Bicameralismo (d. cost.) (Bicameral)

Sistema organizzativo parlamentare che permette di dividire il Parlamento in due distinti rami: le Camere.
Il bicameralismo si distingue dal monocameralismo.
La nostra Costituzione ha stabilito che il Parlamento, sia organizzato secondo il sistema bicamerale.
Il sistema può essere di due tipi:
1) perfetto, se le due Camere del Parlamento dispongono di eguali poteri;
2) imperfetto, se le due Camere hanno una diversa composizione ed hanno poteri diversi.
La Costituzione ha scelto un bicameralismo perfetto.
Le due Camere sono: il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.
Esse sono elette a suffragio universale e diretto, e dotate degli stessi poteri.
Questo garantisce una maggiore elaborazione dei provvedimenti legislativi, però le decisioni vengono prese più lentamente.

Beni (d. civ.) (Properties)

Per la Costituzione, i beni economici sono oggetto di proprietà pubblica o privata (art. 42 Cost.).
L’art. 810 c.c. definisce i beni come l’insieme delle cose che possono essere oggetto di diritti.
Il concetto di bene si distingue da quello di cosa.
Ci sono cose che non sono beni cioè non sono oggetto di diritti altrui. Esse si trovano in abbondanza in natura quindi se ne fa’ uso liberamente (es.: aria, spazio, mare).
I beni immateriali o incorporali sono le opere di ingegno.
L’art. 810 c.c. distingue le cose (res) in due grandi categorie:
1) cose in senso non giuridico, cioè res extra commercium.
Esse non presentano alcun interesse economico, e non possono formare oggetto di rapporti giuridici;
2) cose in senso giuridico cioè res in commercio, che possono formare oggetto di diritti, quindi costituiscono, appunto, la categoria dei beni.
Inoltre i beni si distinguono in:
1) immobili: non possono essere spostati da un luogo all’altro senza alterarne la loro struttura e destinazione.
(es il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni).
I mulini, i bagni, e gli altri edifici galleggianti sono definiti immobili quando sono assicurati alla riva o all’alveo e vengono destinati ad esserlo in maniera definitiva per la loro utilizzazione;
2) mobili: si ottengono per esclusione.
Le due categorie di beni vengono regolamentate in maniera diversa dalla disciplina giuridica.
Questo riguarda la forma degli atti, la pubblicità, la garanzia.
Alcuni beni mobili, vengono equiparati, per quanto riguarda alcuni aspetti della disciplina giuridica, a quelli immobili
Essi vengono chiamati beni mobili registrati secondo l’art. 815 c.c. e sono le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.
I beni culturali compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario .
Il D.Lgs 22-1-2004 n 42 stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Sono beni culturali oggetto di tutela:
1) le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico, le cose di interesse numismatico, le carte geografiche e gli spartiti, i libri, i manoscritti, le fotografie, le ville, i parchi e i giardini di interesse artistico o storico;
2) le cose immobili che, hanno importanza per la storia politica, militare, letteratura, l’arte e la cultura in genere;
3) le collezioni o serie di oggetti d’ interesse artistico o storico;
4) i beni archivistici e i beni librari, ossia le biblioteche.
I beni demaniali appartengono a un ente pubblico territoriale e rientrano tra quelli indicati negli artt. 822 e 824 c.c..
Essi soddisfano i bisogni collettivi in modo diretto e vengono sottoposti a speciali vincoli.
Il demanio necessario comprende tutti quei beni che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali cioè il demanio marittimo, il demanio idrico e il demanio militare.
Il demanio accidentale, invece, comprende i beni che possono anche non essere demaniali.
Esiste anche il demanio regionale ed il demanio comunale specifico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico:
a) sono inalienabili cioè non trasferibili
b) non sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione da parte di altri soggetti
c) il diritto di proprietà pubblica dell’ente è imprescrittibile;
d) i beni non sono suscettibili di espropriazione forzata.
I beni di consumo sono beni mobili eccetto acqua e gas , l’energia elettrica e i beni oggetto di vendita forzata.
I beni patrimoniali indisponibili sono beni pubblici che, non sono soggetti al regime speciale dei beni demaniali.
Essi, appartengono a qualsiasi ente pubblico, non solo territoriale, e consistono in beni mobili ed immobili.
I beni si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili o indisponibili.

Beneficenza (d. civ.; d. amm.) (Charity)

Si tratta di una quota di denaro o altri beni che viene donata a soggetti bisognosi per fini di liberalità.
Può essere:
1) pubblica: in tal caso viene realizzata dalle Regioni;
2) privata: se effettuata da benefattori come privati cittadini.
In seguito a beneficenza vi è una detrazione dal reddito, purché documentata.
Cio’ avviene nei seguenti casi:
1) contributi per i paesi in via di sviluppo, ed in particolare a favore di organizzazioni non governative, idonee secondo il Ministero degli esteri, e per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo;
2) erogazioni liberali.
Un’altra forma di beneficenza è quella di devolvere l’8 dell’imposta annualmente dovuta, a favore dello Stato o della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose. Si puo’ anche devolvere, in base ai redditi dell’anno 2005, il 5 a favore di enti ed associazioni che operano nel campo del sociale e nel campo della ricerca scientifica e sanitaria.
La benficenza pubblica consiste, secondo l’art 22 D.Lgs. 616/1977, nelle attività riguardanti la sicurezza sociale, a favore dei singoli o di gruppi.
Il D.Lgs. 112/1998, considera la beneficenza come l’insieme di attività dei servizi sociali.
Si tratta di erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche in grado di ridurre le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.
Tale forme di assistenza comprendono:
— prestazioni assistenziali in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;
— assistenza domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;
— valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari;
— progetti individuali per persone disabili;
— assistenza ai lavoratori emigrati e stranieri;
— prestazioni assistenziali in favore della maternità.
Il dlgs. 207/2001 ha permesso il riordino delle istituzioni dedicate alla beneficenza e all’assistenza pubblica.