Buon costume (d. civ.; d. cost.; d. pen.) (Good costume)

Il Buon costume rileva ai fini della illiceità del negozio giuridico infatti, il negozio è illecito quando la causa (art. 1343 c.c.), il motivo determinante (art. 1345 c.c.), l’oggetto (art. 1446 c.c.) o, ancora, la condizione (art. 1354 c.c.) sono illeciti, cioè contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al Buon costume .
Rappresenta il bene-interesse tutelato da una particolare categoria di reati, i reati contro il Buon costume e la moralità pubblica (artt. 519-543 c.p.).
Costituisce un limite posto dal costituente alla libertà di culto (art. 19 Cost.) e di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenità.
È una nozione variabile a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, e non può essere circoscritta alla sola sfera della morale sessuale.

Brevetto (d. comm.) (Patent)

Documento con cui un’autorità a ciò preposta, generalmente un organo amministrativo nazionale, riconosce all’inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello Stato e per un determinato periodo di tempo, l’invenzione industriale da lui realizzata.
Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione ed ai suoi aventi causa; è trasferibile ed espropriabile per pubblica utilità. Lo sfruttamento dura 20 anni dalla data di deposito.
La mancata attuazione entro tre anni dalla concessione del brevetto rileva quale causa di estinzione dello stesso. In questo caso l’art. 70 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) prevede che possa essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.