Arbitrato (d. proc. civ.) (Arbitration)

Attraverso questo mezzo si può ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, cioè realizzando una giustizia privata.
La decisione presa privatamente deve sempre e comunque acquisire il carattere di sentenza grazie alla decisione del giudice di Stato.
Gli arbitri pronunciano la decisione della controversia, entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Essi hanno diritto al rimborso delle spese ed all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato prima.
Un arbitro può esssere ricusato dalla parte per dicersi motivi fra i quali il mancato possesso delle qualifiche espressamente convenute dalle parti.
L’arbitrato è simile nella sua struttura ad un processo ordinario civile.
Gli arbitri , a differenza dei giudici togati, non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari.
Esiste un forma di arbitrato detta irrituale o libera cioè una forma di risoluzione convenzionale delle controversie.
In tal caso le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre una lite mediante un atto negoziale, la decisione sarà vincolata solo nel consenso delle parti stesse.
L’altra forma di arbitrato è quella amministrata diffusa nella pratica commerciale.

Congelamento dei salari (Freezing of wages)

È una particolare fase della politica dei redditi (v.) posta in essere dalle autorità di governo al fine di rallentare la crescita dell’inflazione (v.).
In genere si ha congelamento dei salari nello stadio iniziale, quando viene imposto coattivamente dal governo, o stabilito di comune accordo (v. Concertazione), un arresto a qualunque aumento dei salari. Di norma al congelamento dei salari s’accompagna un congelamento di tutte le altre forme di reddito e dei prezzi.

Concentrazione di imprese (Concentration of enterprises)

Processo attraverso il quale le imprese si raggruppano allo scopo di indebolire la concorrenza ed accrescere la quota di controllo del mercato (v. Quota di mercato).
Le concentrazioni di imprese possono realizzarsi attraverso tre distinte modalità:
— integrazione orizzontale (v.), attuata raggruppando imprese che operano nello stesso stadio di un determinato processo di produzione (cioè producono lo stesso bene o fanno parte della stessa fase del processo produttivo). In tal modo le imprese, oltre a consolidare la posizione conquistata nel settore, rendono più arduo l’ingresso di nuovi competitori;
— integrazione verticale (v.), praticata raggruppando imprese che partecipano a diversi stadi del processo produttivo o che esercitano attività diverse ma complementari. La concentrazione verticale si ha pertanto quando un’impresa assume il controllo di uno stadio della produzione o della distribuzione immediatamente collegato a quello in cui opera.
Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie capaci di dar luogo alle concentrazioni sono diverse:
— fusione, che a sua volta può essere in senso stretto quando due o più imprese, perdendo la loro identità, danno vita ad una nuova società, o per incorporazione, quando una o più società trasmettono il loro patrimonio ad una società preesistente;
— costituzione di una holding (v.) che controlli le società raggruppate attraverso la detenzione di cospicui pacchetti azionari;
— costituzione di un trust (v.) che ponga le imprese raggruppate sotto il controllo di un’unica direzione strategica. In tal modo le imprese, pur concentrando i propri quadri direttivi, mantengono distinta la ragione sociale.