Canone (d. civ.) (Canon)

Viene così chiamata la prestazione periodica cui è tenuto colui al quale è concesso il godimento di un bene. Ricorre, pertanto, in molti istituti del diritto privato (es.: enfiteusi, art. 960 c.c.; affitto di fondi rustici, art. 1639 c.c.; locazione, L. 392/78 e L. 431/98) ed è detta anche livello.

Cancelliere (Chancellor)

È l’ufficio complementare dell’organo giudiziario, con funzioni prevalentemente burocratiche ed amministrative.
È il principale collaboratore del giudice, in quanto è destinato ad assistere quest’ultimo in ogni attività necessaria per pervenire alla decisione.
(—) nel processo civile
Il (—) documenta le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
L’art. 58 c.p.c. precisa, inoltre, che il (—) attende al rilascio di copie e estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione della causa a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Gli altri atti più importanti di competenza del (—) sono:
— la pubblicazione delle sentenze, che consiste nell’attestazione dell’avvenuto deposito, mediante l’apposizione della data e della firma del (—) (art. 133 c.p.c.);
— le comunicazioni, destinate a portare a conoscenza delle parti (compreso il P.M., consulenti tecnici etc.) i provvedimenti del giudice.
(—) nel processo penale
Il (—), nel processo penale, svolge funzioni di assistenza al giudice redigendo i processi verbali, provvedendo alla formazione di fascicoli, quali quello del dibattimento (art. 431 c.p.p.), e svolgendo attività di comunicazione alle parti e al P.M. Nella cancelleria vanno depositati in genere gli atti processuali, in primo luogo la sentenza (art. 548 c.p.p.), ma anche gli atti di parte, quali le richieste del P.M. e degli avvocati.
Per lo svolgimento di tali incombenze il cancelliere viene coadiuvato da altro personale suddiviso nelle categorie dei collaboratori, assistenti, coadiutori, commessi.

Cancelleria (d. proc. civ.; d. proc. pen.) (Stationery)

Presso ogni giudice (Corte, Tribunale, Giudice di Pace) è istituito un ufficio di (—), con compiti di documentazione delle attività giudiziarie, di registrazione e custodia degli atti e con una serie di numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale.
La quasi totalità delle attribuzioni, della cancelleria infatti si concreta nella documentazione processuale o nella pubblicazione degli atti del giudice, o, ancora, nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali.
La vigente normativa ha finito col sopprimere la classica figura del cancelliere per introdurre molteplici figure di funzionari e impiegati addetti all’ufficio di (—), che si distinguono in ragione dei diversi profili professionali e dei compiti a questi inerenti.

Campagna elettorale (d. cost.) (Election campaign)

Fase del procedimento elettorale, nella quale i partiti politici ed i relativi candidati alle elezioni fanno pubblicità a loro stessi, prima delle votazioni.
La (—) si apre al momento dello scioglimento delle precedenti Camere e si deve chiudere almeno due giorni prima delle votazioni. La sua durata è stata ridotta da 70 a 45 giorni per evitare al paese un’eccessiva assenza di potere, e per ridurre le spese che derivano da una campagna elettorale di maggiore durata.
Durante la (—) è proibita la pubblicità luminosa ed è vietato il lancio di manifestini. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l’annuncio degli orari e delle località dei comizi elettorali.
I manifesti elettorali possono essere affissi soltanto in appositi tabelloni ed è vietato affiggerli sugli immobili.
Ulteriori restrizioni sono state introdotte dalla L. 515/1993 che vieta la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o emittenti radiotelevisive nei 30 giorni che precedono le elezioni o la diffusione di sondaggi a 15 giorni dalle elezioni.
In materia elettorale è intervenuta la L. 28/2000, che ha dettato nuove regole in materia di comunicazione elettorale [Par condicio].