Triplicàtio

L’attore allegava mediante la triplicatio i fatti in modo da vanificare la duplicàtio del convenuto;
Il convenuto sollevava una excèptio e l’attore ribadiva la sua replicàtio.
Il convenuto a sua volta sollevava una duplicatio che l’attore, a sua volta, bloccava con la triplicatio.

Tribùtum

Si tratta di un tributo che veniva pagato ai privati per il godimento dei fundi tributàrii nelle province imperiali.
Dopo il III sec. d.C., l’imperatore Aureliano III ha previsto il pagamento del tributo fondiario per tutti i fondi siti in solo ìtalico.