Camere in seduta comune (d. cost.) (Chambers in joint session)

Le Camere svolgono di regola la propria attività separatamente e deliberano in seduta comune soltanto nei seguenti casi, previsti tassativamente dalla Costituzione:
— l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83);
— il giuramento del Presidente della Repubblica (art. 91);
— la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 91);
— l’elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135);
— l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura (art. 104);
— la compilazione dell’elenco di cittadini che devono intervenire nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, quali giudici aggregati della Corte costituzionale (art. 135 Cost.).
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera (art. 63 co.2 Cost.) ed utilizza il regolamento e le strutture di questa.

Camera di consiglio (procedimenti in) (d. proc. civ.) (Chamber of advice (proceedings))

La (—) è il luogo dove materialmente il giudice si ritira, o si riunisce (se è un giudice collegiale [Collegio]), per decidere.
L’espressione procedimenti in camera di consiglio assume particolare significato nel processo civile, nel processo penale e nel processo amministrativo, ferma restando la caratteristica di consistere in procedimenti che non si svolgono in udienza pubblica.
(—) nel processo civile
Negli artt. 737-742bis c.p.c., il legislatore non disciplina un particolare procedimento speciale, ma detta norme comuni a procedimenti in camera di consiglio.
Il procedimento delineato dagli artt. 737-742bis c.p.c. presenta alcune particolarità:
— la domanda si propone con ricorso al giudice (art. 7371 c.p.c.);
— il procedimento sfocia di regola in un decreto motivato, modificabile, revocabile ed inidoneo a passare in giudicato. Talora la legge prevede che il procedimento si concluda con sentenza (artt. 724 e 729 c.p.c., per la dichiarazione di assenza o di morte presunta): l’incontrovertibilità è comunque attenuata dal principio rebus sic stantibus;
— la revoca o la modifica del decreto non ledono i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 742 c.p.c.);
— il decreto è reclamabile al giudice immediatamente superiore, che decide sempre in (—), sia dalle parti che dal P.M. [Pubblico (Ministero)], nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto altrimenti acquista efficacia.
Tra i procedimenti in (—), vanno ricordati: la separazione personale consensuale; lo scioglimento del matrimonio su domanda congiunta dei coniugi [Separazione (dei coniugi)]; l’interdizione e l’inabilitazione; la dichiarazione di assenza o di morte presunta; i provvedimenti di apertura della successione; l’apposizione o rimozione di sigilli; la formazione di inventario.
(—) nel processo penale
Il codice vigente disciplina (art. 127 c.p.p.) i modi in cui si deve procedere in (—). Tra i casi più importanti, ricordiamo: la risoluzione dei conflitti di competenza e di giurisdizione da parte della Corte di Cassazione; la decisione sulla dichiarazione di ricusazione; la correzione di errori materiali; la decisione sul riesame di una misura coercitiva o di una misura cautelare reale; la decisione di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione; l’udienza di convalida.
La procedura prevede che all’udienza (non pubblica) partecipino sia i difensori delle parti private che il P.M., con piena realizzazione del contraddittorio; è previsto anche l’intervento personale delle altre persone interessate.
Particolarmente tutelato è il diritto dell’imputato a comparire personalmente: il legislatore prevede, infatti, che l’udienza sia rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente, e che non sia detenuto od internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice (per il qual caso, è prevista l’audizione dell’interessato da parte del magistrato di sorveglianza del luogo).
Il giudice decide con ordinanza ricorribile in Cassazione; l’ordinanza è immediatamente eseguibile (nonostante l’eventuale proposizione del ricorso in Cassazione), a meno che il giudice che l’ha emessa non abbia disposto diversamente con decreto motivato.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d. comm.) (Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture)

È un ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, avendo cura del loro sviluppo nell’ambito delle economie locali.
Ha sede in ogni capoluogo di Provincia e la sua circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della Provincia o dell’area metropolitana