Si tratta di uno dei tre precetti fondamentali del diritto romano.
Gli altri sono:
a)“non arrecare nocumento agli altri”
b) “vivere onestamente”.
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Susceptores [Esattori]
Essi erano esattori d’imposta scelti fra i decuriani con maggiore solvibilità, nell’ambito della Curiæ.
Essi badavano alla esazione dei crediti e in caso di loro insolvibilità, rispondeva l’intera curia.
Supplìcium mòre maiòrum (dir. pen.) [Supplizio secondo i costumi degli antichi]
Si trattava della pena capitale, mediante bastonate, stabilita nel periodo regio come punizione per il soggetto colpevole del crimine di perduèllio.
Attualmente la pena di morte (comunque cagionata), (prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930), non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost..
Essa era stata precedentemente soppressa, e quindi assorbita nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
La L. 589/1994 ha abrogato l’art. 24 del codice penale militare di guerra, che prevedeva la pena di morte.
Supplicàtio [lett. “supplica”]
Istituto usato nel processo civile del periodo imperiale.
L’imperatore, in grado d’appello, poteva impugnare una sentenza emessa da un magistrato, anche delegando un diverso magistrato su di una causa per la quale non fosse stata proposta appellàtio nei termini.