Resistenza [diritto di]

È il diritto di un soggetto (individuo, gruppo o popolo) di non obbedire a comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti (resistenza passiva) oppure di reagire a comportamenti incostituzionali (resistenza attiva). Tale diritto trova difficilmente collocazione nei moderni ordinamenti, in cui è radicato in capo allo Stato il monopolio dell’uso della forza e la legittimità di questo uso si riduce alla sua conformità al diritto positivo. Esso veniva espressamente sancito in alcune costituzioni settecentesche e si trova previsto anche nell’attuale costituzione (Grundgesetz) tedesca. Inoltre il (—) costituisce motivo dominante della Declaration of Indipendence del 1776 e di altre costituzioni delle ex colonie nordamericane.
Una prima teorizzazione del (—) fu fatta dalla dottrina cristiana, la quale affermava che in caso di conflitto tra comandi del potere temporale e comandi di natura divina erano questi ultimi a prevalere.
Nel Medioevo il (—) trovò il suo fondamento nella lex superioris (insieme delle tradizioni e dei principi elaborati dalla dottrina cristiana), cui anche il monarca doveva obbedire.
Di fronte alla crescente prevaricazione dei sovrani, il (—) venne spesso recepito negli statuti e nei capitolati medievali e nel XVI secolo ebbe ampia diffusione con le guerre di religione [vedi]. I teorici protestanti legittimarono la ribellione dei sudditi al dominio del tiranno ed i fautori della teoria del diritto naturale [vedi] affermarono che ogni infrazione di quest’ultimo da parte del sovrano avrebbe rappresentato un vero e proprio illecito costituzionale, tale da giustificare la resistenza dei sudditi.
Il (—) venne in seguito positivizzato nelle costituzioni degli Stati Uniti del Nord America e nelle prime costituzioni francesi. Non è previsto, invece, nella costituzione USA ed in quella italiana. Per il nostro Paese al più è possibile parlare di un dovere morale di (—) agli imperativi giuridici che non corrispondono ai propri valori morali, ma non di un (—) riconosciuto dall’ordinamento agli individui. Si è anche precisato che “Dal diritto soggettivo alla resistenza si è sviluppato un principio strutturale e oggettivo della resistenza e dell’impedimento…” (Scholler). La nascita dello Stato di diritto [vedi], imperniato sul principio della separazione dei poteri [vedi Divisione dei poteri] e sul principio di legalità [vedi Legalità (principio di)], e dello Stato democratico, caratterizzato dall’investitura popolare dei governanti e dalla costituzionalizzazione dell’opposizione, consentono di affermare che “il concetto del diritto di resistenza si è trasfuso in quello di Stato di diritto, che ne ha concluso e coronato tutto lo svolgimento” (Bobbio).
Il diritto di (—) può, quindi, essere concepito come diritto-dovere di conservare questa forma di Stato, di opporsi ad ogni atto che non si conformi ai postulati dello Stato di diritto e dello Stato democratico.
In tale contesto può trovare adeguata collocazione il problema della giustificazione costituzionale della (—). Essa può ricavarsi indirettamente dall’art. 54 Cost., che impone a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e alla Costituzione, e dall’art. 1 Cost. che attribuisce al popolo la sovranità [vedi sovranità popolare]. Al popolo spetta quindi il compito di assumere la difesa e la reintegrazione dei principi e valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale, qualora la risposta istituzionale degli organi a ciò preposti si riveli insufficiente o carente.

Rerum novarum

Papa Leone XIII emano’ questa enciclica il 15 maggio 1891.
Essa aveva contenuto sociale ed esprimeva le sue opinioni sui problemi suscitati dall’industrializzazione, dalla nascita dei primi partiti cattolici e dalla crescita del movimento operaio.
In essa il papa invitava nell’enciclica ad un’armonia sociale tra ceti operai e capitalismo chiedendo ai padroni di rispettare i diritti umani e agli operai di osservare i propri doveri e ripudiare la lotta di classe.

Repubblica sociale italiana

Essa fu detta anche Repubblica di Salò.
Essa nacque nell’Italia settentrionale occupata dai tedeschi, dopo l’armistizio di Cassibile (Siracusa) del 3 settembre 1943.
La Repubblica sociale italiana fu guidata da Mussolini e dal nuovo partito fascista repubblicano, strumento dei tedeschi per la repressione antipartigiana.
Dopo la liberazione di Milano, il 25 aprile 1945, cessò di esistere.

Repubblica romana

Formazione statale che nacque il 15 febbraio 1798 nei confini dello Stato pontificio dopo l’occupazione di Roma da parte delle truppe repubblicane francesi del generale L.A. Berthier(1775-1799).
La Repubblica Romana comprendeva il Lazio, le Marche e l’Umbria e fu abbattuta dall’esercito napoletano di Ferdinando IV.
Egli entrò in Roma il 30 novembre 1799 e ristabilì il governo pontificio.
Dopo il 29 marzo fu retta da un triumvirato cioè Giuseppe Mazzini, Aurelio Salfi e Carlo Armellini.