Il solicitor è una figura prevista nell’ambito della professione forense in Inghilterra.
Un’altra figura professionale è il barrister.
Il solicitor non è un vero e proprio rappresentante legale del cliente, infatti il suo ruolo è limitato solo al patrocinio davanti alle inferior courts.
Egli pone in contatto il barrister ed il cliente.
Egli trasferisce anche i diritti immobiliari.
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Sistema curtense
Nel secolo VIII si affermò un sistema caposaldo dell’economia agraria del Medioevo.Esso comprendeva un comprensorio centrale (pars dominica o curtis), che il signore sfruttava con mano d’opera servile.
Ad esso si ricollegavano dei fondi detti mansi (o pars massaricia) dati in concessione ad uomini liberi dietro il pagamento di censi in moneta e in natura e di esecuzione di prestazione di lavoro (ongarica).
Contemporaneamente convivevano la gestione curtense della pars dominica e la gestione tributaria della pars massaricia.
In tal modo il signore (dominus) incrementava le fonti della sua ricchezza e le possibilità di sfruttamento dei suoi latifondi.
Il titolare di un manso poteva aappoggiarsi alla pars dominica in caso di necessità ma era obbligato a portare alla curtis una serie cospicua di canoni.
Siniscalco
Alto dignitario che aveva poteri militari e civili, presente presso la corte carolingia e presso quella siciliana dei Normanni.
In età merovingia corrispondeva al sovrintendente alla mensa e sostitui’ il maggiordomo di corte.
Nel palazzo normanno, il Siniscalco aveva funzione di amministratore di corte.
In età sveva scomparve.
Simonia
Consiste nel comprare con soldi (o altri beni naturali) valori o facoltà spirituali, quali le funzioni sacerdotali.
Nel medioevo era una pratica molto diffusa, e prende il nome da Simone di Samaria, detto mago.
Infatti negli Atti degli Apostoli egli viene ricordato come colui che offrì denaro a San Pietro in cambio della trasmissione del potere di fare miracoli.
A questa proposta San Pietro rispose: “Il tuo danaro vada in perdizione con te”.
La Chiesa reagì duramente, considerandola come peccato ed eresia.
Giulio II (1503-1513) stabilì come invalida l’elevazione simoniaca di un pontefice e scomunicò il candidato.