Avviso, predisposto dal concessionario della riscossione che contiene l’intimazione ad adempiere — entro 60 giorni — l’obbligo tributario, pena l’esecuzione forzata (artt. 25 e 26 D.P.R. 29-9-1973, n. 602).
Nella (—) si trovano le seguenti indicazioni:
— data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
— descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
— istruzioni sulle modalità di pagamento;
— istruzioni sulle modalità per ricorrere.
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza alcun pagamento, sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, si produce automaticamente lo stato di morosità del debitore. Di conseguenza, a partire dal 61 giorno successivo alla notifica, l’agente della riscossione può dare avvio alle procedure esecutive e/o cautelari per il soddisfacimento del credito, senza inviare ulteriori comunicazioni al contribuente.
Dalla data di notifica della cartella iniziano pertanto a decorrere i termini per pagare quanto dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell’importo richiesto con la cartella.
Il ricorso, ovvero l’atto finalizzato a contestare il debito, deve essere presentato all’ente impositore che ha emesso il ruolo. Sarà, invece, proposto nei confronti dell’agente della riscossione quando la cartella di pagamento sia affetta da vizi o errori di notifica.
Autore: Admin
Carte dei servizi pubblici (d. amm.) (Map of public services)
Documenti contenenti i principi e i diritti sulla base dei quali si fondano i rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla funzionalità e alla fruizione dei servizi pubblici locali.
Le (—) rappresentano un incentivo alla trasparenza dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, un valido strumento di controllo accessibile agli utenti e, considerato anche il processo di privatizzazione dei pubblici servizi, un opportuno parametro per giudicare le prestazioni fornite
Carico fiscale (d. trib.) (Load tax)
Importo complessivo del prelievo fiscale cui soggiace il contribuente a seguito dell’applicazione di un tributo.
Sovente il carico fiscale, a causa di particolari effetti economici dell’imposta, non grava sul contribuente diretto (inciso), ma viene da questi trasferito su un altro soggetto, definito contribuente di fatto (o percosso). Tale meccanismo non è, tuttavia, solo frutto di una specifica scelta del contribuente che effettua il cd. ammortamento dell’imposta, ma spesso è espressamente previsto nella struttura applicativa del tributo: nell’IVA, ad esempio, il meccanismo di rivalsa consente il trasferimento del (—) dal produttore al distributore e da questi al consumatore finale.
Spesso si fa coincidere il (—) con l’onere tributario; in realtà, quest’ultimo non è necessariamente collegato ad un prelievo ma può consistere in un obbligo di altra natura cui un soggetto è tenuto in base alla legge (obbligo di collaborazione, obbligo di esibizione di atti e documenti, obbligo di registrazione ecc.).
Carichi pendenti (d. proc. pen.) (Loads pending)
La nozione di (—) si riferisce alla pendenza di procedimenti penali a carico di un determinato soggetto. Formalmente il nome dell’indagato viene iscritto nel registro delle notizie di reato non appena si pervenga alla sua identificazione, ma poiché la fase delle indagini preliminari può anche chiudersi senza che venga esercitata l’azione penale, ricorrendosi all’archiviazione, sostanzialmente i (—) sono costituiti da quei procedimenti per i quali vi è stato l’esercizio dell’azione penale in uno dei modi indicati dall’art. 405 c.p.p.
È da segnalare, però, che con la riforma introdotta dalla L. 332/1995, chi è interessato può chiedere il rilascio di certificati attestanti la pendenza o meno a proprio carico di procedimenti in fase di indagine preliminare. Il P.M. però, per motivi di segretezza, può far figurare negativo il certificato, per un periodo non superiore a tre mesi (art. 3353bis).
Per ottenere il certificato dei (—) è necessaria un’istanza in carta semplice diretta al Procuratore della Repubblica, che ne autorizza il rilascio: l’istanza deve essere presentata alla Procura presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto richiedente.