Autorizzazione (d. amm.) (Authorization)

L’autorizzazione è un provvedimento grazie al quale la Pubblica Amministrazione, rimuove un limite legale che non permetta di esercitare un’attività di un diritto soggettivo.
Le autorizzazioni possono essere:
a) espresse, cioè rilasciate mediante un provvedimento ad hoc, o tacite.
Queste si verificano in materia di riunione pubblica, infatti la riunione pubblica viene autorizzata se l’autorità di pubblica sicurezza, nell’intervallo di tempo fra la data di preavviso della riunione comunicata al Questore e il giorno della stessa, non abbia emesso diniego motivato;
b) modali e non modali se il contenuto predisposto dalla legge è suscettibile o meno di limite;
c) personali e reali.
Termini simili all’autorizzazione sono l’approvazione, l’abilitazione, il nulla-osta, gli atti di assenso e la registrazione.
L’assenza di autorizzazione prova l’annullabilita’ dell’atto.
In diritto penale si parla di autorizzazione a procedere cioè la possibilità di proseguire con l’azione penale.
L’autorizzaizone è una dichiarazione di volontà di una pubblica autorità che consente l’esercizio del magistero punitivo.
Questa, se concessa, non può essere revocata .
Essa viene chiesta dal P.M. alla competente Autorità entro 30 giorni dalla notitia del crimine. In questo intervallo di tempo non possono essere effettuati il fermo di Polizia Giudiziaria, l’emissione di misure cautelari, le ispezioni, le perquisizioni, le ricognizioni, i confronti, le individuazioni, e le intercettazioni telefoniche.

Autore [diritto di] (d. civ.) (Author (right))

La legge tutela mediante il diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo della scienza, musica, letteratura, arti figurative, teatro, architettura, e cinematografia, le banche dati che rappresentano invece una creazione intellettuale dell’autore .
Esso ha una duplice valenza:
a) morale, cioè della paternità dell’opera.
Cio’ significa riconoscere l’ autore dell’opera, il diritto di inedito, il diritto di modificare l’opera e di mantenere l’anonimato;
b) patrimoniale, cioè l’utilizzo esclusivo dell’opera.
Questo diritto è posseduto dall’autore per tutta la vita e dopo la sua morte agli eredi per 70 anni successivi.
Dopo che è passato tale termine, vi è un nuovo periodo di tutela, della durata di venticinque anni, a partire dalla data dell’ulteriore prima pubblicazione postuma, in favore di chi abbia proceduto in maniera lecita alla divulgazione di essa.
Il diritto di autore morale è inalienabile mentre quello patrimoniale può andare in prescrizione quindi può essere rinnovato mediante contratto di edizione.

Autonomie locali (d. amm.) (Local Authorities)

L’automia locale è tipica degli enti autonomi che possono regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità, una parte rilevante degli affari pubblici.
Esse sono alla base del sistema amministrativo ed organizzativo dello Stato.
La Costituzione ha stabilito che i Comuni, le Province, le Città metropolitane, come le Regioni, sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.

Autonomia (d. amm.) (Autonomy)

Si tratta di un certo grado di libertà e indipendenza di un soggetto in determinate attività politiche o giuridiche.
Si parla di autonomia negoziale cioè la possibilità che hanno i privati di autoregolamentare i propri interessi con dei negozi giuridici, sempre rispettando le norme dell’ordine pubblico e del buon costume.
Il contratto concluso dal privato deve fornire interessi utili per l’ordinamento giuridico.
L’autonomia patrimoniale consiste nel fatto che i beni di una persona giuridica appartengono solo a questa e non agli atri.
Essa si distingue in perfetta e imperfetta
L’autonomia politica stabilisce che un ente possa stabilire dei fini da perseguire.
L’autonomia statutaria degli enti locali rappresenta la possibilità degli enti di godere di un potere, statuti e norme.
L’autonomia statutaria delle Regioni stabilisce che le Regioni in quanto enti autonomi abbiano propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi della Costituzione.