MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Ilva S.p.a.». (Decreto n. 53163).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTO l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 5, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009,
n. 33;

VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;

VISTO l’accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria (29.04.2009)
che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a
ciascun lavoratore e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 48305, del 17.11.2009, con il quale e’ stata
autorizzata, per il periodo dall’08.08.2009 al 31.12.2009, la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali in data 09.07.2009, in favore
di un numero massimo di 550 unita’ lavorative della societa’ ILVA
SPA, unita’ di Cornigliano (GE);

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.02.2010,
relativo alla societa’ ILVA SPA, unita’ di Genova (GE), con il quale
e’ stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le
condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della
concessione della proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e con il
quale la Regione Liguria si e’ assunta l’impegno all’erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ ILVA SPA, in
conformita’ agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione della proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa, presentata dall’azienda ILVA SPA, in favore di 550 unita’
lavorative dipendenti presso la sede di Genova (GE) per il periodo
dall’01.01.2010 al 31.08.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione
della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione della proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 10.02.2010, in favore di un numero massimo
di 550 unita’ lavorative, della societa’ ILVA SPA, dipendenti presso
la sede di Genova (GE), per il periodo dall’01.01.2010 al 31.08.2010.

La misura del predetto trattamento e’ ridotta del 10% per il
periodo dall’08.08.2010 al 31.08.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del
31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione
viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del
sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.

Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso
alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE ? POR
regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 6.440.555,00
(seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00).

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione
e Formazione, pari ad euro 6.440.555,00
(seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00),
gravera’ sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31
luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’
finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 3 agosto 2010, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 11-8-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3610): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell’interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Tremonti) il 7 luglio 2010. Assegnato alle commissioni riunite III (affari esteri) e IV (difesa), in sede referente, il 7 luglio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, l’8, 13, 14 e 20 luglio 2010. Esaminato in aula il 20 luglio 2010 ed approvato il 21 luglio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2291): Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri, emigrazione) e 4ª (difesa), in sede referente, il 21 luglio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 22 e 27 luglio 2010. Esaminato dalle commissioni riunute, in sede referente, il 21, 22, 27 e 28 luglio 2010. Esaminato in aula il 2 agosto 2010 ed approvato il 3 agosto 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
156 del 7 luglio 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2010 Indirizzi per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 10-8-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, che prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri coordina e promuove l’attivita’ dei Ministri
in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
Visto l’art. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inerente alle
attribuzioni del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto l’art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la
titolarita’ delle politiche di protezione civile ed il coordinamento
delle Amministrazioni pubbliche preposte al Servizio nazionale della
protezione civile;
Ravvisata la necessita’, avuto riguardo alle deliberazioni di stato
di emergenza e di grande evento disposte ai sensi degli articoli 5,
comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed ai sensi degli
articoli 5 e 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, di dispiegare la potesta’ d’indirizzo politico e di
coordinamento al fine di assicurare che le politiche di protezione
civile possano risultare piu’ efficaci, anche tenuto conto
dell’evoluzione dell’assetto delle competenze degli Enti coinvolti a
vario titolo nel Servizio nazionale di protezione civile;
Preso atto delle molteplici misure gia’ assunte per contenere la
durata delle situazioni di emergenza, per assicurare il maggiore
rispetto dell’ordinamento giuridico comunitario, per imprimere ogni
possibile accelerazione agli interventi emergenziali, anche mediante
iniziative di monitoraggio, d’impulso e sollecitatorie avviate nei
confronti dei contesti emergenziali assai risalenti nel tempo;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
15 gennaio 2004, volta ad imprimere ogni possibile accelerazione agli
interventi di protezione civile;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all’attivita’ contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Considerato che la vigente normativa di protezione civile e’
caratterizzata dalla multidisciplinarieta’ dei campi di intervento e
che l’applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ha conosciuto una
evoluzione condizionata dalle fattispecie concrete affrontate non
solo riguardo ad eventi propriamente calamitosi di cui all’art. 2
della legge n. 225 del 1992, ma anche in considerazione dei «grandi
eventi» di cui agli articoli 5 e 5-bis, comma 5 del richiamato
decreto-legge;
Ritenuto quindi, che occorre fornire indirizzi per una coerente ed
efficace applicazione della normativa citata;
Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

La prassi che si e’ affermata negli ultimi anni nell’attuazione
della legge n. 225 del 1992 ha reso necessaria l’applicazione della
normativa emergenziale a contesti che, pur non essendo propriamente
ascrivibili a fenomeni calamitosi, spesso improvvisi ed imprevedibili
anche in relazione alle conseguenze che ne possono derivare, si
connotano pur tuttavia per un elevato grado di offensivita’ degli
interessi primari della collettivita’, previsti dal combinato
disposto degli articoli 1 della legge n. 225 del 1992 e 5 del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Si tratta cioe’ di situazioni nelle quali l’inadeguatezza degli
enti ordinariamente competenti a superare il contesto problematico
che si manifesta e’ suscettibile di provocarne un aggravamento per
impedire il quale si rende percio’ improcrastinabile l’intervento
dello Stato in via sussidiaria.
Pur nell’assetto normativo vigente e’ tuttavia necessario definire
indirizzi per il ricorso alle procedure di cui alla legge n. 225 del
1992, in modo tale da limitarne l’impiego alle ipotesi strettamente
necessarie.
Queste implicano l’emersione nel livello di attenzione nazionale di
problematiche inizialmente radicate a livello locale che, per la loro
dinamica, non possono essere adeguatamente fronteggiate nell’ambito
delle attribuzioni assegnate agli enti competenti in via ordinaria
Occorre inoltre accertare l’impossibilita’ di pervenire al
superamento del contesto di criticita’ con i tempi imposti dalle
procedure ordinarie.
Analogamente la durata degli stati di emergenza dovra’, percio’,
essere definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la
realizzazione degli interventi occorrenti.
Deve poi apparire necessaria la riconduzione ad un unico centro di
responsabilita’, di coordinamento dell’insieme delle competenze
istituzionali nella risoluzione del contesto di criticita’ anche
tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con
sentenze 26 giugno 2007, n. 237 e 17 giugno 2010, n. 215, che
ammettono la possibilita’ di ricondurre ad unita’ le competenze
amministrative coinvolte laddove siano ravvisabili esigenze di
unitarieta’, coordinamento e direzione derivanti dalla sussistenza di
un interesse nazionale.
Applicando i principi enunciati dovra’ procedersi ad una
progressiva riduzione degli stati di emergenza dichiarati sul
territorio nazionale, anche mediante la revoca di quelli nei quali
risulta realizzata la maggior parte degli interventi ovvero, per il
tempo trascorso, non appaia piu’ attuale l’insieme delle soluzioni in
origine ipotizzate.
Si deve, inoltre, limitare al massimo lo strumento della proroga
degli stati di emergenza, consentendone la concessione, nell’ovvia
considerazione della dimensione del contesto emergenziale, unicamente
nei casi in cui la stessa si giustifichi in relazione a circostanze
oggettive che abbiano impedito il pieno dispiegamento dell’attivita’
commissariale o che ne rendano del tutto necessaria la prosecuzione.
Per quanto invece riguarda i «grandi eventi» da cui possa derivare
grave rischio per i valori primari sopra indicati di cui all’art. 5
del citato decreto-legge o per i quali non si rende necessaria la
dichiarazione dello stato d’emergenza a mente dell’art. 5-bis, comma
5, del decreto-legge n. 343 del 2001, trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
E’ dunque alla luce della richiamate disposizioni che occorre
pervenire ad una tipizzazione delle situazioni e dei presupposti
necessari per procedere alla relativa dichiarazione.
In tale contesto appare, allora, necessario individuare i
presupposti che, almeno in linea di principio generale, devono
sussistere per consentire il ricorso agli strumenti previsti dal
citato decreto-legge n. 343 del 2001.
Un grande evento, quale situazione straordinaria avente
potenzialita’ atte a generare stravolgimenti nell’ordinario sistema
sociale, puo’ costituire la causa dell’accentuazione dei rischi. Tali
rischi pur essendo prevedibili e prevenibili solo parzialmente,
devono attenere alla compromissione dell’integrita’ della vita, dei
beni, degli insediamenti e dell’ambiente.
Al fine di assicurare condizioni di adeguata tutela della pubblica
e privata incolumita’, tali rischi debbono comunque essere oggetto di
specifica ed adeguata pianificazione per la gestione delle situazioni
di crisi ipotizzabili.
Nell’indicata prospettiva, risulta utile prendere le mosse dalla
considerazione che gli stati di emergenza nazionale di protezione
civile ed i «grandi eventi», pur se aventi ad oggetto situazioni
fattuali oggettivamente diverse e non riconducibili tipologicamente
l’una all’altra, trovano tuttavia un denominatore comune
nell’accertata esigenza di porre mano a strategie di intervento
finalizzate al conseguimento, mediante il ricorso a mezzi e poteri
straordinari, di obiettivi di preminente interesse pubblico non
altrimenti raggiungibili, sulla base degli ordinari assetti normativi
e procedurali, entro i ristretti orizzonti temporali imposti da
circostanze esterne.
Le esigenze di intervento nell’ambito dei «grandi eventi» possono
prodursi dalla coesistenza di ambiti settoriali assai disparati e
mutevoli, in relazione al contesto territoriale di riferimento.
Tali ambiti possono ravvisarsi, tra l’altro, nell’esigenza di
assicurare il coordinamento unitario di interventi in vasti e
complessi settori di riferimento dell’azione pubblica.
Pertanto, con la presente direttiva si indicano i criteri di
riferimento cui ci si dovra’ attenere per consentire al Dipartimento
della protezione civile, con il coinvolgimento di tutte le
Amministrazioni pubbliche interessate o competenti ivi comprese
quelle regionali e locali, secondo i rispettivi ordinamenti, di
elaborare le analisi e le proposte ritenute necessarie.
L’attivita’ in questione, atta a consentire al Consiglio dei
Ministri una piu’ approfondita conoscenza del contesto di
riferimento, sara’ volta in via preliminare a verificare se la
preparazione e lo svolgimento dell’evento proposto possa incontrare
elementi rilevanti di criticita’ organizzativa.
Le proposte del Dipartimento della protezione civile dovranno
tenere conto dei seguenti parametri:
1) complessita’ organizzativa dell’evento tenuto conto della
rilevanza e della sua dimensione nazionale o internazionale, delle
autorita’ partecipanti, dell’impatto sull’economia e sullo sviluppo,
anche infrastrutturale dell’area interessata, della prevedibile
elevata affluenza di pubblico e di operatori economici, del rischio
di compromissione per l’ambiente ed il patrimonio culturale del
Paese;
2) esigenza di provvedimenti e piani organizzativi straordinari
per garantire la sicurezza, anche in considerazione dell’impiego
eccezionale e coordinato di uomini e mezzi, della necessita’ di
adottare misure eccezionali per l’accesso ai luoghi interessati
dall’evento e di salvaguardare lo svolgimento delle attivita’
economiche e dei servizi pubblici;
3) necessita’ di adottare misure straordinarie per l’uso del
territorio, la mobilita’, la viabilita’ ed i trasporti;
4) definizione ed esecuzione, anche con procedure semplificate,
di piani sanitari di natura eccezionale, finalizzati a garantire il
pronto intervento anche attraverso l’utilizzo straordinario di
personale, mezzi e strutture;
5) adozione di misure, volte ad evitare che dalla celebrazione
dell’evento possano derivare conseguenze negative a carico del
territorio.
Il Dipartimento della Protezione civile, nell’attenersi alle
indicazioni fornite con la presente direttiva per lo svolgimento
delle attivita’ propedeutiche concernenti ogni richiesta o proposta
di dichiarazione di «grande evento», ne rassegnera’ di volta in volta
le risultanze conclusive ai fini delle determinazioni del Consiglio
dei Ministri.
Roma, 27 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 263/2010, art. 68 Cost.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3,
4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),
promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di M. C. con ordinanza del 30
settembre 2009, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 30 settembre 2009, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento all’art. 3,
primo comma, della Costituzione, dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6,
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui
richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di
utilizzare le intercettazioni «occasionali» di conversazioni o
comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di
utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato;
che il giudice a quo premette che il pubblico ministero,
esercitata l’azione penale nei confronti di numerosi imputati, tra i
quali M. C., membro, all’epoca dei fatti, del Senato della
Repubblica, cui erano contestati alcuni reati contro la pubblica
amministrazione (artt. 317, 323 e 326 del codice penale), aveva
depositato la documentazione relativa a intercettazioni telefoniche
concernenti il citato M. C., chiedendo che fosse inoltrata al Senato
l’istanza di autorizzazione alla loro utilizzazione prevista
dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003;
che, in conformita’ a tale disposizione, era stata fissata
udienza camerale, nel corso della quale era stata sollevata la
questione di costituzionalita’;
che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia come
ricorrano, nella specie, i presupposti d’insorgenza dell’obbligo di
richiedere l’autorizzazione prescritta dal citato art. 6, comma 2: le
intercettazioni in discussione non costituirebbero, difatti, il
frutto di captazioni «dirette» delle comunicazioni del parlamentare,
ma dell’occasionale interlocuzione del medesimo con altri imputati,
le cui utenze erano state sottoposte legittimamente a controllo, ai
sensi degli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale;
che la richiesta del pubblico ministero, d’altro canto, non
riguarda la posizione degli imputati non parlamentari – rispetto ai
quali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del
2007, non e’ piu’ necessaria alcuna autorizzazione della Camera di
appartenenza – ma unicamente quella del membro del Parlamento
coinvolto;
che l’utilizzazione, nel processo in corso, delle
conversazioni intercettate sarebbe, inoltre, «assolutamente
"necessaria" (rectius: rilevante)»: i colloqui intercettati, infatti,
non solo sarebbero attinenti ai fatti contestati, ma soprattutto
rappresenterebbero «un fondamentale strumento per svelare il legame
che intercorre tra le condotte attribuite al parlamentare e quelle
contestate agli altri imputati», risultando cosi’ influenti sui
provvedimenti adottandi a conclusione dell’udienza preliminare o del
rito alternativo, eventualmente richiesto dall’imputato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva che l’autorizzazione della Camera di appartenenza per
l’utilizzazione delle comunicazioni del parlamentare occasionalmente
intercettate non e’ prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost., che
contempla esclusivamente un’autorizzazione «preventiva» «per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni»;
che il meccanismo di controllo previsto dall’art. 6 della
legge n. 140 del 2003 si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art.
3 Cost., non potendosi ritenere che il diritto alla riservatezza del
parlamentare, tutelato dalla norma censurata, assuma, nella gerarchia
dei valori costituzionalmente protetti, un peso maggiore rispetto al
principio d’eguaglianza dei cittadini davanti alla giurisdizione;
che il contrasto con l’art. 3 Cost. emergerebbe anche sotto
altro profilo, atteso che la norma impugnata, a seguito della citata
sentenza n. 390 del 2007, consente di utilizzare le intercettazioni
di cui si discute nei confronti dei terzi, indipendentemente da ogni
autorizzazione, determinando, con cio’, un’ingiustificata disparita’
di trattamento rispetto all’utilizzazione nei confronti del
parlamentare coinvolto, subordinata, viceversa, all’autorizzazione;
che nel giudizio di costituzionalita’ e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza
o, comunque, manifestamente infondata nel merito.
Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Napoli dubita, in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2,
3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella
parte residuata alla declaratoria di incostituzionalita’ recata dalla
sentenza n. 390 del 2007: chiedendo, in particolare, che sia rimosso
l’obbligo di chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza
al fine di utilizzare le intercettazioni «occasionali» di
conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento, anche quando
si discuta dell’utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare
interessato;
che, conformemente a quanto eccepito dall’Avvocatura generale
dello Stato, l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di
descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla
rilevanza – con particolare riguardo alla natura «casuale» e non
«indiretta» delle intercettazioni di cui si discute nel giudizio a
quo – tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione;
che questa Corte – puntualizzando la distinzione tra le
ipotesi considerate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 –
ha rilevato, infatti, che la disciplina dell’autorizzazione
preventiva, delineata dal primo dei citati articoli in attuazione
dell’art. 68, terzo comma, Cost. – il quale «vieta di sottoporre ad
intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del
parlamentare, ma le sue comunicazioni» – deve trovare applicazione
«tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo
quale destinatario dell’attivita’ di captazione»: dunque, non
soltanto quando siano sottoposti a intercettazione utenze o luoghi
appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilita’
(intercettazioni «dirette»), ma anche quando siano monitorati utenze
o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi
frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»: sentenza
n. 390 del 2007);
che, viceversa, la disciplina dell’autorizzazione successiva,
prevista dall’impugnato art. 6, si riferisce unicamente alle
intercettazioni «casuali» (o «fortuite»): rispetto alle quali, cioe’
– «proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del
parlamentare» – «l’autorita’ giudiziaria non potrebbe, neanche
volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di
appartenenza» (sentenza n. 390 del 2007);
che, nella specie, il giudice a quo assume che le
intercettazioni di cui si discute nel giudizio principale avrebbero
natura «occasionale», con conseguente sussistenza del presupposto di
applicabilita’ della norma censurata, ma lo fa in termini
sostanzialmente apodittici, ricollegando detta natura, in pratica,
alla sola circostanza che l’attivita’ di captazione e’ stata disposta
su utenze in uso ad altri imputati;
che, come gia’ chiarito da questa Corte, pronunciando su
questioni di legittimita’ costituzionale analoghe a quella odierna,
siffatta indicazione non puo’ ritenersi sufficiente;
che, in sede di motivazione sulla rilevanza, e’, infatti,
necessario che «il giudice mostri di aver tenuto effettivamente conto
del complesso di elementi significativi al fine di affermare o
escludere la "casualita’" dell’intercettazione», alla stregua della
distinzione dianzi tracciata: «e cosi’, ad esempio, dei rapporti
intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione,
avuto riguardo al tipo di attivita’ criminosa oggetto di indagine;
del numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il
parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attivita’ di
captazione e’ avvenuta, anche rispetto a eventuali proroghe delle
autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del
parlamentare» (sentenza n. 114 del 2010);
che l’odierno rimettente – il quale non specifica, tra
l’altro, i fatti per cui si procede, limitandosi a un mero
riferimento numerico agli articoli di legge che prevedono le astratte
ipotesi di reato cui tali fatti dovrebbero corrispondere – non
precisa neppure se, nel momento in cui le intercettazioni ebbero
luogo, il parlamentare figurasse gia’ nel novero delle persone
sottoposte a indagini: ipotesi nella quale «la qualificazione
dell’intercettazione come "casuale"» richiederebbe «una verifica
particolarmente attenta»;
che in tale eventualita’, difatti, pur non potendo
ipotizzarsi una presunzione assoluta del carattere «indiretto»
dell’intercettazione, tale da fare sorgere sempre l’esigenza
dell’autorizzazione preventiva (sentenza n. 390 del 2007), il
sospetto dell’elusione della garanzia e’ comunque piu’ forte
(sentenza n. 114 del 2010);
che anche in caso contrario, tuttavia – ove, cioe’, gli
indizi di reita’ nei confronti del membro del Parlamento fossero
emersi solo nel corso dell’attivita’ di intercettazione –
occorrerebbe pur sempre verificare se non sia intervenuto,
nell’autorita’ giudiziaria, «un mutamento di obbiettivi: nel senso
che – in ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori del
reato – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare
finalizzate, nelle strategie investigative dell’organo inquirente, a
captare non piu’ (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare
dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare»
(sentenza n. 113 del 2010, concernente anch’essa una questione di
costituzionalita’ analoga all’attuale);
che nell’ipotesi ora indicata – tanto piu’ verosimile qualora
si fosse di fronte a operazioni protratte nel tempo e il terzo
sottoposto a controllo risultasse essere un interlocutore abituale
del parlamentare (circostanze esse pure non specificate dal
rimettente) – «ogni "casualita’" verrebbe evidentemente meno: le
successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento,
lungi dal restare fortuite, diverrebbero "mirate" (e, con cio’,
"indirette"), esigendo quindi l’autorizzazione preventiva della
Camera, ai sensi dell’art. 4» (sentenza n. 113 del 2010);
che a cio’ conseguirebbe un piu’ o meno energico
restringimento delle intercettazioni assoggettabili al regime di cui
all’art. 6, che imporrebbe – quantomeno – di rivedere la valutazione
sulla necessita’ della loro utilizzazione, presupposta dalla norma
impugnata (sentenza n. 113 del 2010): valutazione che – come ad altro
fine rimarcato da questa Corte – spetta indubbiamente all’autorita’
giudiziaria, «la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le
proprie scelte anche all’esigenza del sacrificio minimo
indispensabile dei valori di liberta’ e indipendenza della funzione
parlamentare» (sentenza n. 188 del 2010);
che, nell’assenza delle verifiche dianzi indicate e di
adeguata corrispondente motivazione sul punto, la questione va
dichiarata, dunque, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art.
68 della Costituzione nonche’ in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Napoli con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Frigo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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