MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 novembre 2012 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Natria Neem».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)
concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l’art. 80, par. 5 e 6,
concernente "misure transitorie";
Visto l’art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga
alle disposizioni dettagliate per le autorizzazioni dei coadiuvanti
di cui all’art. 58, par. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l’art. 10 relativo all’autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della Salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante "Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato";
Vista la domanda presentata in data 16 aprile 2010, dall’Impresa
Intrachem Bio Italia con sede legale in Grassobbio (BG), via XXV
Aprile 44, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato Bayer Neem,
successivamente ri-denominato NATRIA NEEM, contenente la sostanza
attiva azadiractina A, prodotto uguale al prodotto di riferimento
denominato Neemazal- T/S, registrato al n. 11561 con D.D. in data 20
gennaio 2003, e modificato successivamente con decreti di cui
l’ultimo in data 8 giugno 2012, dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che
– il prodotto e’ uguale al citato prodotto di riferimento
Neemazal- T/S, registrato al n. 11561;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della Commissione
Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento
della direttiva 2011/46/UE relativa all’iscrizione della sostanza
attiva Azadiractina A nell’allegato I del decreto legislativo 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e’ stata sostituita dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e’ considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e
riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in
questione;
Considerato altresi’ che il prodotto dovra’ essere rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III
del decreto legislativo 194/95;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione al 31 maggio
2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della
Commissione;
Considerato altresi’ che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra’ essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche’ ai sensi dell’art. 3 del citato
decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro il 31 maggio 2013,
pena la revoca dell’autorizzazione;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31 maggio
2021, l’impresa Intrachem Bio Italia con sede legale in Grassobbio
(BG), via XXV Aprile 44, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato NATRIA NEEM, con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente
decreto..
E’ fatto altresi’ salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da cc 5 – 10 – 15 – 20 –
30 – 40 – 45 – 50 – 60 – 75 – 100;
Il prodotto e’ importato in confezioni pronte all’uso dallo
stabilimento estero:
Trifolio – M GmbH – dott. – Hans -Wilhelmi – Weg 1 D- 35633 Lanhau,
Germania,
nonche’ confezionato presso lo stabilimento:
Bayer SAS – Bayer CropScience – rue Antoine – Laurent de Lavoisier,
BP2, 02250 Marle Sur Serre, Francia.
Il prodotto e’ preparato presso lo stabilimento dell’Impresa:
Irca Service S.p.A. – Strada Statale Cremasca 591 n. 10 – 24040
Fornovo San Giovanni (BG), nonche’ confezionato presso lo
stabilimento:
Bayer CropScience srl – via delle Industrie, 9 – 24040 Filago
(BG).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 14988.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 25 marzo 2013 Integrazione al decreto 3 gennaio 2013, concernente specifica dei poteri del commissario per fronteggiare la situazione di grave criticita’ nella…

…gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, ai sensi dell’articolo 1, comma 358 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 3 gennaio 2013 in materia di gestione
dei rifiuti urbani nel territorio nella Provincia di Roma, ai sensi
dell’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 14 febbraio 2013 "Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate
tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi
dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni";
Considerata la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n.
2011/4021, avviata dalla Commissione europea nei confronti
dell’Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia
europea in data 21 marzo 2013 per non conformita’ alla direttiva
europea 1999/31/CE;
Ritenuto di dover integrare il citato decreto ministeriale del 3
gennaio 2013, specificando ulteriormente i poteri del Commissario di
cui all’art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al
fine di superare la procedura di infrazione sopra richiamata;
Considerato altresi’ che, nel corso della riunione del 20 marzo
2013, le aziende ed operatori del settore hanno fornito assicurazioni
in ordine alla generale possibilita’ delle imprese esistenti in
ambito regionale di aumentare il livello di efficienza degli impianti
esistenti nei limiti della capacita’ residua accertata, nonche’ di
AMA SpA ad assumere un ruolo di coordinamento, controllo ed
intervento diretto in merito al recupero ed effettivo smaltimento del
CDR, FOS e CSS negli impianti di produzione energetica e negli
impianti industriali autorizzati presenti nella Regione Lazio e, in
caso di insufficienza, nel territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d’ufficio,
se necessario, l’autorizzazione rilasciata agli impianti di
Trattamento Meccanico Biologico (TMB) individuati dal decreto
ministeriale del 3 gennaio 2013 richiamato in premessa, affinche’ gli
stessi:
a) operino, a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, al massimo della loro capacita’ accertata;
b) assicurino le prestazioni di cui all’allegato 1, per
massimizzare la produzione di:
– CDR, ovvero di CSS di cui al decreto ministeriale richiamato
in premessa,
– di FOS,
– di scarti non compostabili (compreso vetro),
– metalli ferrosi e non ferrosi.
2. Fermi restando i doveri del Commissario di tempestiva
informazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
ministeriale 3 gennaio 2013, il Commissario e’ altresi’ tenuto a
comunicare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare la destinazione di CDR/CSS e FOS prodotti acquisendo la
relativa informazione certificata presso le imprese titolari degli
impianti, che sono tenute a fornirla entro due giorni dalla
richiesta.
3. Nel caso in cui le imprese di cui sopra ritengano di non gestire
il successivo trattamento di CDR/CSS e FOS prodotti da rifiuti
conferiti da AMA, il Commissario dispone che AMA provveda al loro
ritiro ed alla successiva utilizzazione presso gli impianti
disponibili in Italia individuati con procedura urgente di evidenza
pubblica dallo stesso Commissario.
4. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d’ufficio,
se necessario, l’autorizzazione rilasciata agli impianti di recupero
energetico di CDR operanti nella Regione Lazio, affinche’ sia
assicurata prioritariamente la valorizzazione energetica di CDR/CSS
prodotto nel Lazio. Entro la stessa data il Commissario individua,
con idonea procedura urgente, gli impianti industriali operanti nel
Lazio autorizzati all’uso di combustibile non tradizionale, incluso
il CSS. Con successivo provvedimento, e comunque entro il 30 aprile
2013, il Commissario dispone che AMA destini a tali impianti una
parte del CSS derivante dal trattamento dei rifiuti urbani conferiti
da AMA ai TMB di cui al precedente punto.

Art. 2

1. Il Commissario dispone che, entro il 10 aprile 2013, la societa’
COLARI, titolare dell’impianto di tritovagliatura autorizzato dalla
Provincia di Roma in data 7 marzo 2013:
a) assicuri il funzionamento dell’impianto,
b) notifichi ad AMA gli impianti cui sono destinati il
"sopravaglio frazione secca" per la produzione di CDR/CSS, il
"sottovaglio frazione umida biodegradabile" per la successiva
stabilizzazione nei termini previsti e gli usi consentiti, e la
frazione metallica, derivanti dalle lavorazioni del tritovagliatore.

Art. 3

1. Il presente decreto verra’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
ed entra immediatamente in vigore.
Roma, 25 marzo 2013

Il Ministro: Clini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, l’adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le
materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo
10;
Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante:
«Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso
da quello in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale»;
Visto l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante:
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, nonche’ per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita’ e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita’ soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
a) «societa’ tra professionisti» o «societa’ professionale»: la
societa’, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli
V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste
dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.
183, avente ad oggetto l’esercizio di una o piu’ attivita’
professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi
o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «societa’ multidisciplinare»: la societa’ tra professionisti
costituita per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali ai sensi
dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel
sistema ordinistico, la cui costituzione e’ consentita ai sensi
dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
2. Per le associazioni professionali e le societa’ tra
professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma
l’applicazione dell’articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Art. 3

Conferimento dell’incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da
soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della
professione svolta in forma societaria, sono imposti alla societa’
obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal
presente capo.

Art. 4

Obblighi di informazione

1. La societa’ professionale, al momento del primo contatto con il
cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le
seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione
dell’incarico conferito alla societa’ sia affidata ad uno o piu’
professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilita’ che l’incarico professionale conferito alla
societa’ sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attivita’ professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra
cliente e societa’, che siano anche determinate dalla presenza di
soci con finalita’ d’investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a),
la societa’ professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto
dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle
qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche’ l’elenco dei
soci con finalita’ d’investimento.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione
prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei
professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da
atto scritto.

Art. 5

Esecuzione dell’incarico

1. Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista
puo’ avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita’, della
collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari
attivita’, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili,
puo’ avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti
e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell’articolo
4, commi 2 e 3.
2. E’ fatta salva la facolta’ del cliente di comunicare per
iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione
del comma 1.

Art. 6

Incompatibilita’

1. L’incompatibilita’ di cui all’articolo 10, comma 6, della legge
12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu’
societa’ professionali si determina anche nel caso della societa’
multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione
della societa’ all’ordine di appartenenza.
2. L’incompatibilita’ di cui al comma 1 viene meno alla data in cui
il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il
trasferimento dell’intera partecipazione alla societa’ tra
professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il
rapporto sociale.
3. Il socio per finalita’ d’investimento puo’ far parte di una
societa’ professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita’ previsti per
l’iscrizione all’albo professionale cui la societa’ e’ iscritta ai
sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o
superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non
colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi
disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilita’ ai sensi del comma 3 la
mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione
personali o reali.
5. Le incompatibilita’ previste dai commi 3 e 4 si applicano anche
ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa’, le
quali rivestono la qualita’ di socio per finalita’ d’investimento di
una societa’ professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di
incompatibilita’, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione
all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio
professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito
disciplinare per la societa’ tra professionisti e per il singolo
professionista.

Art. 7

Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita’
notizia ai fini della verifica dell’incompatibilita’ di cui
all’articolo 6, la societa’ tra professionisti e’ iscritta nella
sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale
di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di
societa’ tra professionisti.
3. L’iscrizione e’ eseguita secondo le modalita’ di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica
l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 8

Obbligo di iscrizione

1. La societa’ tra professionisti e’ iscritta in una sezione
speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il
collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
2. La societa’ multidisciplinare e’ iscritta presso l’albo o il
registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attivita’
individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Art. 9

Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all’articolo 8 e’ rivolta al
consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui
circoscrizione e’ posta la sede legale della societa’ tra
professionisti ed e’ corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della societa’ in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci
professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio
cui e’ rivolta la domanda.
2. La societa’ tra professionisti costituita nella forma della
societa’ semplice puo’ allegare alla domanda di iscrizione, in luogo
del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione
autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione
della societa’.
3. Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale,
verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, iscrive la societa’ professionale nella sezione speciale
di cui all’articolo 8, curando l’indicazione, per ciascuna societa’,
della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale
unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale
rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche’ degli eventuali
soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
4. L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione
speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la
rappresentanza della societa’.
5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le
deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o
dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino
variazioni della composizione sociale, sono comunicate all’ordine o
al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle
relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo o del registro.

Art. 10

Diniego d’iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo
d’iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal
presente capo, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale
competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della
societa’ professionale i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, la societa’ istante ha diritto di presentare per
iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data
ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. La lettera di diniego e’ comunicata al legale rappresentante
della societa’ ed e’ impugnabile secondo le disposizioni dei singoli
ordinamenti professionali. E’ comunque fatta salva la possibilita’,
prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorita’ giudiziaria.

Art. 11

Cancellazione dall’albo
per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui e’
iscritta la societa’ procede, nel rispetto del principio del
contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora,
venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente
regolamento, la societa’ non abbia provveduto alla regolarizzazione
nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si
e’ verificata la situazione di irregolarita’, fermo restando il
diverso termine previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 12

Regime disciplinare della societa’

1. Ferma la responsabilita’ disciplinare del socio professionista,
che e’ soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al
quale e’ iscritto, la societa’ professionale risponde
disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche
dell’ordine al quale risulti iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista,
anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della
societa’, e’ ricollegabile a direttive impartite dalla societa’, la
responsabilita’ disciplinare del socio concorre con quella della
societa’.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 febbraio 2013

Il Ministro
della giustizia
Severino

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Registro n. 3, foglio n. 79

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 50 Regolamento recante la privatizzazione dell’ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia», a norma dell’articolo 46, comma 1, del decreto-legge…

…9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito
dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione
dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI);
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell’UNUCI;
Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito
dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla
legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in
particolare l’articolo 5, con il quale l’UNUCI e’ stata posta alle
dipendenze del Ministero della guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere b) ed
f);
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni;
Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l’UNUCI
e’ stato confermato quale ente pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009,
n. 203;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell’ordinamento militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle norme regolamentari in materia di
ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare
gli articoli da 47 a 53;
Visto l’articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in
particolare il comma 1;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Ritenuto che la trasformazione dell’ente pubblico non economico
«Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia» in soggetto di
diritto privato sia la piu’ idonea a favorire le molteplici e
differenziate attivita’ dell’ente medesimo;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera
dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Privatizzazione dell’ente pubblico non economico a base associativa
di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo
d’Italia»
1. L’ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza
nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia» di
seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e’ trasformato in associazione con personalita’
giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di
lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia», di
seguito denominata «UNUCI».
2. L’UNUCI, con sede a Roma, e’ disciplinata, per quanto non
espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive
modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di
attuazione.
3. La vigilanza sull’UNUCI continua ad essere esercitata dal
Ministero della difesa.

Art. 2

Finalita’ dell’Associazione

1. L’UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e
professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle
categorie in congedo, nonche’ alle connesse attivita’ divulgative e
informative, per il loro impiego nell’ambito delle forze di
completamento delle unita’ militari attive. A tal fine, svolge i
seguenti compiti:
a) collabora con le competenti autorita’ militari, anche su base
convenzionale, all’addestramento e alla preparazione fisica e
sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in
servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra
ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per
il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e
opera in vari contesti internazionali anche con finalita’ culturali e
promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la
fedelta’ alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di
solidarieta’ fra il mondo militare e la societa’ civile;
d) sensibilizza l’opinione pubblica sulle questioni della difesa e
della sicurezza nazionale, sul ruolo e l’importanza dei riservisti,
sulla cultura della sostenibilita’ ambientale e sociale;
e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e
protezione civile;
f) realizza, nell’ambito delle proprie disponibilita’, assistenza
morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Art. 3

Modifiche statutarie

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del
consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000,
nonche’ quelle volte a disciplinare l’organizzazione centrale e
periferica dell’UNUCI, la composizione, le competenze, le modalita’
di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la
durata degli organi di cui all’articolo 4, comprese le modalita’ di
partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al
consiglio direttivo, nonche’ i poteri, le attribuzioni, i requisiti,
le modalita’ di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle
sopra indicate modifiche statutarie e’ acquisito il preventivo parere
del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’economia e
delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono
apportate con le modalita’ in esso determinate.
2. Lo statuto disciplina altresi’:
a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci
ordinari nonche’ i diritti e gli obblighi ad esse correlati;
b) i criteri informatori e le modalita’ di svolgimento delle
attivita’ di istituto;
c) limiti e modalita’ di concessione di eventuali rimborsi spese da
erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di
collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che
periferico;
d) la costituzione, l’organizzazione e le modalita’ di
funzionamento delle sezioni;
e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei
confronti delle sezioni, le modalita’ di versamento delle entrate
alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le
esigenze delle articolazioni territoriali;
f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui
titolarita’ e’ attribuita agli organi centrali, salvo specifica
delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti.
3. Con uno o piu’ atti di attuazione dello statuto, adottati
secondo le modalita’ e i limiti definiti dallo statuto stesso,
possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura
meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore
dettaglio.

Art. 4

Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari

1. Gli organismi necessari all’organizzazione centrale dell’UNUCI
sono:
a) il presidente nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei sindaci;
e) il collegio dei probiviri.
2. Le articolazioni territoriali dell’UNUCI sono le delegazioni e
le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale e’
definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e
secondo i principi di diritto privato.
3. Possono essere iscritti all’Associazione in qualita’ di soci
ordinari, gli ufficiali in congedo dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa
italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani
militari, nonche’ gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento
militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della
giustizia militare.

Art. 5

Entrate

1. Le risorse finanziarie in entrata dell’UNUCI sono costituite da:
a) le quote annualmente versate dai soci, il cui importo e’
determinato dal Consiglio nazionale su proposta del Consiglio
direttivo;
b) le rendite patrimoniali;
c) i corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalita’ e lasciti, previa accettazione espressa e
deliberata dal Consiglio direttivo;
e) entrate eventuali e diverse.

Art. 6

Patrimonio dell’ente

1. Il patrimonio dell’Associazione e’ costituito dal patrimonio
dell’Ente alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa
verifica del collegio dei revisori, redige l’inventario dei beni di
proprieta’ dell’UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza
a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo
istituzionale dell’ente pubblico, che permangono destinati a tale
finalita’, ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli
scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell’UNUCI sono
altresi’ distintamente elencati i beni provenienti dall’Ente e quelli
di successiva acquisizione.
2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o
trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del
patrimonio dell’UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali
al perseguimento dello scopo istituzionale, e’ subordinato
all’autorizzazione del Ministero vigilante.

Art. 7

Amministrazione e contabilita’

1. Le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale
sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla vigente legislazione
tributaria. Lo Statuto e i relativi atti di attuazione dispongono
relativamente agli incarichi dei responsabili delle menzionate
gestioni, alle responsabilita’ interne, alle disposizioni di
dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle
scritture contabili e dei libri sociali.

Art. 8

Destinazione delle risorse umane

1. All’atto della privatizzazione dell’Ente di cui all’articolo 1 i
rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato
sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per
quella accessoria, sia con riferimento all’inquadramento
previdenziale di provenienza e proseguono con l’associazione di
diritto privato «UNUCI».
2. Al citato personale continua ad applicarsi, fino
all’approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il regime giuridico ed economico gia’ in godimento nel
rapporto con l’Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si
applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
fermo restando che l’eventuale passaggio presso altre pubbliche
amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti
disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni
riceventi e nell’ambito delle rispettive facolta’ assunzionali
previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il
contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.

Art. 9

Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
gli articoli dal 47 al 53, sono abrogati.
2. Il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica
alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
confermati nei rispettivi incarichi fino all’insediamento di quelli
nominati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto.
3. L’UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
dell’ente «Unione nazionale degli Ufficiali in Congedo d’Italia».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
registro n. 3 Difesa, foglio n. 144

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