Testamento molto particolare, poiché le dichiarazioni del testatore erano verbalizzate presso la cancelleria imperiale, e rilasciate nelle mani dell’imperatore che le conservava in un apposito archivio pubblico.
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Testamentum per nuncupatiònem
Testamento in cui tutte le disposizioni erano dettate oralmente dal testatore.
Per essere ritenuto valido occorreva la presenza di sette testimoni.
Testamèntum per hològrapham scriptùram [Testamento olografo, cfr. art. 602 c.c.]
Testamento in cui tutte le disposizioni dovevano essere scritte dal testatore, senza nessun testimone.
Testamentum per æs et lìbram
Forma testamentaria usata nel II sec. a. C. dalla giurisprudenza pontificia.
Esso poteva essere inserito all’interno di un negozio con la struttura della mancipàtio familiæ.
Il familiæ èmptor nel testamentum, interveniva solo nella forma e non acquistava nulla.
Il testatore con la dichiarazione consegnava semplicemente il testamento al familiæ èmptor.
Il testamento veniva redatto in presenza dei cinque testimoni e del lìbripens.
Molte volte il testatore portava le tavolette già preparate.
Le tavolette erano poi sigillate dai sette soggetti intervenuti.
Quando si verificava un errore nella pronuncia delle dichiarazioni rituali (del testatore o del familiæ emptor), il pretore interveniva attribuendo la bonòrum possèssio secùndum tàbulas a chiunque risultasse nelle tabulæ erede di un testamento.
Il testamentum per aes et libram era anche detto testamento civile (iure civili) e si differenziava da quello pretorio.