DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2009 Autorizzazione alla variazione dell’oggetto dell’intervento finanziario, richiesta dal Seminario Vescovile di Terni, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/01/06

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 249 del 26-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250; Visto in particolare, l’art. 8-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002, di modifica ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 marzo 2006, serie generale, supplemento ordinario n. 54, recante ripartizione dei fondi dell’otto per mille dell’IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l’anno 2005, con il quale e’ stata assegnata al Seminario Vescovile di Terni la somma di euro 16.000,00 per «Interventi di restauro e risanamento conservativo dell’ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a museo diocesano»; Vista la nota del 13 ottobre 2008, con la quale l’Ente ha trasmesso la documentazione finale relativa ai rilievi ed alle indagini eseguiti con il contributo; Vista la nota del 16 febbraio 2009 prot. n. 84/09 con la quale l’Ente, a rettifica di quanto comunicato con la nota del 13 ottobre 2008, informa che i rilievi e le indagini sono stati eseguiti con altri fondi e pertanto chiede l’autorizzazione all’utilizzazione del contributo per il «Restauro del materiale lapideo – stemma e portale dell’ex Seminario Vescovile di Terni»; Vista la nota del 27 febbraio 2009 prot. Di.CA 2967/2.4.9.3 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Servizio di segreteria dipartimentale ha trasmesso la documentazione tecnica al Ministero per i beni e le attivita’ culturali – Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici per l’acquisizione del parere di merito; Visto il verbale della riunione del 19 marzo 2009, nel quale il rappresentante del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, esprime parere favorevole alla nuova proposta progettuale, riservandosi di formalizzare il predetto parere successivamente a cui il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze si uniforma; Vista la nota del 15 aprile 2009 prot. n. 8725/19.04.10/191, con la quale il Ministero per i beni e le attivita’ culturali – Direzione generale per i beni architettonici, storico, artistici ed etnoantropologici conferma il parere espresso, con la raccomandazione di acquisire agli atti il parere della Soprintendenza competente; Vista la nota del 22 maggio 2009 prot. Di.CA 7867/2.4.9.3 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Servizio per le attivita’ inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio – ha richiesto all’Ente il parere della Soprintendenza competente; Vista la nota dell’8 giugno 2009 prot. n. 379/09 con la quale il Seminario Vescovile di Terni trasmette la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria del 28 maggio 2009 prot. n. 10555 con la quale autorizza l’esecuzione dei lavori in argomento; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ravvisata l’opportunita’ di procedere; Decreta: Il Seminario Vescovile di Terni e’ autorizzato alla variazione dell’intervento finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006 per: «Restauro e risanamento conservativo dell’ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a museo diocesano» per un importo di € 16.000,00; a «Restauro dei parati lapidei – stemma e portale dell’ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a museo diocesano» per un importo di € 16.000,00. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 1° luglio 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Letta Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 251

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2009, n. 54

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modifiche al regolamento recante le modalita’ applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta’ in esecuzione dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del presidente della Regione n. 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Visto la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare
l’art. 16 concernente l’istituzione di un programma di intervento a
favore delle imprese agricole in difficolta’;
Visto in particolare il comma 2 dell’art. 16 della citata legge
regionale n. 18/2004, il quale stabilisce che le modalita’
applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da
trasmettere alla Commissione europea per l’esame di compatibilita’ ai
sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;
Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004;
Visto il «Regolamento recante le modalita’ applicabili per la
concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e
associate in difficolta’ in esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18» emanato con proprio
decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres. di seguito denominato
regolamento;
Visto il comma 4 dell’art. 2 (requisiti soggettivi per l’accesso
ai finanziamenti) del sopraccitato regolamento, secondo il quale «4.
Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato
l’attivita’ ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione
della domanda di finanziamento»;
Considerato che il punto n. 12 della predetta comunicazione della
Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta» dispone, fra l’altro, che «In linea di principio,
un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei
primi tre anni dall’avvio dell’attivita’ nel settore interessato»;
Ritenuto opportuno di ammettere ai finanziamenti di cui al
sopraccitato regolamento anche quelle imprese che, pur avendo
nuovamente iniziato ex novo l’attivita’ ai soli «fini fiscali» da
meno di tre anni, dimostrino comunque continuita’ nell’effettiva e
materiale conduzione dell’attivita’ d’impresa nel settore interessato
da almeno tre anni;
Visto il comma 3 dell’art. 10 (commissione tecnica di
valutazione) del medesimo regolamento, secondo il quale «3. La
commissione, in particolare, valuta i piani di ristrutturazione
proponendone l’eventuale finanziamento al competente servizio della
direzione centrale previa verifica preliminare della condizione di
cui all’art. 12, comma 2, del presente regolamento e provvede con
cadenza annuale al monitoraggio e alla verifica dello stato di
attuazione dei piani medesimi»;
Visto il comma 2, dello stesso art. 12 (condizioni particolari
per la concessione di aiuti individuali) del citato regolamento,
secondo il quale «L’attuazione dei singoli progetti e’ oggetto di
verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle
verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una
relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione
europea secondo le modalita’ previste dagli orientamenti comunitari
di settore»;
Considerato che il richiamo all’art. 12, comma 2, di cui al sopra
citato comma 3 dell’art. 10 del medesimo regolamento e’ evidentemente
da imputarsi ad errore materiale in quanto il comma 2 dell’art. 12 fa
riferimento ai soli «aiuti individuali» ed in particolare
all’attuazione dei singoli progetti che li riguardino ed e’
necessariamente da leggersi in combinato disposto con quanto previsto
dal comma 1 dello stesso articolo;
Ritenuto pertanto opportuno sostituire il predetto richiamo del
comma 3 dell’art. 10 al comma 2 dell’art. 12, con il richiamo ai
commi 1 e 2, dell’art. 2, in quanto afferenti ai requisiti soggettivi
per l’accesso ai finanziamenti oggetto di verifica della commissione
tecnica di valutazione;
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009 n.
404 con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento
recante modifiche al regolamento recante le modalita’ applicabili per
la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e
associate in difficolta’ in esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 19 emanato con proprio
decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.;
Decreta:
1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento
recante le modalita’ applicabili per la concessione dei finanziamenti
a favore delle imprese agricole e associate in difficolta’ in
esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno
2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 18
settembre 2006, n. 0279/Pres.» nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO LEGISLATIVO 29/10/09,n.148 Attuazione della direttiva 2008/97/CE,che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31-10-2009

testo in vigore dal: 1-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’allegato A; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, comma 2, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni; c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni.»; b) all’articolo 1, comma 3, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformita’ alle prescrizioni di cui all’articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita’, inclusa l’interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell’induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonche’ del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell’induzione della tocolisi negli equidi;»; c) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Divieto di immissione sul mercato) – 1. E’ vietata l’immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all’articolo 4, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c).»; d) all’articolo 4, comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreche’ siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;»; e) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) e’ soppressa; f) all’articolo 4 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita’.»; g) all’articolo 5, comma 1, la lettera c) e’ soppressa; h) all’articolo 6, comma 1, nell’alinea le parole: «ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»; i) all’articolo 6, comma 1, alla lettera a), le parole: «apportata dal regolamento (CEE) n. 2309 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004»; l) all’articolo 8, comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»; m) all’articolo 10, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «carni o prodotti ottenuti da animali» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»; n) all’articolo 15, comma 3, le parole: «previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»; o) all’articolo 20, comma 1, le parole: «all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193», e le parole: «all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377/1990» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009».

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
l’allegato A della legge 7 luglio 2009, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
S.O., cosi’ recita:

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa
all’immissione sul mercato di biocidi.
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di
far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in
occasione di una fusione o di una scissione di societa’ per
azioni.
2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile.
2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varieta’
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e
regionali e minacciate di erosione genetica, nonche’ per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta’.
2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
ß-agoniste nelle produzioni animali.».
– Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.
La direttiva 2003/74/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 14
ottobre 2003, n. L 262.
– L’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202, cosi’ recita:
«3. La Conferenza Stato-regioni e’ obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 1 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 1 (Campo d’applicazione e definizioni). – 1. Il
presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche’ le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
negli animali vivi e nei loro prodotti.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni
di:
a) carni e prodotti a base di carne di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
b) prodotti dell’acquacoltura di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive
modificazioni;
c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;
3. Si intende, inoltre per:
a) azienda: qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in
cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche
transitoriamente;
b) animali da azienda: gli animali domestici delle
specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonche’ i
volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali
selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati
in un’azienda;
c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate
dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 633;
d) partita di animali: un gruppo di animali della
stessa specie e della stessa fascia di eta’, allevati, in
una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni
uniformi di allevamento;
e) trattamento terapeutico: la somministrazione in
conformita’ alle prescrizioni di cui all’art. 4, ad un
singolo animale da azienda di una delle sostanze
autorizzate allo scopo di trattare, previo esame
dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della fecondita’, inclusa l’interruzione di una gravidanza
indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze
beta-agoniste, in vista dell’induzione della tocolisi nella
vacche al momento del parto nonche’ del trattamento di
disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di
laminite e dell’induzione della tocolisi negli equidi;
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una
delle sostanze autorizzate in conformita’ alle prescrizioni
di cui all’art. 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della
sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione
delle donatrici e delle ricettrici per l’impianto di
embrioni, previo esame dell’animale in oggetto da parte di
un medico veterinario;
2) agli animali d’acquacoltura, destinati alla
riproduzione a scopo di inversione sessuale, su
prescrizione di un veterinario e sotto la sua
responsabilita’;
g) trattamento illecito: l’utilizzazione di sostanze o
prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti
autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli
previsti dalle disposizioni vigenti;
h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o
prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad
un animale e’ vietata;
i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o
prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad
un animale non e’ vietata;
l) residuo: residuo di sostanze ad azione
farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonche’
di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e
che possono essere nocivi per la salute umana;
m) autorita’ competente: gli organi individuati nelle
singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e
compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
n) campione ufficiale: campione prelevato
dall’autorita’ competente e che, ai fini dell’analisi dei
residui o delle sostanze di cui all’allegato I, deve essere
accompagnato dall’indicazione della specie, della natura e
della quantita’ e del metodo di prelievo, nonche’
dall’indicazione del sesso e dell’origine dell’animale o
del prodotto animale;
o) laboratorio autorizzato: l’Istituto zooprofilattico
sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal
Ministero della salute per l’esecuzione delle analisi di un
campione ufficiale per la ricerca di residui;
p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui:
l’Istituto superiore di sanita’ o altro laboratorio
pubblico individuato dal Ministero della salute per
categorie o gruppi di sostanze o residui;
q) sostanza (ß)-agonista: una sostanza agonista della
stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.».
– Il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 4 (Somministrazione agli animali d’azienda di
medicinali veterinari). – 1. In deroga ai divieti di cui
all’art. 3, e’ consentito somministrare ad animali
d’azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari
contenenti:
a) testosterone, progesterone o derivati che si
trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi,
dopo assorbimento nel luogo d’applicazione; la
somministrazione deve essere effettuata solo da un
veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una
disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non
mediante impianti, su animali di azienda chiaramente
identificati;
b) trembolone allilico da somministrare per via orale,
ovvero le sostanze (β)-agoniste a equidi, sempreche’ siano
utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del
parto, sotto forma di un’iniezione per l’induzione della
tocolisi;
d) (soppressa).
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui
al comma1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un
veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti
le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua
diretta responsabilita’.
3. I trattamenti di cui al comma 1 devono essere
registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un
registro vidimato dal servizio veterinario della azienda
unita’ sanitaria locale competente per territorio; in esso
sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
b) natura del trattamento;
c) denominazione del medicinale veterinario;
d) data di inizio e fine trattamento;
e) identificazione degli animali trattati;
f) data prima della quale gli animali trattati non
possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato
nell’azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle
ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni
e messo a disposizione dell’autorita’ competente.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia
trascorso il tempo di sospensione previsto per il
medicinale veterinario utilizzato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c),
il trattamento terapeutico e’ vietato negli animali da
produzione, nonche’ in quelli da riproduzione a fine
carriera.».
– Il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 5 (Deroghe al divieto di somministrazione). – 1.
In deroga al divieto di cui all’art. 3, comma 1, lettera
a), e fatto salvo il divieto dell’art. 2, sono consentiti:
a) la somministrazione per fini di trattamento
zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze
ad azione estrogena diverse dall’estradiolo-17 beta e dai
suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena;
la somministrazione deve essere effettuata da un
veterinario ad animali chiaramente identificati;
b) il trattamento di avannotti d’acquacoltura a scopo
di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con
medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione
androgena;
c) (soppressa).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario
compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in
cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la
quantita’ di prodotto necessario, procedendo alla
registrazione dei medicinali prescritti in conformita’ a
quanto previsto all’art. 4, comma 3.
3. Il trattamento zootecnico e’ comunque vietato per gli
animali da produzione, nonche’ per gli animali da
riproduzione a fine carriera durante il periodo di
ingrasso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 e all’art. 4, comma
1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal
veterinario che li effettua direttamente al servizio
veterinario dell’azienda unita’ sanitaria locale competente
per territorio, con l’indicazione dell’ubicazione
dell’azienda, del detentore degli animali, del numero
identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del
medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di
sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia
trascorso il tempo di sospensione previsto per il
medicinale veterinario utilizzato.
6. In caso di macellazione d’urgenza e qualora non sia
trascorso il prescritto tempo di sospensione, l’autorita’
competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti
di cui al comma 1 e all’art. 4, comma 1, vengano avviati a
stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE)
n. 1774 del 2002.».
– Il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 6 (Divieto di autorizzazione all’immissione in
commercio). – 1. Non possono essere autorizzati ai sensi
dell’art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e
successive modificazioni, medicinali veterinari destinati
ad animali d’azienda contenenti:
a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto
deposito oppure il cui tempo di sospensione e’ superiore a
quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonche’ i
prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla
modifica apportata dal regolamento (CE) n. 726 del 2004, le
cui condizioni d’uso non sono note e per i quali non
esistono reagenti, ne’ esiste il materiale necessario per i
metodi d’analisi per l’individuazione dei residui eccedenti
i limiti consentiti;
b) sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione
e’ superiore a ventotto giorni dopo la fine del
trattamento.».
– Il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 8 (Registro). – 1. Fatte salve le prescrizioni di
cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di
cui agli articoli 2 e 3 e’ riservata alle imprese che le
producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro
importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio,
distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono
conservare un registro su cui annotare, in ordine
cronologico, le quantita’ prodotte o acquistate e quelle
cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e
coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state
acquistate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere
fornite, su richiesta, alla competente autorita’, su
stampa, se la registrazione e’ effettuata con sistema
computerizzato.».
– Il testo dell’art. 10 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 10 (Divieti all’importazione). – 1. E’ vietato
importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi
comunitari da cui e’ autorizzata l’importazione:
a) animali da azienda o d’acquacoltura cui siano stati
somministrati:
1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari
contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti
contenenti tali sostanze o loro derivati;
2) sostanze o prodotti contenenti sostanze
beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l’estradiolo-17 beta
ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonche’ qualsiasi
altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale
somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle
disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel
rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa
vigente;
b) carni o prodotti ottenuti da animali destinati al
consumo umano la cui importazione e’ vietata ai sensi della
lettera a).».
– Il testo dell’art. 15 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei
veterinari). – 1. Il veterinario che cura gli animali
annota, su un registro tenuto nell’azienda diverso da
quello di cui all’art. 4, comma 3, la data, la natura dei
trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l’identificazione degli animali trattati ed i tempi di
sospensione corrispondenti.
2. L’allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la
data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore
dall’inizio e dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che puo’ essere quello
previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, e’ detenuto in azienda e
conservato, a cura del titolare dell’azienda, con le
relative ricette almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unita’ sanitaria locale
competente, nel corso della vigilanza veterinaria
permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni
degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente
decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui
all’art. 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli
animali sono tenuti a fornire all’autorita’ competente e,
in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento
di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione
relativa al rispetto delle norme di cui al presente
decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di
macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione
debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare
dell’allevamento di origine, che deve essere conservata
nello stabilimento di macellazione per un periodo non
inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell’allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati
con sostanze di cui e’ vietato l’impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei
novanta giorni precedenti l’avvio alla macellazione, con le
sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche’ con alimenti
medicamentosi e specialita’ medicinali; nel caso in cui
siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione
deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al
momento della prescrizione o dell’invio degli animali allo
stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha
prescritto i predetti trattamenti;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di
sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla
lettera d).».
– Il testo dell’art. 20 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 20 (Prelievi ufficiali). – 1. I prelievi ufficiali
di campioni devono essere eseguiti conformemente agli
allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori
autorizzati; le modalita’ per la raccolta di campioni
ufficiali, nonche’ i metodi di routine e di riferimento per
l’analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria;
al momento di rilasciare un’autorizzazione all’immissione
in commercio per un medicinale veterinario destinato ad
essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui
prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero
della salute trasmette ai laboratori comunitari di
riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la
ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti
all’art. 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, e all’art.
8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009.
2. Per le sostanze di cui all’allegato I, categoria A, i
risultati positivi constatati mediante un metodo di routine
devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui
al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio
autorizzato.
3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi
deve essere effettuata un’ulteriore analisi dal laboratorio
nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di
causa, con spese a carico dell’interessato.
4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i
metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi
diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.».

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente
decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle
quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione
regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della
Costituzione.

Art. 3.

Clausola di invariata finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita’ previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 29 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Scajola, Ministro dello sviluppo economico Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=254&redaz=009G0165&tmstp=1257155861946

REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 9 ( Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attivita’ commerciali.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per la valorizzazione del commercio
nei centri storici
1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico
e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative
finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e
artistico di pregio dove l’esercizio del commercio e’ sottoposto a
particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell’ambiente
originario, quale testimonianza della cultura locale.
2. I comuni tutelano l’identita’ dei luoghi urbani di pregio
anche tramite la valorizzazione delle attivita’ commerciali
storicamente presenti nell’area. A tal fine i comuni possono
individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attivita’ commerciali
espressione delle tipicita’ locali per valorizzarne le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui
si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’art. 5 e’ inserito il seguente: «Art. 5.1 (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie). – 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.»; b) alla lettera b) del comma 5 dell’art. 5-bis le parole «dei mesi di maggio, agosto e» sono sostituite dalle parole «di uno dei mesi di maggio, agosto o»; c) alla lettera d) del comma 5 dell’art. 5bis la parola «tre» e’ sostituita con la parola «cinque»; d) al comma 8 dell’art. 5-bis le parole «e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1» sono sostituite con le parole «e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale piu’ rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella piu’ rappresentativa a livello regionale.»; e) dopo il comma 8 dell’art. 5-bis sono inseriti i seguenti: «8-bis. Il comune puo’ autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all’art. 4-bis della 1egge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attivita’ commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale piu’ rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.»; «8-ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8-bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.»; f) dopo il comma 9 dell’art. 5-bis e’ inserito il seguente: «9-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all’art. 3 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), e’ consentita l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati.»; g) alla lettera b) del comma 10 dell’art. 5-bis le parole «o turistica» sono soppresse; h) dopo il comma 11 dell’art. 5-bis e’ inserito il seguente: «11-bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o piu’ delle festivita’ di cui al comma 11, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d).»; i) la lettera d) del comma 13 dell’art. 5-bis e’ sostituita dalla seguente: «d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;», j) dopo il comma 2 dell’art. 5-ter e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 5-bis, commi 2, 3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.» .

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche 1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4-bis dell’art. 3 le parole «all’art. 4-ter» sono sostituite con le parole «all’art. 8, comma 4-ter. »; b) il comma 6 dell’art. 7 e’ sostituito dal seguente: «6. Il subentrante per causa di morte puo’ continuare provvisoriamente l’attivita’ con l’obbligo di comunicare l’avvenuto sub-ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.» ; c) dopo il comma 4-ter dell’art. 8 sono aggiunti i seguenti: «4-quater. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’art. 2, comma 6-quater, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.»; «4-quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4-quater si applicano a decorrere dall’anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2.»

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 14/1999 in materia di commercio, in
attuazione del d.lgs. 114/1998)
1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia,
di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3; al comma 2
dell’art. 3; ai commi 1 e 2 dell’art.o 4; ai commi 5 e 8 dell’art.
14, la parola «triennale» e’ sostituita dalla parola «pluriennale»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio
regionale la relazione sull’attuazione del programma pluriennale per
lo sviluppo del settore commerciale.»;
c) dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis
(Distretti del commercio). – 1. I comuni singoli o associati, anche
su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e
comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori
maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello
provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono
proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali
configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il
fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui
dispone il territorio, per accrescere l’attivita’, rigenerare il
tessuto urbano e sostenere la competitivita’ delle sue polarita’
commerciali. L’ambito territoriale del distretto del commercio e’
individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare
le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e
privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo
sviluppo del contesto urbano di riferimento. » ;
d) dopo il comma 16-quinquies dell’art. 5 e’ aggiunto il
seguente: «16-sexies. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli
elementi identificativi dell’insediamento commerciale autorizzato,
nonche’ la data della seduta della conferenza di servizi che ha
deliberato l’accoglimento della domanda.»;
e) dopo l’art. 5 e’ inserito il seguente: «Art. 5-bis
(Autorizzazioni non attivate). – L’autorizzazione all’apertura di una
grande struttura di vendita e’ revocata qualora il titolare non inizi
l’attivita’ commerciale entro due anni dal rilascio.
In caso di comprovata necessita’ determinata da cause non
imputabili al titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza
presentata dal titolare medesimo, il comune puo’ prorogare
l’autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino
ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma
1.
Entro il termine di cui al comma 2 puo’ essere richiesta, al
comune territorialmente competente, ulteriore proroga
dell’autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 5.
La conferenza di cui al comma 3 verifica l’adeguatezza delle
condizioni di compatibilita’ e di sostenibilita’ dell’insediamento
commerciale gia’ autorizzato al contesto socio-economico, ambientale,
infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale
riformulazione delle stesse, qualora non piu’ attuali.» .

Art. 5
Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
1. Per l’avvio della attivita’ di vendita di prodotti al
dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici
resta fermo l’obbligo della dichiarazione di inizio attivita’
produttiva (DIAP), di cui all’art. 5 della legge regionale 2 febbraio
2007, n. 1 (Strumenti di competitivita’ per le imprese e per il
territorio della Lombardia); le successive attivazioni e cessazioni
di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono
comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente
competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e
cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti
gli estremi della DIAP relativa all’avvio della attivita’ o di
autorizzazioni precedentemente ottenute.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in
apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e’ soggetta alle
medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di
vendita.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad
attivita’ di vendita di prodotti alimentari sono punite con le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle
disposizioni di cui al comma 1 relative ad attivita’ di vendita di
prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 1.500 euro.

Art. 6 Procedure telematiche 1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monito-raggio delle attivita’ commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l’espletamento delle procedure amministrative inerenti le attivita’ commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 1/2007 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 7 Norma transitoria 1. I commi 3 e 4 dell’art. 5-bis della legge regionale n. 14/99, come introdotti dall’articolo 4, comma 1, lettera e), si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scadere della proroga medesima.

Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 29 giugno 2009 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/845 del 23 giugno 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0587&tmstp=1257585499800