DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 18 Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l’alinea della lettera a) e’ sostituito dalla seguente: «a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata:». 2. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il numero 13 sono inseriti i seguenti: «13-bis) risoluzione A. 917(22) dell’IMO: la risoluzione 917(22) dell’Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida per l’utilizzo a bordo del sistema AIS» quale modificata dalla risoluzione A. 956(23) dell’IMO; 13-ter) risoluzione A. 949(23) dell’IMO: la risoluzione 949(23) dell’Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»; 13-quater) risoluzione A. 950(23) dell’IMO: la risoluzione 950(23) dell’Organizzazione marittima internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima (MAS)»; 13-quinquies) Linee guida dell’IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo": le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico dell’IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell’OIL nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;». 3. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente: «m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;». 4. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera n) e’ sostituita dalla seguente: «n) autorita’ competenti: le autorita’ incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l’amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale autorita’ nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA: 1) le autorita’ marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all’articolo 16 del codice della navigazione; 2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita’ preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio; 3) le Autorita’ VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all’allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;». 5. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera o) e’ sostituita dalla seguente: «o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;». 6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti: «t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l’attuazione della normativa comunitaria; t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu’ porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche: 1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; 2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente; t-quater) unita’ da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive; t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l’ambiente o la navigazione; t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS; t-septies) direttiva: e’ la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69) adottata dal Maritime Safety Committe dell’IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008; t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76) adottata dal Maritime Safety Committe dell’IMO in data 5 dicembre 2002; t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, e che contempla l’invio di informazioni al sistema SafeSeaNet; t-undecies) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorita’ competenti di cui alla lettera n); t-duodecies) monitoraggio e controllo del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorita’ competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l’efficienza del traffico, migliorare la capacita’ di risposta nelle attivita’ di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una piu’ efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonche’ al monitoraggio e controllo delle attivita’ legate allo sfruttamento delle risorse ittiche; t-terdecies) VTMIS nazionale: sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare in dotazione alle autorita’ competenti, come definite alla lettera n); t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento, approvato dall’amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorita’ VTS.». 7. L’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri; c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.». 8. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «proprietario» sono inserite le seguenti «, la compagnia,». 9. L’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale). – 1. La NCA provvede, attraverso le LCA e secondo le modalita’ indicate nei successivi articoli, alla gestione dei sistemi di monitoraggio e di rapportazione navale obbligatori, denominati Bonifacio Traffic ed Adriatic Traffic, nonche’ dei sistemi di rapportazione navale obbligatoria in vigore all’interno delle acque marittime di giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni secondo la risoluzione IMO A.851(20). L’obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni di cui all’allegato I, punto 4. 2. L’amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare i sistemi di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all’IMO per la preventiva adozione, deve prevedere l’acquisizione, attraverso gli stessi, almeno delle informazioni di cui all’allegato I, punto 4.». 10. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono aggiunti i seguenti: «Art. 6-bis (Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unita’ da pesca). – 1. Ogni unita’ da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e’ dotata, secondo il calendario riportato nell’allegato II, parte I, punto 2-ter, di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall’IMO. 2. Tale obbligo e’ esteso ad ogni unita’ da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale. 3. Le unita’ da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell’unita’. «Art. 6-ter (Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT). – 1. Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1 della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei requisiti funzionali adottati dall’IMO che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme alla normativa internazionale in materia. 2. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse dalle navi attraverso la partecipazione all’European LRIT Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti necessari per l’installazione del sistema di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo delle navi.». 11. L’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 7 (Impiego dei sistemi di rotte navali). – 1. Le autorita’ competenti provvedono al monitoraggio del traffico navale e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale adottato dall’IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, impiegano detti sistemi in conformita’ alle linee guida e ai criteri emanati dall’IMO. 2. Le autorita’ competenti, nel caso in cui e’ operante un sistema di rotte navali non adottato dall’IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall’IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.». 12. L’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Monitoraggio dell’adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi). – 1. L’autorita’ VTS vigila sull’adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi e adotta, secondo le procedure operative previste nel locale regolamento VTS, le misure necessarie e appropriate per assicurare che: a) le navi soggette al VTS nell’ambito del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi; b) le navi soggette al VTS battenti bandiera di uno Stato membro al di fuori del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi; c) le navi soggette al VTS battenti bandiera di un Paese terzo al di fuori del mare territoriale si attengano ai relativi obblighi, per quanto ragionevole e prudente, comunicando allo Stato di bandiera ogni eventuale violazione. 2. L’Amministrazione adotta le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi di bandiera Italiana partecipino e rispettino le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro.». 13. L’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 9 (Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo – VTMIS nazionale). – 1. L’amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonche’ lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorita’ competenti. L’amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell’Unione europea e piu’ in generale in ambito internazionale. 2. L’amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalita’ tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all’entrata in vigore di tali decreti l’amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti. 3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria e’ qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell’amministrazione.». 14. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ inserito il seguente: «Art. 9-bis (Rete AIS nazionale). – 1. Nell’ambito del sistema di cui al comma 1 dell’articolo 9, l’amministrazione provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo per finalita’ connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la necessaria copertura radioelettrica. 2. L’amministrazione rende disponibili le informazioni AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 9. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate procedure e modalita’ per l’erogazione dei servizi AIS tenuto conto dell’esigenza che ogni utilizzazione dell’AIS per fini non legati alla sicurezza della navigazione non interferisca con la gestione del sistema da parte dell’amministrazione. 4. L’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’esercizio di impianti AIS, e’ subordinata al parere favorevole dell’amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto funzionamento della rete AIS nazionale. 5. Le stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora l’amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione, e purche’ le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.». 15. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 16, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unita’ soggette all’obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all’allegato II.». 16. L’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 12 (Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti). – 1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, se al comandante al proprietario o all’armatore, prima che le merci siano accettate a bordo, perviene una dichiarazione contenente le seguenti informazioni di cui all’allegato I, punto 2, nonche’: a) per le sostanze di cui all’allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosita’ espressa in cSt, Centistokes, a 50° C e la densita’ a 15° C, nonche’ gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell’IMO MSC. 150 (77); b) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza. 2. Le navi provenienti da un porto di un Paese terzo che fanno scalo in un porto nazionale e che trasportino a bordo merci pericolose o inquinanti, sono munite di una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni di cui al comma 1. 3. Lo spedizioniere fornisce al Comandante o all’esercente la dichiarazione di cui al comma 1 e cura che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello di cui alla dichiarazione citata.». 17. La rubrica dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituita dalla seguente: «Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo». 18. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ». 19. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia,». 20. All’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ». 21. All’articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le parole: «senza ritardo» sono soppresse. 22. All’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.». 23. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ inserito il seguente: «Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni – PMIS). – 1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le autorita’ marittime, l’agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al piu’ efficace esercizio delle attivita’ amministrative correlate all’ingresso, all’operativita’ portuale ed alla partenza delle unita’, si attua attraverso il sistema telematico PMIS. 2. L’Amministrazione assicura l’integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.». 24. L’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 15 (Esenzioni). – 1. L’amministrazione puo’ esonerare dall’osservanza degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i servizi di linea, qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) la compagnia rediga ed aggiorni la lista delle navi impiegate per il servizio di linea e la trasmette alla LCA; b) per ogni viaggio effettuato, le informazioni previste all’allegato I – a seconda dei casi punto 1 o 3 – siano poste a disposizione dell’autorita’ competente che ne faccia richiesta; c) la compagnia istituisca all’interno del proprio sistema di gestione ISM procedure idonee a garantire nell’arco delle 24 ore, la tempestiva trasmissione delle informazioni in formato elettronico, a richiesta dell’Autorita’ marittima che ne abbia interesse, in conformita’ all’articolo 4, comma 1, o, se del caso, all’articolo 13, comma 4; d) ogni variazione dell’orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a tre ore, sia notificato all’autorita’ del porto di arrivo o alla LCA in conformita’ all’articolo 4 o, se del caso, all’articolo 13; e) le navi impiegate, se adibite al trasporto di passeggeri, siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED. 2. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore. 3. L’amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro puo’ chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un’esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2. 4. L’amministrazione verifica periodicamente l’osservanza delle condizioni cui e’ subordinato il regime di esenzione, disponendo l’immediata revoca dell’esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte. 5. L’amministrazione comunica alla Commissione l’elenco delle compagnie e delle navi a cui e’ concessa un’esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.». 25. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) le navi sprovviste di certificati assicurativi o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa comunitaria e delle norme internazionali; c-ter) le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l’ambiente anche sulla base delle segnalazioni del personale ispettivo PSC, dei piloti o del personale addetto ai servizi tecnico-nautici.». 26. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’armatore, il proprietario, la compagnia, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorita’ allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso alla LCA le informazioni di cui all’articolo 12.». 27. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. L’amministrazione, nell’attuazione della normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell’IMO in tema di giusto trattamento dei marittimi.». 28. L’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 20 (Autorita’ competente per l’accoglienza delle navi che necessitano di assistenza). – 1. Il Capo del Compartimento marittimo e’ l’autorita’ competente deputata, nell’ambito della pianificazione operativa locale antinquinamento , di cui all’articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere le decisioni in ordine all’accoglienza delle navi che necessitano di assistenza. 2. Tale autorita’ adotta, qualora esista una minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, le misure necessarie, anche tra quelle riportate nell’allegato IV, per la tutela delle aree marine e costiere, tenuto conto dell’esigenza di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio economica e turistica. 3. Il Direttore marittimo convoca i Capi dei Compartimenti ricadenti nell’ambito di propria giurisdizione, con cadenza almeno annuale, al fine di uniformare le procedure attuative per l’accoglienza delle navi che necessitano di assistenza e scambiare competenze tecniche ed esperienze al riguardo, anche nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.». 29. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono inseriti i seguenti: «Art. 20-bis (Piani per l’accoglienza delle navi che necessitano di assistenza) – 1. Il Capo del Compartimento marittimo, nell’ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, individua le procedure per fare fronte ai rischi, ivi compresi quelli alla vita umana ed all’ambiente, causati dalla presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria giurisdizione, in aderenza alle linee guida dell’IMO definite con le risoluzioni A.949(23) ed e A.950(23). 2. In linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il piano per l’accoglienza delle navi che necessitano di assistenza contempla i sottonotati aspetti: a) indicazione, recapiti e canali di comunicazione dell’Autorita’ marittima incaricata di ricevere e gestire gli allarmi provenienti dalle navi che necessitano di assistenza; b) soggetti ed enti di cui il Capo di Compartimento puo’ avvalersi per una valutazione tecnica ed operativa della situazione contingente da cui sorge la richiesta di accoglienza; c) informazioni sul litorale di propria giurisdizione e su ogni utile elemento che possa facilitare una pronta valutazione ed una rapida decisione in merito al possibile luogo di rifugio della nave che richiede assistenza, inclusa una descrizione dei fattori ambientali, economici e sociali e delle condizioni naturali; d) criteri e procedure per adottare le misure correlate all’accoglienza di una nave che necessita assistenza in un luogo di rifugio o per rifiutarne l’accesso; e) mezzi, materiali ed impianti disponibili per l’assistenza, il salvataggio e la lotta all’inquinamento, indicandone tempi modalita’ di impiego; f) procedure relative alle garanzie finanziarie ed assicurative applicabili alle navi che vengono accolte in un luogo di rifugio. 3. I piani per l’accoglienza, in linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si uniformano al piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da "incidenti marini" della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile. 4. L’amministrazione: a) pubblica sul proprio sito internet istituzionale i punti di contatto ed i riferimenti utili dei piani per l’accoglienza delle navi adottati dai Compartimenti marittimi; b) comunica, su richiesta, agli Stati membri interessati, informazioni pertinenti relative ai citati piani. 5. Il Capo del compartimento assicura che informazioni utili all’applicazione delle procedure previste per l’accoglienza delle navi che necessitano assistenza siano poste a disposizione dei soggetti e degli enti coinvolti nelle operazioni, che sono vincolati dall’obbligo della riservatezza posto dall’articolo 24. «Art. 20-ter (Decisione relativa all’accoglienza delle navi) – 1. Il Capo del Compartimento marittimo: a) decide in merito all’accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all’articolo 20-bis; b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell’ambiente e degli interessi socio-economici del territorio. Art. 20-quater (Sicurezza finanziaria e compensazioni). – 1. La mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non esonera il Capo del Compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all’accoglienza, ne’ costituisce di per se’ motivo sufficiente per rifiutare l’accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Capo del Compartimento che decide di accogliere una nave che necessiti di assistenza puo’ richiedere all’armatore, al proprietario, al comandante della nave o all’agente marittimo, la produzione di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2009/20/CE sull’assicurazione dei proprietari di navi per i sinistri marittimi, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell’accoglienza della nave.». 30. Dopo l’articolo 22 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ inserito il seguente: «Art. 22-bis (Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet). – 1. L’amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all’articolo 14. 2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l’amministrazione provvede affinche’ il VTMIS nazionale, nell’ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione e’ riportata nell’allegato III. 3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l’amministrazione provvede affinche’ i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all’esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorche’ operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all’interno dell’Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.». 31. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) estendere la copertura del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione ovvero aggiornarlo allo scopo di migliorare l’identificazione e il monitoraggio delle navi, tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. A tale fine, l’amministrazione coopera con la Commissione e con le autorita’ degli Stati membri per istituire, all’occorrenza, sistemi obbligatori di notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli all’IMO per approvazione. L’amministrazione coopera unitamente agli altri Stati membri ed alla Commissione anche, in seno agli organismi internazionali a carattere regionale interessati, all’elaborazione di sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio;». 32. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente: «d-bis) assicurare l’interconnessione e l’interoperabilita’ dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni di cui all’allegato I, sviluppare e aggiornare SafeSeaNet.». 33. All’articolo 23 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. L’amministrazione coopera con le autorita’ degli Stati membri e con la Commissione, contribuendo allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.». 34. All’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformita’ alle finalita’ del trattamento di cui all’articolo 1. A tae fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni.». 35. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia». 36. All’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia». 37. All’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia,». 38. All’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia,». 39. All’articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: «4-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l’agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l’armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l’obbligo di rendere informazioni richieste dall’amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell’armatore, dell’importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. 4-quater. La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305.». 40. All’allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X e’ sostituita dalla seguente: «- X. Informazioni varie: caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda, status di navigazione,». 41. All’allegato II, punto I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il punto 2-bis e’ inserito il seguente: «2-ter (Pescherecci). I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all’obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all’articolo 6 bis secondo il seguente calendario: pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012, pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013, pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014. I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all’obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all’articolo 6- bis.». 42. L’allegato III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ sostituito dall’allegato III, di cui all’allegato I al presente decreto. 43. Dopo l’allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’ aggiunto l’allegato IV-bis, di cui all’allegato II al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 16 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 7 aprile 2011, n. 39 Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 84 del 12-4-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Rapporti con l’Unione europea in materia di finanza pubblica

1. All’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1
e’ sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea e
ne condividono le conseguenti responsabilita’. Il concorso al
perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica».
2. L’articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 9. – (Rapporti con l’Unione europea in tema di finanza
pubblica) – 1. Il Programma di stabilita’ e il Programma nazionale di
riforma sono presentati al Consiglio dell’Unione europea e alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con
le modalita’ previsti dal Codice di condotta sull’attuazione del
patto di stabilita’ e crescita.
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle
istituzioni dell’Unione europea nell’ambito del semestre europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle
Camere ai fini dell’esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche’
dell’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 4.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di
bilancio a livello dell’Unione europea elaborate dal Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee
guida, nonche’ delle loro implicazioni per l’Italia, anche ai fini
della predisposizione del Programma di stabilita’ e del Programma
nazionale di riforma».

Art. 2 Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo 1. L’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 7. – (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio) – 1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. 2. Gli strumenti della programmazione sono: a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; c) il disegno di legge di stabilita’, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno; g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e’ inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)». 2. L’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 10. – (Documento di economia e finanza) – 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e’ composto da tre sezioni. 2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilita’, di cui all’articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell’Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilita’ e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale; b) l’aggiornamento delle previsioni per l’anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilita’; c) l’indicazione dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l’anno in corso e per il periodo di riferimento; per l’Italia, in linea con le modalita’ e i tempi indicati dal Codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilita’ e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell’evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell’andamento dei conti con l’estero; l’esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici; d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche; e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l’indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); f) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonche’ un’indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento; h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita’; i) le diverse ipotesi di evoluzione dell’indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario. 3. La seconda sezione del DEF contiene: a) l’analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all’articolo 10-bis; b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull’invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un’indicazione di massima, anche per l’anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonche’ con l’indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche’ le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; c) un’indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo; d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalita’ di copertura; e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l’individuazione di regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita’, nonche’ sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). 5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all’articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell’Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell’eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita’; c) le priorita’ del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilita’ con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, di rafforzamento della competitivita’ del sistema economico e di aumento dell’occupazione. 6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all’articolo 11, comma 1, nonche’ all’attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all’articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l’esame dei disegni di legge collegati. 7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilita’ ambientale, nonche’ alla ripartizione territoriale degli interventi. 8. In allegato al DEF e’ presentato il programma predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonche’ lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all’anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 9. In allegato al DEF e’ presentato un documento, predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi. 10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 11. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d’anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni». 3. Dopo l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ inserito il seguente: «Art. 10-bis. – (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza) – 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: a) l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea, nonche’ delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il restante periodo di riferimento; b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea relative al Programma di stabilita’ e al Programma nazionale di riforma di cui all’articolo 9, comma 1; d) in coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita’ interno e le sanzioni previste ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilita’ interno, nonche’ il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall’articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall’articolo 51, comma 3, della presente legge. 2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere e’ altresi’ trasmesso il parere di cui al primo periodo. 3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e’ corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell’economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonche’ quelle che restano ancora da erogare. 5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 e’ esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell’opera nonche’ dell’ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell’allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all’articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo da’ inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalita’ analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell’aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonche’ gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all’articolo 10, comma 6».

Art. 3

Disposizioni in materia di stabilita’ finanziaria

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della
legge di stabilita’» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni
di entrata disposte dalla legge di stabilita’»;
b) all’articolo 17, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel
bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a
legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
c) all’articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le
parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della
peculiarita’ delle spese di cui all’articolo 21, comma 6».

Art. 4

Controllo sulla finanza pubblica

1. All’articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
sostituite dalle seguenti: «l’integrazione delle attivita’ svolte
dalle»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell’esercizio delle attivita’ di cui al
presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l’ISTAT,
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle
Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all’esame
dei documenti di finanza pubblica. Dall’attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

Art. 5 Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa 1. L’articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 42. – (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa) – 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e’ delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione della disciplina dell’accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese, nonche’ di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita’ di trattamento di analoghe fattispecie contabili; b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria; c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell’obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese; d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimita’ contabile e amministrativa dell’obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c); e) previsione di un periodo transitorio per l’attuazione della nuova disciplina; f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche’ dall’articolo 2 della presente legge; h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell’ambito dell’Unione europea. 2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un’apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull’attivita’ di sperimentazione. 3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e’ trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere comunque adottato. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto puo’ essere comunque adottato dal Governo. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita’ previsti dal presente articolo». 2. La rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ sostituita dalla seguente: «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa». 3. All’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono sostituite dalle seguenti: «al potenziamento della funzione». 4. All’articolo 50, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell’adozione» sono sostituite dalle seguenti: «del potenziamento della funzione.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 12 e all’articolo 52 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche’ all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10

1. L’articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Relazione generale sulla situazione economica del
Paese). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle
Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla
situazione economica del Paese per l’anno precedente».
2. All’articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e’ sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e’ istituita una commissione composta da due esperti in
discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze e da due rappresentanti dell’ISTAT. Ai
componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o
rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far
confluire nella Relazione di cui all’articolo 12, individuando le
parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni
interessate e dell’ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze una
relazione in cui da’ conto dell’attivita’ svolta. Il Ministro invia
la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Per l’anno 2011 la Relazione di cui all’articolo 12 e’ presentata
entro il 30 settembre».
3. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il comma 17-sexies e’ abrogato.

Art. 7

Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione
sull’economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«al Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10»;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all’articolo
10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell’ambito della
procedura di cui all’articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all’articolo
10-bis»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all’articolo 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le
parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «del DEF»;
4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di
cui all’articolo 10-bis»;
c) all’articolo 11:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2, con i loro eventuali
aggiornamenti ai sensi dell’articolo 10-bis,»;
2) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera
f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;
3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota
tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
5) al comma 10, le parole: «all’articolo 10, comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «all’articolo 10-bis, comma 3»;
d) all’articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi
informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione
di cui all’articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile»
sono inserite le seguenti: «all’ISTAT e» e dopo le parole:
«coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «,
l’ISTAT»;
e) all’articolo 14, al comma 1, lettera b), le parole: «nella
Decisione di cui all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
f) all’articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella
Decisione di cui all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«nel DEF»;
g) all’articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella
Decisione di cui all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«nel DEF»;
h) all’articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al
medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le
parole: «dell’articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»;
i) all’articolo 22, al comma 1:
1) all’alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di
cui all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione di cui
all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
l) all’articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
m) all’articolo 40:
1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni»;
2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «. Ai fini dell’attuazione del precedente periodo, il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l’esercizio finanziario
2012, un’apposita sperimentazione di cui si da’ conto nel rapporto di
cui all’articolo 3»;
3) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
«g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di
genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi,
tempo e lavoro non retribuito»;
4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione di cui
all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
n) all’articolo 48:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento
che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica e’
inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti
finanziatori, l’obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto
perfezionamento dell’operazione di finanziamento, con indicazione
della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque
soggette a comunicazione le operazioni di cui all’articolo 3 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fino a un massimo di 50.000 euro»;
o) all’articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
p) all’articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di
economia e finanza».
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e’ sostituita dalla seguente:
«b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e
finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni;».
3. L’articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e’
abrogato.
4. Il comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e’ abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 7 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3921): Presentato dall’on. Giorgetti. Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13 dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12, 25, 26 gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011. Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n. 3921-A) relatore on. Baretta. Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il 9 febbraio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2555): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 22, 23 febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011. Esaminato in aula l’8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed approvato, con modificazioni, il 23 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 3921-B): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 29, 30 e 31 marzo 2011. Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche’ l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 del 28-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, nonche’ l’introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale e’
stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita’ della
benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva
2003/17/CE;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio in data 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, recante l’istituzione del sistema
nazionale di monitoraggio della qualita’ dei combustibili per
autotrazione;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante
attuazione della direttiva 2003/30/CE, relativa alla promozione
dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della parte
quinta, con il quale e’ recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo e di alcuni combustibili liquidi,
modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione dei gas
ad effetto serra nella Comunita’, con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata disciplinata
dall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della
salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della giustizia, degli affari esteri, dell’economia e
delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). – 1. Il presente decreto
stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i
trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre
navi della navigazione interna:
a) ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche
tecniche dei combustibili destinati all’utilizzo nei motori ad
accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;
b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla
lettera a).
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle
altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare,
sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC
2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui
alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione
anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19
41 e 2710 19 45, destinati all’uso nei motori ad accensione per
compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva
97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva
2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e
altre navi della navigazione interna;»;
b) alla lettera g) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in
caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include
anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le
altre navi della navigazione interna;»;
c) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata alla
navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;
i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e N2 O che possono essere
attribuite al combustibile,compresi tutti i suoi componenti
miscelati, o all’energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti
fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione
dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a
prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;
i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita’ di energia:
la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2
associate al combustibile o all’energia fornita, divisa per il tenore
totale di energia del combustibile o dell’energia fornita (per il
combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);
i-quinquies) combustibile: un combustibile destinato all’utilizzo
nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per
compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali,
trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre navi
della navigazione interna;
i-sexies) fornitore: il soggetto responsabile del passaggio di
combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonche’ i
fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle
condizioni previste all’articolo 7-bis, comma 6;
i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita’ o in uno Paese terzo che offre o mette a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti
destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime,
prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di
biocarburanti destinati al mercato comunitario;
i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi ricavati
dalla biomassa;
i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei
rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
l’acquacoltura, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
i-decies) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico
processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la
metodologia definita nell’allegato V-bis, parte C;
i-undecies) valore tipico: una stima della riduzione
rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una
particolare filiera di produzione del biocarburante;
i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire da un
valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze
definite dalla presente direttiva, puo’ essere utilizzato al posto di
un valore reale;
i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie
all’uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a
quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce,
calcolate come indicato nell’allegato V- bis, parte C, punto 4.».
3. L’articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Benzina). – 1. E’ vietata la commercializzazione di
benzina non conforme alle specifiche di cui all’Allegato I.
2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di
produzione o importazione di combustibili che, direttamente o
indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di
distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un
tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di
etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui
all’Allegato I, senza l’etichetta prevista dal comma 3, presso almeno
il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari
e degli impianti di titolarita’ di terzi che espongono il proprio
marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via
esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali
imprese forniscono agli organi di cui all’articolo 8, comma 5, entro
cinque giorni dalla relativa richiesta, l’elenco degli indirizzi di
tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che
commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti
nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe
previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del
termine da prorogare, sono concesse sulla base di un’istruttoria che
considera la compatibilita’ dei veicoli del parco circolante con la
benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli
obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale istruttoria e’
condotta dai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco
circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma
3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del
comma 4.
3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione,
diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza
benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle
specifiche di cui all’Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di
distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le
informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato,
un’etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di
facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per
cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina che e’ consegnata
presso un impianto di distribuzione sulla base di contratti o con
l’accompagnamento di documenti da cui risulti un tenore massimo di
etanolo del 5 per cento, non puo’ essere commercializzata con
l’etichetta prevista dal presente comma.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere
accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i
veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con
l’utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011
incompatibili con l’utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere
conforme all’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere
aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello
ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata
l’indicazione che nessun veicolo ricade nell’elenco, tale indicazione
deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura. Le societa’ di produzione
di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di
tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in
commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la
trasmissione deve avvenire prima dell’avvio della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita’ di invio
in via informatica, nonche’ gli specifici dati identificativi dei
veicoli da trasmettere. Le societa’ di produzione di veicoli stradali
trasmettono altresi’ al Ministero le informazioni utili a stimare la
consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili
con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono, entro il
31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previa consultazione delle societa’ stesse, nel quale si
disciplinano anche il formato e le modalita’ di trasmissione. Se
entro il 1° gennaio 2015, non si e’ provveduto alla adozione del
predetto decreto, le societa’ di produzione di veicoli stradali
trasmettono, entro il 1° febbraio 2015, una stima di tale
consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo,
da parte delle societa’ di produzione di veicoli stradali, e’
facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in
altri Stati.
5. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza benzina contenente additivi metallici, deve
essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso
i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile
commercializzato, un’etichetta avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, con le parole «Contiene
additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili».
6. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza la benzina prevista dal comma 5 deve essere
accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i
veicoli compatibili con l’utilizzo di tale benzina. Per la procedura
di formazione e di aggiornamento dell’elenco si applicano le
disposizioni previste dal comma 4.
7. Sono tenuti agli obblighi di informazione agli utenti e di
etichettatura previsti dal presente articolo i soggetti a cui
compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la scelta e la
sistemazione di segnalazioni, etichette ed altri strumenti di
informazione presso i depositi commerciali e gli impianti di
distribuzione.
8. E’ consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto
di piombo non superiore a 0,15 g/l e conforme alle altre specifiche
di cui all’Allegato I per un quantitativo massimo annuale pari allo
0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell’anno precedente,
destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere
distribuito dalle associazioni riconosciute di possessori di auto
storiche. I gestori dei depositi fiscali che producono o importano
combustibili, i quali intendano commercializzare tale benzina,
comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro il 31 marzo dell’anno in cui si effettua la
commercializzazione, il quantitativo da produrre o da importare. In
tale comunicazione i gestori dimostrano di osservare la prescritta
quota percentuale, calcolata rispetto alla quantita’ dagli stessi
commercializzata nell’anno precedente e rispetto alla quantita’
commercializzata nell’anno precedente da altri gestori che, con
apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota percentuale loro
spettante.».
4. L’articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Combustibile diesel). – 1. E’ vietata la
commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle
specifiche di cui all’Allegato II. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
128.
2. A seguito dell’adozione di una specifica norma tecnica del
Comitato europeo di normazione (CEN) relativa al combustibile diesel
avente un tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME)
pari al 10 per cento, puo’ essere prevista, alle condizioni stabilite
con decreto adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
commercializzazione del combustibile diesel avente tale tenore
massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui all’Allegato
II.
3. Nel caso in cui, alla luce delle specifiche tecniche della norma
CEN prevista dal comma 2 e della compatibilita’ dei veicoli del parco
circolante, risulti necessario mantenere una adeguata e diffusa
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo
di FAME indicato nell’Allegato II, il decreto ministeriale previsto
dal comma 2 disciplina le modalita’ necessarie ad assicurare la
continuita’ di tale commercializzazione, nonche’ appositi obblighi di
etichettatura e di informazione per il combustibile diesel avente un
tenore massimo di FAME pari al 10 per cento, in analogia a quanto
previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza combustibile diesel contenente additivi
metallici si applica quanto previsto dall’articolo 3, commi 5, 6 e 7.
5. E’ vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi
della navigazione interna, l’utilizzo di combustibili liquidi diversi
dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000
mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.».
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati). – 1.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di
seguito denominato:«ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito
internet i dati relativi alla qualita’ di benzina e combustibile
diesel commercializzati nell’anno precedente, sulla base di quanto
previsto dalle norme di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle
pertinenti norme tecniche comunitarie, i dati relativi alla qualita’
ed alla quantita’ di benzina e di combustibile diesel in
distribuzione nell’anno civile precedente, sulla base di una
relazione elaborata dall’ISPRA ai sensi delle norme di cui
all’articolo 10, comma 2.».
6. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra). –
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita’ di energia dei
combustibili per i quali hanno assolto l’accisa nell’anno 2020 e, nel
caso di cui al comma 9, dell’energia fornita nel 2020, siano
inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento
stabilito ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera b),
della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva
2009/30/CE.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA,
una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei
combustibili per i quali hanno assolto l’accisa e dell’energia
fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di
energia forniti con l’indicazione , ove appropriato, del luogo di
acquisto e dell’origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante
il ciclo di vita per unita’ di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 e’ accompagnata dai documenti
comprovanti l’avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di
sostenibilita’ e degli obblighi di informazione di cui all’articolo
7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5.
4. Il formato e le modalita’ di trasmissione della relazione di cui
al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha
assolto l’accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita’ di energia possono
essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli
stessi sia stato accertato, ai sensi dell’articolo 7-quater, il
rispetto dei criteri di sostenibilita’ di cui all’articolo 7-ter,
commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all’articolo
7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al
fornitore, al momento della cessione di ogni partita di
biocarburante, copia di un certificato di sostenibilita’ rilasciato
nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita’ dei biocarburanti di cui all’articolo 7-quater, comma
1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai
sensi dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE,
introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonche’ una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, relativa all’origine, al luogo di acquisto
e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di
vita, per unita’ di energia, della stessa partita.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all’articolo
7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il
ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell’energia sono
calcolate conformemente alla metodologia stabilita ai sensi
dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva
98/70/CE, introdotto dall’articolo1 della direttiva 2009/30/CE.
7. Il fornitore mantiene a disposizione dell’autorita’ preposta
agli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 5-bis, per i cinque
anni successivi al pagamento dell’accisa, la documentazione
contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni
comunicate ai sensi del comma 2.
8. L’operatore economico mantiene a disposizione dell’autorita’
preposta agli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 5-bis , per i
cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di
biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei
quali ha prodotto l’autocertificazione di cui al comma 5.
9. I fornitori di energia elettrica per veicoli possono essere
designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano
in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare
adeguatamente la elettricita’ fornita per essere utilizzata nei
veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detto
Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
10. Un gruppo di fornitori puo’ scegliere di ottemperare
congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In tal caso
il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalita’ di
applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai
sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva
98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una
relazione che illustri la possibilita’ di raggiungere riduzioni
aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020
attraverso uno dei seguenti metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo
stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla
navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da
diporto;
b) l’uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo
stoccaggio del carbonio,secondo quanto stabilito nel decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;
c) l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni.
12. L’ISPRA trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformita’ alle
disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2,
nonche’ sull’accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai
commi 7 e 8.
Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita’ per i biocarburanti). – 1. I
criteri di sostenibilita’ che i biocarburanti devono rispettare al
fine di cui all’articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2
a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le
materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del
territorio della Comunita’. I biocarburanti prodotti a partire da
rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui
dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura
devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilita’ definiti al
comma 2.
2. I biocarburanti devono assicurare grazie al loro uso un
risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 35 per
cento. Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti gia’ in
servizio al 23 gennaio 2008, tale valore si applica a decorrere dal
1° aprile 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 50 per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 detto risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 60 per
cento per i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in
produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente. Il risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di biocarburanti
e’ calcolata in conformita’ all’articolo 7-quinquies.
3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini
di biodiversita’, ossia terreni che nel gennaio 2008 o
successivamente possedevano uno degli status seguenti,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto
status:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e
altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno
chiaramente visibile di attivita’ umana e i processi ecologici non
siano perturbati in modo significativo;
b) aree designate per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall’autorita’ competente del paese in cui le materie
prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la
produzione delle predette materie prime e le normali attivita’ di
gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree richiamate;
c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette
individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge
del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti
della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della
Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette
materie prime e le normali attivita’ di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei
siti richiamati;
d) aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi
internazionali ratificati dall’Italia o incluse in elenchi compilati
da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per
la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi
dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva
98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a
meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette
materie prime e le normali attivita’ di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in
questione;
e) terreni erbosi ad elevata biodiversita’, per i quali i criteri e
i limiti geografici sono fissati ai sensi dell’articolo 7-ter,
paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, che siano:
1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero
tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione
naturale delle specie nonche’ le caratteristiche e i processi
ecologici;
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che
cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono
ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che
il raccolto delle materie prime e’ necessario per preservarne lo
status di terreno erboso.
4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di
carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno
degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:
a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o
saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell’anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione
superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di
altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta
superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali
soglie in situ;
c) terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro
caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e
il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in
situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di
carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
e’ tale che, quando viene applicata la metodologia di cui
all’allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al
comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al
momento dell’ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo
stesso status che nel gennaio 2008.
5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno
che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la
raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime
agricole coltivate nella Comunita’, queste ultime devono essere
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle
disposizioni menzionate nella parte A, rubrica ‘Ambiente’, e al punto
9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento
di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento.
7. Non e’ consentito rifiutare per motivi di sostenibilita’ che un
biocarburante venga considerato ai fini di cui all’articolo 7-bis,
commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilita’ di
cui ai commi da 2 a 5.
Art. 7-quater (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita’
per i biocarburanti). – 1. Al fine della verifica del rispetto dei
criteri di sostenibilita’ di cui all’articolo 7-ter, commi da 2 a 5,
e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad
ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli
operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della
stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della
sostenibilita’ dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema
oggetto di una decisione ai sensi dell’articolo 7-quater, paragrafo
4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della
direttiva 2009/30/CE.
2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico dei biocarburanti previste nell’ambito dei regimi di
sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli
operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita’ e le
informazioni di cui al comma 5, in conformita’ a quanto stabilito dal
sistema nazionale di certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma
6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di
recepimento della direttiva 2009/30.
3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti
gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del
biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita’ e le
informazioni di cui al comma 5, nonche’ un livello adeguato di
verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori.
Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori
economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la
frequenza e il metodo di campionamento usati nonche’ la solidita’ dei
dati.
4. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilita’ sono
mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al
biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto
attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di
equilibrio di massa che:
a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di
rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilita’
diverse siano mescolate;
b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di
sostenibilita’ e sul volume delle partite di cui alla lettera a)
restino associate alla miscela;
c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela
sia descritta come avente le stesse caratteristiche di
sostenibilita’, nelle stesse quantita’, della somma di tutte le
partite aggiunte alla miscela.
5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell’articolo
7-quater, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici
devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima
ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:
a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e
dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il
consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;
b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell’Unione europea da cui
proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti
convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro:
1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n.
29);
2) Convenzione concernente la liberta’ sindacale e la protezione
del diritto sindacale (n. 87);
3) Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto
di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);
4) Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la
mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di
valore uguale (n. 100);
5) Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato (n.
105);
6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego
e di professione (n. 111);
7) Convenzione sull’eta’ minima per l’assunzione all’impiego (n.
138);
8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile
e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).
6. Alle attivita’ di controllo relative all’applicazione delle
disposizioni del presente articolo provvedono i Ministeri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.
Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti). – 1. Ai fini di
quanto previsto all’articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas
a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
sono cosi’ calcolate:
a) se l’allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per
il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla
filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi
biocarburanti, calcolato secondo l’allegato V-bis, parte C, punto 7,
e’ uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia
definita all’allegato V-bis, parte C;
c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della
formula di cui all’allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori
standard disaggregati, di cui all’allegato V-bis, parte D o E,
possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali
calcolati secondo la metodologia definita all’allegato V-bis, parte
C, per tutti gli altri fattori;
d) ai biocarburanti non individuati nell’allegato V-bis si
applicano le disposizioni di cui alla lettera b).
2. I valori standard di cui all’allegato V-bis, parte A, e i valori
standard disaggregati per la coltivazione di cui all’allegato V-bis,
parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:
a) coltivate fuori della Comunita’;
b) coltivate nella Comunita’ in aree incluse negli elenchi
trasmessi alla Commissione ai sensi dell’articolo 7-quinquies, comma
2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della
direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito:
htpp://ec.europa.eu/enrgy/renewables/transparency_platform/emission_e
n.htm;
c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui
dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca.
3. Per i biocarburanti non rientranti nell’ambito di applicazione
delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la
coltivazione.».
7. All’articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:
a) al comma 4 le parole: «Non si applica quanto previsto
dall’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono
soppresse;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
5. L’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 9, commi
3, 4, 5 e 6, e’ effettuato dagli uffici dell’Agenzia delle dogane
competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza,
utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti
dall’allegato V. L’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo
9, comma 7, e’ effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della
navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla
normativa regionale; si applica quanto previsto dall’articolo 296,
comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
c) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. L’accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti
ai commi 7 e 8 dell’articolo 7-bis, e’ effettuato dall’ISPRA.».
8. L’articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai
gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o
combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all’articolo 3,
comma 1, o di cui all’articolo 4, comma 1, si applica una sanzione
amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto
costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai
gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o
combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi
degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative
di cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti
di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che
commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei
divieti di cui all’articolo 3, comma 1, o di cui all’articolo 4,
comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli
articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte
a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto
nel caso degli impianti di distribuzione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad
assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste
dall’articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli
elenchi previsti dall’articolo 3, comma 2, non sono trasmessi nei
termini prescritti si applica l’articolo 650 del codice penale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 4, comma 2,
commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME
superiore a quello previsto da tale decreto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 4, comma 2, non
rispettano le modalita’ introdotte da tale decreto per assicurare la
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo
di FAME indicato nell’allegato II.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli
obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti
dall’articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall’articolo 4, comma 4, che
violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti
tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 3, commi
4 o 6, e dall’articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A
seguito dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 4, comma 2,
la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli
obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti
da tale decreto.
7. In caso di violazione del divieto previsto dall’articolo 4,
comma 5, si applica la sanzione prevista dall’articolo 296, comma 5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la
diversa autorita’ indicata dalla legge regionale ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano
nei termini i dati da inviare ai sensi dell’articolo 10, comma 2, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale,
ordina al gestore di provvedere.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, i fornitori che non
rispettano l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 7-bis, comma
1, sono puniti con la sanzione amministrativa da 300.000 a 1.000.000
euro.
10. Nel caso la riduzione percentuale di cui all’articolo 7-bis,
comma 1, risulti pari o inferiore al 5 per cento rispetto al valore
di riferimento, la sanzione di cui al comma 11 e’ triplicata.
11. Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito la
relazione di cui all’articolo 7-bis, comma 2, corredata dalla
documentazione di cui al comma 3, e’ punito con la sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. Qualora il contenuto della
relazione risulti incompleto, inesatto o non conforme a quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo, la sanzione e’ duplicata.
12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione
di cui all’articolo 7 bis, comma 7, e’ punito con la sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.
13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui
all’articolo 7-bis, comma 11, e’ punito con la sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
14. L’operatore economico che produce la autocertificazione, di cui
all’articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme
dalla metodologia di cui all’articolo 7-quinquies e’ punito con la
sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
15. L’operatore economico che non mantiene a disposizione la
documentazione di cui all’articolo 7-bis, comma 8, e’ punito con la
sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro .
16. L’operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui
all’articolo 7-quater e’ punito con la sanzione amministrativa da
50.000 a 100.000 euro.
17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16
della legge n. 689 del 1981.».
9. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:
a) al comma 2, le parole: «dei combustibili» sono sostituite dalle
seguenti: «della benzina e del combustibile diesel» e l’ultimo
periodo e’ sostituito dai seguenti: «Con lo stesso decreto sono
altresi’ stabilite le procedure per la raccolta dei dati di cui
all’articolo 7, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 3 febbraio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.».
b) al comma 4 le parole: «ai sensi dell’articolo 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11» e le parole: «al
fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie» sono
sostituite dalle seguenti: «al fine di dare attuazione a successive
norme comunitarie non autonomamente applicabili».
10. Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono sostituiti dai corrispondenti allegati contenuti
nell’allegato A al presente decreto.
11. L’allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
abrogato.
12. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’ aggiunto
l’allegato V-bis contenuto nell’allegato A al presente decreto.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 3, commi 4 e 6, e
dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da tali
articoli sul proprio sito internet e i gestori dei depositi
commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a
renderli accessibili al pubblico entro dieci giorni dalla
pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le societa’ di produzione di veicoli stradali
trasmettono in via informatica al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con riferimento ai veicoli che
hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data,
gli elenchi previsti dall’articolo 3, commi 4 e 6, e dall’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2005. Detto Ministero
provvede a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet e i
gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione
tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro trenta
giorni dalla pubblicazione. In caso di violazione degli obblighi
previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005.
2. All’articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad
essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili
definiti nella norma ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la
cui viscosita’ o densita’ rientra nei limiti di viscosita’ o di
densita’ stabiliti per le qualita’ ‘DMB’ e ‘DMC’ dalla tabella I
della norma ISO 8217;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui
viscosita’ o densita’ rientra nei limiti di viscosita’ o di densita’
stabiliti per le qualita’ ‘DMX’ e ‘DMA’ dalla tabella I della norma
ISO 8217;»
b) la lettera p) e’ abrogata.
3. All’articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni:
a) il comma 7 e’ abrogato;
b) al comma 9 la lettera a) e’ abrogata.
4. All’articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «o alla
navigazione interna» sono soppresse.
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a
quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al
consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in
veicoli omologati per il relativo utilizzo.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
6. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite:
a) le modalita’ di funzionamento del Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita’ dei biocarburanti previsto
all’articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del presente
decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 7-quater, nonche’ le procedure di adesione allo stesso
Sistema;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui al comma 5, dell’articolo 7-quater del decreto legislativo n. 66
del 2005, introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del presente
decreto;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono
rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui
al comma 4 del citato articolo 7-quater.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All’attivita’ di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 7-bis, come
introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del presente decreto, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell’articolo 4,
della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del
servizio, le tariffe e le relative modalita’ di versamento, per
l’istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei
gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono
aggiornate, con le stesse modalita’, almeno ogni due anni, sulla base
del costo effettivo del servizio.
2. All’attivita’ di controllo di cui all’articolo 7-quater, comma
6, come introdotto dal comma 6 dell’articolo 1, si provvede, con
oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell’articolo 4,
della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le
relative modalita’ di versamento, per la copertura delle spese
relative ai controlli di cui all’articolo 7-quater, comma 6. Le
tariffe sono aggiornate, con le stesse modalita’, almeno ogni due
anni, sulla base del costo effettivo del servizio.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9
e 10 dell’articolo 7-bis e 6 dell’articolo 7-quater, come introdotti
dal comma 6 dell’articolo 1 del presente decreto, agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Fazio, Ministro della salute

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l’economia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 110 del 13-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e
della competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione di misure
volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici,
dell’attivita’ edilizia e di quella fiscale, nonche’ ad introdurre
misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie
tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di
garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea
indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per il
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Credito di imposta per la ricerca scientifica

1. E’ istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di
ricerca, in Universita’ ovvero enti pubblici di ricerca. Universita’
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi’
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di
equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via
credito di imposta possono essere individuate con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti in progetti
di ricerca di cui al comma 1 e’ integralmente deducibile
dall’imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita’ ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita’, statali e non statali, e gli Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche’ l’ASI-Agenzia
Spaziale Italiana;
3) gli organismi di ricerca cosi’ come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del
paragrafo 2.2;
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa
incrementale di investimento se lo stesso e’ commissionato ai
soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito ne’ della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
5) e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al
comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo
articolo;
6) non e’ soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le
disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e’ conseguentemente soppresso.
5. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
di 55 milioni di euro per l’anno 2011, di 180,8 milioni di euro per
l’anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l’anno 2014. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche’ le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche’ il
fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Art. 2 Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita’ di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita’ che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttivita’ nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L’assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati"ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e’ concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d’imposta e’ concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta’, ovvero che vivano soli con una o piu’ persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita’ uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi. 3. Il credito di imposta e’ calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 4. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’ controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade: a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e’ inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all’arco temporale di cui al comma 1; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventu’, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche’ le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta. 9. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalita’ di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo."

Art. 3 Reti d’impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto 1. Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, e’ introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue: a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorche’ realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino gia’ di proprieta’ privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche’ la delimitazione delle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non gia’ di proprieta’ privata, e’ effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l’Agenzia del demanio; b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e’ rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza e proporzionalita’, dalla Regione, d’intesa con il Comune nonche’ con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo; c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene: 1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato; 2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente; 3) se acquisito da una impresa, a condizione che l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l’impresa risulti altresi’ regolarmente adempiente agli obblighi contributivi; d) sulle aree inedificate l’attivita’ edilizia e’ consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia’ occupate da edificazioni esistenti le attivita’ di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente. 2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz’altro acquisite di diritto alla proprieta’ del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e’ innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonche’ dell’erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno. La misura delle quote e’ stabilita annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. 3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione. 4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunita’ di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerita’ nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. 5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti e’ effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che e’ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati, 6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni: a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorche’ non costituite in rete, si applicano altresi’, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005; b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno sono a carico del fondo di cui al comma 2; c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attivita’ delle Agenzie fiscali e dell’INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonche’ presentare richieste ed istanze, nonche’ ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonche’ con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita’ degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonche’ di competenza delle amministrazioni statali, Per le attivita’ di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonche’ una pianificazione e l’esercizio di tali attivita’ in modo tale da influire il meno possibile sull’ordinaria attivita’ propria delle imprese dei Distretti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente. 7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche’ quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.”. 8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime: a) all’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: "2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita’, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509."; b) ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche’ alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalita’ di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita’ turistico-ricreative, come definiti sulla base dell’intesa raggiunta ai sensi dell’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.

Art. 4 Costruzione delle opere pubbliche 1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu’ efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono: a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo"; b) limite alla possibilita’ di iscrivere "riserve"; c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti"; d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative"; e) contenimento della spesa per compensazione,in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; h) disincentivo per le liti "temerarie"; i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici; m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara; o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto; p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo"); q) innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata; r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, e’ elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici. 2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 27, comma 1, le parole: "dall’applicazione del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice"; b) all’articolo 38: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci," ; 1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: "gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci,"; le parole: "cessati dalla carica nel triennio" sono sostituite dalle seguenti: "cessati dalla carica nell’anno"; le parole "di aver adottato atti o misure di completa dissociazione" sono sostituite dalle seguenti: "che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»; 1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;"; 1.4) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: "e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro"; 1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e’ inserita la seguente: "gravi"; 1.6) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.»; 1.7) la lettera l) e’ sostituita dalla seguente: "l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68."; 1.8) la lettera m-bis) e’ sostituita dalla seguente: "m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA."; 1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: ", anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell’anno antecedente"; 2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste" e dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario" sono inserite le seguenti: "limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento"; 3) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: "1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia."; 4) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica."; c) all’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;"; 2) dopo il comma 9-ter, e’ aggiunto il seguente: "9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia."; d) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Documenti e informazioni complementari – Tassativita’ delle cause di esclusione"; 2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: "1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche’ nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita’ del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita’ relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle"; e) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalita’ indicate dall’Autorita’, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile."; f) all’articolo 56, comma 1, lettera a), l’ultimo periodo e’ soppresso; g) all’articolo 57, comma 2, lettera a), l’ultimo periodo e’ soppresso; h) all’articolo 64, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: "4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorita’, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – tipo."; i) all’articolo 74, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: "2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorita’.". l) all’articolo 122: 1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: "7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed e’ trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita’ di cui all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1"; 2) il comma 7-bis e’ abrogato; m) all’articolo 123, comma 1, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: " un milione e cinquecentomila"; n) all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti"; o) all’articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti: "4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta’ della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 5. La compensazione e’ determinata applicando la meta’ della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori."; p) all’articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell’esecutore" sono soppresse; 2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136"; q) all’articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"; 2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: "19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’ non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta e’ corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo’ essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e’ inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e’ posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore puo’ esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo’ esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9. 19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo’ riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis. 20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale."; r) all’articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole "dell’avviso" sono sostituite dalle seguenti: "della lista"; 2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell’intero costo dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari."; 3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato."; 4) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: "7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell’opera. Entro tale termine, puo’ essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, la proposta e’ formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e’ disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327."; s) all’articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni"; 2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: "4-bis. Il decreto di esproprio puo’ essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo’ disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo’ essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327."; 3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato."; t) all’articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: "7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare."; 2) comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; 3) al comma 4, primo periodo, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno"; 4) al comma 6, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; v) all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ovvero l’utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti"; z) all’articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; bb) all’articolo 187, comma 1, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);"; cc) all’articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le parole: "di direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti:"di almeno un direttore tecnico" e, dopo le parole: "di dipendenti o dirigenti," e’ inserita la seguente: "nonche’"; dd) all’articolo 204, comma 1, le parole " cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "un milione e cinquecentomila euro" ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l’articolo 122, comma 7, ultimo periodo"; ee) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole: "38;" sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell’invito a presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;"; ff) all’articolo 219: 1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono inserite le seguenti: "dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE"; 2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "dell’articolo 30"; gg) all’articolo 240: 1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3"; 2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della commissione"; 3) al comma 10, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il compenso per la commissione non puo’ comunque superare l’importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."; 4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: "della composizione" la parola "e’" e’ sostituita dalle seguenti: "puo’ essere"; hh) all’articolo 240-bis: 1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’importo complessivo delle riserve non puo’ in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale."; 2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: "1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica."; ii) dopo l’articolo 246 e’ inserito il seguente: "Art. 246-bis Responsabilita’ per lite temeraria: 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010."; ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche’"; 2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; 3) dopo il comma 20 e’ inserito il seguente: "20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28."; 4) al comma 21 il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: "La verifica e’ conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).". mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’articolo 164, 1) all’articolo 16, comma 4, lettera d), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"; 2) all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o"; 3) all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o". nn) all’allegato XXII, le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere". 3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012. 5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l’anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente. 7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell’articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 13. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e’ istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo, nonche’ per l’attivita’ di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalita’ tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 14. Fatta salva la disciplina di cui all’art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell’intero costo dell’opera per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. 15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: "b-bis) dell’articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;"; b) all’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole "agli articoli 34" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,". c) all’articolo 357: 1) al comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i contratti, gia’ stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione e’ prevista la qualificazione in una o piu’ categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000."; 2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo"; 3) al comma 14, la parola: "centottantesimo" e’ sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo"; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5."; 4) al comma 15, la parola: "centottantunesimo" e’ sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5."; 5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "centottanta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantacinque"; 6) al comma 17, la parola: "centottantunesimo" e’ sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, comma 17", sono inserite le seguenti: "e all’articolo 107, comma 2"; le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: "In relazione all’articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999."; 8) al comma 24 la parola: "centottantunesimo" e’ sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 9) al comma 25, la parola: "centottanta" e’ sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinque"; d) all’articolo 358, comma 1, dopo le parole: "del presente regolamento" sono inserite le parole ", fermo restando quanto disposto dall’articolo 357". 16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni"; b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2."; c) all’articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e’ cosi’ sostituito: "a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12."; d) all’articolo 59, comma 1, dopo le parole "la proprieta’ o" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,"; e) all’articolo 146, comma 5, il secondo periodo, e’ sostituito come segue: "Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche’ della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole."; 17. All’articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, sono soppresse le parole "i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;". b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia’ sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalita’ per la cessazione dell’efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e’ adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano gia’ avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.". 18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all’articolo 5, comma 5-bis, deldecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa. La successiva attribuzione dei beni e’ effettuata con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b). 19. A decorrere dal bilancio relativo all’esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli gia’ trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all’articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5 Costruzioni private 1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita’ (DIA); c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"; d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza; e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia’ sottoposti a valutazione ambientale strategica; h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni: a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all’articolo 5, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" e’ sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; 2) all’articolo 16, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: "2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e’ a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." 3) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente: "Art. 20 – (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda e’ accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita’ del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita’ non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia’ stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformita’ del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entita’ rispetto al progetto originario, puo’, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e’ tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 puo’ essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia’ nella disponibilita’ dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, e’ adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e’ fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire e’ data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento edilizio. 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu’ di 100.000 abitanti, nonche’ per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 22, comma 7, e’ di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e’ punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari."; 4) l’articolo 21 e’ sostituito dal seguente: "Articolo 21 – (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita’ per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire." 5) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente: "2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita’ del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita’ immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali."; 6) all’articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 7) all’articolo 82, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di". b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro". 2) all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonche’ di quelli”, sono aggiunte le seguenti: ”previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli”, alla fine del comma e’ aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche’ dei relativi elaborati tecnici, puo’ essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.", e dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’ ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresi’ ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.". c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi’ nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. 3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all’articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), e’ inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonche’ nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;". 4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: ”3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attivita’ edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e’ sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". 6. Per semplificare l’accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: "1-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche’ delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all’articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia’ sottoposti a valutazione ambientale strategica non e’ sottoposto a valutazione ambientale strategica ne’ a verifica di assoggettabilita’ qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilita’, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita’ ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita’ sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita’ sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma». 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonche’ di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche’ di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l’ammissibilita’ delle modifiche di destinazione d’uso, purche’ si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita’ assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. 13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresi’, le seguenti disposizioni: a) e’ ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purche’ si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale. 14. Decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), e’ realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto. 15. All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".

Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera’ ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono: a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese; b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato; c) riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli serbatoi di GPL; d) facolta’ di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini; e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto e’ sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalita’ semplificata; f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali. 2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni: a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 5 e’ aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalita’ amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non e’ soggetto all’applicazione del presente codice."; 2) all’articolo 13, comma 5, e’ aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non e’ dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare e’ tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)."; 3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: "anche in riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate o collegate" sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: "i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra societa’, enti o associazioni con societa’ controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con societa’ sottoposte a comune controllo, nonche’ tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita’ amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purche’ queste finalita’ siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13."; 4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: "b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis."; 5) all’articolo 34, il comma 1-bis e’ sostituito dai seguenti: "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e’ sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche’ a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita’ amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita’ semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1. 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita’ amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita’ di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita’ le attivita’ organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita’ e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro"; 6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: "mediante l’impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l’iscrizione della numerazione della quale e’ intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,"; b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese: 1) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita’ ivi previste sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente; 2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non puo’ respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall’invito di cui al periodo precedente e’ nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 e’ altresi’ valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; 3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l’istante ad iniziare l’attivita’ dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita’. In tal caso l’amministrazione non puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2; 4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana; 5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche’ i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche’ l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 6) nei casi in cui non e’ prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalita’ definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Societa’ per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). c) per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ abrogato; d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche’ la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalita’ digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell’utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell’interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita’ con le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al numero 1; e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, e’ inserito il seguente: "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalita’ semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa."; f) All’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: "piano di riduzione degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti:"relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro"; 1.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni, le province e i comuni adottano, nell’ambito della propria competenza, sulla base delle attivita’ di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e’ istituito presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa."; 2) al comma 5, dopo le parole: " oneri amministrativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e sui cittadini". 3. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorita’ amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell’ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

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