Tribus [Tribù]

Le tribù erano dei distretti teritoriali che inquadravano tutti i cittadini.
Esse erano distinte in urbane e rustiche, cioè della città di Roma o del territorio conquistato fuori dell’originario pomèrium.
Durante l’età arcaica erano quattro unità, poi aumentate progressivamente fino a 21 in epoca repubblicana e poi 35 nel 241 a.C. durante la prima guerra punica.
La popolazione era suddivisa nelle varie tribù in base al proprio domicilio.
Dopo la guerra sociale (I sec. a.C.), si verificò l’ampliamento della cittadinanza, e tali criteri furono sostituiti dal diverso principio dell’orìgo.
La tribus aveva dunque funzioni amministrative di organizzazione della popolazione, ma anche funzioni fiscali e militari.
Assicurava la riscossione dei tributi e forniva un contingente fisso di uomini (fanti e cavalieri).

Tribùni plèbis [Tribuni della plebe]

I tribuni plebis erano i più importanti magistrati della plebe.
Alcuni autori ritengono che i tribuni plebis vennero realizzati in numero di quattro, verso il 471 a.C.; secondo altri, la loro creazione in numero di due, è del 494 a.C..
Successivamente nel 471 a.C. sarebbe stato elevato il numero di tribuni da due a quattro.
Il loro numero aumento’ progressivamente, fino a dieci nel 449 a.C.
Questa magistratura fu creata per istituire dei capi in grado di guidare la plebe nella lotta di classe e all’interno dell’ordinamento romano.
Nel 471 essi furono nominati dai comìtia tribùta.
Successivamente furono i concilia plebis a eleggerli.
Essi avevano poteri difensivi, cioè di protezione della plebe ed organizzazione assembleare dagli arbitrii del patriziato.
Essi avevano potere di veto, opponibile contro qualsiasi atto degli organi cittadini.
Essi inoltre avevano anche i seguenti poteri:
1) il iùs agèndi cum plebe, cioè il potere di convocare e presiedere i concilia plebis;
2) il ius coercitiònis, nei confronti di tutti i cittadini cioè il potere di irrogare multe, di arrestare i riottosi, di condurre gli imputati di reati di carattere politico davanti ai tribunali popolari e, di uccidere senza processo i nemici del popolo.
Quando i plebei non furono più distinti dai patrizi, i tribuni plebis avevano il compito di proteggere gli interessi popolari.
In età imperiale il tribunàtus plebis, perse importanza.

Tribùni mìlitum consulàri potestàte [Tribuni militari muniti di potestà consolare]

Il tribunato dei Tribuni militum consulari potestate era una magistratura suprema.
Venne istituita nel periodo tra la caduta del decemvirato (448 a.C.) ed l’inizio della costituzione repubblicana (445 a.C.).
I Tribuni militum consulari potestate sono ufficiali della legione che lavorano in maniera collegiale, deputati dal Senato all’esercizio di funzioni uguali a quelle svolte dai cònsules.
I poteri degli stessi sono quelli consolari e non la facoltà di nomina del dictàtor, né la suffèctio (cioè colmare eventuali lacune del collegio con la nomina di un collega), né il diritto al triumphus.
Essi rappresentarono il primo organo magistratuale con potere di veto sulle scelte dei colleghi.

Tribunìcia potèstas

Essa era l’insieme dei poteri di ciascun tribùnus plèbis;
Essi erano:
1) la facoltà di aiutare un qualsiasi cittadino contro un magistrato;
2) la facoltà di convocare il Senato, in modo da ottenere da esso l’emanazione di senatusconsùlta;
3) la facoltà di porre il veto a qualsiasi atto magistratuale contrario agli interessi della plebe;
4) la facoltà di convocare il concìlium plebis e di proporre plebisciti.