Prospetto contenente gli elementi di identificazione della retribuzione dovuta al lavoratore subordinato.
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Buoni postali fruttiferi (d. comm.) (Good post-bearing)
Disciplinati dal D.M. 19-10-2000 costituiscono dei titoli di credito impropri, nominativi e non cedibili (salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale).
Buoni ordinari del Tesoro [b.o.t.] (d. amm.; d. comm.) (Good ordinary Treasury (b.o.t.))
Sono titoli di credito per mezzo dei quali lo Stato assume un debito verso i sottoscrittori. Essi costituiscono un indebitamento a breve scadenza: a tre, sei o dodici mesi, vengono emessi dalla Banca d’Italia con decreto del Ministro del Tesoro, mentre l’assegnazione spetta agli istituti bancari, assicurativi, alle società finanziarie e agli altri operatori che ne fanno richiesta.
Buona fede (d. civ.) (Good Faith)
È una situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. La Buona fede rileva in relazione alla formazione (art. 1337 c.c.), all’interpretazione (art. 1366 c.c.) e alla esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto, nei rapporti tra debitore e creditore in tema di obbligazioni (art. 1175 c.c.), materia di possesso (art. 1153 c.c.), in tema di restituzione dei frutti della cosa posseduta senza titolo.