Cambiale (d. comm.) (Draft)

La (—) è il titolo di credito all’ordine, formale e astratto, contenente l’obbligo incondizionato di pagare o di far pagare una somma di denaro a una determinata scadenza e nel luogo indicato a favore di chi risulta legittimato all’esercizio del diritto.
La (—) può assumere due forme:
— tratta o (—) in senso stretto;
— vaglia cambiario o pagherò cambiario.
La (—) circola mediante girata.
Garanzia dell’obbligazione cambiaria è l’avallo.
Nella (—) tratta il soggetto formalmente chiamato al pagamento è il trattario. Tuttavia perché questi assuma qualità di obbligato cambiario è necessario che accetti la (—) sottoscrivendola. L’accettazione può essere richiesta su presentazione del titolo fino alla scadenza e può essere anche data da un terzo soggetto eventualmente già indicato (cd. bisognatario) dal traente o da un girante. Solo con l’accettazione il portatore del titolo può vantare un vero e proprio diritto verso il trattario: di conseguenza, in caso che questi si rifiuti di accettare, il possessore legittimo della (—) ha diritto di agire in regresso contro il traente e gli altri obbligati cambiari prima della scadenza.
Alla scadenza del termine, il possessore può chiedere il pagamento all’emittente in caso di pagherò o al trattario che ha accettato, ovvero in entrambi i casi all’avallante. Se costoro, che sono gli obbligati diretti non adempiono tempestivamente, il possessore potrà agire in via di regresso nei confronti dei giranti, che sono obbligati in solido.
L’azione di regresso, tuttavia, può essere iniziata solo se la mancata accettazione, in caso di tratta, o l’inadempimento dell’emittente, in caso di pagherò, sono previamente accertati mediante protesto.
La (—) costituisce titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e titolo per ottenere decreto di ingiunzione [Decreto (ingiuntivo)] provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.).
(—) finanziaria
È un particolare tipo di titolo di credito all’ordine equiparato a tutti gli effetti di legge alle cambiali ordinarie: la (—) deve però contenere, oltre i normali requisiti previsti per la cambiale ordinaria, la denominazione di (—), denominazione giustificata dal fatto che questa si fonda su un rapporto di natura finanziaria, anziché commerciale. Si tratta di titoli di credito emessi in serie, aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione.
Le imprese che necessitano di un finanziamento a breve termine possono, infatti, reperire i fondi, senza ricorrere all’indebitamento bancario, mediante la sottoscrizione di una (—) con la quale si impegnano, incondizionatamente, a pagare alla scadenza stabilita la somma indicata nel titolo.
Caratteristica del rapporto finanziario, che è alla base dell’emissione di una (—), è l’esistenza come controparte di una pluralità indistinta di soggetti: ciò fa sì che l’emissione di (—) costituisca raccolta del pubblico risparmio (art. 11 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385) e pertanto venga, assoggettata alla relativa disciplina.
(—) ipotecaria
È un particolare tipo di cambiale garantita in cui la garanzia del credito cambiario è costituita da un’ipoteca iscritta su immobili o su beni mobili registrati.
Una volta eseguita l’iscrizione nei registri immobiliari e la relativa annotazione sul titolo, la circolazione della cambiale (mediante girata) importa altresì circolazione della garanzia ipotecaria senza necessità di ulteriori annotazioni.

Calunnia (d. pen.) (Libel)

Risponde del delitto di (—) chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ai corpi di Polizia, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (cd. (—) diretta o formale), ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato (cd. (—) indiretta o materiale) (artt. 368-370 c.p.).
Per la configurabilità del reato di (—) non occorre la presentazione di una denuncia in senso formale, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria, con qualsiasi mezzo (scritti, informazioni, testimonianze) circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un reato che non ha commesso.
Pena: Reato semplice: reclusione da 2 a 6 anni. Reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna a reclusione superiore a 5 anni. Reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
Autocalunnia [reato di]
Risponde di tale delitto (art. 369 c.p.) chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’art. 368 c.p. (autorità giudiziaria etc.), anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione, incolpa se stesso di un reato commesso da altri.
Pena: reclusione da 1 a 3 anni.

Call center (lavoro nei) (d. lav.)

Prestazione di lavoro avente ad oggetto la gestione di chiamate telefoniche da e verso un’azienda con finalità informativa, di assistenza tecnica o promozionale, generalmente inquadrata nella tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative.
Nonostante il legislatore con il D.Lgs. 276/2003 abbia introdotto il lavoro a progetto con la specifica finalità di ridurre l’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative come strumento di elusione della normativa sul lavoro subordinato, il lavoro prestato nei (—) costituisce una delle tipologie lavorative in cui persiste un intento frodatorio a discapito delle tutele fondamentali del lavoratore.
Il lavoratori che prestano la loro attività nei (—) possono essere assunti come lavoratori a progetto solo se la prestazione svolta sia genuinamente autonoma, ossia determinata in funzione di un risultato espresso (una specifica e singola campagna pubblicitaria) nel progetto o programma di lavoro e sia assicurata la possibilità per il collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro.
Si deve comunque distinguere tra attività di:
— out bound, in cui il collaboratore è tenuto, per un arco di tempo predeterminato, a rendersi attivo nel contattare l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente.
— in bound, che si sostanzia prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza per un dato periodo di tempo. Tale prestazione rientra nell’ambito del lavoro subordinato e come tale deve essere inquadrata contrattualmente poiché il lavoratore sostanzialmente mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche.