DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Giffone e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 17 del 22-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Giffone (Reggio Calabria); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Giffone (Reggio Calabria) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Patrizia Adorno e’ nominata commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 7 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-22&task=dettaglio&numgu=17&redaz=10A00590&tmstp=1264406085189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 209

Regolamento di organizzazione dell’Unione italiana tiro a segno (UITS), a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 19 del 25-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e, in particolare, gli articoli 8 e 31; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale; Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, recante norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e’ conferita la qualita’ di agente di pubblica sicurezza, e, in particolare, l’articolo 18; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante regolamento concernente l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI» ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e, in particolare, l’articolo 2, comma 5; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, in relazione alla destinazione del personale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 7 maggio 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Natura e finalita’ dell’ente l. L’Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, e’ riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalita’ di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche’ di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. 2. L’UITS e’ sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d’ora in poi «TSN». Essa e’ altresi’ federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza e’ posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430,
concernente «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a
segno nazionale», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 1936, n. 25.
– La legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente la
conversione, con modificazioni, del regio decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, concernente «Modificazioni alle
vigenti norme sul tiro a segno nazionale», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1936, n. 146.
– Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (approvazione
del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149.
– Si riportano gli articoli 8 e 31 della legge 18
aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni,
concernente «Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1975, n. 105:
«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
di polizia in materia di armi). – La richiesta intesa ad
ottenere il nulla osta per l’acquisto o la cessione di
armi, ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del T.U. 18
giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22
novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi
dell’acquisto o della cessione.
La licenza di cui all’art. 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e’ richiesta anche per
l’esercizio dell’industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di
armi, nonche’ del permesso di porto d’armi, previsti dagli
articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e
37, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente
legge, e’ subordinato all’accertamento della capacita’
tecnica del richiedente. L’accertamento non occorre per
l’autorizzazione alla collezione.
Ai fini dell’accertamento della capacita’ tecnica,
l’interessato deve sostenere apposito esame presso la
commissione di cui all’art. 49 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. La commissione e’ integrata da un
esperto designato dal Ministero della difesa quando
l’accertamento e’ richiesto da persona che debba esercitare
l’attivita’ di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
altresi’ alle persone che rappresentano, a norma dell’art.
8 del citato testo unico, il titolare dell’autorizzazione
di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze
armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano
appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica
sicurezza in qualita’ di funzionari o che esibiscano
certificato d’idoneita’ al maneggio delle armi rilasciato
dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno
nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico
soltanto per l’esercizio delle attivita’ di fabbricazione,
riparazione o commercio di armi.
L’accertamento della capacita’ tecnica non e’ richiesto
per l’acquisto e il porto di armi da parte di coloro che
siano autorizzati per legge.
La capacita’ tecnica e’ presunta nei confronti di
coloro che, all’atto dell’entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia’ ottenuto le autorizzazioni ovvero
abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l’industria di riparazione delle
armi devono richiedere alla competente autorita’ di
pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del
presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore della legge.
L’art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e’ abrogato».
«Art. 31 (Vigilanza sulle attivita’ di tiro a segno). –
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno
1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale e successive
modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni
dell’Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di
apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo
accertamento della capacita’ tecnica e dei requisiti di cui
al precedente art. 9.
La capacita’ tecnica e’ presunta nei confronti di
coloro che esercitano la propria attivita’ in seno alle
sezioni del tiro a segno all’entrata in vigore della
presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l’elenco degli iscritti con le relative
generalita’;
b) l’inventario delle armi in dotazione con la
relativa descrizione per numero di matricola, tipo,
calibro, fabbrica e nazionalita’, con richiamo ai titoli
che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui
all’ultimo comma dell’art. 38 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni,
con l’indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono
giornalmente annotarsi le generalita’ di coloro che si
esercitano al tiro, con l’indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonche’ degli orari di inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
responsabili dell’osservanza delle disposizioni del primo
comma dell’art. 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista
dall’art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’
attribuita all’autorita’ provinciale di pubblica sicurezza
che vi procede secondo le competenze stabilite dagli
articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi
prescritti per il rilascio delle licenze di porto d’armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e’
punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda
da euro 206 a euro 1.032.».
– La legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente
«Disposizioni per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di
tiro a segno nazionale» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1981, n. 159.
– Si riporta l’art. 18 del decreto del Ministro
dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, recante «Norme
concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia
municipale, ai quali e’ conferita la qualita’ di agente di
pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
aprile 1987, n. 89:
«Art. 8. – 1. Gli addetti alla polizia municipale che
rivestono la qualita’ di agente di pubblica sicurezza
prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario
addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso
di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni
abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni da
sparo.
2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di
addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono
stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a
segno nazionale, nonche’ con gli enti o comandi che
dispongono di propri poligoni abilitati, nell’ambito
territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero
possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la
costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a
segno nazionale.
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del
comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi
di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale
nonche’, previe apposite convenzioni con l’ente o comando
di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione
del loro servizio debbono prestare servizio con armi.
4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n.
286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni
del tiro a segno nazionale, il sindaco puo’ disporre la
ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno
per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra
essi che svolgono particolari servizi.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o
comandi dello Stato o presso poligoni appositamente
costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a
tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno
nazionale.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi
dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.».
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
– La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
– Si riporta il comma 5 dell’art. 2 del decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche ed
integrazioni al decreto-legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale
italiano – CONI», ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 37:
«5. Nulla e’ innovato quanto alla natura giuridica
dell’Aeroclub d’Italia, dell’Automobile club d’Italia e
dell’Unione italiana tiro a segno, che svolgono le
attivita’ di federazioni sportive nazionali secondo la
disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.».
– Si riportano i commi da 19 a 24 dell’art. 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, concernente
«Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005»:
«19. E’ istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all’art. 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e’ prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo’ chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l’adozione del parere, qualora cio’ si renda necessario per
la complessita’ della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall’inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell’art.
5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
– Il testo dell’art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e’ il
seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Il testo dell’art. 26, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e’ il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). – 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.».
– La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195.
– L’art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ha tra l’altro introdotto modifiche all’art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
– La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
Note all’art. 1:
– Per il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430,
e la legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143, si veda
nelle note alle premesse.
– Il decreto legislativo 23 luglio 19999, n. 242,
concernente «Riordino del Comitato olimpico nazionale
italiano – C.O.N.I., a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 1999, n. 176.

Art. 2 Organi centrali l . Sono organi centrali dell’UITS: a) l’assemblea nazionale; b) il presidente nazionale; c) il consiglio direttivo; d) il consiglio di presidenza; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. L’assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita’ dell’ente. E’ composta dai rappresentanti delle sezioni TSN, con diritto di voto, nonche’ da altri membri indicati nello statuto di cui all’articolo 4, senza diritto di voto. 3. Il presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale dell’UITS, e’ nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell’ente, del cui funzionamento e’ responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell’assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all’articolo 4. E’ coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa. 4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attivita’ svolte dall’ente, quali stabiliti nel citato statuto. E’ composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall’assemblea nazionale dell’UITS tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni TSN e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l’elezione di una atleta. 5. Il consiglio di presidenza, costituito nell’ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalita’ stabilite nello statuto di cui all’articolo 4, e’ convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita’ o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita’ o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti e’ costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell’organo, uno effettivo ed uno supplente dall’assemblea nazionale dell’UITS e uno dal CONI. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi’ se subentrati nel corso del quadriennio.

Art. 3 Sezioni TSN 1. Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonche’, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attivita’ agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare: a) provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN; b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonche’ l’organizzazione di manifestazioni sportive; c) svolgono attivita’ promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attivita’ ludiche propedeutiche all’uso delle armi. 2. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita’ di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonche’ sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, peri profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilita’, nonche’ compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi. L’attivita’ svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e’ disciplinata dalle norme di diritto privato. 3. In ogni comune puo’ essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell’UITS, una o piu’ delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza. 4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalita’ vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all’ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati. 5. Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate costituite da: a) quote annuali dei propri iscritti; b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge; c) proventi dell’attivita’ sportiva e ludica; d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche’ donazioni, liberalita’ e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita’ stabilite nello statuto della sezione TSN; e) corrispettivi per l’attivita’ didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.

Note all’art. 3:
– Per il regio decreto-legge n. 2430 del 1935, il regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la legge 18 aprile 1975, n.
110 e la legge 28 maggio 1981, n. 286 si vede nelle note
alle premesse.

Art. 4 Statuto UITS 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’UITS sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ nel presente regolamento. Lo statuto e’ deliberato dall’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e’ ratificato, a fini sportivi, dal CONI ed e’ approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Lo statuto, tra l’altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all’articolo 2; b) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di istituto dell’UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni TSN; c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell’UITS nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell’affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per l’attivita’ sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni; d) i compiti in capo all’UITS di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN, nonche’ di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attivita’ ludiche propedeutiche presso l’organizzazione periferica; e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche’ dell’impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L’uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e’ regolato dall’UITS. L’uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima e’ regolato dall’UITS, d’intesa con il Ministero della difesa; f) l’eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attivita’ svolte ai sensi dell’articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell’UITS in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall’assemblea nazionale; g) le modalita’ e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonche’ dell’erogazione delle spese, per il funzionamento dell’organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica; h) le modalita’ di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprieta’ dell’UITS e dell’organizzazione periferica, nonche’ dei beni demaniali in uso; i) la costituzione, l’organizzazione, i compiti e le modalita’ di funzionamento delle strutture periferiche, nonche’ degli organi di giustizia sportiva; l) le modalita’ di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni TSN, di cui all’articolo 3, comma 2; m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalita’ di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari; n) la definizione dei simboli dell’UITS e delle sezioni TSN; o) le modalita’ di adozione di regolamenti interni attuativi.

Note all’art. 4:
– Per il decreto legislativo n. 419 del 1999, il
decreto legislativo n. 165 del 2001 e la legge n. 110 del
1975 si veda nelle note alle premesse.

Art. 5 Entrate 1. Le entrate dell’UITS sono costituite da: a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all’UITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attivita’ sportive e agonistiche; c) donazioni, liberalita’ e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo; d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attivita’ rese; f) entrate eventuali e diverse; g) rendite patrimoniali.

Art. 6

Amministrazione e contabilita’

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta
delle scritture, nonche’ la predisposizione dei documenti contabili
preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di
amministrazione e contabilita’ adottato ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le
integra in ragione dell’assetto e delle esigenze dell’UITS.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
a) e’ adottato lo statuto di cui all’articolo 4, con le modalita’
ivi previste;
b) decadono dalla carica i componenti del consiglio direttivo e
del collegio dei revisori dei conti nominati dal Presidente
nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma
di Governo

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 86

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-25&task=dettaglio&numgu=19&redaz=010G0011&tmstp=1265007121430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 Proroga dello stato di emergenza in materia di rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e’ stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo; Considerato che, presso la discarica in localita’ contrada Bellolampo in provincia di Palermo, sono smaltiti i rifiuti prodotti nel territorio comunale di Palermo e quelli prodotti da altri cinquantadue comuni della provincia di Palermo; Considerato che, gli interventi in corso di realizzazione da parte del commissario delegato, con particolare riferimento alla citata discarica in localita’ contrada Bellolampo, devono essere proseguiti anche in regime derogatorio della normativa ordinaria; Considerato, inoltre, che e’ necessario assicurare ulteriormente la continuita’ dell’esercizio della discarica di Bellolampo, e provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione determinatasi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari; Vista la nota datata 10 novembre 2009, con la quale il commissario delegato ha relazionato sugli interventi in corso ed ha evidenziato la necessita’ di una proroga dello stato di emergenza; Ravvisata quindi, la necessita’ di assicurare il compimento di tutti gli interventi ancora necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo; Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Acquisita l’intesa della regione Siciliana, espressa con nota del 16 dicembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00834&tmstp=1265008577850

REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 23 Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 24 dicembre 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Aiuti agli investimenti 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l’Assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza,anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualita’ per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all’art. 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime e’ concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidita’ finanziaria ed affidabilita’ economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensita’ non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013» approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007. 2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalita’ e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo. 3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge. 4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, delle medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono. 5. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto dall’art. 6. 6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto all’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 300 milioni di euro.

Art. 2

Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria
giovanile e femminile

1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzati ad attivare,
attraverso l’appositi bandi, nelle materie di propria competenza,
anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR
2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli «Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013» pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006,
in favore di iniziative di investimento per i programmi e le
tipologie d’investimenti di cui all’art. 12, lettera a), del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214
del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite
dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente
partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella
concessione di agevolazioni di intensita’ non superiore ai massimali,
compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole
imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana
degli aiuti di Stato a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013»
approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del
28 novembre 2007.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei
benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1,
della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed
integrazioni; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun
progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria,
rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori
previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento
oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2,
l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione,
anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione
dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del
Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008
(regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito
di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente
alla presente legge.
4. Con il decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per
l’industria puo’ altresi’ prevedere che, su richiesta dei soggetti
interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle
agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi
contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla
costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 ovvero nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti
di importanza minore (de minimis) di cui all’art. 14 del regolamento
CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi
delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai
sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e
successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale
partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione,
predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni
dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’
procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6,
della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche
e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli
interventi si riferiscono.
6. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e
sul fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi
possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del fondo
aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse
finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200
milioni di euro.

Art. 3 Iniziative agevolabili nel settore dell’energia 1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l’efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell’energia, nonche’ di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento ovvero dotano l’organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale» 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 82 dell’1° aprile 2008. 2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo. 3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge. 4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’art. 4; comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono. 5. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali, seconde quanto disposto dall’art. 6. 6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembri 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 400 milioni di euro.

Art. 4

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e per potenziare la capacita’
competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare,
attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi
specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto,
conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la
promozione dell’e-commerce nelle piccole e medie imprese e per
l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori
manifatturieri, nonche’ per favorire la nascita di nuove piccole e
medie imprese di servizi nell’ambito delle applicazioni delle
suddette tecnologie.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili, le modalita’ di erogazione dei
benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri
per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la
collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi
le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del
sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi
delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai
sensi dell’art. 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive
modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione
della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta
dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’
istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’
di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge
regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, e successive modifiche e
integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli
interventi si riferiscono.
4. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
5. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
relative agli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e
sul Fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi
possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo
aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
6. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse
finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 100
milioni di euro.

Art. 5

Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

1. L’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
concedere, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del
P.O. FESR 2007-2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la
realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia
regionale per l’innovazione. L’intensita’ degli aiuti non puo’
superare quella prevista nella «Disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione» contenuta nella
comunicazione della Commissione della Comunita’ europea 2006/C 323/01
e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili e le modalita’ di erogazione dei
benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1,
della legge regionale n. 32 del 2000, rinviando ad appositi bandi o
avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione
del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2,
l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione,
anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione
dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del
Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di
esenzione per categoria) e, relativamente alle grandi imprese, in
conformita’ alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C 323/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 323 del 30
dicembre 2006, ovvero in conformita’ ai regolamenti comunitari di
esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente
articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto
selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n.
32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’
a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita
convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare
duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e
rapidita’ procedurale; ad avvalersi, inoltre, per la fase di
valutazione tecnico-scientifica delle istanze di concessione degli
aiuti, di esperti, ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima
legge regionale n. 32/2000, e successive modifiche e integrazioni, da
individuare, attraverso procedura aperta a tutti gli interessati,
ovvero scegliendoli tra gli appositi elenchi esistenti presso il
Ministero della ricerca, ovvero, infine, coinvolgendo, attraverso
apposite convenzioni, enti o fondazioni operanti a livello almeno
nazionale nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
ed in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta’. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico
degli stanziamenti cui gli aiuti si riferiscono.
5. Nell’ambito delle proprie attivita’ in materia di ricerca ed
innovazione, l’assessorato regionale dell’industria puo’ avvalersi di
societa’ a totale partecipazione della Regione.
6. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto
dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per
l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le
risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con
l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013 le risorse
finanziarie non possono superare l’importo complessivo di euro 600
milioni.
9. Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale
esistente all’interno dell’amministrazione regionale, anche
perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del
Fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge regionale
n. 17 del 2004, possono essere finanziate convenzioni con universita’
per dottorati di ricerca e master in materie economiche, giuridiche e
manageriali e di innovazione tecnologica, nonche’ con associazioni e
fondazioni per studi e ricerche.
10. Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione,
l’assessore regionale per l’industria e’ autorizzato ad istituire «La
borsa dell’industria, del riciclo e del riutilizzo». Entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, l’assessore regionale per l’industria individua i parametri,
l’articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.

Art. 6

Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’
industriali

1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere
concessi, secondo la procedura prevista all’art. 188 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, anche mediante contratti di
programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali,
inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attivita’
di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.
2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle
attivita’ industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione
di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio
e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall’assessore
regionale per l’industria, in coerenza con le linee di programmazione
regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.
3. La proposta di contratto di programma regionale per lo
sviluppo delle attivita’ industriali ha ad oggetto la realizzazione
di un progetto industriale e puo’ essere presentata da un’impresa di
qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente
articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente
attuata da piu’ imprese, finalizzata alle attivita’ indicate al comma
1, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu’ programmi di
spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto
industriale puo’ altresi’ prevedere la realizzazione di funzionali
opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con
risorse pubbliche se le opere ricadono nell’ambito dei piani
regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal
contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attivita’
industriali sono l’impresa che propone il contratto ed,
eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano
i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al
comma 3.
5. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal
progetto industriale non e’ inferiore a 20 milioni di euro, ad
eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell’ambito
del progetto industriale, il programma presentato dall’impresa
proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non
inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il
programma presentato dall’impresa proponente, l’importo delle spese
ammissibili di ciascuno degli altri programmi non puo’ essere
inferiore a 1,5 milioni di euro.
6. L’impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione
e l’accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni,
dimostra, gia’ in sede di domanda, la sostenibilita’ tecnico
economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la
cantierabilita’ dell’intero progetto industriale.
7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente
articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto
selezionato ai sensi dell’art. 185 della legge regionale n. 32 del
2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a
totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di
un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa
ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare
snellezza e rapidita’ procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti,
ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32
del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da individuare, per i
progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo
sperimentale, con le modalita’ indicate all’art. 5, comma 4, con
oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
8. Con decreto dell’assessore regionale per l’industria, sono
definiti i criteri, le condizioni e le modalita’ di concessione delle
agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma
regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali e sono
individuate, tre gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al
comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali
nei consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse
destinate al finanziamento dei contratti di programma.
9. La Regione partecipa a contratti di programmi statali con i
fondi stanziati per i regimi di aiuto avente finalita’ analoghe.

Art. 7 Finanziamenti delle commesse 1. Il termine di applicazione previsto dall’art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e’ prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all’intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformita’ al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

Art. 8

Contributi in conto interessi
per il consolidamento di passivita’ onerose

1. Le disponibilita’ del fondo di riserva di cui all’art. 9,
comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel
fondo a gestione unica di cui all’art. 11 della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore
delle piccole e medie imprese industriali, cosi’ come definite dalla
normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per
finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente
convenzionati, destinati al consolidamento di passivita’ a breve
termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30
giugno 2008 nonche’ alla copertura degli oneri derivanti dalle
relative garanzie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata
superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e
possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del
beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del
finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi e’
concesso nella misura prevista dall’art. 16 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 e’ attuato in conformita’
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28
dicembre 2006, serie L 379.
4. L’assessore regionale per l’industria stabilisce, con proprio
decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 9 Fondi a gestione separata 1. Nelle more dell’attivazione del Fondo unico di cui all’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del citato art. 61 e’ assicurata, sulla base di criteri fissati dall’assessore regionale per l’industria con proprio decreto, indistintamente da tutti i fondi a gestione separata di cui al comma 9 del medesimo art. 61.

Art. 10

Prestiti partecipativi

1. I commi da 1 a 5 dell’art. 26 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25, cosi’ come sostituito dall’art. 2 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:
«l. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale
privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e
medie imprese, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato
a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti
partecipativi, di un fondo di investimento di «private equita»
orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in
conformita’ alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della
Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di
capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie
imprese costituite sotto forma di societa’ di capitale, per adeguarne
la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo
riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l’attivita’
produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino
un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.
3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa
principalmente sull’andamento economico delle imprese destinatarie;
l’onere della relativa remunerazione grava sulla societa’ che
utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale
saranno corrisposte dai soci.
4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro
anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di
preammortamento non superiore ad un anno.
5. L’assessore regionale per l’industria fissa, con proprio
decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione dei prestiti
partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e
quant’altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di
intervento di cui al presente articolo».
2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 26 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25, cosi’ come sostituito dall’art. 2 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono soppressi.

Art. 11

Accertamenti di spesa e controlli

1. L’assessore regionale per l’industria, con il decreto di cui
all’art. 190, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce i compensi da corrispondersi ai soggetti, inclusi, previa
contrattazione sindacale, i dipendenti regionali in servizio presso
il dipartimento regionale industria, incaricati dei controlli
previsti dal comma 1 del medesimo art. 190, riferiti anche ai
programmi di investimenti finanziati nell’ambito del P.O.R. Sicilia
2000-2006 e del P.O. FESR 2007-2013.
2. Analogamente, con proprio decreto, l’assessore regionale per
l’industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa
contrattazione sindacale, ai dipendenti per l’effettuazione dei
controlli previsti dall’art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e dall’art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
3. Gli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 1 e 2,
valutati in 50 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 e
100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l’esercizio
finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.

Art. 12

Norme di salvaguardia comunitaria

1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge
concernenti aiuti alle imprese e’ subordinata al rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la
parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della
procedura prevista dall’art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

Art. 13 Norma per favorire i progetti di investimento all’imprese ubicate in zone agricole svantaggiate 1. Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge e’ destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per l’industria: Gianni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0319&tmstp=1265270464504