REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 15 Misure di contrasto alla criminalita’ organizzata.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Laboratori della legalita’
I . La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica
degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte
e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi
finanziamenti finalizzati all’attivazione di laboratori di studio e
approfondimento dei valori della legalita’, dell’etica pubblica e
dell’educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del
decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico
e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati
anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e
private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono
avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalita’ che si
siano distinte nella lotta al crimine nonche’ dei documenti ufficiali
che siano particolarmente significativi nell’ambito della lotta alla
mafia.
2. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione e’ autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre
di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta,
fino a 5 migliaia di euro per l’istituzione dei laboratori di cui al
comma 1.
3. Gli istituti scolastici hanno l’obbligo di rendicontare le
somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o
insufficiente rendicontazione l’istituto e’ escluso dai finanziamenti
per i tre anni successivi.
4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore
dell’ufficio scolastico regionale, disciplina le modalita’ di
rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei
laboratori di cui al comma 1.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000
migliaia di euro.
6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia
di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2 gennaio
5.2, accantonamento 1001.

Art. 2
Conto unico per gli appalti
1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro,
bandi di gara prevedono, pena la nullita’ del bando, l’obbligo per
gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul
quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative
all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per
tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di
bonifico bancario. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al
presente comma comporta la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullita’ degli stessi, la
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalita’ organizzata.
3.Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di
cui al commi 1 e 2.

Art. 3
Istituzione delle zone franche per la legalita’ (ZFL)
1. Il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro
dell’intemo, istituisce per ogni provincia una o piu’ zone franche
per la legalita’ (ZFL), per un territorio avente una popolazione
residente non inferiore a cinquantamila abitanti.
2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste
estorsive o richieste provenienti dalla criminalita’ organizzata,
tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attivita’
economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la
Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla
suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti
sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi
all’attivita’ d’impresa:
a) imposte sui redditi;
b) contributi previdenziali;
c) imposta comunale sugli immobili.
3. Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli
immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2,
e’ rimborsato quanto dovuto e versato.
4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione,
anche al di fuori delle zone franche per la legalita’, che denunciano
richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalita’
organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento
dell’attivita’ economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a
giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.
5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della
procedura di cui all’art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea, le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti «de minimis».
6. L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44. e’
esente, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, della medesima
legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive.
7. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ autorizzata,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la
spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di
euro.
8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.

Art. 4
Costituzione di parte civile della Regione
1. E’ fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in
tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio
territorio.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0311&tmstp=1255507370471

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 ottobre 2008, n. 44

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige dell’11 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina
dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento) ed in particolare
l’articolo 29, commi 1 e 4;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data
10 ottobre 2008 recante «Riapprovazione con modifiche della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1961 di data 10 agosto 2008
recante «Legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina
dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento» – modifiche ed
integrazioni al regolamento di esecuzione approvato con DPGP n.
32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000».
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazione all’articolo 2 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg., nel comma 2 le parole:
«nonche’ alla camera di commercio» sono soppresse.

Art. 2
Modificazioni all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I Comuni che hanno emanato provvedimenti di revoca o
sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge ovvero
provvedimenti di inibizione o sospensione degli effetti delle
comunicazioni ne trasmettono copia, entro trenta giorni, al servizio
provinciale competente in materia di commercio. Allo stesso e’
inviata anche copia delle comunicazioni di cessazione dell’attivita’
trasmessa ai Comuni dai titolari di autorizzazioni»;
b).dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Per i fini di cui all’articolo 19, comma 1, lettera
b) e comma 2, lettera a) della legge, i titolari di esercizi
commerciali al dettaglio sono tenuti a comunicare al Comune,
preventivamente e per iscritto, la data di inizio della sospensione
dell’attivita’ e ad indicare la durata della sospensione stessa
qualora sia superiore a 60 giorni.
3-ter. Il periodo di un anno indicato all’articolo 19, comma
1, lettera b) e comma 2, lettera a), della legge, puo’ essere sospeso
in presenza di istanza motivata da cause di forza maggiore, da
presentare entro la scadenza del periodo medesimo».

Art. 3
Modificazione all’articolo 7 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg, e’ sostituto dal
seguente:
«2. Per quanto concerne i requisiti professionali per
l’attivita’ di commercio su aree pubbliche con connessa
somministrazione di alimenti e bevande, e’ inoltre richiesto, per
questa ultima attivita’, il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.»

Art. 4
Modificazione all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Al comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. le parole: «e alla
camera di commercio» sono soppresse.

Art. 5
Modificazioni all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «comprese
quelle relative alle destinazioni d’uso» sono inserite le seguenti:
«ed a condizione che le due attivita’ siano riconducibili al medesimo
soggetto»;
b) al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «legnami»
sono aggiunte le seguenti: «strumenti ed articoli musicali, prodotti
dell’editoria specializzata con esclusione di testi scolastici ed
universitari e dei testi di narrativa per adulti»;
c) al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «salvo che nel
caso in cui i prodotti posti in vendita al consumatore finale siano
esposti in un reparto a se’ stante, accessibile anche dai locali
destinati alla vendita all’ingrosso purche’ separato mediante pareti
divisorie; in quest’ultimo caso la superficie da riportare
nell’autorizzazione o nella comunicazione e’ quella del locale
utilizzato per la vendita al dettaglio» sono soppresse;
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su
piu’ reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle
tecniche di prestazione del servizio impiegate puo’ affidare, con
atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, uno o piu’
di tali reparti ad un soggetto perche’ lo gestisca in proprio per il
periodo di tempo convenuto.
Il titolare deve darne preventiva comunicazione al comune
indicando la data ed il numero di registrazione dell’atto; alla
comunicazione deve allegare una planimetria del locale di vendita con
l’esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la
relativa superficie.
Il gestore del reparto di vendita deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 6 della legge, fare denuncia
dell’esercizio dell’attivita’ al Registro delle imprese presso la
camera di commercio e presentare apposita dichiarazione all’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto.
Con riferimento alle grandi strutture di vendita, come definite
con l’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge, gia’ insediate o
destinate ad essere insediate all’esterno dei centri storici, la
facolta’ di affidare reparti in gestione separata e’ ammessa per un
numero massimo di due di tali reparti e per una superficie
complessiva non superiore alla percentuale del 25 per cento della
superficie di vendita totale dell’esercizio.
Sono fatte salve le fattispecie esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento purche’, entro la stessa data, il
titolare dell’esercizio commerciale ed il gestore del reparto di
vendita abbiano presentato la prevista rispettiva comunicazione e
denuncia dell’esercizio dell’attivita»;
e) in fine al comma 8 e’ aggiunto il seguente periodo: «Per
quanto riguarda le medie strutture di vendita, cosi’ come definite
con l’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, l’utilizzo
esclusivo delle tabelle speciali non e’ sottoposto ai vincoli di
programmazione commerciale stabiliti con la deliberazione di cui
all’articolo 3, comma 1 della legge stessa»;
f) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all’articolo
30, comma 3 bis della legge, negli esercizi di commercio al dettaglio
che pongono in vendita bevande alcoliche e super alcoliche, devono
essere affissi idonei e ben visibili cartelli indicanti il divieto di
vendita di tali bevande ai minori di anni sedici.
8-ter. L’esercizio effettivo dell’attivita’ di vendita delle
medie e grandi strutture e’ in ogni caso subordinato al possesso del
certificato di cui all’articolo 24 e seguenti del DPR 6 giugno 2001,
n. 380 nonche’ alla normativa in materia igienico sanitaria,
antincendi e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Ferme
restando le disposizioni ed i provvedimenti previsti dalla normativa
in materia igienico sanitaria, antincendi e sull’eliminazione delle
barriere architettoniche, nel caso di accertamento di esercizio
effettivo dell’attivita’ di vendita in assenza del suddetto
certificato il Sindaco ordina la sospensione immediata dell’attivita’
fino al suo ottenimento.
8-quater. Il rilascio delle autorizzazioni relative
all’ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di
vendita e’ subordinato all’avvenuto effettivo avvio dell’attivita’ in
conformita’ a quanto previamente autorizzato per quanto riguarda la
superficie di vendita e l’ubicazione dei locali.».

Art. 6
Modificazioni all’articolo 14 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).al comma 1, alla lettera c) e’ aggiunto il seguente periodo:
«Fanno eccezione i portici qualora appartengano al demanio o qualora
siano prospicienti gli spazi pubblici e siano gravati di servitu’ di
uso pubblico a carattere permanente, regolarmente intavolate ed
approvate dal Consiglio comunale mediante apposita convenzione»;
b) in fine al comma 4 e’ aggiunto il seguente periodo:
«L’autorizzazione e’ rilasciata anche se trattasi di esercizi di
vicinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge.».

Art. 7
Inserimento dell’articolo 16-bis nel decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Dopo l’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. e’ aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Orario notturno occasionale). – 1. In occasione di
particolari eventi promossi ed organizzati in collaborazione con
l’ente pubblico, i Comuni possono autorizzare la protrazione
dell’orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche
durante l’orario notturno per un massimo di due giornate nel corso
dell’anno. I Comuni fissano le modalita’ ed i criteri nonche’
l’ambito temporale per la protrazione dell’orario di apertura
limitatamente anche ad individuate porzioni del territorio
comunale.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0030&tmstp=1255513775044

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Pilloni Antonello Salvatore, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di avvocato.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento di cui all’art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di
avvocato;
Vista l’istanza del sig. Pilloni Antonello Salvatore, nato l’8
marzo 1976 a Sassari (Italia), cittadino italiano, diretta ad
ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» ai fini
dell’iscrizione all’albo e dell’esercizio della professione di
«avvocato» in Italia;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di «dottore in giurisprudenza» presso l’Universita’ degli studi di
Sassari nel novembre 2004, omologato al titolo accademico spagnolo di
«licenciado en derecho» con delibera del «Ministerio de educacion y
ciencia» spagnolo del gennaio 2006;
Considerato che l’istante e’ iscritto all’ «Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid» (Spagna) da novembre 2007;
Preso atto che il sig. Pilloni ha prodotto il certificato di
compiuta pratica forense rilasciato dall’ordine degli avvocati di
Sassari;
Considerato infine che ha superato le prove scritte dell’esame di
abilitazione alla professione forense della sessione 2006;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute
del 24 aprile e del 17 settembre 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nelle sedute sopra indicate;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l’esercizio della
professione di «avvocato» e quella di cui e’ in possesso l’istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pilloni Antonello Salvatore, nato l’8 marzo 1976 a Sassari
(Italia), cittadino italiano, e’ riconosciuto il titolo professionale
di «abogado» quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli
«avvocati» e l’esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento e’ subordinato all’espletamento di una prova
attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame
orale sulla materia specificata nell’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11930&tmstp=1256279374246

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 30 settembre 2009 Variazione di denominazione e di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di
monopolio di Stato;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive
modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e
commercializzazione all’ingrosso dei tabacchi lavorati;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull’adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione
nonche’ le attivita’ di accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante
attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Considerato che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 1° luglio
2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
Vista l’istanza con la quale la JT International Italia Srl ha
richiesto la modifica della denominazione di una marca di trinciato
per sigarette;
Viste le istanze con le quali la International Tobacco Agency Srl,
la Manifatture Sigaro Toscano Spa e la JT International Italia Srl
hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di
tabacco lavorato;
Considerato che occorre procedere alla variazione dell’inserimento
di alcune marche di tabacco lavorato in conformita’ ai prezzi
richiesti dalle citate scieta’ con le sopraindicate istanze, nella
tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata al decreto
direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
161 del 14 luglio 2009, alla tabella B) allegata al decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C
allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2
novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della seguente marca di trinciati per sigarette e’
cosi’ modificata:

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Art. 2. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette, di sigari e di trinciati e' modificato come di seguito riportato: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2009 Il direttore per le accise: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 69 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=09A12111&tmstp=1256289216206