La difesa con difensore di fiducia o d’ufficio è garantita all’imputato/indagato nel corso del procedimento penale.
Si parla di autodifesa quando egli si difende personalmente, senza la mediazione del difensore.
Questo può avvenire nel corso delle indagini ed in ogni stato e grado del procedimento.
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Autodichia (d. cost.)
I due rami del Parlamento hanno questa prerogativa detta Autodichia.
Essa consiste nel risolvere, mediante un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti.
Grazie ad essa le Camere hanno una certa autonomia delle Camere, in modo da salvaguardare l’organo da ingerenza esterna.
La Corte costituzionale riconosce questa forma di giurisdizione e vieta l’istituzione di giudici speciali.
Gli organi del potere sovrano dello Stato hanno assoluta autonomia ed indipendenza e come tali possono avere delle deroghe alla giurisdizione.
Autocertificazione (Self)
Si tratta di una dichiarazione sottoscritta che si può mostrare in sostituzione delle normali certificazioni ordinariamente della pubblica amministrazione.
Essa attesta fatti, stati o qualità che la stessa Pubblica Amministrazione deve già conoscere e può verificare successivamente.
ovviamente chi produce queste dichiarazioni sostitutive è responsabile in maniera penale se dichiara il falso.
E’ impossibile usare l’autocertificazione sostitutiva per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo disposizioni differenti della normativa di settore.
Autenticazione (d. civ.) (Authentication)
Si tratta di un atto di certificazione che attesta l’autenticità.
La forma più comune è l’autocertificazione di firma, ma anche quella di interi documenti, o di opere grafiche, di riproduzioni fotografiche, ecc.