Star chamber (Camera stellata)

Organismo supremo presente nell’ordinamento inglese in grado di affiancare il sovrano nell’amministrazione del regno.
Sorse nella seconda metà del secolo XV come trasformazione del Consiglio della Corona.
La Star chamber si occupava delle questioni di ordine pubblico e di diritto penale che richiedevano l’applicazione della legge ordinaria.
Fu eliminata nel 1641 e sostituita dal Consiglio privato della Corona.

Spinoza Baruch (Amsterdam 1632 – L’Aja 1677)

Filosofo olandese la cui famiglia, molto nota nella comunità ebraica di Amsterdam, era giunta in Olanda dalla penisola iberica in modo da sfuggire alle persecuzioni antisemite.
Spinoza si staccò dal giudaismo e fu scomunicato ed espulso dalla comunità ebraica (1656). Poi si strasferì a Leida e poi a L’Aja.
Pubblicò lo studio Renati Cartesi Principia philosophiae (1663), il Tractatus theologico-politicus (1663), l’Ethica ordine geometrico demonstrata ed il Tractatus politicus (rimasto incompiuto).
Nell’Ethica stabili’ la identificazione della natura con Dio.
Nello stato di natura le azioni degli individui sono dovute alla cupidigia e alla forza, anche se ciascun uomo desideri un’esistenza serena e scevra dalla paura.
Gli uomini per natura, sono insicuri e il loro stato è fondato sul potere e sulla preoccupazione, pertanto devono accordarsi tra loro per liberarsi dalle insane passioni (rabbia, odio, invidia) e vivere in base alle leggi di una società.
Gli uomini creano uno Stato democratico, più vicino allo stato naturale.

Sperrklausel (Clausola di sbarramento) (d. comp.)

la Repubblica federale tedesca presenta una clausola di sbarramento propria del sistema elettorale che impedisce la rappresentanza nel Bundestag ai partiti che non raggiungano il 5% dei voti validi su tutto il territorio federale.
Questa regola non viene applicata alle liste che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.
Questo sistema permette un multipartitismo temperato ed evita un’eccessiva dispersione dei voti.

Sovranità popolare

Inizialmente a capo dello Stato moderno vi era una persona fisica cioè il monarca assoluto. Successivamente la persona giuridica si identificò con la compagine statale, titolare della sovranità.
L’articolo 1 della Costituzione italiana, successivamente attribuisce la titolarità e l’esercizio della sovranità al popolo.
Bisognerebbe però considerare il popolo (o meglio la parte attiva di esso cioè quella con capacità elettorale) come organo dello Stato, capace di soddisfare l’interesse di quest’ultimo. Il corpo elettorale ha l’interesse della collettività e di ciascun elettore, non dello Stato.