a tutte le (—) (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali etc.) (art. 51 Cost.). Al fine di garantire tale parità nell’accesso alle (—), la Repubblica deve promuovere, con appostiti provvedimenti, le pari opportunità fra donne ed uomini.
Secondo il disposto di cui all’art. 117, co. 8, Cost., inoltre, le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo di ordine sociale, culturale ed economico che impedisca la parità sostanziale dei cittadini e promuovere tale parità nell’accesso alle (—). La Costituzione, inoltre, a questi fini equipara ai cittadini anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cioè gli individui di nazionalità italiana che non vivono o operano sul territorio della Repubblica italiana.
Il diritto alla chiamata alle (—), detto elettorato passivo, consente al titolare la conservazione del posto (art. 513) per tutta la durata della (—).

Carenza di potere (d. amm.) (Lack of Power)

Figura creata dalla giurisprudenza negli anni ’40 che consiste in quella forma così intensa di patologia dell’atto amministrativo che ne determina la inesistenza. Si distinguono due tipi di (—):
— in astratto, che ricorre nel caso di straripamento di potere o di difetto di attribuzioni: coincide quindi con l’incompetenza assoluta. Nell’ipotesi in cui la P.A. invada un settore riservato ad altri poteri dello Stato, o emani un atto di competenza di un settore amministrativo completamente diverso, le posizioni di diritto incise saranno tutelabili con azione davanti al giudice ordinario;
— in concreto (figura di creazione successiva), che ricorre nel caso di attività della P.A. solo in apparenza autoritativa, in quanto sono state violate le norme in tema di giusto procedimento amministrativo, o perché difettano i presupposti spazio-temporali richiesti per l’emanazione dell’atto, o, ancora, perché il provvedimento [Provvedimenti (amministrativi)] è privo della forma richiesta ad substantiam. Anche in tal caso l’attività della P.A. risulta non autoritativa ma illecita, con tutelabilità dei diritti lesi davanti al giudice ordinario.

Carabinieri (d. pubbl.)

Insieme alla Polizia di Stato, l’Arma dei (—) costituisce la parte più importante della forza pubblica.
Le loro funzioni si inquadrano nella vasta categoria delle funzioni di polizia. Si tratta di funzioni vigilative, esecutive, informative e, solo in casi rarissimi. in materia di polizia militare, deliberative.
I (—), fin dalla loro istituzione, hanno avuto una doppia dipendenza: dal competente Ministero militare (difesa-esercito) per tutto ciò che riguarda il reclutamento, l’ordinamento, la disciplina, l’amministrazione, l’armamento, l’equipaggiamento, l’addestramento nonché il servizio di polizia militare considerato nel senso più lato; dal Ministero dell’interno per quanto si riferisce al servizio di istituto, d’ordine e di sicurezza pubblica, nonché all’accasermamento ed al casermaggio.
Il D.Lgs. 5-10-2000, n. 297, in attuazione dell’articolo 1 della legge 31-3-2000, n. 78, ha conferito una collocazione più funzionale all’Arma dei (—), elevata al rango di forza armata. L’Arma dei (—), infatti, è una delle quattro Forze Armate – unitamente all’Esercito Italiano, alla Marina Militare Italiana ed all’Aeronautica Militare Italiana.

Capostipite (d. civ.) (Parent)

È la persona dalla quale discende una serie di persone legate da vincolo di parentela.
Il (—) rileva ai fini del computo del grado di parentela: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso il (—); nella linea collaterale, i gradi si computano in base alle generazioni, salendo da uno dei parenti fino al (—) comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso il (—) (artt. 74-76 c.c.).