La Commissione può analizzare insieme più disegni di legge che riguardano la stessa materia e approvare un testo unificato.
Autore: Admin
Copertura finanziaria
In base ad un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo che comporti nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione (aumentando un’entrata o riducendo una spesa). Queste ultime costituiscono la cosiddetta «copertura finanziaria».
Coordinamento
A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo l’una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l’altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o, in Commissione, nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni (attività)) al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie (vedi drafting).
Convocazione
È la formale comunicazione relativa al giorno ed all’ora della seduta dell’Assemblea o di una Commissione e al relativo ordine del giorno. I regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi per la effettuazione delle convocazioni, allo scopo di garantire che tutti i componenti dell’Assemblea, o della Commissione, siano tempestivamente avvisati sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal Presidente (dell’Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della precedente seduta, tranne i casi di convocazione a domicilio. Quest’ultima comunicazione scritta, per le sedute dell’Assemblea, viene eseguita di regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le sedute in sede deliberante e redigente (vedi Commissioni (attività)). Il Parlamento in seduta comune è convocato dal Presidente della Camera dei deputati.