DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 53

Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 27-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009;
Visto il decreto 13 ottobre 2003, n. 305, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 novembre 2003, n. 264, recante regolamento recante attuazione
della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile
2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE
relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE,
98/42/CE e 99/97/CE;
Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all’attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell’inquinamento e le condizioni di vita a bordo, per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la
giurisdizione degli Stati membri, controllo dello Stato d’approdo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita’

1. Il presente decreto introduce misure per la progressiva
riduzione dell’impiego di navi sub standard per il trasporto
marittimo mediante:
a) l’instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi
non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti
l’osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia
di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei
lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali,
dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine,
anche ai sensi e per le finalita’ di cui al regolamento (CE) n.
725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed il relativo
Codice ISPS sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambito
comunitario, per l’attivita’ ispettiva ed il fermo di navi, come
consolidate per effetto delle conoscenze specialistiche e delle
esperienze acquisite nell’ambito del Memorandum d’intesa di Parigi;
c) la partecipazione ad un sistema di controlli da parte degli
Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate
all’interno della Comunita’ e della regione del Memorandum d’intesa
di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera
italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio come
definito dall’allegato II al presente decreto.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente ai
relativi protocolli ed emendamenti, nonche’ ai connessi codici, nella
loro versione aggiornata:
1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico,
LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita
umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui
alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) convenzione internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra il 2
novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) convenzione internazionale sugli standard per
l’addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei
marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio l978, di cui alla
legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi in
mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, di cui alla
legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi
mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969, di cui alla
legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi
mercantili, ILO n. 147, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui
alla legge 10 aprile 1981, n. 159;
8) convenzione internazionale sulla responsabilita’ civile per
i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a
Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
b) Memorandum d’intesa di Parigi (Paris MOU): il memorandum
d’intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato
d’approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione
aggiornata;
c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si
sottopongono volontariamente gli Stati membri dell’IMO secondo le
procedure fissate dalla risoluzione dell’assemblea dell’IMO
A.974(24);
d) regione del Memorandum d’intesa di Parigi: la zona geografica
in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni secondo le
procedure concordate;
e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto
marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante
nel campo di applicazione di una o piu’ delle convenzioni;
f) interfaccia nave/porto: l’ambito spaziale in cui hanno luogo
attivita’ che interessano direttamente una nave e che comportano il
movimento di persone o merci o la fornitura di servizi tecnico
nautici;
g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, che
staziona in una zona ricadente nell’ambito portuale ma non
ormeggiata, interessata da attivita’ proprie dell’ interfaccia
nave/porto;
h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia costiera, in possesso dei requisiti di
cui all’allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e
formalmente incaricato dall’autorita’ competente centrale, a
conclusione del prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni
dello Stato di approdo;
i) autorita’ competente centrale: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia costiera e, per quanto attiene alle
attivita’ di prevenzione dell’inquinamento e di tutela dell’ambiente
marino, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di
porto – Guardia costiera;
l) autorita’ competente locale: gli uffici marittimi periferici
retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto fino a
livello di Ufficio circondariale marittimo;
m) autorita’ portuale: gli enti di cui all’articolo 6 della legge
28 gennaio1994, n. 84;
n) periodo notturno: l’arco temporale che va dalle ore 22,00 alle
ore 5,00 del giorno successivo;
o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da un
ispettore, per verificare la conformita’ alle pertinenti convenzioni
e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all’articolo
16, comma 1;
p) ispezione dettagliata: l’ispezione durante la quale la nave,
le dotazioni di bordo e l’equipaggio sono sottoposti, interamente o
parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all’articolo
16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni,
l’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle
procedure operative di bordo;
q) ispezione estesa: un’ispezione che riguarda le voci elencate
all’allegato VII e che puo’ comprendere un’ispezione dettagliata
quando sussistano i fondati motivi di cui all’articolo 16, comma 3;
r) esposto: un’informazione o rapporto originato da soggetto,
associazione o organizzazione, portatore di una qualificata posizione
soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato alla
sicurezza della nave, inclusi la sicurezza o la salute
dell’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la
prevenzione dell’inquinamento;
s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere il
mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel
complesso, rendono la nave insicura;
t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicata
al comandante di una nave, alla compagnia che ne e’ responsabile ed
allo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sara’
rifiutato l’accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunita’;
u) sospensione di un’operazione: il formale divieto posto ad una
nave di continuare una qualunque attivita’ operativa tecnica o
commerciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel
complesso, renderebbero il proseguimento della predetta attivita’
pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordo
o per l’ambiente;
v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altra
persona fisica o giuridica, incluso l’armatore o il noleggiatore a
scafo nudo, che assume la responsabilita’ dell’esercizio della nave
dal proprietario della stessa e che si fa carico dei doveri e delle
responsabilita’ posti dal codice internazionale di gestione della
sicurezza, ISM;
z) organismo riconosciuto: una societa’ di classificazione o
altro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto
dell’amministrazione dello Stato di bandiera;
aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato
direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformita’ alle
convenzioni;
bb) certificato di classe: il documento che conferma la
conformita’ alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1;
cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico che
contribuisce all’attuazione del sistema di controllo da parte dello
Stato di approdo all’interno della Comunita’ e che riguarda i dati
relativi alle ispezioni effettuate nella Comunita’ e nella regione
del MOU di Parigi.

Art. 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera non
italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un
porto nazionale per effettuare attivita’ proprie dell’interfaccia
nave/porto. L’ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla
giurisdizione nazionale e’ considerata, ai fini del presente decreto,
equivalente a quella svolta nell’ambito di un porto.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross
tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni
applicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano
le procedure di cui all’allegato I del MOU di Parigi, per garantire
che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della
navigazione, la salute o l’ambiente.
3. Nell’ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non
ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell’articolo
2, l’Autorita’ competente locale accerta che la nave e il relativo
equipaggio non godano di un trattamento piu’ favorevole di quello
riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione.
4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che
uno Stato membro puo’ far valere in forza delle pertinenti
convenzioni.
5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi
da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di
costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non
commerciali ed alle unita’ da diporto non adibite a traffici
commerciali.

Art. 4
Poteri ispettivi

1. L’autorita’ competente centrale, mediante ispettori qualificati,
dipendenti funzionalmente dalla stessa, assicura il controllo ed il
coordinamento dell’attivita’ ispettiva nei porti nazionali, l’analisi
dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonche’ la trasmissione
costante delle informazioni acquisite al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

Art. 5
Profilo professionale degli ispettori

1. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei
requisiti professionali indicati nell’allegato I del presente decreto
ad opera dell’autorita’ competente centrale, e’ autorizzato ad
eseguire i controlli dello stato di approdo a seguito del rilascio,
da parte della predetta autorita’, di un documento autorizzativo e di
identita’ personale, conforme al modello previsto dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275
del 25 novembre 1997.
2. Il documento di cui al comma 1 e’ soggetto a rinnovo e deve
essere esibito ai fini dell’accesso alla nave.
3. L’ispettore puo’ farsi motivatamente assistere da ausiliari
muniti di competenze professionali specialistiche, ai fini dello
svolgimento di particolari compiti di ispezione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli ispettori e gli ausiliari di cui al comma 3, non possono
avere alcun interesse, personale o economico, nell’area portuale in
cui avviene l’ispezione, ne’ in relazione all’esercizio delle navi
ispezionate o in relazione all’esecuzione dei contratti di trasporto
o di altre attivita’ proprie dell’interfaccia nave/porto. Il
personale ausiliario di cui al comma 3 non puo’ essere dipendente,
ne’ intraprendere attivita’ per conto di organismi riconosciuti che
rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera, inclusi
quelli di classe, o che svolgono gli accertamenti necessari per il
rilascio di tali certificati.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si
applicano, quali cause di incompatibilita’, i motivi di astensione
previsti per il giudice dall’articolo 51 del codice di procedura
civile.
6. Gli ispettori ricevono una formazione appropriata in relazione
alle modifiche apportate al sistema del controllo da parte dello
Stato di approdo ed agli emendamenti delle convenzioni.
7. La competenza degli ispettori e la rispondenza del percorso
formativo seguito ai criteri minimi di cui all’allegato I sono
verificate, con frequenza periodica, alla luce del programma
comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione delle
competenze degli ispettori incaricati del controllo dello Stato di
approdo.
8. Al personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera compete il trattamento economico ordinario ed
accessorio previsto dalla legislazione vigente in ragione del proprio
status senza alcun ulteriore compenso aggiuntivo discendente
dall’attivita’ ispettiva prestata.

Art. 6
Profilo di rischio della nave

1. Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato
facente parte della Comunita’ europea e’ attribuito, dalla banca dati
delle ispezioni di cui all’articolo 26, un profilo di rischio che
determina il livello di priorita’, la frequenza e l’entita’ delle
ispezioni cui la nave deve essere sottoposta.
2. Il profilo di rischio di una nave e’ determinato dalla
combinazione dei parametri di seguito elencati:
a) parametri generici: tipo, eta’, bandiera, organismi
riconosciuti interessati e grado di affidabilita’ della compagnia
conformemente all’allegato II ed all’allegato III, parte I, punto 1;
b) parametri storici: numero di deficienze e di fermi registrati
in un determinato periodo conformemente all’allegato II ed
all’allegato III, parte I, punto 2.

Art. 7
Selezione delle navi ai fini dell’ispezione

1. L’autorita’ competente locale provvede affinche’, ai fini della
programmazione dell’attivita’ ispettiva, le navi siano selezionate in
base al profilo di rischio, in conformita’ all’allegato III, parte I,
ed in presenza di fattori di priorita’ assoluta o imprevisti
conformemente all’allegato III, parte II, punti 2A e 2B.
2. L’autorita’ competente locale:
a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione
obbligatoria, qualificate navi a «priorita’ 1», secondo il regime di
selezione di cui all’allegato III, parte II, punto 3A;
b) puo’ selezionare le navi che possono essere sottoposte ad
ispezione, qualificate navi a «priorita’ 2», conformemente
all’allegato III, parte II, punto 3B.

Art. 8
Frequenza delle ispezioni

1. L’autorita’ competente locale provvede a sottoporre le navi che
fanno scalo nei porti o negli ancoraggi nazionali ad ispezioni
periodiche o ad ispezioni supplementari secondo i seguenti criteri:
a) ispezioni periodiche ad intervalli di tempo prestabiliti a
seconda del rispettivo profilo di rischio conformemente all’allegato
III, parte I. La frequenza delle ispezioni periodiche diminuisce con
il diminuire del rischio. Per le navi ad alto rischio tale intervallo
non supera i sei mesi;
b) ispezioni supplementari, indipendentemente dal periodo
intercorso dalla loro ultima ispezione periodica, nei confronti di:
1) navi alle quali si applicano i fattori di priorita’ assoluta
enumerati nell’allegato III, parte II, punto 2A;
2) navi alle quali si applicano i fattori imprevisti enumerati
nell’allegato III, parte II, punto 2B, a seguito della valutazione
professionale dell’autorita’ competente locale.

Art. 9
Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale

1. Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di
selezione descritto all’articolo 7 e al disposto dell’allegato III.
2. L’autorita’ competente locale provvede, annualmente, ad
ispezionare:
a) le navi di priorita’ I, di cui all’articolo 7, comma 2,
lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi;
b) un numero di navi di priorita’ I e II, di cui all’articolo 7,
comma 2, lettere a) e b), corrispondente almeno alla percentuale
annuale di ispezioni assegnata.

Art. 10
Modalita’ del rispetto dell’impegno di ispezione

1. L’obbligo di effettuare le ispezioni di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera a), e’ rispettato se le ispezioni mancate non
superano:
a) il 5 per cento del totale delle navi di priorita’ I con un
profilo di rischio elevato che hanno fatto scalo nei porti ed
ancoraggi nazionali;
b) il 10 per cento del totale delle navi di priorita’ I diverse
da quelle con un profilo di rischio elevato approdate nei porti ed
ancoraggi nazionali.
2. Ferme le percentuali di cui al comma 1, l’Autorita’ competente
locale ispeziona, in via prioritaria, le navi che, secondo le
informazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scalo
raramente in porti o ancoraggi ubicati all’interno della Comunita’.

Art. 11
Attribuzione di una percentuale
di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri

1. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita’ I che hanno
fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata,
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), l’obbligo di ispezione e’
rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorita’
I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate
non superano il 30 per cento del totale di navi di priorita’ I che
hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
2. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita’ I e II che
hanno fatto scalo e’ inferiore alla percentuale nazionale di
ispezione assegnata di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b),
l’obbligo di ispezione e’ rispettato se sono effettuate le ispezioni
su navi di priorita’ I di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), ed
ispezioni su almeno l’85 per cento del totale delle navi di priorita’
II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.

Art. 12
Rinvio delle ispezioni – Casi di mancata effettuazione

1. L’autorita’ competente locale puo’ decidere di rinviare
l’ispezione di una nave di priorita’ I nelle seguenti circostanze:
a) quando l’ispezione puo’ essere effettuata al successivo scalo
nazionale della nave, a condizione che la nave non effettui scali
intermedi in nessun altro porto della Comunita’ o della regione del
MOU di Parigi e che il rinvio non sia superiore a quindici giorni;
b) quando l’ispezione puo’ essere effettuata in altro porto di
scalo della Comunita’ o della regione del MOU di Parigi entro
quindici giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto
abbia anticipatamente accettato di eseguire l’ispezione stessa.
2. In caso di ispezione rinviata ai sensi della lettera a) o b), ed
inserita nella banca dati delle ispezioni, la predetta ispezione
mancata non e’ conteggiata come tale. Qualora l’ispezione di una nave
di priorita’ I non sia effettuata, la nave non e’ esentata
dall’essere ispezionata nel porto di scalo successivo all’interno
della Comunita’, ai sensi del presente decreto.
3. L’ispezione di una nave di priorita’ I, non effettuata per
motivi operativi, non e’ conteggiata come ispezione mancata, purche’
il motivo per cui non e’ stata effettuata sia inserito nella banca
dati sulle ispezioni e ricorra una delle seguenti circostanze
eccezionali:
a) l’autorita’ competente locale ritiene che l’esecuzione
dell’ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori,
della nave, dell’equipaggio o del porto ovvero per l’ambiente marino;
b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno.
L’autorita’ competente locale adotta le misure necessarie per
garantire che, se necessario, le navi che fanno regolarmente scalo
durante il periodo notturno siano ispezionate.
4. L’ispezione non effettuata su una nave ancorata non e’
conteggiata come ispezione mancata se ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) la nave e’ ispezionata, entro quindici giorni, in altro porto
o ancoraggio della Comunita’ o della regione del MOU di Parigi ai
sensi dell’allegato III;
b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno o la
durata dello scalo e’ troppo breve perche’ l’ispezione possa essere
effettuata in modo soddisfacente, e il motivo dell’ispezione mancata
sia inserito nella banca dati sulle ispezioni;
c) l’autorita’ competente locale ritiene che l’esecuzione
dell’ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori,
della nave, dell’equipaggio o del porto ovvero per l’ambiente marino,
e il motivo dell’ispezione mancata sia inserito nella banca dati
sulle ispezioni.

Art. 13
Comunicazione preventiva di arrivo delle navi

1. L’armatore, l’agente o il comandante di una nave diretta verso
un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell’articolo 17 sia
assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione
all’autorita’ competente locale dell’arrivo della stessa,
possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformita’ delle
disposizioni di cui all’allegato IV.
2. Le procedure e i formati sviluppati dall’autorita’ competente
locale ai fini dell’allegato IV del presente decreto sono conformi
alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, e successive modifiche,in materia di avvisi originati
dalle navi.

Art. 14
Rapporti dei piloti

1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto
nazionale o che operano su navi dirette o in transito all’interno
delle acque di giurisdizione, informano immediatamente l’autorita’
competente locale, qualora nell’esercizio delle loro normali
funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono
costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o
rappresentare una minaccia per l’ambiente marino.
2. Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente in
formato elettronico, devono contenere:
a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale
e bandiera della nave;
b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.
3. L’autorita’ competente locale informa immediatamente il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia per
l’ambiente marino.
4. L’autorita’ competente locale provvede ad intraprendere, a
seguito della segnalazione dei piloti, le azioni ritenute
appropriate, in conformita’ a quanto prescritto dall’allegato III, 2
b.

Art. 15
Esposti

1. Tutti gli esposti sono soggetti ad una rapida valutazione
iniziale da parte dell’autorita’ competente locale allo scopo di
determinarne la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delle
verifiche iniziali, se ne ravvisi la fondatezza, l’autorita’
competente locale adotta le misure necessarie a dare seguito, nel
modo piu’ appropriato, all’esposto, assicurando che i soggetti
direttamente interessati siano in grado di far valere le loro
osservazioni. Se, a conclusione degli accertamenti svolti, l’esposto
viene considerato motivatamente infondato, l’autorita’ competente
locale informa il soggetto che lo ha originato della decisione e
della relativa motivazione.
2. L’ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezza
durante i colloqui con i membri dell’equipaggio. L’autorita’
competente locale informa, tramite l’autorita’ competente centrale,
l’amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone
copia all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli
esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e’ stato dato.

Art. 16
Ispezioni iniziali e dettagliate

1. Le navi selezionate ai fini dell’ispezione ai sensi
dell’articolo 7 sono sottoposte ad un’ispezione iniziale nel corso
della quale l’ispettore provvede almeno a:
a) controllare i certificati e i documenti elencati nell’allegato
V, che devono essere conservati a bordo conformemente alla normativa
marittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza;
b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse nel corso
della precedente ispezione effettuata da uno Stato membro o da uno
Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;
c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gli
aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi siano
soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione,
dell’igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della
tutela ambientale.
2. Quando, dopo un’ispezione iniziale, le deficienze riscontrate
sono state inserite nella banca dati sulle ispezioni e ne e’
prescritta l’eliminazione nel porto di scalo nazionale successivo,
l’ispettore del successivo scalo, in sede di verifica dell’avvenuta
eliminazione delle deficienze, puo’ decidere di non procedere alle
verifiche di cui al comma 1, lettere a) e c).
3. Se, a seguito dell’ispezione di cui al comma 1, l’ispettore
ritiene che ricorra uno dei casi di cui all’allegato VI del presente
regolamento ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenza
delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o
dell’equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad
un’ispezione dettagliata che comprende un’ulteriore verifica della
conformita’ ai requisiti operativi di bordo.
4. Quando le condizioni generali della nave sono palesemente sub
standard, l’ispettore sospende l’ispezione e dispone il fermo della
nave finche’ la compagnia non adotti tutte le misure necessarie per
garantire l’ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle
convenzioni.

Art. 17
Ispezioni estese

1. Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezione
estesa in conformita’ dell’allegato III, parte II, punti 3A e 3B:
a) navi a profilo di rischio elevato;
b) navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o
portarinfusa di eta’ superiore a dodici anni;
c) navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri,
petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di eta’ superiore a
dodici anni, in caso di fattori di priorita’ assoluta o imprevisti;
d) navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di un
provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformita’
dell’articolo 20.
2. L’armatore o il comandante della nave provvede affinche’, nel
piano operativo di bordo, venga destinato un tempo sufficiente per
consentire lo svolgimento dell’ispezione estesa. Ferme restando le
misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta
nel porto fino al completamento dell’ispezione.
3. Dopo aver ricevuto il preavviso di arrivo di una nave
assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l’autorita’ competente
locale comunica alla nave se l’ispezione estesa non sara’ effettuata.
4. Le finalita’ di un’ispezione estesa, compresa l’indicazione dei
settori a rischio da controllare, sono fissate dall’allegato VII.

Art. 18
Ispezioni ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004

1. Gli ispettori, nell’espletamento delle attivita’ di controllo
dello Stato di approdo in materia di sicurezza, come definita
dall’articolo 1, lettera a), osservano le procedure e le linee guida
specificate nell’allegato VIII per tutte le navi di cui all’articolo
3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno
scalo nei porti nazionali.

Art. 19
Ispezioni a traghetti ro-ro ed unita’ veloci da passeggeri
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28

1. Le disposizioni dell’articolo 17 relative alle ispezioni estese
si applicano anche ai traghetti roll-on/roll-off ed alle unita’
veloci da passeggeri di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
2. La visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e’ inserita, a seconda dei casi,
come ispezione dettagliata o estesa nella banca dati dell’attivita’
ispettiva da calcolarsi ai fini dell’osservanza della percentuale di
navi da ispezionare.
3. Si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di
correzione delle deficienze, fermo, rifiuto di accesso, senza che
cio’ rilevi ai fini dell’eventuale emanazione del divieto di
esercizio previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
nei confronti di traghetti roll-on / roll-off o di unita’ veloci da
passeggeri.

Art. 20
Provvedimenti di rifiuto di accesso

1. E’ rifiutato l’accesso ai porti nazionali alle navi che:
a) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi ne
comporta l’inclusione nella lista nera adottata conformemente al MOU
di Parigi;
b) nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto di uno
Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, sono state
fermate o sono state destinatarie due volte di divieto di esercizio,
ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; oppure;
c) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi
rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi;
d) nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto di uno
Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi sono state
fermate o sono state destinatarie due volte di un divieto di
esercizio, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
2. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave
lascia il porto o l’ancoraggio in cui e’ stata destinataria del terzo
fermo e in cui e’ stato emesso il provvedimento di rifiuto di
accesso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi
previsti dall’articolo 24, comma 4, del presente decreto.
3. Il provvedimento di rifiuto di accesso e’ revocato trascorsi tre
mesi dalla data in cui esso e’ stato emesso e quando sono soddisfatte
le condizioni di cui all’allegato IX, punti da 3 a 9. Se la nave e’
sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il predetto
provvedimento non e’ revocato prima che siano trascorsi 12 mesi.
4. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all’interno della
Comunita’ determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi
porto o ancoraggio all’interno della Comunita’. Tale terzo
provvedimento di rifiuto di accesso e’ revocato dopo un periodo di
ventiquattro mesi dalla sua emanazione e soltanto se:
a) la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di
fermi non rientra ne’ nella lista nera ne’ nella lista grigia di cui
al comma 1;
b) i certificati obbligatori e di classe della nave sono
rilasciati da uno o piu’ organismi riconosciuti a norma del
regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni
per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi;
c) la nave e’ gestita da una compagnia con prestazioni elevate
conformemente all’allegato III, parte I, punto 1, e se
d) sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato IX, punti
da 3 a 9.
5. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel comma 4,
dopo un periodo di ventiquattro mesi dall’emanazione del
provvedimento, e’ imposto un rifiuto di accesso permanente a
qualsiasi porto o ancoraggio all’interno della Comunita’.
6. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all’interno della
Comunita’ dopo il terzo rifiuto di accesso determina il rifiuto
permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio
all’interno della Comunita’.
7. Ai fini del presente articolo, saranno osservate le procedure di
cui all’allegato IX concernente «Disposizioni relative al rifiuto di
accesso nei porti e ancoraggi all’interno della Comunita’».

Art. 21
Rapporto di ispezione per il comandante

1. Al termine di un’ispezione, di un’ispezione dettagliata o di
un’ispezione estesa, l’ispettore redige un rapporto a norma
dell’allegato X, consegnandone una copia al comandante della nave ed
all’autorita’ competente locale.

Art. 22
Accertamento di deficienze e fermo della nave

1. In tutti i casi in cui dall’ispezione emergono o vengono
confermate deficienze l’autorita’ competente locale accerta, tramite
l’ispettore, che le deficienze siano eliminate in conformita’ alle
convenzioni.
2. L’ispettore che rileva, nell’attivita’ della nave, deficienze
tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni
svolte a bordo pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri
o dell’equipaggio o l’ambiente, informa l’autorita’ competente locale
che deve disporre la sospensione delle operazioni.
3. La sospensione delle operazioni si protrae fino all’eliminazione
del pericolo o fino a che l’ispettore, sulla base di ulteriori
accertamenti, determina le condizioni alle quali l’operazione puo’
continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la
salute delle persone a bordo o per l’ambiente.
4. Se l’ispezione rivela che la nave non e’ equipaggiata con
dispositivi di registrazione dei dati di navigazione, VDR, quando il
loro uso e’ previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
e successive modifiche e integrazioni, l’ispettore provvede affinche’
la nave sia sottoposta a fermo.
5. L’ispettore, in conformita’ a quanto prescritto dal comma 4
sopracitato nonche’ nel caso in cui abbia riscontrato deficienze
nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute
o l’ambiente, nell’esercizio del proprio potere discrezionale e nel
rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi, di cui
all’allegato XI del presente decreto, notifica il provvedimento di
fermo al comandante della nave e informa immediatamente l’autorita’
competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi
dell’articolo 181 del codice della navigazione, nonche’ l’autorita’
portuale ove presente.
6. Nel caso in cui, a seguito di un’ ispezione, e’ disposto il
fermo della nave, l’autorita’ competente locale ne informa
immediatamente, allegando il rapporto d’ispezione, l’Amministrazione
dello Stato di bandiera o, quando cio’ non sia possibile, il console
o, in sua assenza, la piu’ vicina rappresentanza diplomatica di tale
Stato, nonche’ gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti
responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave.
7. Il fermo della nave e’ revocato a seguito dell’accertata
eliminazione delle deficienze di cui al comma 5, ovvero qualora siano
determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell’ispettore, le
condizioni alle quali la nave puo’ riprendere il mare senza pericolo
per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione,
per la salute delle persone a bordo o per l’ambiente marino.
8. Il proprietario o l’armatore hanno diritto ad un indennizzo per
eventuali perdite o danni subiti se la nave e’ indebitamente
sottoposta a fermo o ne vengono ritardate le operazioni portuali o la
partenza. In tutti i casi in cui si afferma che la nave sia stata
indebitamente sottoposta a fermo o abbia subito ritardo, l’onere
della prova incombe al proprietario o all’armatore della nave.
9. Al fine di razionalizzare l’impiego delle banchine senza
pregiudicare l’efficienza e l’operativita’ portuale, il comandante
del porto autorizza, nell’esercizio delle prerogative di cui
all’articolo 62 del codice della navigazione, che una nave sottoposta
a fermo sia spostata in un’altra parte del porto se cio’ e’ possibile
in condizioni di sicurezza. Il rischio di limitare l’operativita’
portuale non pregiudica di per se’ l’adozione del provvedimento di
fermo.
10. Le autorita’ portuali cooperano con il comandante del porto al
fine di agevolare l’ubicazione delle navi sottoposte a fermo.

Art. 23
Sviluppi dell’attivita’ ispettiva e conseguenze del fermo

1. Qualora le deficienze di cui all’articolo 22, comma 4, non
possano essere prontamente eliminate presso il porto in cui e’ stato
disposto il fermo, l’autorita’ competente locale puo’ autorizzare la
nave a raggiungere il cantiere navale idoneo piu’ vicino, ai fini
dell’eliminazione delle stesse, o puo’ imporre che le suddette
deficienze siano eliminate entro un termine massimo di trenta giorni.
2. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per
riparazioni e’ dovuta alla non conformita’ alla risoluzione IMO A.744
(18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto
riguarda sue insufficienze e deficienze strutturali, l’autorita’
competente locale puo’ disporre le misurazioni di spessore delle
lamiere nel porto di fermo, prima che la nave sia autorizzata a
riprendere il mare.
3. Nel caso in cui le deficienze di cui all’articolo 22, comma 5,
non possono essere eliminate nel porto in cui e’ avvenuta
l’ispezione, l’autorita’ competente locale puo’ autorizzare la nave a
raggiungere il piu’ vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato,
scelto dal comandante della nave congiuntamente all’autorita’
competente locale ed alle competenti autorita’ dello Stato di
bandiera, previo assenso dell’autorita’ competente dello Stato in cui
si trova il cantiere. Per le deficienze che rappresentano un pericolo
per l’ambiente marino, la predetta autorizzazione e’ rilasciata anche
in base agli indirizzi della competente direzione generale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ concessa nel rispetto
delle condizioni indicate dall’amministrazione dello Stato di
bandiera ed approvate dall’autorita’ competente locale: tali
condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza
rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell’equipaggio,
per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave
pregiudizio per l’ambiente marino, in conformita’ agli eventuali
indirizzi della competente direzione generale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. L’autorita’ competente locale, nel caso in cui il cantiere di
riparazione si trovi in altro Stato informa l’autorita’ competente di
tale Stato, le parti menzionate all’articolo 22, comma 6, e ogni
altro organismo competente, delle condizioni alle quali e’ stata
autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle
azioni intraprese al riguardo.

Art. 24
Divieto d’accesso ai porti

1. L’accesso ai porti dello Stato e’ negato alle navi che hanno
ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di
un’ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni
imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finche’
il proprietario o l’armatore dell’unita’ non abbia dimostrato
inequivocabilmente all’autorita’ competente dello Stato membro della
Comunita’ europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la
piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
2. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello
Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso
dell’ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere
di riparazione, situato in uno Stato non facente parte del MOU di
Parigi, l’autorita’ competente locale informa tempestivamente tutti
gli altri Stati membri.
3. Nel caso in cui l’autorita’ competente di un altro Stato membro
autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale per effettuare le
necessarie riparazioni e tale nave non si rechi nel predetto porto,
l’autorita’ competente locale informa tempestivamente tutti gli altri
Stati membri.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l’accesso ad un
porto dello Stato e’ consentito dal comandante del porto in casi di
forza maggiore, per motivi di sicurezza, per ridurre o minimizzare il
rischio di inquinamento o per eliminare deficienze, a condizione che
il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano
adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro
secondo le valutazioni dell’autorita’ competente locale.

Art. 25
Diritto di ricorso

1. Fatte salve le procedure di reclamo previste ai sensi del
Memorandum d’intesa di Parigi, avverso i provvedimenti di fermo di
cui all’articolo 22 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui
all’articolo 24 e’ esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al
Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le
modalita’ previste. A tal fine, nei provvedimenti in parola,
notificati al proprietario, all’armatore della nave ovvero al suo
rappresentante nello Stato membro per il tramite del comandante della
nave, e’ indicato il termine entro il quale e’ possibile ricorrere e
l’autorita’ cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non
determina l’automatica sospensione dell’efficacia del provvedimento
opposto.
2. Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiesta
presentati dal proprietario o armatore di una nave o dal suo
rappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso e’
revocato o modificato, l’autorita’ competente centrale aggiorna la
banca dati sulle ispezioni, provvedendo, entro ventiquattro ore dalla
suddetta decisione, alla rettifica dell’informazione presente nella
banca dati di cui all’articolo 26 del presente decreto.

Art. 26
Banca dati delle ispezioni

1. L’autorita’ competente locale provvede a fornire, al piu’ presto
possibile, le informazioni sull’ora effettiva di arrivo e sull’ora
effettiva di partenza di ogni nave che fa scalo nei porti e ancoraggi
di giurisdizione, insieme all’identificativo del porto in questione,
alla banca dati sulle ispezioni, comprendente le funzionalita’ di cui
all’allegato XII, tramite il sistema comunitario per lo scambio di
dati SafeSeaNet. La fornitura di tali informazioni alla banca dati
sulle ispezioni tramite SafeSeaNet, esenta dalla fornitura di dati ai
sensi del punto 1.2 e del punto 2, lettere a) e b), dell’allegato
XIII del presente decreto.
2. L’autorita’ competente locale provvede a fornire alla banca dati
sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in
conformita’ del presente decreto non appena e’ ultimato il rapporto
sull’ispezione o il fermo e’ revocato. Entro 72 ore l’autorita’
competente locale provvede alla convalida, ai fini della
pubblicazione, delle informazioni fornite alla banca dati sulle
ispezioni.
3. L’autorita’ competente locale ha accesso a tutte le informazioni
registrate nella banca dati sulle ispezioni rilevanti ai fini
dell’applicazione delle procedure di ispezione del presente decreto,
nonche’ a qualsiasi dato registrato dalla stessa ed ai dati relativi
alle navi di bandiera.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27
Scambio di informazioni, cooperazione
e pubblicazione di notizie

1. L’autorita’ competente locale provvede ad acquisire i seguenti
tipi di informazioni:
a) informazioni notificate in conformita’ dell’articolo 13 e
dell’allegato IV;
b) informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare
informazioni conformemente al disposto del presente decreto e dei
decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 182, e 19 agosto 2005, n. 196,
nonche’, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004;
c) informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza
essersi conformate all’articolo 7 o all’articolo 10 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
d) informazioni relative a navi alle quali e’ stato negato
l’accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di
sicurezza;
e) informazioni su anomalie apparenti conformemente all’articolo
14.
2. L’autorita’ competente centrale fornisce alla Commissione UE le
informazioni elencate nell’allegato XIII con la frequenza in esso
specificata.
3. Le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuti
d’accesso, in conformita’ dell’allegato XIV, sono messe a
disposizione ed aggiornate sul sito internet della Commissione UE.

Art. 28
Rimborso delle spese

1. Le spese inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17,
qualora queste accertino o confermino deficienze che giustifichino il
fermo della nave, ed alle ispezioni eseguite in conformita’
all’articolo 19 ed all’articolo 23, comma 1, sono poste a carico
dell’armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo
rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, in
conformita’ alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2009, n. 256.
2. Sono altresi’ poste in solido a carico del proprietario, o
dell’armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi
alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
3. Il fermo della nave non puo’ essere revocato finche’ non si sia
provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia
sufficiente per il rimborso delle spese.

Art. 29
Sanzioni

1. L’armatore, l’agente o il comandante della nave, che viola gli
obblighi previsti dall’articolo 13, comma 1, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro ad
millecinquecento euro.
2. Il pilota che viola l’obbligo di cui all’articolo 14 e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a
tremila euro.

Art. 30
Disposizioni abrogative e di coordinamento

1. E’ abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 ottobre 2003, n. 305. Conseguentemente i rinvii del
decreto del medesimo Ministro in data 28 ottobre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009, in tema di
«determinazione delle tariffe per l’attivita’ ispettiva condotta a
bordo delle unita’ mercantili» agli articoli 5, 6, 10 e 11, comma 1,
del decreto del 13 ottobre 2003, n. 305, sono da intendersi
rispettivamente agli articoli 16, 17, 28 e 24, comma 1, del presente
decreto.

Art. 31
Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 109 del 12-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010; Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni del presente capo assicurano l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. 2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche’ disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni. 3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e’ senza vincolo di destinazione.

Art. 2

Rideterminazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dall’anno 2013, con riferimento all’anno di imposta
precedente, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e’ rideterminata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito
assicurato dall’aliquota di base vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi dell’articolo 7 ed alle entrate derivanti dalla
compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8, comma 4.
All’aliquota cosi’ rideterminata si aggiungono le percentuali
indicate nell’articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente
comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere
dall’anno di imposta 2013, le aliquote dell’IRPEF di competenza
statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la
disciplina relativa all’IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

Art. 3

Fabbisogno sanitario

1. Per l’anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard
corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale
ordinariamente concorre lo Stato.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di
relativa erogabilita’ in seguito alla verifica degli adempimenti in
materia sanitaria di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche’ le disposizioni in materia di
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo
nazionale e di relativa erogabilita’ delle corrispondenti risorse ai
sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di fondo di
garanzia e di recuperi, di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori
ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati
ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale standard.
Resta altresi’ fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino
all’anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita’
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 e le
ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi
della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato.

Art. 4

Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni 2011 e 2012 l’aliquota di compartecipazione di cui
al comma 1 e’ calcolata in base alla normativa vigente, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A
decorrere dall’anno 2013 l’aliquota e’ determinata con le modalita’
previste dall’art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto
devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. A decorrere dall’anno 2013 le modalita’ di attribuzione del
gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto
ordinario sono stabilite in conformita’ con il principio di
territorialita’. Il principio di territorialita’ tiene conto del
luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui
avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
prestazione puo’ essere identificato con quello del domicilio del
soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento
alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e
da altre fonti informative in possesso dell’Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle
transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A.
indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini
IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma
sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’
allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di
carattere finanziario derivanti dall’attuazione del principio di
territorialita’.

Art. 5

Riduzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive

1. A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
con propria legge, puo’ ridurre le aliquote dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre
deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa
dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della
Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermo il
potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non
comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui
all’articolo 15.
3. Non puo’ essere disposta la riduzione dell’IRAP se la
maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 1, e’ superiore a 0,5
punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonche’ le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari.

Art. 6

Addizionale regionale all’IRPEF

1. A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario
puo’, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF di base. La predetta aliquota di
base e’ pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo’ essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per l’anno 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l’anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della
addizionale regionale all’IRPEF delle regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota
di base, salva la facolta’ delle medesime regioni di deliberare la
loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti
percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP. La
maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione
sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’articolo 11 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalita’ per l’attuazione del presente periodo. In
caso di riduzione, l’aliquota deve assicurare un gettito che,
unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui
all’articolo 12, comma 2, non sia inferiore all’ammontare dei
trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del
medesimo articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita’ del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita’ cui il
sistema medesimo e’ informato, le regioni possono stabilire aliquote
dell’addizionale regionale all’ IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale.
5. Le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente
articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore
della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall’articolo 12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Le regioni adottano altresi’ con propria legge misure di erogazione
di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata
anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni
di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarieta’
orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione, le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al
presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge,
detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di
sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale
previste dalla legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 2013.
8. L’applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e’
esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e
non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In
ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3,
ultimo periodo.
9. La possibilita’ di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6
e’ sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit
sanitario alle quali e’ stata applicata la misura di cui all’articolo
2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009,
per mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonche’ le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro
dai deficit sanitari.
11. L’eventuale riduzione dell’addizionale regionale all’IRPEF e’
esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta
alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all’articolo
15.

Art. 7

Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto
ordinario

1. A decorrere dall’anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all’indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto
ordinario aventi carattere di generalita’ e permanenza e destinati
all’esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli
finalizzati all’esercizio di funzioni da parte di province e comuni.
Le regioni a statuto ordinario esercitano l’autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare
il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla
soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente
costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza
unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma
1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita’ previste dal primo
periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti
suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e’ allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato
alle regioni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’
che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in
conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera i),
della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 8

Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facolta’ per le regioni di sopprimerli, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la
tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta
regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo,
l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e
l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle
concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli
aeromobili, di cui all’articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, all’articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all’articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all’articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita’ previsti dalla
legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa
automobilistica regionale.
3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad
esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
propri derivati.
4. A decorrere dall’anno 2013, e comunque dalla data in cui sono
soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia
di trasporto pubblico locale, e’ soppressa la compartecipazione
regionale all’accisa sulla benzina. E’ contestualmente rideterminata
l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 2, in modo da
assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla
compartecipazione soppressa.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, spettano
altresi’ alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni
al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Art. 9

Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta
all’evasione fiscale

1. E’ assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza
con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1),
della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di
territorialita’ di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della
medesima legge n. 42 del 2009, dell’intero gettito derivante
dall’attivita’ di recupero fiscale riferita ai tributi propri
derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
di cui al presente decreto.
2. E’ altresi’ attribuita alle regioni, in relazione ai principi di
territorialita’ di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della
citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al
concorso della regione nella attivita’ di recupero fiscale in materia
di IVA, commisurata all’aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b),
della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita’ di condivisione
degli oneri di gestione della predetta attivita’ di recupero fiscale
sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra
regione ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di
compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e’ contestualmente
riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso
della regione nella attivita’ di recupero fiscale relativa ai
predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalita’ di attribuzione alle regioni delle risorse di
cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 10

Gestione dei tributi regionali

1. L’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di
politica fiscale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e’ adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 5
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella
scelta delle forme di organizzazione delle attivita’ di gestione e di
riscossione, le regioni possono definire con specifico atto
convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con l’Agenzia delle entrate, le modalita’ gestionali e
operative dei tributi regionali, nonche’ di ripartizione degli
introiti derivanti dall’attivita’ di recupero dell’evasione di cui
all’articolo 9, commi 2 e 3. L’atto convenzionale, sottoscritto a
livello nazionale, riguarda altresi’ la compartecipazione al gettito
dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione
delle basi informative e l’integrazione dei dati di fonte statale con
gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalita’ stabilite al comma 2, le attivita’ di
controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di
contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono
essere svolte dall’Agenzia delle Entrate. Le modalita’ di gestione
delle imposte indicate al primo periodo, nonche’ il relativo rimborso
spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra
l’Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
di cui al comma 2 puo’ prevedere la possibilita’ per le regioni di
definire, di concerto con la Direzione dell’Agenzia delle entrate, le
direttive generali sui criteri della gestione e sull’impiego delle
risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le
modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 5.
7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2
prevede l’istituzione presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia
delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui
stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
dell’Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La
citata gestione dei tributi e’ svolta sulla base di linee guida
concordate nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l’Agenzia
delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote
dei tributi regionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a
parita’ di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la
contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.
2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e’
effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 42 del
2009.

Art. 12

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai
comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale
all’IRPEF.

1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal
2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale,
diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del
2009, aventi carattere di generalita’ e permanenza.
2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto
ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in
coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa con i
comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi
regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all’IRPEF, o
individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in
misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti
regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo
procedimento puo’ essere rivista la compartecipazione ai tributi
regionali o l’individuazione dei tributi devoluti sulla base delle
disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le
funzioni dei comuni. L’individuazione dei trasferimenti regionali
fiscalizzabili e’ oggetto di condivisione nell’ambito della
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120, secondo comma,
della Costituzione.
4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata
l’attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un
Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una
percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma
2. Con le modalita’ stabilite dal medesimo comma, sono determinati il
riparto del Fondo, nonche’ le quote del gettito che, anno per anno,
sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i
presupposti di imposta.
5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre
anni.

Art. 13

Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi
assunti dall’Italia in sede comunitaria, nonche’ della specifica
cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento
dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale
stabilisce le modalita’ di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
nelle materie diverse dalla sanita’.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo
a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui
all’articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio
interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal
livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche’ le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza
dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del
2009, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilita’
ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi
appositamente individuati da parte del Documento di economia e
finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme
di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare
l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
vari livelli di governo, nonche’ un percorso di convergenza degli
obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle
prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e’
effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto
pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale,
nonche’ la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di
trasporto pubblico locale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali
delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza
unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche
di generalita’ e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Societa’ per gli studi di
settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l’ISTAT e avvalendosi
della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei
livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto
ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al
Ministro dell’economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi’ tali risultati alla Conferenza di cui all’articolo
5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ in quella di cui
all’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle
rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di
consentire l’attuazione dell’articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.

Art. 14

Classificazione delle spese regionali

1. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),
della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli
essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanita’;
b) assistenza;
c) istruzione;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto
capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all’articolo 20, comma 2,
della medesima legge n. 42 del 2009.
2. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2),
della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese
diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e
nell’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge
n. 42 del 2009.

Art. 15

Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell’avvio del percorso di
graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all’articolo 14, comma
1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all’IVA di cui all’articolo 4;
b) quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come rideterminata
secondo le modalita’ dell’articolo 2, comma 1;
c) l’IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
riparto delle disponibilita’ finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l’anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell’IRAP e’ valutato in base
all’aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni
disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall’articolo
5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante
dall’applicazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF
di cui all’articolo 6 e’ valutato in base all’aliquota calcolata ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e’,
inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita’
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all’IVA e’ stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare
il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni
nelle regioni ove il gettito tributario e’ insufficiente, concorrono
le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all’articolo 14,
comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all’articolo 8, comma 3;
b) i tributi propri di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), n.
3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come rideterminata
secondo le modalita’ dell’articolo 2, comma 1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E’ istituito, dall’anno 2013, un fondo perequativo alimentato
dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA
determinata in modo tale da garantire in ogni regione il
finanziamento integrale delle spese di cui all’articolo 14, comma 1.
Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette
spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi
standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono
gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita’ della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e’ allegata una relazione tecnica concernente
le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma,
per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno
sanitario standard, come definito ai sensi dell’articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla
copertura delle spese di cui all’articolo 14, comma 1, e il gettito
regionale dei tributi ad esse dedicati, e’ determinato con
l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio
dell’autonomia tributaria, nonche’ del gettito di cui all’articolo 9.
E’ inoltre garantita la copertura del differenziale certificato
positivo tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi,
escluso il gettito di cui all’articolo 9, alla regione di cui al
comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l’effettivo gettito dei
tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale
certificato e’ acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui all’articolo 14, comma
2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla
base dei seguenti criteri:
a) le regioni con maggiore capacita’ fiscale, ovvero quelle nelle
quali il gettito per abitante dell’addizionale regionale all’IRPEF
supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita’ fiscale, ovvero quelle nelle
quali il gettito per abitante dell’addizionale regionale all’IRPEF e’
inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla
ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui
alla lettera a), in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti capacita’ fiscali
dovra’ essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura
non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita’
fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita’ fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le
regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti
determinato con le modalita’ previste al comma 8, ultimo periodo, del
fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla
dimensione demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall’applicazione del
presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni
annuali. L’indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel
primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
di cui all’articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve
gradualmente convergere verso le capacita’ fiscali. Le modalita’
della convergenza, nonche’ le modalita’ di attuazione delle lettere
a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i
profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e’ allegata una relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 3 giugno 2011, n. 86 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 142 del 21-6-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14
gennaio 2007.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria 1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di euro 84.380 per l’anno 2011, di euro 84.380 per l’anno 2012 e di euro 91.295 a decorrere dall’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2517):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 28
dicembre 2010.
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente,
il 24 febbraio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 2 ed il 22
marzo 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 30 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4248):
Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle Commissioni I, V e
VII.
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 13 aprile
2011 ed il 4 maggio 2011.
Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio
2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103

Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 8-7-2011

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
l’approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
l’approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
seguito denominato T.U.L.P.S.;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e’ stato
approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di
seguito denominato Regolamento di esecuzione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
«attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
Codice del consumo;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l’articolo 3, comma
32, ai sensi del quale e’ prevista l’emanazione da parte del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano
stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa
che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin
Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della
legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero
della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari
di Stato»;
Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il
controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre
2009;
Visti i pareri dell’Istituto superiore di Sanita’ del 20 e 26
aprile 2010;
Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli Atti Normativi nell’Adunanza del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una
miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno
attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non
superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di
capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze
infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema
di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti
non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1
rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.

Art. 2 1. Sui prodotti di cui all’articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16. 2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all’estero, dell’importatore; b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita’ di miscela e tutte le sue componenti; c) le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso dei prodotti e’ consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita’; d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l’avvertenza «irritante». 3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti. 4. Per l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.

Art. 3 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dell’interno: Maroni Il Ministro della salute: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 14, foglio n. 85

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/