Corte Costituzionale, Sentenza n. 279, riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 119, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore
alle modifiche apportate dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5
(Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a
norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e
12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonche’ al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80) promosso dalla
Corte d’appello di Napoli nel procedimento vertente tra A.C. e A.G.
ed altri con ordinanza del 30 aprile 2009, iscritta al n. 18 del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 30 aprile 2009, la Corte d’appello di Napoli ha
sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 119,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo
anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
(Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
nonche’ al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del
fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui prevede che il
termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di
chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a tale
impugnazione agevolmente identificabili sulla base degli atti della
procedura fallimentare, dalla data dell’affissione di tale decreto
alla porta esterna del tribunale, anziche’ dalla data della
comunicazione dell’estratto del medesimo decreto che a tali soggetti
deve essere inviata a norma del combinato disposto dello stesso art.
119, secondo comma, e dell’art. 17, primo comma, del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (nel testo originario) e dell’art. 136 del codice di
procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Il reclamo in questione risulta proposto da A.C. – titolare di un
credito prededucibile liquidato dal giudice delegato, ma non
integralmente soddisfatto, prima che la procedura fallimentare nei
confronti della A.G. s.a.s. fosse chiusa ai sensi dell’art. 118, n.
2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e, dunque, certamente legittimata a
proporre siffatta impugnazione – il 13 gennaio 2003, mediante il
deposito nella cancelleria della Corte d’appello del relativo
ricorso, allorche’ era gia’ scaduto il termine di quindici giorni
previsto dall’art. 119, secondo comma, della legge fallimentare, per
la sua proposizione, termine che decorre dalla data dell’affissione
per estratto alla porta esterna del tribunale del decreto di chiusura
del fallimento. L’affissione, nella specie, risultava eseguita il 13
dicembre 2002: il reclamo andrebbe, pertanto, dichiarato
inammissibile perche’ tardivo.
Il rimettente afferma di non ignorare che la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 153 del 1980, ha gia’ giudicato
tale previsione normativa non in contrasto con l’art. 24, secondo
comma, Cost., poiche’ giustificata: a) dalla difficolta’ di
identificare coloro che hanno interesse a proporre reclamo contro il
decreto di chiusura del fallimento; b) dall’esigenza di assicurare
un’unitaria trattazione e decisione di tutti i reclami eventualmente
proposti; c) dalla possibilita’ per chi si ritenga pregiudicato dalla
chiusura del fallimento disposta per insufficienza di attivo di
chiederne la riapertura ai sensi dell’art. 121 della legge
fallimentare.
Tuttavia, siffatti argomenti, secondo il giudice a quo, a maggior
ragione se considerati alla stregua dell’art. 3 Cost., non appaiono
convincenti e adeguati rispetto ad altre piu’ recenti pronunce della
medesima Corte costituzionale in ordine alle forme di propalazione
degli atti – e, in particolare, di quelli aventi natura decisoria –
previsti dalla legge fallimentare. Vengono citate le sentenze di
questa Corte: n. 255 del 1974; nn. 151, 152 e 155 del 1980; n. 303
del 1985; nn. 55, 102 e 156 del 1986; n. 273 del 1987; n. 881 del
1988.
Il rimettente riferisce a questo punto di avere gia’ sollevato
questa stessa questione di costituzionalita’ e che tuttavia nelle
more del relativo giudizio incidentale, l’art. 119 della legge
fallimentare veniva modificato, prima, dal d.lgs. n. 5 del 2006,
entrato in vigore il 16 luglio 2006, e, poi, dal d.lgs. n. 169 del
2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, sicche’ questa Corte, con
ordinanza n. 303 del 2008, dispose la restituzione degli atti alla
Corte d’appello ai fini di una rivalutazione, sulla base dello ius
superveniens, non solo della persistente rilevanza della questione,
ma altresi’ della possibilita’ di un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma censurata.
Riassunto il giudizio, il giudice rimettente ha osservato che la
questione conserva intatta la sua rilevanza nel giudizio a quo.
Infatti, a suo avviso, secondo quanto puo’ ricavarsi dagli artt.
150 e 153 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall’art. 22 d.lgs. n. 169 del 2007,
le modifiche apportate da tali decreti legislativi alla disciplina
della procedura fallimentare contenuta nel r.d. 16 marzo 1942, n.
267, nel suo testo originario, non sono applicabili alle procedure
fallimentari aperte prima del 16 luglio 2006, come quella di specie,
ne’, deve ritenersi, alle relative procedure incidentali, quali
quella di chiusura del fallimento, regolata dagli artt. 118-120 della
legge fallimentare.
Di conseguenza, deve ritenersi che, nella specie, vada ancora
applicato l’art. 119, secondo comma, della legge fallimentare, nel
testo anteriore alle modifiche apportatevi dai suindicati decreti
legislativi, che faceva decorrere il termine per la proposizione del
reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento dalla data
dell’affissione di tale decreto per estratto alla porta esterna del
tribunale per tutti i soggetti legittimati a tale impugnazione.
Ne’ pare al rimettente che la questione incidentale gia’
sollevata possa essere superata attraverso una lettura
costituzionalmente orientata della norma impugnata, che fa
chiaramente ed inequivocamente decorrere il termine per la
proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del
fallimento dalla data dell’affissione di tale decreto per estratto
alla porta esterna del tribunale per tutti i soggetti legittimati a
tale impugnazione e, dunque, anche per quelli, come la reclamante,
agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura
fallimentare.
Ritiene pertanto il rimettente che la questione sia tuttora
rilevante nel caso di specie, in cui il decreto di chiusura reclamato
non risulta esser mai stato comunicato, a norma dell’art. 136 cod.
proc. civ., alla reclamante, che ne ha preso visione per la prima
volta il 7 gennaio 2003, ossia quando ormai era troppo tardi per
proporre reclamo.

Considerato in diritto

1. – La Corte d’Appello di Napoli dubita della legittimita’
costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate
dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma
5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12
settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d.
16 marzo 1942, n. 267, nonche’ al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in
materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte
in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre reclamo
avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti
legittimati a tale impugnazione, agevolmente identificabili sulla
base degli atti della procedura fallimentare, dalla data
dell’affissione alla porta esterna del tribunale, anziche’ dalla data
della comunicazione dell’estratto del medesimo decreto, che a tali
soggetti deve essere inviata a norma del combinato disposto degli
artt. 119, secondo comma e 17, primo comma, dello stesso r.d. 16
marzo 1942, n. 267, e 136 del codice di procedura civile, in
violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per
la irragionevolezza della individuazione del dies a quo per la
proposizione del reclamo dall’affissione dell’estratto del decreto
anche con riguardo ai creditori agevolmente identificabili solo a
causa della difficolta’, agli stessi non addebitabile, di
identificare gli altri creditori, e per il vulnus al diritto di
difesa dei primi.
2. – La questione e’ fondata.
2.1. – Questa Corte, nell’esaminare identico problema, ha
dichiarato, a suo tempo, non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 119, secondo comma, della legge
fallimentare, nella parte in cui fa decorrere il termine per la
proposizione del reclamo dalla data di affissione del decreto di
chiusura del fallimento (sentenza n. 153 del 1980), argomentando la
legittimita’ della scelta del legislatore sulla base della
difficolta’ di identificare coloro che hanno interesse a proporre
reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento e sulla esigenza
di riunione di piu’ reclami in unica trattazione camerale.
Successivamente a tale decisione, pero’, la Corte ha avuto modo
di pronunciarsi piu’ volte – a proposito di disposizioni della legge
fallimentare nella versione originaria – sulla possibilita’ che la
legge faccia decorrere termini perentori, previsti per impugnare
provvedimenti (asseritamente) lesivi di diritti soggettivi, da
momenti (emanazione del provvedimento, affissione) diversi da quelli
della notificazione o comunicazione dei provvedimenti stessi.
In proposito e’ stato osservato che «la scelta dell’affissione,
quale forma di pubblicita’ idonea a far decorrere il termine per
l’impugnazione di un atto, puo’ essere giustificata solo dalla
difficolta’ di individuare coloro che possono avere interesse a
proporre l’impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del
1980), risultando priva di razionale giustificazione se riferita a
soggetti preventivamente individuati dal legislatore (sentenze n. 251
del 2001, n. 151 del 1980, n. 255 del 1974). Cio’ in quanto
l’affissione determina una mera presunzione legale, peraltro
insuperabile, di conoscenza dell’atto ed e’ quindi compatibile con il
diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui
l’individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di
comunicazione diretta dell’atto stesso risultino impossibili o
estremamente difficoltosi» (sentenza n. 224 del 2004, n. 154 del
2006).
Sulla base di questi principi la Corte ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale: a) dell’art. 98, primo comma, della
legge fallimentare, nella parte in cui prevede che il termine per
l’opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva decorra
dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria anziche’
dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento,
con le quali il curatore deve dare loro notizia dell’avvenuto
deposito (sentenza n. 102 del 1986); b) dell’art. 190, secondo comma,
della legge fallimentare, nella parte in cui fa decorrere il termine
di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento
del giudice delegato di cessazione degli effetti dell’amministrazione
controllata dalla data del decreto anziche’ dalla sua rituale
comunicazione all’interessato (sentenza n. 881 del 1988); c)
dell’art. 209, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte
in cui prevede, per la liquidazione coatta amministrativa, che il
termine di quindici giorni per proporre l’impugnazione dei crediti
ammessi decorre dalla data del deposito in cancelleria, da parte del
commissario liquidatore, dell’elenco dei crediti medesimi, anziche’
da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con la quale lo stesso commissario deve dare notizia
dell’avvenuto deposito ai singoli interessati (sentenza n. 201 del
1993); d) dell’articolo 144, quarto comma, della legge fallimentare,
nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del
reclamo decorre dalla affissione della sentenza stessa anziche’ dalla
sua comunicazione (sentenza n. 224 del 2004); e) dell’articolo 213,
secondo comma, della stessa legge fallimentare, nella parte in cui fa
decorrere, nei confronti dei creditori ammessi, il termine perentorio
di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di
riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia dell’avvenuto deposito del medesimo in
cancelleria, anziche’ dalla comunicazione dell’avvenuto deposito
effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
con altre modalita’ previste dalla legge (sentenza n. 154 del 2006).
Alla luce dei principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza
e’ evidente che la norma denunciata nel testo anteriore alle
modifiche apportate – non potendosi queste ultime, contenute nel
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della l. 14
maggio 2005, n. 80) e nel decreto legislativo 12 settembre 2007, n.
169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n.
267, nonche’ al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, commi 5, 5-bis della l. 14 maggio 2005, n. 80)
applicarsi a procedure fallimentari chiuse nel 2003 (argomentando
dagli artt. 150 e 153 d.lgs. n. 5 del 2006 e 22 d.lgs. n. 169 del
2007), come ha plausibilmente motivato il giudice a quo – nello
stabilire che il termine di quindici giorni per proporre reclamo
avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti
legittimati a questa impugnazione, dalla data dell’affissione di tale
decreto alla porta esterna del tribunale, sacrifica gravemente ed
ingiustificatamente il diritto dei creditori di avere conoscenza del
decreto, per potere proporre reclamo avverso lo stesso. Gravemente,
in quanto richiede un onere di diligenza inesigibile, attesa la
necessita’ di accedere, almeno ogni quindici giorni, per tutta la
durata della procedura, sovente tutt’altro che breve, per accertare
la data del deposito, dal quale soltanto decorre il termine de quo;
ingiustificatamente, perche’ l’indeterminatezza dei soggetti
interessati puo’ legittimare modalita’ di «informazione», quale
quella prevista dalla norma censurata; il che pero’ non avviene nel
caso come quello del titolare di un credito prededucibile liquidato
dal giudice delegato, ma non integralmente soddisfatto, in cui tali
soggetti siano non solo individuabili, ma altresi’ individuati. In
tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, l’onere di diligenza
che la norma censurata impone ai creditori e’ incomparabilmente piu’
gravoso e gravido di conseguenze pregiudizievoli di quello cui deve
sottoporsi l’ufficio che sia tenuto a dare conoscenza del decreto di
chiusura del fallimento ai creditori ben individuati (sentenza n. 154
del 2006).
L’art. 119, secondo comma, della legge fallimentare – nel suo
testo originario – deve, pertanto, essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui fa decorrere, nei
confronti dei soggetti interessati e gia’ individuati sulla base
degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto
motivato del tribunale di chiusura del fallimento dalla data di
pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della
stessa legge fallimentare, anziche’ dalla comunicazione dell’avvenuto
deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero a mezzo di altre modalita’ di comunicazione
previste dalla legge (sentenza n. 154 del 2006).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 119, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle
modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
(Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a
norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal
decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni
integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonche’ al
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi
5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa
decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e gia’ individuati
sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso
il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla
data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art.
17 della stessa legge fallimentare, anziche’ dalla comunicazione
dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalita’ di
comunicazione previste dalla legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 5 agosto 2010, n. 148 Regolamento recante sistemi dischi freni per autovetture.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 211 del 9-9-2010

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi ed, in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’emanazione di norme specifiche per l’approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita’ tecniche, nonche’ le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; Visto l’articolo 236, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e’ stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita’ tecniche» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172, S.O., recante «Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione europea del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2007, n. 165, S.O., recante «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull’omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita’, riciclabilita’ e recuperabilita’ e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O.; Considerata l’esigenza di regolamentare la sostituzione di taluni componenti dell’impianto frenante delle autovetture; Espletata la procedura d’informazione nel settore delle tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 giugno 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi freno, di seguito definiti «sistema» secondo quanto specificato al successivo articolo 2, destinati ad essere installati sui veicoli della categoria internazionale M1, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi. 2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita’ alle prescrizioni e alle procedure di prova previste dal presente regolamento.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operativo il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– Il comma 3-bis dell’articolo 75 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi’ recita:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche
per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed
entita’ tecniche, nonche’ le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita’ tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita’ di ottenere l’eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi».
– Il comma 2 dell’art. 236 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi’ recita:
«2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti
elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l’impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo, e’ subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di
ordine tecnico concernenti la possibilita’ di esecuzione
della modifica, il nulla-osta puo’ essere sostituito da una
relazione tecnica, firmata da persona a cio’ abilitata, che
attesti la possibilita’ d’esecuzione della modifica in
questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e
prova presso l’ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta
esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto
attestato dalla relazione predetta, prima che venga
eseguita la modifica richiesta.».
– Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 2 maggio 2001, n. 277 e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n.160.
– La direttiva 20 dicembre 2001, n. 2001/116/CE, della
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative
all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
e’ stata pubblicata nella GUCE 21 gennaio 2020, n. L 18.
– La direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei
veicoli a motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilita’, riciclabilita’ e recuperabilita’ e che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e’ stata
pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 310.
– La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio18
settembre 2000, n. 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori
uso e’ stata pubblicata nella G.U.C.E. 21 ottobre 2000, n.
L 269.
– La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura
d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’
dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998» e’ stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
– L’art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988,
n. 400, cosi’ recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del regolamento si definiscono quali: a) «sistema» dischi freno l’insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o piu’ dei seguenti elementi: 1) pinze freni; 2) guarnizioni; 3) adattatore pinze; 4) tubazione di collegamento; 5) sensori, che presentano caratteristiche diverse, nei materiali utilizzati o sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati in modo diverso, dai corrispondenti elementi dell’impianto frenante originario del veicolo; b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno; c) «tipo di veicolo per quanto riguarda l’impianto di frenatura, cosi’ come definito dalla direttiva 71/320/CEE; d) «campo d’impiego» i tipi di veicoli sui quali il sistema dischi freno puo’ essere installato.

Note all’art. 2:
– La direttiva 26 luglio 1971, n. 71/320/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di
veicoli a motore e dei loro rimorchi e’ stata pubblicata
nella G.U.C.E. 6 settembre 1971, n. L 202.

Art. 3

Omologazione dei sistemi

1. La domanda di omologazione di un sistema e’ presentata dal
costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente
accreditato, ad un servizio tecnico del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, cosi’ come
indicato all’articolo 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162, S.O., secondo le modalita’ previste
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2
maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2001, n. 160, S.O. La domanda e’ corredata da una scheda informativa
compilata in conformita’ al modello riportato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I sistemi sono omologati solo ed esclusivamente per essere
installati su veicoli equipaggiati dall’origine con freni a disco.
Nel caso di veicoli con elementi frenanti diversi su assi distinti, i
sistemi possono essere omologati solo ed esclusivamente per essere
installati sull’asse del veicolo equipaggiato dall’origine con freni
a disco.
3. Ogni sistema e’ omologato, con eventuali estensioni di
omologazione, in relazione ad uno o piu’ tipi di veicoli. La verifica
dell’idoneita’ del sistema, ai fini della sua omologazione, e’
effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate
nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle
prescrizioni del regolamento, e’ assegnato un numero di omologazione
ovvero di estensione di omologazione, in conformita’ a quanto
previsto nell’allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
5. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il
certificato di omologazione del sistema redatto in conformita’ al
modello riportato all’allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

Art. 4

Caratteristiche generali dei sistemi

1. Ciascun sistema deve essere progettato, costruito e montato in
modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le
sollecitazioni cui puo’ essere sottoposto, non siano alterate le
funzioni dell’impianto di frenatura originario del veicolo.
2. In particolare, il sistema deve essere progettato, costruito e
montato in modo da resistere agli agenti di corrosione e di
invecchiamento cui e’ esposto.
3. E’ richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore del
veicolo nei casi in cui il sistema richieda la sostituzione o
modifiche di attuatori, centraline, e relativi software per la
gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e
della stabilita’ del veicolo ivi compresa la sostituzione del fluido
idraulico con altro di caratteristiche diverse da quello indicato dal
costruttore del veicolo.
4. Ogni sistema, una volta installato sul veicolo, deve consentire
il ripristino della configurazione originaria del veicolo con la
semplice rimozione dello stesso sistema e il montaggio dei
corrispondenti elementi originari.
5. E’ possibile derogare alla prescrizione di cui al comma 4,
subordinatamente al rilascio del nulla osta del costruttore del
veicolo, con il quale si autorizzano le modifiche necessarie
all’installazione del sistema.

Art. 5

Prescrizioni per l’installazione dei sistemi sui veicoli

1. Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell’utenza,
procedono alla visita sui singoli veicoli per verificare la
conformita’ del sistema installato al tipo omologato.
2. L’installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica
l’osservanza delle disposizioni di installazione previste dal
costruttore, ovvero, nei casi previsti all’articolo 4, comma 3, dal
costruttore del veicolo. La dichiarazione e’ redatta secondo il
modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

Art. 6 Aggiornamento della carta di circolazione 1. Successivamente all’effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all’articolo 5, gli Uffici della motorizzazione civile procedono all’aggiornamento della carta di circolazione, secondo le modalita’ stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. 2. In fase di aggiornamento della carta di circolazione, secondo quanto indicato al precedente comma 1, sono apportate le eventuali modifiche e prescrizioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal costruttore del sistema, indicata al successivo articolo 7.

Art. 7 Prescrizioni per il costruttore del sistema 1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell’omologazione di base conseguita, omettendo le eventuali estensioni, chiaramente leggibile ed indelebile, di cui all’articolo 3, comma 4. Tale marchio va apposto direttamente su ogni singolo disco freni componente il sistema. 2. Il costruttore correda ogni singola unita’ prodotta con le prescrizioni per l’installazione, di cui all’articolo 5, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 3. Ogni singolo sistema prodotto e’ corredato con le informazioni di uso e installazione dello stesso, destinate all’utilizzatore.

Art. 8 Conformita’ della produzione 1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita’ della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107, S.O. 2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato. 3. La Direzione generale della motorizzazione puo’ procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell’ambito della verifica: a) della conformita’ della produzione del sistema; b) delle procedure per la valutazione della durabilita’ del sistema. 4. L’omologazione accordata per un tipo di sistema e’ revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 9

Riconoscimento dei sistemi omologati
da Stati membri dell’Unione europea

1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell’Unione europea,
dalla Turchia, o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo,
corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopraccitati
Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del
prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni
rilasciate nei paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame
documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di
protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle
richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli
gia’ esperiti nell’ambito dell’originaria procedura di approvazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 205

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 53 Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunita’ e di consigliere/a regionale di parita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d’Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ ed oggetto

1. La Regione, in armonia con i principi di pari opportunita’,
attua politiche volte al rispetto delle identita’ e alla
valorizzazione delle differenze di genere, all’equita’ nella
distribuzione dei poteri e delle responsabilita’ tra i generi, al
superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora
esistente nei confronti delle donne e all’incremento della loro
partecipazione in ogni ambito.
2. La presente legge riordina la Consulta regionale per la
condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23
giugno 1983, n. 65 (Istituzione della Consulta regionale per la
condizione femminile), che assume la nuova denominazione di Consulta
regionale per le pari opportunita’, e detta disposizioni in materia
di consigliere/a regionale di parita’.

Art. 2 Comunicazione istituzionale e statistiche di genere 1. La Regione, nell’ambito dell’attivita’ di comunicazione istituzionale volta alla corretta informazione del cittadino sulle attivita’ svolte o in corso di svolgimento, opera per: a) introdurre la prospettiva di genere e favorire l’attenzione sui temi della parita’ tra donne e uomini; b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico; c) promuovere una rappresentazione femminile e maschile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella societa’, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere. 2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attivita’ finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 3 Disciplina del personale 1. Gli enti del comparto unico regionale e l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta perseguono politiche di pari opportunita’ tra uomini e donne nell’organizzazione del personale e nello sviluppo della carriera e adottano piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell’attivita’ lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

Art. 4 Piani triennali di azioni positive 1. I piani triennali di azioni positive predisposti dai comitati per le pari opportunita’, ove costituiti, sono approvati con provvedimento dell’organo competente dell’ente, sentiti il/la consigliere/a regionale di parita’, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, nell’ambito del comparto e dell’area di interesse. In particolare, i piani sono diretti a: a) promuovere l’inserimento delle donne nelle attivita’, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile, in particolare nelle attivita’ e nei livelli di piu’ elevata responsabilita’; b) valorizzare, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di istituti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia; c) promuovere azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione di una cultura favorevole alla nascita di nuovi comportamenti organizzativi che valorizzino le differenze di cui donne e uomini sono portatori; d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternita’; e) superare gli stereotipi di genere e adottare modalita’ organizzative che rispettino le donne e gli uomini.

Art. 5

Consulta regionale per le pari opportunita’

1. Al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli
che limitano o impediscono il rispetto delle identita’ e la
valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione
di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, il presente capo
detta disposizioni concernenti la Consulta regionale per le pari
opportunita’, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta esercita le sue funzioni operando anche al fine di
creare uno stretto raccordo tra la realta’ femminile della Regione e
le donne elette nelle istituzioni.

Art. 6 Funzioni 1. La Consulta: a) esprime pareri sui progetti di legge regionali di cui all’articolo 9, comma 1, e formula suggerimenti per l’adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parita’ ed uguaglianza di genere; b) segnala al Consiglio regionale l’opportunita’ di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative in relazione al mondo femminile; c) cura la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita’ nei vari settori della vita politica, economica e sociale, segnalando le opportune iniziative e curando l’elaborazione di studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d’Aosta; d) promuove, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull’amministrazione della cosa pubblica, per favorire la preparazione e la presenza femminile nell’amministrazione e nella vita politica; e) formula proposte e suggerimenti al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine all’istituzione di servizi e all’avvio di iniziative che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella societa’ e nella famiglia; f) sensibilizza partiti, movimenti e gruppi politici, affinche’ adottino tutte le misure che favoriscano una rappresentanza equilibrata nei loro organismi decisionali; g) favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette negli organismi istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l’attivazione di reti di collegamento, e l’elaborazione e attuazione delle analisi di genere nelle scelte politiche e amministrative; h) cura la raccolta, la diffusione di materiale bibliografico e documentario, la pubblicazione di periodici e volumi, e promuove le tematiche relative alla condizione femminile ed eventi culturali destinati alle donne; i) promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con gli organismi di pari opportunita’ di altre Regioni; j) svolge attivita’ di informazione e consulenza per le donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l’utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza.

Art. 7 Composizione e durata 1. La Consulta e’ nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio stesso, ed e’ composta: a) da quattro componenti, designate congiuntamente: 1) dalle associazioni e dai gruppi femminili che abbiano un’effettiva rappresentativita’ a livello regionale, abbiano come finalita’ istituzionali quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attivita’ non circoscritte ad interessi di categoria professionale; 2) dalle commissioni femminili delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; 3) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale; 4) dalle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti, movimenti o gruppi politici; 5) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello regionale; b) dal/dalla consigliere/a regionale di parita’ di cui all’articolo 14; c) da tre consigliere regionali elette dal Consiglio regionale con voto limitato a due nomi. Almeno una consigliera deve essere espressione della minoranza consiliare. La perdita della condizione di consigliera regionale comporta la decadenza dalla Consulta; d) da dieci componenti elette dal Consiglio regionale fra le componenti degli organismi di cui alla lettera a) con voto limitato a sette nomi. Almeno tre componenti devono essere espressione della minoranza consiliare; e) da cinque componenti designate dal Consiglio permanente degli enti locali e scelte fra le donne elette negli enti locali della Regione, rispettando la proporzione fra le elette nelle assemblee e negli organi esecutivi degli enti stessi. La perdita della condizione di eletta negli enti locali comporta la decadenza dalla Consulta. 2. L’attivita’ della Consulta e’ coordinata da una Presidente eletta tra le proprie componenti e da un Comitato esecutivo secondo le modalita’ indicate nel regolamento interno della Consulta di cui all’articolo 8, comma 2. 3. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura e, comunque, sino alla data di insediamento della successiva Consulta.

Art. 8 O r g a n i 1. Sono organi della Consulta: a) l’Assemblea; b) la Presidente; c) il Comitato esecutivo. 2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento interno della Consulta che disciplina le funzioni degli organi e le modalita’ di organizzazione e funzionamento della Consulta stessa, proposto dall’assemblea della Consulta entro due mesi dal proprio insediamento. 3. Il regolamento interno della Consulta puo’ prevedere l’istituzione di una vicepresidente.

Art. 9 Rapporti con il Consiglio regionale 1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, che investono esplicitamente e significativamente le politiche di genere all’atto della loro presentazione al Consiglio regionale. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dei progetti di legge, si prescinde dal parere della Consulta. La Consulta, su propria richiesta, e’ audita dalle commissioni consiliari permanenti sugli atti all’esame delle stesse concernenti le politiche di parita’ e di pari opportunita’. 2. Alle riunioni della Consulta hanno facolta’ di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente della Regione e del Consiglio regionale, gli assessori regionali e i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti. 3. La Consulta puo’ chiedere che intervengano alle proprie riunioni il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto di discussione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali, previa autorizzazione dell’amministratore competente.

Art. 10

Rapporti di collaborazione

1. La Consulta attiva rapporti di collaborazione:
a) con il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione dei
principi di parita’ di trattamento e di pari opportunita’ delle
lavoratrici e con la Commissione per le pari opportunita’ fra uomo e
donna di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 (Regolamento per il riordino della
Commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
b) con Consulte, istituzioni e altri organismi regionali,
interregionali, nazionali, europei ed internazionali svolgenti
analoghe funzioni;
c) con le istituzioni e le associazioni culturali, di
promozione sociale, di volontariato e professionali presenti nel
territorio regionale;
d) con le Universita’, gli istituti di ricerca e gli
osservatori in materia economica e sociale.

Art. 11

Rapporto, relazione annuali e
programma di attivita’ della Consulta

1. La Consulta, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette al
Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale un
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche di parita’
e di pari opportunita’ in Valle d’Aosta ed una relazione
sull’attivita’ svolta.
2. La Consulta, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al
Presidente del Consiglio regionale un programma di attivita’, da
attuare nell’anno successivo, con la previsione della relativa spesa.
3. Il programma e’ esaminato ed approvato dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 dicembre.
4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rapporto e
la relazione annuali ed il programma di attivita’ alla commissione
consiliare competente.

Art. 12

Sede, dotazione organica e locali

1. La Consulta regionale ha sede presso la Presidenza del
Consiglio regionale ed e’ dotata del personale e dei mezzi necessari
per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina,
nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, la dotazione
organica per il funzionamento della Consulta, sentita la Presidente
della stessa.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegna alla
Consulta locali idonei allo svolgimento della sua attivita’.

Art. 13 Gestione amministrativa e contabile 1. Nell’ambito del programma annuale di attivita’ e della relativa previsione di spesa, la Consulta gode di autonomia funzionale. 2. Per la gestione amministrativa del personale la Consulta si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale. 3. Per la gestione amministrativa e contabile funzionale alla realizzazione del programma annuale di attivita’ la Consulta si avvale delle competenti strutture del Consiglio regionale. 4. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale tutte le spese per il funzionamento ed il programma di attivita’ della Consulta.

Art. 14

Consigliere/a regionale di parita’

1. Il presente Capo detta disposizioni in materia di
consigliere/a di parita’ della Regione, di seguito denominato/a
consigliere/a regionale di parita’, disciplinandone le attribuzioni,
i requisiti e le modalita’ di nomina, in attuazione dell’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina
dell’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’ e
disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47
della legge 17 maggio 1999, n. 144) e in conformita’ ai principi di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246).

Art. 15 Competenze 1. Il/La consigliere/a regionale di parita’ svolge le funzioni di: a) promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita’ e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e, in particolare, tutte quelle attribuitegli ai sensi del d.lgs. 198/2006 e della presente legge; b) referente dei comitati per le pari opportunita’ di cui all’art. 4. 2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, il/la consigliere/a regionale di parita’, nell’esercizio delle sue funzioni, e’ pubblico ufficiale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-09-11&task=dettaglio&numgu=36&redaz=009R1022&tmstp=1284447734882

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 333

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita’ tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25
maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamata la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in
materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche’ modifiche
alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 – Norme regionali per la
tutela dei prati stabili naturali) e, in particolare, l’art. 6, comma
1, che prevede, tra l’altro, che con regolamento regionale siano
disciplinate le modalita’ tecnico-procedurali per lo svolgimento
delle operazioni di variazione del potenziale viticolo aziendale e
per la misurazione delle superfici vitate;
Considerato che con proprio decreto 1° ottobre 2007, n.
0313/Pres. e’ stato approvato il «Regolamento di attuazione delle
procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE)
n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo
viticolo e disciplina delle modalita’ tecnico-procedurali per il
rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale
produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici
vitate in attuazione dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 8
agosto 2007, n. 20»;
Considerato, inoltre, che nella gestione dei procedimenti
amministrativi di competenza, la Direzione centrale risorse agricole,
naturali e forestali e’ autorizzata ad avvalersi, mediante apposite
convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai
sensi dell’art. 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio
2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall’art. 13
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo
dell’anno 2004 per il settore delle attivita’ economiche e
produttive);
Ritenuto necessario, alla luce delle modifiche nel frattempo
intervenute alle disposizioni comunitarie relative all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, approvare un nuovo regolamento
regionale di attuazione, contenente anche le modalita’
tecnico-procedurali per la gestione del potenziale vitivinicolo
regionale mediante i CAA convenzionati con la Regione e per la
misurazione delle superfici vitate;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12
novembre 2009;
Visto il decreto del Direttore centrale delle risorse agricole,
naturali e forestali n. 2958 del 25 novembre 2009 con cui e’ stata
disposta ai sensi dell’art. 7, comma 34, della legge regionale 26
gennaio 2004, n. 1, la correzione di errore materiale contenuto
nell’allegato B al testo regolamentare approvato con la suddetta
deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di attuazione delle procedure
tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009
e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e
disciplina delle modalita’ tecnico procedurali per il rilascio delle
autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo
aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione
dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20»,
nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/