A.B.I. [sigla di Associazione Bancaria Italiana] (d. banc.) (A.B.I. [symbol of Italian Banking Association])

E’ una sigla costituita nel 1919, cioè l’associazione rappresentativa degli operatori bancari e finanziari operanti in Italia.
La sua attività favorisce la crescita stabile ed efficiente del sistema bancario e finanziario italiano.
Svolge informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli associati;
Ha funzioni di rappresentanza della categoria nei confronti del Governo, del Parlamento e della Banca d’Italia ;
Promuove iniziative di collaborazione tra gli associati o con altri enti economici e finanziari interbancari;
Collabora con amministrazioni ed istituzioni per risolvere i problemi che interessano il settore creditizio e finanziario;
Rappresenta il sistema creditizio e finanziario italiano in tutte le sedi internazionali.
fanno parte dell’associazione : l’assemblea, il consiglio di 95 membri, il comitato esecutivo di 30 membri, il Presidente, il collegio dei revisori formato da 3 titolari e 2 supplenti, i probiviri di 5 membri, il direttore generale, il comitato per gli affari sindacali e del lavoro, il comitato consultivo e di coordinamento, le commissioni.

Aberratio (d. pen.) artt. 82, 83, 116, 586 c.p.

Si verifica quando si ha una divergenza tra il fatto voluto dall’agente e quello effettivamente realizzato, per un errore nell’uso dei mezzi esecutivi del reato o per altri fattori.
L’Aberratio riguarda il processo causale, la persona offesa, l’evento.
Si distingue in aberratio causae, ictus, ictus monoffensiva, ictu plurioffensiva e aberratio
delicti.

Il primo si verifica quando l’agente ha realizzato il reato voluto, ma casualmente cio’ ha determinato cosa non voluta.
L’aberrazio causæ ha valore solo nei reati a condotta vincolata.
In questi le modalità dell’azione costituiscano elementi essenziali del fatto.
Il secondo si verifica quando, per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, si offende una persona diversa da quella che si voleva offendere.
Il terzo è un’offesa ad una persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta .
L’agente risponde del reato commesso come se avesse realizzato quello voluto;
La quarta si realizza quando, oltre alla persona diversa, viene offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta . In questo caso il reato è dunque giudicato più grave.
La quinta si verifica quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa si realizza un evento diverso da quello voluto, cioè cambia il titolo di reato.
Il colpevole risponde per colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.