Capitolati (d. amm.) (Specifications)

Atti generali che fissano i patti e le condizioni applicabili a tutti i contratti appartenenti a una determinata categoria (es. capitolati di appalto).
I (—) si distinguono in:
— generali, che riguardano la generalità dei contratti di un certo tipo e fissano, in via generale, le forme e le condizioni della stipulazione nonché le clausole fondamentali comuni a tutti i contratti di quella specie;
— speciali, che fissano la disciplina del singolo rapporto concreto.
Nei (—) sono inoltre determinati:
— la natura e l’importanza delle garanzie che i concorrenti debbono prestare per essere ammessi agli incanti e per assicurare l’adempimento dei loro impegni;
— le clausole penali e l’azione che l’Amministrazione potrà esercitare nel caso d’inadempimento di detti impegni;
— il luogo in cui l’aggiudicatario e il suo fideiussore eleggono domicilio legale.

Capitale sociale (d. comm.) (Social Capital)

È il valore in danaro dei conferimenti effettuati dai soci, risultante dalle valutazioni compiute nell’atto costitutivo. Il capitale sociale rimane invariato fino al momento in cui non viene modificato l’atto costitutivo.
Al (—) si riconosce soprattutto una funzione di garanzia per i creditori sociali. Tale carattere sarebbe più marcato nelle società di capitali [Società] in quanto queste ultime, quali persone giuridiche, rispondono esclusivamente con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.
Diversamente, la natura di garanzia del (—) risulterebbe attenuata nelle società di persone [Società] dove i creditori sociali sono garantiti, con le dovute limitazioni, anche dai patrimoni dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Secondo un diverso punto di vista, la funzione del (—) non è soltanto quella di offrire una garanzia ai creditori ma quella, piuttosto, di predisporre i mezzi necessari per l’esercizio dell’attività comune (cd. funzione produttivistica) e di assicurare, quindi, la vitalità dell’impresa.
Nelle società di capitali [Società] le variazioni del capitale possono essere in aumento o in diminuzione e si attuano mediante modificazioni dell’atto costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria ed iscritte nel registro delle imprese.
Aumento del (—)
La deliberazione assembleare di aumento del (—) fissa il capitale in una cifra superiore a quella stabilita nello statuto. I soci (normalmente) hanno diritto di opzione [Opzione] sulle nuove azioni emesse, in proporzione al numero delle azioni possedute (art. 2441 c.c.);
A seguito dell’aumento, l’ente dovrà procedere all’emissione di nuovi titoli. Al fine di evitare la formazione di capitali sociali formalmente ingenti, ma sostanzialmente inconsistenti (in quanto formati da titoli azionari per i quali è stato effettuato solo il parziale conferimento del 25% iniziale), ai sensi dell’art. 2438, non può essere eseguito un aumento di capitale fino a che le azioni emesse precedentemente non siano state interamente liberate.
L’aumento del (—) può essere realizzato secondo due diverse modalità:
a) mediante il conferimento di nuove attività da parte dei vecchi azionisti o di terzi (cd. aumento reale o a pagamento).
b) mediante il trasferimento in conto capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio oppure attraverso l’imputazione a capitale di saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario (cd. aumento nominale o gratuito). Si tratta di una semplice operazione di carattere contabile, realizzata utilizzando valori già esistenti nel patrimonio sociale senza che si proceda a nuovi conferimenti (e, quindi, senza che si produca alcun incremento del patrimonio stesso).
Riduzione del (—)
La riduzione del (—) consiste nel portare lo stesso ad una cifra inferiore, osservando nelle società di capitali il limite legale; come l’aumento del capitale, essa si realizza mediante una deliberazione assembleare modificativa dell’atto costitutivo. Può dipendere da:
a) perdite, in tal caso la riduzione è obbligatoria in alcune ipotesi (artt. 2446 e 2447 c.c.); mentre è facoltativa in caso di perdite di entità minore a quella prevista dalla legge. Contemporaneamente alla riduzione del (—) nelle S.p.a. si dispone: la riduzione del valore nominale delle azioni, apponendo su di esse una stampigliatura con l’indicazione del nuovo valore nominale; la conversione obbligatoria delle azioni con un minore numero di azioni di uguale valore nominale (es.: si sostituiscono tre azioni vecchie con due nuove);
b) morosità di azionisti, se le loro azioni rimangono invendute o si annullano (art. 2344 c.c.);
c) recesso di azionisti;
d) inferiorità del valore dei beni conferiti in natura di oltre 1/5 rispetto al valore per cui avvenne il conferimento (art. 2343 c.c.);
e) annullamento di azioni proprie illegittimamente possedute dalla società.
La deliberazione di riduzione facoltativa del (—) può eseguirsi solo dopo novanta giorni dalla data della sua iscrizione, purché nessun creditore abbia fatto opposizione. Tale riduzione può ottenersi:
— rimborsando parte dei conferimenti ai soci, o liberandoli dall’obbligo di eseguirli;
— acquistando azioni proprie ed annullandole;
— mediante sorteggio di azioni (per l’ammontare della riduzione) e rimborso alla pari ai portatori (in genere ai soci sorteggiati e rimborsati si distribuiscono azioni di godimento [Azione (societaria)]).
La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che, in seguito ad essa, le azioni proprie eventualmente possedute dalla società non eccedano la decima parte del capitale sociale (art. 2445 c.c.).

Caparra (d. civ.) (Deposit)

La (—) ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore all’adempimento e al risarcimento del danno in caso di inadempimento; essa è costituita mediante un patto reale, che si perfeziona cioè con la consegna.
(—) confirmatoria
È una somma di danaro o una quantità di cose fungibili [Beni] che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte dà all’altra, quale conferma dell’adempimento, di cui costituisce quasi un’anticipata e parziale esecuzione (art. 1385 c.c.).
Se il contratto viene adempiuto, la (—) deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. In caso di inadempimento, invece: se inadempiente è la parte che ha dato la (—), l’altra può recedere dal contratto e ritenere la (—); se inadempiente è la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della (—); se, però, la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
(—) penitenziale
In tal caso la somma che una parte dà all’altra, non rappresenta una cautela contro l’inadempimento, ma è il corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dal rapporto contrattuale (art. 1386 c.c.).
Una volta versata la (—), i contraenti si riservano la scelta tra l’adempimento ed il recesso. Il recesso si attua per volontà unilaterale: rinunciando alla (—) nelle mani della controparte, se recede il soggetto che l’ha consegnata, o provvedendo alla restituzione di una doppia (—) nell’ipotesi inversa [Multa penitenziale].

Capacità (Capacity)

Principio in base al quale la misura dell’imposizione tributaria deve essere definita secondo criteri proporzionali (al reddito) e progressivi (con aliquote crescenti per fasce più alte di reddito) (art. 53 Cost.). Esso costituisce un limite all’attività di prelievo fiscale da parte dell’ente impositore. La (—) indica, dunque, l’idoneità del soggetto passivo a sopportare l’onere economico del e mira a individuare la misura della partecipazione del singolo alle spese pubbliche, prevista dalla Costituzione.
Indici diretti di tale capacità sono il reddito il patrimonio mentre indici indiretti sono il consumo e i trasferimenti.
(—) di agire (d. civ.)
È l’idoneità del soggetto a porre in essere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica.
Essa si acquista con la maggiore età (art. 2 c.c.), e cioè al compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che l’individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere.
Si ricordi inoltre che, per il compimento di alcuni atti di natura particolare, è richiesta dalla legge una differente età (es.: per il matrimonio è sufficiente il compimento del sedicesimo anno di età, previo decreto autorizzativo del Tribunale, art. 84 c.c.), e così pure per la prestazione di alcune attività lavorative (art. 2 c.c.; L. 977/67).
Limitazioni della (—) sono: la minore età, l’interdizione, l’inabilitazione.
La (—) è propria anche dei soggetti collettivi che, però, la estrinsecano attraverso persone fisiche ad essi legate da un rapporto organico.
(—) di essere parte (d. proc. civ.)
È la capacità giuridica processuale, cioè la capacità di essere centro di imputazione degli atti processuali. Hanno tale (—) le persone fisiche e le persone giuridiche. Il nostro ordinamento riconosce inoltre tale capacità anche agli enti non riconosciuti (cfr. art. 75, co. 4 c.p.c.) e talvolta anche ad entità non personificate (es.: il condominio negli edifici ex art. 1131 c.c.).
La (—) non va confusa con la capacità processuale, intesa come capacità di agire nel processo che, ovviamente, presuppone a monte la (—).
(—) di intendere e di volere (d. civ.; d. pen.)
Essa si identifica in quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta.
In diritto civile, essa rileva in tema di atti illeciti, esonerando il soggetto che si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere dalla responsabilità per i propri atti illeciti.
Tuttavia, l’art. 2046 c.c. dispone che l’esclusione della responsabilità del soggetto incapace cessa quando questi si sia trovato in tale stato psichico per propria colpa.
In diritto penale, l’art. 85 c.p. definisce l’imputabilità come capacità di intendere (ossia come attitudine a rendersi conto del significato delle proprie azioni) e di volere (cioè come attitudine a frenare i propri impulsi all’azione, adottando comportamenti che derivino da scelte autonome e responsabili).
(—) di ricevere donazioni (d. civ.)
Analogamente a quanto previsto in tema di capacità di succedere, la (—) spetta anche al nascituro e al concepturus o nascituro non concepito [Capacità (giuridica)].
(—) di succedere (d. civ.)
La (—) e la capacità di ricevere per testamento sono manifestazioni della capacità giuridica. Principale requisito della (—) come pure della capacità di ricevere per testamento, è l’esistenza della persona. Ciò vuol dire che è capace solo il soggetto esistente.
Questa regola generale conosce talune eccezioni.
In primo luogo, hanno (—) e capacità di ricevere per testamento i concepiti al tempo dell’apertura della successione. Possono invece succedere solo per testamento i concepturi o nascituri non concepiti.
Gli enti giuridici possono ricevere solo per testamento.
(—) di testare (d. civ.)
È l’idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze mediante testamento. È discusso se la (—) rientri nella capacità di agire o in quella giuridica. La dottrina più accreditata ritiene preferibile la seconda tesi.
Sono incapaci di testare i minori di età [Minore età], gli interdetti per infermità di mente [Interdizione], nonché coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento. Questa ultima ipotesi costituisce una particolare applicazione della incapacità naturale [Incapacità (naturale)] prevista dall’art. 428 c.c.
(—) giuridica (d. civ.)
Indica l’attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche. Per le persone fisiche si acquista con la nascita, cioè con la separazione del feto dal corpo materno, purché tale feto sia vivo.
Benché l’acquisto della (—) coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce eccezionalmente alcuni diritti a soggetti non ancora venuti ad esistere, subordinatamente, però, all’evento della nascita:
— ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di succedere a causa di morte (art. 462, c. 1 c.c.) e la capacità di ricevere per donazione (art. 784 c.c.);
— ai nascituri non concepiti la legge riconosce la capacità di succedere a causa di morte, ma solo in caso di vocazione testamentaria (art. 462, c. 3 c.c.), e la capacità di ricevere per donazione (art. 784 c.c.), purché si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore o della donazione.
La (—) cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte del soggetto in quanto per l’art. 22 della Costituzione nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria (—). Nel sistema italiano di diritto internazionale privato, la (—) è regolata dalla legge nazionale della persona (art. 20 L. 218/95).
Posseggono la (—) anche i soggetti collettivi (associazioni, società etc.).
(—) lavorativa (d. civ.)
È la capacità di prestare lavoro subordinato. Per esigenze di protezione della persona del lavoratore, la legge ha correlato l’acquisto della (—) al raggiungimento di un grado adeguato di maturità psicofisica e cioè al compimento di 15 anni (età minima per l’ammissione al lavoro) e all’assolvimento del periodo di istruzione obbligatoria [Istruzione (diritto-dovere all’)].
In casi eccezionali il minore di anni 15 può essere autorizzato allo svolgimento di attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo.
L’età minima di ammissione al lavoro è elevata a 18 anni per le lavorazioni, i processi e le attività pericolose o insalubri previste da leggi speciali (allegato I D.Lgs. 345/1999).
Nell’ambito del lavoro, una volta acquisita la specifica capacità giuridica (a 15 anni di età, salvo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, cd. capacità giuridica speciale) si acquista anche la capacità d’agire (in deroga alle regole generali che fissano la capacità d’agire a 18 anni di età).
La legge consente, infatti, di anticipare l’acquisto della capacità d’agire al fine di consentire al lavoratore di stipulare il contratto e svolgere il rapporto di lavoro autonomamente, senza obbligo di assistenza da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o del tutore legale.
(—) processuale (d. proc. civ., d. proc.pen.)
È la capacità di stare in giudizio, ponendo in essere atti processuali. Consiste, in sostanza, nella capacità di agire del diritto privato applicata al processo: infatti, capacità di agire e (—) normalmente coincidono. Ai sensi dell’art. 75 c.p.c., sono capaci di stare in giudizio coloro che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere.
Chi non possiede la (—) non può stare in giudizio da solo, ma deve essere rappresentato o assistito o autorizzato (es.: il minore, l’interdetto, il fallito).
La capacità di stare in giudizio è l’aspetto dinamico della (—), quale presupposto processuale: è la legitimatio ad processum.
Nel processo penale la (—) consiste, analogamente a quanto accade nel processo civile, nella capacità a partecipare, in maniera consapevole, al procedimento. La dialettica paritaria, che sta alla base del processo penale (di tipo accusatorio), richiede che l’indagato e l’imputato, sin dalla fase pre-processuale delle indagini, abbiano capacità di intendere e di volere. Questa capacità è necessaria per avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa sin dall’inizio del procedimento.