Legge Regionale n. 4 del 10-02-2009 Regione Molise. Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 3
del 16 febbraio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali e culturali
con le comunità molisane presenti in altre regioni italiane, riconosce e
sostiene le associazioni di molisani, che hanno sede ed operano al di fuori
del territorio regionale da almeno tre anni, e le funzioni che esse svolgono
per promuovere e rinsaldare i legami con la propria terra di origine.
2. Sono consentite associazioni miste composte da cittadini molisani e di
altre regioni.

ARTICOLO 2

(Istituzione dell’albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in
Italia al di fuori del territorio regionale)

1. È istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia di
rapporti con i molisani nel mondo l’albo regionale delle associazioni dei
molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale, di seguito
denominato: ’albo’.
2. La domanda di iscrizione all’albo è inoltrata alla Presidenza della Giunta
regionale e deve contenere:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione
da cui si evinca che essa:

1) svolga attività a vantaggio della locale comunità di molisani;
2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica;
3) sia gestita con metodo democratico;
4) assegni le proprie cariche mediante elezione;

b) relazione, a firma del legale rappresentante dell’associazione, che
documenti l’attività svolta nel triennio precedente la domanda di iscrizione.
3. Possono essere iscritte all’albo regionale le associazioni che abbiano un
numero di soci non inferiore a 40.
4. L’iscrizione all’albo è disposta, previa istruttoria compiuta nel termine
di trenta giorni dalla data di presentazione presso l’assessorato regionale
competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo, con provvedimento
dirigenziale.
5. Qualora un’associazione perda uno dei requisiti indicati ai commi 2 e 3,
con provvedimento dirigenziale ne è disposta la cancellazione dall’albo.

ARTICOLO 3

(Interventi)

1. Alle associazioni iscritte all’albo di cui all’articolo 2 la Giunta
regionale concede contributi per sostenere le attività ordinarie, nonché per
la realizzazione di progetti, di manifestazioni e di iniziative conformi alle
finalità della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31 (Interventi della Regione
a favore dei “Molisani nel mondo”).
2. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1 gli interventi rientranti tra
quelli previsti dal Capo II della citata legge regionale n. 31/2006.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l’esercizio finanziario
in corso.
2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del
bilancio.

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 18-03-2009 Regione Piemonte. Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 12
del 26 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi e finalità)

1. In attuazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla
legge 14 marzo 1985, n. 132, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Costituzione
della Repubblica Italiana e dello Statuto, la Regione opera affinché le
politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di
ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle
donne, il rafforzamento della condizione femminile e l’incremento della
partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e
civile, attraverso l’integrazione della dimensione di genere nella normativa e
nell’azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi
della programmazione nazionale ed europea.

ARTICOLO 2

(Obiettivi)

1. In attuazione dei principi enunciati all’articolo 1 la Regione,
nell’ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni
regionali di parità, persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e
scambio di buone pratiche volte a realizzare una società con ruoli equilibrati
e non discriminatori tra uomini e donne;
b) favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare
per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita
privata e familiare e strumenti che incoraggino la condivisione delle
responsabilità familiari;
c) promuovere la paritaria partecipazione delle donne nei luoghi di decisione
sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di
governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del
Consiglio e della Giunta regionale;
d) sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità in tutti i
livelli dell’ istruzione e della formazione;
e) sostenere, in collaborazione con la comunità scientifica e in particolare
con le Università e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la
formazione di alto livello sulle pari opportunità;
f) sostenere l’imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo
sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da
donne;
g) promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di
Lisbona in tema di occupazione femminile, eliminare la disparità retributiva
tra uomini e donne, favorire l’accesso delle donne a posti di direzione e
responsabilità nei luoghi di lavoro;
h) promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul
genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la
tutela delle vittime;
i) promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le donne migranti o
appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l’integrazione nella vita
economica, sociale, politica, culturale e civile;
l) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di
genere;
m) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione
sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.

ARTICOLO 3

(Definizione e finalità del bilancio di genere)

1. Ai fini della presente legge, il bilancio di genere consiste nella
valutazione dell’impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso
l’individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere
l’uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
2. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di
progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di
monitoraggio e valutazione.
3. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i
seguenti obiettivi:
a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;
b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;
c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale;
d) l’introduzione delle politiche di mainstreaming;
e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre
le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità;
f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione
delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle
cittadine;
g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle
conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

ARTICOLO 4

(Ambito di applicazione del bilancio di genere)

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, incentiva gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità di
cui all’articolo 3.
2. La Regione predispone corsi di formazione finalizzati a istruire il
personale delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei bilanci di
genere.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 12 del 26-05-2009 Regione Puglia. Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 78
del 29 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)
1. Nell’ambito delle previsioni del Programma operativo regionale (POR)
Puglia per il Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013, approvato dalle
competenti autorità comunitarie con decisione C(2007)5767 del 21 novembre 2007
(2007IT051PO005), a cui è seguita presa d’atto con deliberazione della Giunta
regionale 29 dicembre 2007, n. 2282, la competente Autorità di gestione può
effettuare azioni a sostegno della qualificazione delle laureate e dei
laureati attraverso l’erogazione diretta di borse di studio per la frequenza
di master post lauream, con rimborso delle spese ammissibili o in maniera
forfettaria, alle condizioni minime prescritte dall’articolo 2.

ARTICOLO 2

(Condizioni)
1. I master prescelti dagli interessati devono essere erogati da
università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute
dall’ordinamento nazionale e devono riconoscere almeno 60 Crediti formativi
universitari (CFU) ovvero 60 European credit transfer system (ECTS) ovvero un
volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi di
conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio individuale.

2. I master, erogati da istituti di formazione avanzata sia privati sia
pubblici, scelti dagli interessati devono essere accreditati ASFOR ovvero
EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da Association of MBAS (AMBA) e devono
avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di
formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento
alla durata complessiva prevista per il master.

3. I master scelti dagli interessati devono essere erogati da istituti di
formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto,
continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all’emanazione dell’avviso
pubblico relativo alla concessione delle borse di studio, attivit
documentabile di formazione post lauream. Per attività di formazione post
lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in
possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800
ore. L’attività erogata deve essere stata svolta in qualità di soggetto
attuatore e non di mero partner. Anche in questo caso, i master scelti dagli
interessati devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di
cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di
stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.

ARTICOLO 3

(Durata e modalità dei master)
1. Per durata complessiva del master si intende la somma delle ore
dedicate alla formazione teorica e pratica, nonché agli stage e alle altre
attività formative (project work, studio individuale, visite). Per ore svolte
in aula ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attivit
formative, svolte in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del
percorso formativo.

2. Nel caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da
più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d’impresa o in
Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all’articolo 2 devono
essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni.

3. I vincoli di durata di cui all’articolo 2, comma 3, si applicano anche
agli interventi di formazione erogati in modalità on line o mista, per i quali
si intendono per ore di formazione in aula, nel primo caso le ore di
formazione on line e nel secondo caso la somma delle ore on line e in
presenza.

4. Nel caso in cui le ore di formazione in presenza siano inferiori al 50
per cento della durata complessiva del corso, lo stesso è considerato come
corso on line.

5. Gli interventi di formazione devono prevedere il rilascio di un
attestato finale al termine del percorso formativo.

6. La competente Autorità di gestione del POR Puglia per il FSE 2007-2013
è autorizzata a determinare ulteriori modalità, esclusioni, limiti e
condizioni per il godimento delle borse di studio, in relazione al
raggiungimento degli scopi delle azioni programmate, come individuati nel
medesimo POR Puglia per il FSE 2007-2013.

7. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è abrogato.

ARTICOLO 4

(Affidamento diretto alle università ed enti pubblici di ricerca)
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 15/2002 è sostituito dal
seguente:
“2. E’ altresì consentito all’Autorità di gestione, per gli scopi di cui al
POR Puglia per il FSE 2007-2013, l’affidamento diretto di fondi alle
università e agli enti pubblici di ricerca nel rispetto della normativa e
delle decisioni comunitarie.”.

ARTICOLO 5

(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti posti in essere in difformit
dalle previsioni della presente legge, in relazione all’avviso 1/2008
approvato con determinazione del Dirigente del Settore formazione
professionale 9 aprile 2008, n. 376, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia 10 aprile 2008, n. 58 straordinario.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Decreto del presidente della giunta regionale n. 5 del 19-02-2009 Regione Toscana.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n.
57 (Istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4
del 25 febbraio 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 5/R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del
Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l’articolo 6;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico della programmazione
(CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 15 dicembre
2008, n. 30;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare- Attivit
produttive e della Quarta Commissione consiliare- Sanità, espresso
nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2009, n.
100;

Considerato quanto segue:

1. le Aziende USL intervengono tempestivamente sul luogo di
lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le
strutture più idonee all’espletamento dell’istruttoria per quanto
attiene alle circostanze del decesso;
2. la Direzione generale della Regione competente all’adozione
del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa- Testo A);
3. la medesima Direzione generale della Regione provvede al
recupero del contributo concesso nei casi di non veridicità delle
dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione
di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;
4. la Terza Commissione consiliare- Attività produttive e la
Quarta Commissione consiliare- Sanità hanno congiuntamente emanato
un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che
comportano un adeguamento del testo;

si approva il presente regolamento:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge regionale
27 ottobre 2008, n.57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie
delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) le modalità di
presentazione della domanda di concessione del contributo alle famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, nonché lo svolgimento della
relativa istruttoria, l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e
le modalità di recupero del contributo concesso.

2. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 della l.r.57/2008, il
contributo compete nei casi di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro
nel territorio regionale Restano esclusi gli infortuni in itinere, come
definiti dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

ARTICOLO 2

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all’articolo 3 della l.r.57/2008 presentano domanda
di concessione del contributo alla Regione tramite l’ Azienda USL nel cui
territorio si è verificato l’incidente entro il termine di centottanta giorni
dalla data del decesso del lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di
cui all’articolo 5 comma 1 della l.r.57/2008 fa fede la data di registrazione
della domanda al protocollo dell’Azienda USL.
2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi dell’articolo 5
della l.r. 57/2008, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni
assegnato per la presentazione di documentazione integrativa, il procedimento
si conclude con un provvedimento di non accoglimento della domanda di
contributo.
3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la
modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve contenere
l’indicazione completa dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo.

4. Nei casi di pluralità di beneficiari di cui all’articolo 4 della l.r.
57/2008, uno di essi può presentare un’unica domanda, con allegata apposita
delega rilasciata dagli altri beneficiari.

ARTICOLO 3

Istruttoria sulle circostanze del decesso

1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del contributo,
le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le informazioni
necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore è avvenuto a seguito di
infortunio sul luogo di lavoro. Tali informazioni possono essere acquisite
anche tramite l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e l’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell’articolo 6
comma 3 della l.r.57/2008.

2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 la competente struttura
dell’Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla Direzione generale
della Regione competente per materia, che provvede all’adozione del decreto
dirigenziale di erogazione del contributo ed all’effettuazione dei controlli
di cui all’articolo 4.

ARTICOLO 4

Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese

1. La Direzione generale della Regione competente per materia effettua,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa- Testo A) e della deliberazione della Giunta
regionale recante direttive per l’applicazione del medesimo decreto, gli
opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti,
avvalendosi eventualmente delle intese con le Amministrazioni di cui
all’articolo 6 comma 3 della l.r.57/2008.

ARTICOLO 5

Modalità di recupero del contributo

1. Qualora successivamente all’erogazione del contributo risulti la non
veridicità delle dichiarazioni di cui all’articolo 4, ovvero il mancato
riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul
luogo di lavoro, come previsto dall’articolo 6 comma 2 della l.r. 57/2008, la
Direzione generale della Regione competente per materia provvede al recupero
del contributo concesso secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n.61/R/2001 (Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n.36- Ordinamento contabile
della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

ARTICOLO 6

Norma di prima applicazione

1. Le domande di concessione del contributo relative agli incidenti
mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2008 e la data di
entrata in vigore del presente regolamento sono presentate entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it